14.2015.56
Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di sponsoring. Eccezione di compensazione. Mancanza d'identità tra il creditore della pretesa dedotta in esecuzione e il presunto debitore del credito p
17 luglio 2015Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.56
Lugano
17 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2014.4945 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 19 novembre 2014 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, Locarno)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
giudicando sul reclamo del 12 marzo 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 febbraio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 30 gennaio 2014, la RE 1 e la CO 1, che gestisce una scuderia
attiva in Moto GP e in Moto 2, hanno firmato un “accordo” inteso a comporre le
divergenze sorte in merito all’esecuzione del contratto di sponsorizzazione da
esse sottoscritto il 5 marzo 2012. In tale accordo la CO 1 si è in particolare
riconosciuta debitrice nei confronti della RE 1 di € 300'000.– da versare
entro il 31 marzo 2015 “con modalità previste da accordi separati” (clausola n.
1). Con “accordo aggiuntivo”
di stessa data, concluso tra da una parte la RE 1, __________ C__________ e __________
S__________ (questi ultimi due “agenti a titolo personale e in rappresentanza
di società a loro connessi e/o riconducibili”), e dall’altra la CO 1, G__________,
la M__________ SA, la __________ e __________, sono state definite le modalità
di restituzione dei € 300'000.– dovuti dalla CO 1, e
in particolare il versamento di una prima rata di € 50'000.– entro il 30 marzo
2014 (clausola n. 2). Inoltre, la CO 1 e la M__________ SA si sono impegnate,
singolarmente e/o congiuntamente, a sottoscrivere uno o più “contratti di collaborazione
in esclusiva” con la RE 1 e con eventuali altre società riconducibili a __________
C__________ e/o __________ S__________, pattuendone preventivamente percentuali
e durata (clausola n. 1).
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 22 settembre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano (doc. E), la RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 59'540.–,
indicando quale titolo di credito la “inottemperanza contrattuale contratto
del 30.01.2014”.
C. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 19 novembre 2014
la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il
2 febbraio 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
vi si è opposta.
D. Statuendo con decisione 27 febbraio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 1'200.– a favore della parte convenuta.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 12 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza 19 novembre
2014. Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2015 la CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 12 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 2 marzo,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’“Accordo” e l’“Accordo
aggiuntivo” del 30 gennaio 2014 costituiscono un valido riconoscimento del debito
posto in esecuzione, ma nel contempo ha considerato attendibile l’eccezione di
compensazione sollevata dalla convenuta con un suo preteso credito di € 300'000.–.
Secondo il primo giudice, infatti, dalla documentazione prodotta dalla
convenuta emerge che __________ C__________, parte dell’Accordo aggiuntivo e
partner dell’amministratrice unica dell’istante, è anche membro del consiglio
di amministrazione di C__________ LTD, società che avrebbe riversato ingenti
somme di denaro alla M__________ e alla CO 1, entrambe riconducibili a G__________,
il quale è pure amministratore unico della convenuta. A mente del Pretore, d’altronde,
l’ordine di pagamento di € 300'000.– del 17 marzo 2014, sottoscritto da __________
S__________ per la C__________ LTD in favore della CO 1, “avalla con tranquillante
certezza l’esistenza del credito posto in compensazione dalla convenuta, posto
che essa ha sostenuto che il pagamento non le è mai pervenuto e che parte
istante non ha negato tale affermazione”.
3. Nel
reclamo la RE 1 afferma che il Pretore non ha compreso quali siano le parti
contraenti dell’accordo e dell’accordo aggiuntivo del 30 gennaio 2014. Se da un
lato è vero che i firmatari di tale accordo sono anche __________ C__________ e
Giorgia S__________, il loro ruolo e la loro partecipazione al contratto quali
persone fisiche è limitato al solo punto 1 del contratto aggiuntivo e non anche
al punto 2, nel quale è contenuto il riconoscimento di debito invocato quale
titolo di rigetto dell’opposizione e che riguarda solo escussa e procedente. La
reclamante contesta quindi che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si
possa evincere che la RE 1 le debba versare € 300'000.–. A suo parere, inoltre, non è noto il
motivo dei versamenti attestati dagli estratti bancari prodotti dalla
controparte, sicché gli stessi non possono giustificare un eventuale pagamento
liberatorio a fronte dell’impegno di versare € 50'000.–. Contrariamente
a quanto affermato dal Pretore nella sentenza impugnata, la reclamante rileva
poi di avere, in sede di udienza, recisamente contestato tutte le allegazioni
della controparte. A suo modo di vedere, del resto, la compensazione è
impossibile in quanto “i soggetti non coincidono”.
4. Con
osservazioni del 23 aprile 2015 la CO 1 rileva come la reclamante taccia sui
fatti emersi all’udienza di discussione, in particolare sulla circostanza che
essa, a fronte degli accordi stipulati, sapeva che la C__________ LTD (di cui __________
C__________ è il direttore) stava e sta tutt’ora trattenendo illecitamente
circa € 300'000.– incassati dagli sponsor e non riversati alla convenuta. Onde
la sua richiesta di respingere il reclamo.
5. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
6. Nella
Considerandi
fattispecie non è contestato – ed è pacifico – che nell’“Accordo” del
30.
gennaio 2014 (doc. B n. 1) l’escussa si è riconosciuta debitrice nei
confronti della procedente di € 300'000.–, impegnandosi
con l’“Accordo aggiuntivo” (doc. C n. 2) a corrispondere
€ 50'000.– entro il 30 marzo 2014. Questi documenti valgono
dunque titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82
LEF per l’importo dedotto in esecuzione di € 50'000.–,
che al tasso del 22 settembre 2014 dell’1.2069 secondo il
sito www.fxtop.com, che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea
(DTF 137 III 625 consid. 3), equivalgono a fr. 60'345.–. Il
rigetto va però concesso per l’importo inferiore di fr. 59'540.– fatto
valere dall’istante (art. 58 cpv. 1 CPC).
7.
All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra anche la
compensazione.
7.1
Incombe
all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con
una sua pretesa nei confronti dell’escutente (art. 120 CO) di rendere
verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,
sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del
proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del
Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.
82.
con rimandi).
7.2
Nel caso specifico l’escussa invoca la compensazione con un suo
preteso credito di € 300'000.–, che, secondo quanto da essa affermato
all’udienza di discussione del 2 febbraio 2015 e con le osservazioni del 23 aprile 2015, costituirebbe la somma dei
contributi pecuniari incassati dagli sponsor da parte della C__________ LTD (di
cui __________ C__________ appare essere il direttore, v. doc. 1) e non riversati
a lei, né l’ordine di pagamento di € 300'000.– sottoscritto
da __________ S__________ per conto della C__________ LTD a favore della CO 1
(doc. 3bis) né quelli predisposti da __________ C__________ (doc. 3) essendo
poi a suo dire stati eseguiti.
a) Va
anziutto rilevato che, contrariamente a quanto figura nella sentenza impugnata
(a pag. 4), l’istante, in replica, ha “recisamente contestato tutte le
allegazioni di controparte” (verbale dell’udienza 2 febbraio 2015, pag. 2),
compresa pertanto quella fondata sugli ordini di pagamento di € 300'000.– (doc. 3 e 3bis).
Non si disconosce, invero, che la contestazione era generica, ma incombeva all’escussa
di rendere verosimile l’eccezione di compensazione e non all’escutente di
fornire indizi sulla sua inattendibilità.
b) Ora,
per stessa ammissione dell’escussa debitrice dell’importo preteso di € 300'000.–
non è la RE 1 bensì la C__________ LTD, società che ha personalità giuridica distinta
da quella della procedente. Anche dagli ordini di pagamento prodotti dall’escussa
(doc. 3 e 3bis) emerge che il bonifico di questo importo a favore della CO
1.
doveva essere addebitato al conto rispettivamente di __________ C__________ e
della C__________ LTD e non della RE 1. Le affermazioni dell’escussa e i
documenti dalla stessa prodotti attestano pertanto che, semmai, debitori nei
suoi confronti dell’importo da lei preteso potevano essere solo __________ C__________
o la C__________ LTD e non la RE 1. E al riguardo non è di rilievo il fatto che
quest’ultima abbia firmato l’accordo aggiuntivo accanto a __________ C__________,
a __________ S__________ e alle “società a loro connessi e/o riconducibili”. Il
punto 1 dell’accordo, su cui l’escussa pretende di fondare il proprio credito,
non prevede infatti alcuna responsabilità solidale tra la RE 1 e la C__________
LTD o __________ C__________, né alcuna relazione con il punto n. 2 relativo
alle modalità di pagamento degli € 300'000.– riconosciuti dall’escussa a
favore dell’escutente: del resto, il punto 1 riguarda contratti di collaborazione
futuri, mentre il punto 2 concerne la liquidazione di un contratto in essere.
In
mancanza d’identità tra la creditrice della pretesa dedotta in esecuzione (RE 1)
e il presunto debitore del credito posto in compensazione (C__________ LTD o __________
C__________) l’eccezione sollevata dall’escussa appare inverosimile (art. 120
cpv. 1 CO). Essa, d’altronde, non può fondarsi sugli avvisi di accredito
prodotti dalla convenuta (doc. 2) giacché questi documenti accertano versamenti
della C__________ LTD a favore della Media Action SA e della CO 1 e non un
credito di quest’ultima nei confronti dell’istante. Fondata su valutazioni manifestamente
errate dei documenti agli atti e sull’applicazione giuridicamente errata della
compensazione in assenza d’identità delle parti ai rapporti giuridici in
questione, la sentenza impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar
(RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1
CPC). Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 59'540.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e
di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è
accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio
esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.
2. Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dall’istante,
sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere all’istante fr. 1'200.–
per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà
alla RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).