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Decisione

14.2015.56

Rigetto provvisorio dell'opposizione. Contratto di sponsoring. Eccezione di compensazione. Mancanza d'identità tra il creditore della pretesa dedotta in esecuzione e il presunto debitore del credito p

17 luglio 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che l’“Accordo” e l’“Accordo

aggiuntivo” del 30 gennaio 2014 costituiscono un valido riconoscimento del debito

posto in esecuzione, ma nel contempo ha considerato attendibile l’eccezione di

compensazione sollevata dalla convenuta con un suo preteso credito di € 300'000.–.

Secondo il primo giudice, infatti, dalla documentazione prodotta dalla

convenuta emerge che __________ C__________, parte dell’Accordo aggiuntivo e

partner dell’amministratrice unica dell’istante, è anche membro del consiglio

di amministrazione di C__________ LTD, società che avrebbe riversato ingenti

somme di denaro alla M__________ e alla CO 1, entrambe riconducibili a G__________,

il quale è pure amministratore unico della convenuta. A mente del Pretore, d’altronde,

l’ordine di pagamento di € 300'000.– del 17 marzo 2014, sottoscritto da __________

S__________ per la C__________ LTD in favore della CO 1, “avalla con tranquillante

certezza l’esistenza del credito posto in compensazione dalla convenuta, posto

che essa ha sostenuto che il pagamento non le è mai pervenuto e che parte

istante non ha negato tale affermazione”.

3. Nel

reclamo la RE 1 afferma che il Pretore non ha compreso quali siano le parti

contraenti dell’accordo e dell’accordo aggiuntivo del 30 gennaio 2014. Se da un

lato è vero che i firmatari di tale accordo sono anche __________ C__________ e

Giorgia S__________, il loro ruolo e la loro partecipazione al contratto quali

persone fisiche è limitato al solo punto 1 del contratto aggiuntivo e non anche

al punto 2, nel quale è contenuto il riconoscimento di debito invocato quale

titolo di rigetto dell’opposizione e che riguarda solo escussa e procedente. La

reclamante contesta quindi che dalla documentazione prodotta dalla convenuta si

possa evincere che la RE 1 le debba versare € 300'000.–. A suo parere, inoltre, non è noto il

motivo dei versamenti attestati dagli estratti bancari prodotti dalla

controparte, sicché gli stessi non possono giustificare un eventuale pagamento

liberatorio a fronte dell’impegno di versare € 50'000.–­. Contrariamente

a quanto affermato dal Pretore nella sentenza impugnata, la reclamante rileva

poi di avere, in sede di udienza, recisamente contestato tutte le allegazioni

della controparte. A suo modo di vedere, del resto, la compensazione è

impossibile in quanto “i soggetti non coincidono”.

4. Con

osservazioni del 23 aprile 2015 la CO 1 rileva come la reclamante taccia sui

fatti emersi all’udienza di discussione, in particolare sulla circostanza che

essa, a fronte degli accordi stipulati, sapeva che la C__________ LTD (di cui __________

C__________ è il direttore) stava e sta tutt’ora trattenendo illecitamente

circa € 300'000.– incassati dagli sponsor e non riversati alla convenuta. Onde

la sua richiesta di respingere il reclamo.

5. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

6. Nella

Considerandi

fattispecie non è contestato – ed è pacifico – che nell’“Ac­­cordo” del

30.

gennaio 2014 (doc. B n. 1) l’escussa si è riconosciuta debitrice nei

confronti della procedente di € 300'000.–, impegnandosi

con l’“Accordo aggiuntivo” (doc. C n. 2) a corrispondere

€ 50'000.– entro il 30 marzo 2014. Questi documenti valgono

dunque titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art. 82

LEF per l’importo dedotto in esecuzione di € 50'000.–,

che al tasso del 22 settembre 2014 dell’1.2069 secondo il

sito www.fxtop.com, che fornisce i tassi diffusi dalla Banca centrale europea

(DTF 137 III 625 consid. 3), equivalgono a fr. 60'345.–. Il

rigetto va però concesso per l’importo inferiore di fr. 59'540.– fatto

valere dall’istante (art. 58 cpv. 1 CPC).

7.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra anche la

compensazione.

7.1

Incombe

all’escusso che eccepisce la compensazione del credito posto in esecuzione con

una sua pretesa nei confronti dell’escu­­tente (art. 120 CO) di rendere

verosimile non solo il suo diritto a far valere la compensazione, ma anche,

sulla base di giustificativi, l’esistenza, l’importo e l’esigibilità del

proprio credito. Una prova documentale liquida non è necessaria (sentenza del

Tribunale federale 5D_180/2012 del 31 gennaio 2013, consid. 3.3.3; Staehelin, op. cit., n. 93 seg. ad art.

82.

con rimandi).

7.2

Nel caso specifico l’escussa invoca la compensazione con un suo

preteso credito di € 300'000.–, che, secondo quanto da essa affermato

all’udienza di discussione del 2 febbraio 2015 e con le osservazioni del 23 aprile 2015, costituirebbe la somma dei

contributi pecuniari incassati dagli sponsor da parte della C__________ LTD (di

cui __________ C__________ appare essere il direttore, v. doc. 1) e non riversati

a lei, né l’ordine di pagamento di € 300'000.– sottoscritto

da __________ S__________ per conto della C__________ LTD a favore della CO 1

(doc. 3bis) né quelli predisposti da __________ C__________ (doc. 3) essendo

poi a suo dire stati eseguiti.

a) Va

anziutto rilevato che, contrariamente a quanto figura nella sentenza impugnata

(a pag. 4), l’istante, in replica, ha “recisamente contestato tutte le

allegazioni di controparte” (verbale dell’udienza 2 febbraio 2015, pag. 2),

compresa pertanto quella fondata sugli ordini di pagamento di € 300'000.– (doc. 3 e 3bis).

Non si disconosce, invero, che la contestazione era generica, ma incombeva all’escussa

di rendere verosimile l’eccezione di compensazione e non all’escutente di

fornire indizi sulla sua inattendibilità.

b) Ora,

per stessa ammissione dell’escussa debitrice dell’importo preteso di € 300'000.–

non è la RE 1 bensì la C__________ LTD, società che ha personalità giuridica distinta

da quella della procedente. Anche dagli ordini di pagamento prodotti dall’escussa

(doc. 3 e 3bis) emerge che il bonifico di questo importo a favore della CO

1.

doveva essere addebitato al conto rispettivamente di __________ C__________ e

della C__________ LTD e non della RE 1. Le affermazioni dell’escussa e i

documenti dalla stessa prodotti attestano pertanto che, semmai, debitori nei

suoi confronti dell’importo da lei preteso potevano essere solo __________ C__________

o la C__________ LTD e non la RE 1. E al riguardo non è di rilievo il fatto che

quest’ultima abbia firmato l’accordo aggiuntivo accanto a __________ C__________,

a __________ S__________ e alle “società a loro connessi e/o riconducibili”. Il

punto 1 dell’accordo, su cui l’escussa pretende di fondare il proprio credito,

non prevede infatti alcuna responsabilità solidale tra la RE 1 e la C__________

LTD o __________ C__________, né alcuna relazione con il punto n. 2 relativo

alle modalità di pagamento degli € 300'000.– riconosciuti dall’e­scussa a

favore dell’escutente: del resto, il punto 1 riguarda contratti di collaborazione

futuri, mentre il punto 2 concerne la liquidazione di un contratto in essere.

In

mancanza d’identità tra la creditrice della pretesa dedotta in esecuzione (RE 1)

e il presunto debitore del credito posto in compensazione (C__________ LTD o __________

C__________) l’eccezione sollevata dall’escussa appare inverosimile (art. 120

cpv. 1 CO). Essa, d’altronde, non può fondarsi sugli avvisi di accredito

prodotti dalla convenuta (doc. 2) giacché questi documenti accertano versamenti

della C__________ LTD a favore della Media Action SA e della CO 1 e non un

credito di quest’ultima nei confronti dell’i­­stante. Fondata su valutazioni manifestamente

errate dei documenti agli atti e sull’applicazione giuridicamente errata della

compensazione in assenza d’identità delle parti ai rapporti giuridici in

questione, la sentenza impugnata va riformata nel senso dell’accoglimento dell’istanza.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) e 11 cpv. 1-2 RTar

(RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1

CPC). Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 59'540.–, raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è

accolta e l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio

esecuzione di Lugano è rigettata in via provvisoria.

2. Le

spese e la tassa di giustizia di fr. 250.–, da anticipare dall’istan­­te,

sono poste a carico della CO 1, tenuta a rifondere all’istante fr. 1'200.–

per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 500.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà

alla RE 1 fr. 2'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).