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Decisione

14.2015.57

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di leasing di un veicolo asseritamente sottoscritto a nome e per conto di un terzo, indicato come avente diritto economico. Certificato medico inviato d

28 luglio 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

3. Nelle

decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta

dall’escutente, e in particolare il contratto leasing per il veicolo Land Rover

Discovery 3,0 sottoscritto il 24 luglio 2012 con la RE 1 e RE 2 in qualità di

condebitori solidali, costituisce un valido titolo di rigetto provvisorio delle

opposizioni interposte dai convenuti.

4. Nel

loro ricorso, i reclamanti asseriscono che il contratto di leasing in realtà è

stato modificato nel senso d’indicare la RE 1 come agente “a nome e per conto –

fiduciariamente – per il cliente C__________ di __________”, tanto che nel formulario

“A” consegnato alla CO 1 era stato indicato come unico beneficiario economico

proprio C__________, mentre “tutte le postille contrattuali che facevano

esplicito riferimento al pegno erano state cancellate”. Il problema –

soggiungono i reclamanti – è che non si riesce più a trovare il contratto

modificato, in seguito a varie vicissitudini avute con il personale. Ora, essi affermano

di avere aspettato proprio l’udienza citata dal Pretore per notificare queste

circostanze e per comunicare all’i­stante un fatto a loro dire “estremamente

particolare”, ovvero che il camioncino oggetto di un altro contratto di leasing

concluso tra le stesse parti è stato trapassato a un terzo senza il consenso

dei reclamanti. Sennonché nel frattempo RE 2 dice di essersi ammalato, ma il

Pretore non avrebbe accettato di rinviare l’u­­dienza malgrado il certificato

medico trasmessogli.

5. Da

quest’ultima considerazione giova subito sgomberare il campo: i reclamanti

omettono infatti di precisare che il certificato medico in questione è stato

allestito due giorni dopo l’udienza ed è pervenuto alla Pretura il terzo giorno,

sicché il primo giudice non poteva ovviamente tenerne conto per rinviare l’udienza.

I reclamanti, d’altronde, non chiedono l’annullamento delle decisioni impugnate

né la convocazione di una nuova udienza. Si limitano ad esporre gli argomenti

che avrebbero voluto far valere davanti al Pretore. Ora, come si vedrà, i

motivi addotti non sono suscettibili di giustificare la riforma delle sentenze

impugnate. In circostanze siffatte, a prescindere dalla questione di sapere se

il certificato medico potesse fondare un rinvio dell’udienza, non si giustifica di annullare le sentenze

di primo grado e di rinviare l’incar­­to al Pretore, poiché l’esercizio si

ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di generare ritardi

inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una decisione

celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013

del 20 agosto 2013, citata nella sentenza della CEF 14.2014.205 del­l’11

febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche la sentenza della CEF

14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 4).

6. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

Considerandi

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

7.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

7.1

Nella

fattispecie, in tutta la documentazione relativa alla conclusione del contratto

di leasing (contratto, doc. A, condizioni generali, doc. B, calcolo del budget,

doc. C, verbale di consegna del veicolo, doc. D) quale assuntrice figura unicamente

la RE 1 e quale debitore solidale RE 2, quest’ultimo avendo sottoscritto il

contratto sia come presidente della società con firma individuale sia a titolo

personale. Che il contratto sia stato modificato, come pretendono i reclamanti,

nel senso che l’unico assuntore e debitore sia C__________ non è stato

dimostrato, il contratto modificato non essendo stato prodotto. I reclamanti, d’altronde,

non hanno fornito alcun indizio oggettivo e concreto a sostegno dell’affermazione

secondo cui i documenti prodotti dall’istante sarebbero falsi o contraffatti. I

convenuti sono così da ritenere debitori solidali degli impegni da loro riconosciuti

nei documenti prodotti dall’istante.

Il fatto poi che C__________ sia stato

indicato sul formulario “A” come l’avente diritto economico dei valori

patrimoniali oggetto del contratto di leasing (doc. E) ha conseguenze solo dal

profilo delle norme sul riciclaggio di denaro, ma non sui rapporti di diritto

civile tra le parti (in questo senso: sentenza del Tribunale federale

4A_474/2013 del 10 marzo 2014, consid. 5.5, e il rinvio),

che sono disciplinati dal contratto di leasing e dalle condizioni generali. Del

resto, avessero anche i reclamanti, come asseriscono, concluso il contratto “a

nome e per conto – fiduciariamente –” di C__________, ciò non avrebbe alcuna

incidenza sui loro rapporti contrattuali (esterni) con la CO 1, il mandatario

fiduciario essendo infatti considerato il proprietario del bene o del credito

consegnatogli a titolo fiduciario, ma solo internamente sulla loro relazione

giuridica con il preteso fiduciante (o con i suoi eredi). E neppure la menzione

di C__________ sul verbale di consegna come “debitore solidale” del leasing con

RE 2 (doc. D) cambia la situazione giuridica, giacché il creditore, a sua

scelta, può chiedere a ogni debitore solidale il pagamento dell’in­tero credito

(art. 144 cpv. 1 CO).

7.2

Ciò posto, la documentazione prodotta dall’istante costituisce un titolo

di rigetto provvisorio dell’op­posizione nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per

i crediti posti in esecuzione, ossia per fr. 36'672.75 a titolo di noleggio (pari a 11.53 rate di noleggio di fr. 3'354.10 ognuna per il periodo

dal 24 luglio 2012 al 4 luglio 2013, le rate essendo ricalcolate in base alle

condizioni generali accettate dagli acquirenti, moltiplicando il prezzo d’acquisto

senza l’IVA [fr. 87'574.05 = fr. 94'580.– / 1.08] per il coefficiente

del 3.83% previsto contrattualmente per 12 mesi, v. doc. A, B ad 3.2, 4.3 e

tabella a pag. 3), oltre a fr. 10'543.30 per i chilometri supplementari (16'268 km x 0.6481 [70 centesimi/km senza l’I­­VA], doc. A e G), l’IVA sui due importi (fr. 3'093.80 + fr. 843.45)

e le spese di disdetta di fr. 297.– (doc. B ad n. 20 e doc. F), dedotti i ver­samenti

ricevuti di fr. 16'712.15 (v. doc. L).

8.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF).

Nel

caso specifico, i reclamanti, nell’allegare che il camioncino

oggetto di un altro contratto di leasing concluso tra le stesse parti è stato

trapassato a un terzo senza il loro consenso, non spiegano in che misura tale

fatto possa avere estinto o sospeso le pretese poste in esecuzione, che riguardano

un altro contratto. La censura è dunque irricevibile (v. sopra consid. 2.2). Nella misura in cui è ricevibile, il reclamo si rivela così infondato e

va perciò respinto.

9.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) e va quindi posta a carico

dei reclamanti in ragione di metà ciascuno. Non si pone invece problema di ripetibili,

la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 43'538.15,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Le procedure dipendenti dal reclamo

presentato dalla RE 1 e da RE 2 sono congiunte.

2. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo della RE 1 è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

3. Nella

misura in cui è ricevibile, il reclamo di RE 2 è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

4. Le

spese processuali di complessivi fr. 800.– relative al presente giudizio,

già anticipate dai reclamanti, sono poste a loro carico in ragione di metà ciascuno.

5. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).