14.2015.60
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo con cui l’escusso chiede di "riesaminare il caso", omettendo di confrontarsi con la sentenza impugnata. Reclamo irricevibile
18 maggio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.60
Lugano
18 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città promossa
con istanza 23 dicembre 2014 da
CO 1
(rappr. dall’RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 20 marzo 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa l’11 marzo 2015 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 ottobre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Locarno, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di
fr. 8'866.70 oltre agli interessi del 5% dal 1° ottobre 2014, indicando
quale titolo di credito “la sentenza SE.2013.23 cresciuta in giudicato”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 dicembre 2014
CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 5 febbraio 2015.
C. Statuendo con decisione 11 marzo 2015, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dal convenuto limitatamente a fr. 8'116.91 (anziché fr. 8'866.70) più interessi del 5% dal 1°
febbraio 2013 su fr. 7'516.91 e dal 1° ottobre 2014 su fr. 600.–,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 270.– e un’indennità di
fr. 150.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 marzo 2015 chiedendo di
“riesaminare il caso”. Visto l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è
stato notificato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 16 marzo,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico, RE 1 si limita a chiedere a questa Camera
di “riesaminare il caso” senza indicare in quale senso la sentenza impugnata
dovrebbe essere riformata. D’altronde, neppure dalla motivazione del
reclamo, a cui si può far capo, secondo la giurisprudenza (cfr. DTF 136 V
135 consid. 1.2 con riferimenti; sentenza della CEF 14.2014.179
del 18 settembre 2014, consid. 1.2), per determinare il senso delle
Considerandi
domande contenute nel reclamo, si riesce a capire cosa chieda esattamente RE 1.
Egli si accontenta infatti di rinviare alla propria opposizione al precetto
esecutivo “sulle deduzioni sociali LPP, assicurazioni infortunio, malattia
riguardante il mese di gennaio 2013”. Sennonché pure nelle sue osservazioni
all’istanza (del 5 febbraio 2015) RE 1 ha omesso di quantificare gli oneri sociali
supplementari che a suo parere sarebbero dovuti essere dedotti dalla pretesa
fatta valere dall’escutente. Del resto, un semplice rinvio agli allegati di
prima istanza senza confronto con la motivazione del primo giudice – che nelle
fattispecie ha dettagliatamente menzionato i singoli oneri sociali dedotti dal
salario lordo e le ragioni per cui non ha tenuto conto delle censure generiche
dell’escusso – non soddisfa il requisito di motivazione
posto all’art. 321 cpv. 1 CPC (cfr. sentenza del Tribunale
federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012, consid. 2.2). Il
reclamo è quindi irricevibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano invece
ripetibili, la controparte non avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo,
che non le è stato intimato. Circa
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 8'866.70, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Città.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).