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Decisione

14.2015.61

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 giugno 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato un valido titolo di

rigetto provvisorio per l’importo posto in esecuzione il contratto sottoscritto

da CO 1 e RE 1 il 3 ottobre 2013, con cui il primo ha ceduto al secondo l’attività

commerciale di show room di cui era titolare in seno alla società __________

Sagl per fr. 30'000.–, da versarsi sotto forma di una caparra iniziale di fr. 5'000.–

e per il saldo di rate mensili di fr. 500.–ognuna. Il primo giudice ha

tenuto conto del fatto che le parti hanno posto fine al contratto nel febbraio

del 2015, dopo la riconsegna all’alienante del materiale ceduto (sottoposto per

contratto a una riserva di proprietà).

3. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al giudice di pace di avere interpretato erroneamente i

fatti della causa, non avvedendosi che il contratto non è stato risolto

consensualmente ma mediante disdetta data il 7 novembre 2014 dall’alienante, il

quale ha offerto all’acquirente la scelta tra pagare le rate o restituire i

beni. Avendo optato per la seconda possibilità, il reclamante ritiene di non

più dovere nulla all’escutente. Egli, d’altronde, contesta che lo scritto

firmato da lui nel febbraio del 2015 possa costituire un riconoscimento di

debito. Si tratta a suo parere di una semplice attestazione di riconsegna dei

beni, che non menziona alcuna somma di denaro bensì solo la dichiarazione delle

parti secondo cui non hanno più nulla da pretendere l’una dall’altra. In queste

circostanze, RE 1 chiede di annullare la decisione impugnata nel senso di

respingere l’istanza.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

Considerandi

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

5.

Nella

fattispecie il contratto “di cessione di attività commerciale” firmato dalle

parti (doc. B accluso all’istanza) prevede alla voce “Disdetta per morosità”

che “allo scadere della seconda

rata consecutiva non pagata il cedente ha diritto di disdire il contratto per

morosità. Potrà quindi far valere il suo diritto unicamente rientrando in possesso

dei beni inventariati nell’allegato (doc1)”. Ora, il 7

novembre 2014 CO 1 ha appunto disdetto il contratto “per morosità”, rilevando

che le otto rate da aprile a novembre 2014 risultavano scoperte per un totale

di fr. 4'000.–. Ha precisato che RE 1 rimaneva “tenuto al pagamento di tutte le rate scoperte fino al

momento della disdetta del contratto o di una restituzione di tutti i beni

oggetti della transazione” e che il contratto sarebbe

stato mantenuto in vigore solo qualora l’acquirente avesse provveduto a pagare

“l’intera pendenza” (doc. D). Il reclamante vuole leggere in questa lettera una

scelta esclusiva offertagli tra pagare le rate o restituire i beni. Sennonché

la congiunzione “o” non si riferisce a quanto l’acquirente era “tenuto” a fare

– in tal caso si sarebbe scritto “o a una restituzione” e non “o di

una restituzione” – bensì al momento fino al quale egli avrebbe continuato a

essere tenuto a pagare le rate. Non sussiste quindi alcun dubbio sul fatto che CO

1.

ha chiesto sia il pagamento dell’arretrato (almeno fino alla disdetta) sia la

restituzione dei beni alienati. Nulla di diverso si evince dalla ricevuta di gennaio/febbraio

2015.

relativa alla riconsegna dei beni (doc. 5 accluso alle osservazioni al

reclamo), giacché contrariamente a quanto allega il reclamante, essa non

contiene alcuna rinuncia o quietanza in merito alle rate scoperte. Sotto questo

profilo non si può rimproverare al giudice di pace di avere accertato i fatti

in modo errato, men che meno in modo manifestamente errato (v. sopra consid.

1.

).

6.

La sentenza impugnata resiste anche dal punto di vista giuridico. Alla

voce “Riserva di proprietà”, in effetti, le parti hanno pattuito che “in caso di rescissione del contratto l’acquirente

non sarà tenuto al pagamento delle rate fino alla scadenza ma unicamente quelle

maturate fino al momento della cessazione dell’attività. Il cedente rientrerà

in possesso dei beni inventariati nell’allegato (doc1)”. Essendo i beni stati restituiti nel gennaio del 2015 (doc. 5) e la

rata di dicembre 2014 pagata il 21 novembre (doc. 6), il reclamante, in virtù

del contratto da lui debitamente sottoscritto, rimane tenuto al pagamento delle

rate da aprile a novembre 2014, che neppure lui allega di avere pagato.

Infondato, il reclamo va di conseguenza respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, l’i­stante non essendo stato invitato a presentare

osservazioni al reclamo. Circa

i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 4'000.–, non raggiunge la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Balerna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).