14.2015.62
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni quale titolo di rigetto. Eccezione di avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione non resa verosimile
14 luglio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.62
Lugano
14 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 7/C/15/S (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 23
dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 25 marzo 2015 presentato
da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2015 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 4
agosto 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 4'541.90, menzionando quale titolo di credito l’“attestato di
carenza beni n. __________ di fr. 4'541.90 emesso il 29.09.2009 dall’Ufficio
esecuzione, Lugano” e il ”Contratto di prestito n. __________”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 dicembre 2014
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Ovest. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 17 febbraio 2015.
C. Statuendo con decisione 13 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 23 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno sono state
richieste osservazioni alla CO 1.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Consegnato
alla posta il 25 marzo 2015 il reclamo contro la sentenza emessa venerdì 13
marzo e quindi notificata a RE 1 al più presto il successivo lunedì 16 marzo –
la Posta svizzera non recapitando le lettere raccomandate di sabato (www.post.ch/it/privato/spedizione-privat/
lettere-svizzera-per-clienti-privati/privato-raccomandata) – è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione
della convenuta, secondo cui il debito nei confronti della procedente sarebbe
stato estinto con il pagamento di fr. 1'888.05 avvenuto il 27 giugno 1995,
perché l’attestato di carenza beni sul quale la procedente fonda la propria
pretesa è stato rilasciato il 29 settembre 2009, ossia 14 anni dopo il pagamento
in questione.
3. Nel
reclamo RE 1 si oppone al pagamento della somma richiestale dalla CO 1, ribadendo
di avervi già fatto fronte. Infatti essa avrebbe chiesto “di poter fare un
concordato (che era stato accettato dalla __________)” e a seguito di ciò
avrebbe pagato alla stessa fr. 1'888.05 ad estinzione del proprio debito.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
Considerandi
III 530 consid. 3.2).
5.
Nella
fattispecie, l’attestato di carenza di beni rilasciato dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano il 29 settembre 2009 per fr. 4'541.90 nell’esecuzione
n. __________ costituisce, per legge (art. 149 cpv. 2 LEF), un riconoscimento
di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF che giustifica il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta dall’escussa.
6.
All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che
deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la
giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente
ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a
conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad
art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra l’estinzione
del debito tramite pagamento.
6.1
Nel caso specifico l’escussa
sostiene di aver estinto il proprio debito con il pagamento di fr. 1'888.05
avvenuto il 28 giugno 1995 a favore della __________, la quale avrebbe
accettato il concordato da lei proposto. A conforto della propria tesi liberatoria la
reclamante si è limitata a produrre l’avviso di addebito bancario del 28 giugno
1995, che attesta il pagamento di fr. 1'888.05 da parte dello
studio legale e notarile __________ a favore della __________.
6.2
Ora,
tale documento non può, da solo, costituire decisivo riscontro oggettivo atto a
rendere verosimile l’avvenuto pagamento del credito dedotto in esecuzione, ove
appena si consideri che beneficiaria dell’accredito era la __________ e non la
qui procedente, che il bonifico è stato effettuato dallo studio
legale e notarile __________ e non dall’escussa e infine che l’importo
di fr. 1'888.05 non corrisponde e nemmeno si avvicina all’ammontare del
credito di fr. 4'541.90 contenuto nell’attestato di carenza di beni del 29
settembre 2009. Ne consegue che l’eccezione di avvenuto pagamento sollevata
dall’escussa non appare sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi: in
particolare mancano la decisione di omologazione del concordato e indizi atti a
rendere verosimile che il credito pagato nel 1995 (con il riferimento __________)
coincide con il credito oggetto dell’attestato di carenza di beni (derivante
dal “contratto di prestito no. __________”, doc. A). Il reclamo dev’essere pertanto
respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al
reclamo. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 4'541.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).