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Decisione

14.2015.62

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Attestato di carenza beni quale titolo di rigetto. Eccezione di avvenuto pagamento del debito posto in esecuzione non resa verosimile

14 luglio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha accolto l’istanza respingendo l’eccezione

della convenuta, secondo cui il debito nei confronti della procedente sarebbe

stato estinto con il pagamento di fr. 1'888.05 avvenuto il 27 giugno 1995,

perché l’atte­­stato di carenza beni sul quale la procedente fonda la propria

pretesa è stato rilasciato il 29 settembre 2009, ossia 14 anni dopo il pagamento

in questione.

3. Nel

reclamo RE 1 si oppone al pagamento della somma richiestale dalla CO 1, ribadendo

di avervi già fatto fronte. Infatti essa avrebbe chiesto “di poter fare un

concordato (che era stato accettato dalla __________)” e a seguito di ciò

avrebbe pagato alla stessa fr. 1'888.05 ad estinzione del proprio debito.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

Considerandi

III 530 consid. 3.2).

5.

Nella

fattispecie, l’attestato di carenza di beni rilasciato dall’Uffi­­cio di

esecuzione di Lugano il 29 settembre 2009 per fr. 4'541.90 nell’esecuzione

n. __________ costituisce, per legge (art. 149 cpv. 2 LEF), un riconoscimento

di debito nel senso del­l’art. 82 cpv. 1 LEF che giustifica il rigetto provvisorio

dell’opposizione interposta dall’escussa.

6.

All’escusso incombe l’onere di rendere verosimili le eccezioni che

deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1 con rinvii). Secondo la

giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo convincente

ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a

conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 87 seg. ad

art. 82 LEF). Tra le eccezioni proponibili dall’escusso rientra l’estinzione

del debito tramite pagamento.

6.1

Nel caso specifico l’escussa

sostiene di aver estinto il proprio debito con il pagamento di fr. 1'888.05

avvenuto il 28 giugno 1995 a favore della __________, la quale avrebbe

accettato il concordato da lei proposto. A conforto della propria tesi liberatoria la

reclamante si è limitata a produrre l’avviso di addebito bancario del 28 giugno

1995, che attesta il pagamento di fr. 1'888.05 da parte dello

studio legale e notarile __________ a favore della __________.

6.2

Ora,

tale documento non può, da solo, costituire decisivo riscontro oggettivo atto a

rendere verosimile l’avvenuto pagamento del credito dedotto in esecuzione, ove

appena si consideri che beneficiaria dell’accredito era la __________ e non la

qui procedente, che il bonifico è stato effettuato dallo studio

legale e notarile __________ e non dall’escussa e infine che l’im­­porto

di fr. 1'888.05 non corrisponde e nemmeno si avvicina all’ammon­­tare del

credito di fr. 4'541.90 contenuto nell’attestato di carenza di beni del 29

settembre 2009. Ne consegue che l’ecce­­zione di avvenuto pagamento sollevata

dall’escussa non appare sostanziata da sufficienti riscontri oggettivi: in

particolare mancano la decisione di omologazione del concordato e indizi atti a

rendere verosimile che il credito pagato nel 1995 (con il riferimento __________)

coincide con il credito oggetto dell’atte­­stato di carenza di beni (derivante

dal “contratto di prestito no. __________”, doc. A). Il reclamo dev’essere pertanto

respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al

reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 4'541.90, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano Ovest.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).