14.2015.63
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita di un veicolo con pagamenti rateali. Penale in caso di mancato pagamento. Contratto non univoco sulla relazione tra pagamento delle rat
28 luglio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.63
Lugano
28 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa n. 0047-2015-s (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di
Giubiasco promossa con istanza 6 febbraio 2015 da
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 26 marzo 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 15 marzo 2015 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 dicembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione (e fallimenti) di Bellinzona, RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 1'350.–, oltre agli interessi del 5% su fr. 350.– dal 1° luglio
2014, su fr. 200.– dal 1° agosto 2014, su fr. 200.– dal 1° settembre
2014, su fr. 200.– dal 1° ottobre 2014 e su fr. 400.– dal 1° dicembre
2014, indicando quale titolo di credito il “Contratto di vendita Fiat Bravo
TD, matricola __________, del 12 giugno 2014” per le rate già scadute ed esigibili.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 6 febbraio 2015 RE
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del Circolo di
Giubiasco limitatamente a fr. 1'200.–, oltre agli interessi del 5% su fr. 200.–
dal 1° luglio 2014, su fr. 200.– dal 1° agosto 2014, su fr. 200.– dal
1° settembre 2014, su fr. 200.– dal 1° ottobre 2014 e su fr. 400.–
dal 1° dicembre 2014. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte pervenute al giudice il 25 febbraio 2015, cui è seguita la replica del
6 marzo 2015 dell’istante, il quale si è sostanzialmente riconfermato nelle sue
conclusioni.
C. Statuendo con decisione 15 marzo 2015, il Giudice di pace ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 170.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Nelle sue osservazioni del 10 aprile 2015, CO 1 si è rimessa alla decisione di questa Camera, sostenendo di doversi
occupare di problemi ben “più seri e vitali” e suggerendo di chiudere la problematica
con il ritiro dell’automobile da parte del reclamante.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 17 marzo,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata il Giudice di pace, dopo aver ripercorso i fatti che hanno
portato le parti davanti a lui, ha ammesso che in un primo momento l’istanza
sembrava soddisfare tutti i presupposti per essere accolta, ma l’ha in definitiva
rigettata dopo aver considerato che il riconoscimento di debito, quindi il contratto
di vendita, era diventato “inconsistente” a seguito della disdetta
inoltrata dalla convenuta sei giorni dopo la sua sottoscrizione. In aggiunta,
il primo giudice ha ritenuto che RE 1 avrebbe dovuto ritirare la sua istanza e
inoltrare un tentativo di conciliazione.
3. Nel
reclamo RE 1 contesta la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime
cure, affermando che il contratto in oggetto adempie tutte le caratteristiche
di un riconoscimento di debito dal momento che è stato sottoscritto dalla
convenuta, la quale non aveva la facoltà di disdirlo, ciò che comunque lui non
avrebbe mai accettato. Considerando valida la disdetta inoltrata da CO 1,
secondo il reclamante il Giudice di pace ha violato l’art. 2 della Legge
federale sul credito al consumo (LCC, RS 221.214.1) e l’art. 40a CO, queste
norme non trovando applicazione nella fattispecie: la prima, egli adduce, poiché
fra le parti non è stato applicato alcun tasso di interesse ed egli non concede
professionalmente crediti al consumo; la seconda poiché egli non ha venduto il
veicolo nell’ambito di un’attività professionale o commerciale bensì da privato
cittadino. Egli ritiene pertanto che le argomentazioni sollevate dall’escussa
in merito ai motivi e alla validità della disdetta non siano state rese
verosimili, non avendo ella prodotto né sostenuto alcunché a tale fine.
4. Nelle sue
osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a ribadire quanto sostenuto in prima
sede, rimettendosi alla decisione del Tribunale d’appello e suggerendo a RE 1
di risolvere la vertenza tramite il recupero dell’automobile in oggetto, ora custodita
nel suo garage. Infine, con implicito riferimento ai difetti dell’oggetto venduto,
la convenuta menziona l’art. 197 CO definendolo “un riferimento importante”.
5. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
Considerandi
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530
consid. 3.2).
6.
In ogni stadio di causa (quindi anche in
sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo
(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il
debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito
accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente
prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale
5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha
riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione
può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid.
3.1.1
e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa
andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF
14.2014.116
del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015,
consid. 7.1).
6.2
Nella caso specifico, il 12 giugno 2014 le parti
hanno sottoscritto un contratto di vendita del veicolo Fiat Bravo TD, matricola
n. __________, in cui la parte convenuta si è impegnata a
versare all’istante, al momento della consegna del veicolo, un acconto di fr. 150.–
e in seguito sedici rate mensili di fr. 200.– ognuna, ovvero fino a
concorrenza del prezzo di vendita pattuito di fr. 3'350.– (doc. A
allegato all’istanza). RE 1 e CO 1 hanno altresì convenuto “in caso di mancato
pagamento” la restituzione del veicolo, la corresponsione di una “penale”
di fr. 1'000.–, il rimborso di fr. 1.– per chilometro percorso e il
risarcimento di eventuali danni.
6.3
Ora,
il contratto in rassegna si presta a diverse interpretazioni circa gli obblighi
della compratrice “in caso di mancato pagamento” di una o più rate, ovvero
nella situazione che si presenta nella fattispecie. Dal testo del contratto risulta
anzitutto che in caso di mancato pagamento (verosimilmente anche di una sola
rata) scatta automaticamente a carico della compratrice l’obbligo di restituire
il veicolo e di pagare la penale e un indennizzo per l’uso. Tale (nuovo)
obbligo, d’altronde, sembra presupporre la risoluzione del contratto di vendita
(che perde il suo oggetto) e pare quindi sostituirsi all’obbligo della
compratrice di pagare le rate. Si potrebbe però anche sostenere che quest’ultimo
obbligo sussiste finché l’acquirente non ha restituito il veicolo al venditore
e pagato la penale e l’indennizzo. L’art. 160 cpv. 1 CO suggerisce poi una
terza interpretazione, secondo cui il venditore potrebbe pretendere, salvo
patto contrario che nel caso concreto non figura nel contratto, l’adempimento o
la pena convenzionale. Quale sia l’interpretazione da seguire non incombe al
giudice del rigetto dirlo bensì al giudice ordinario. Determinante per l’esito
del giudizio odierno è comunque che il riconoscimento delle rate poste in
esecuzione non risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escutente,
siccome secondo la prima interpretazione proposta l’obbligo di pagare le rate
potrebbe essere stato sostituito da quello di restituire il veicolo e di pagare
penale e indennizzo. Il contratto di vendita non costituisce pertanto un valido
titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ancorché per un altro motivo,
la decisione impugnata va così confermata e il reclamo respinto.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece
problema di ripetibili, CO 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'200.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).