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Decisione

14.2015.63

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di compravendita di un veicolo con pagamenti rateali. Penale in caso di mancato pagamento. Contratto non univoco sulla relazione tra pagamento delle rat

28 luglio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata il Giudice di pace, dopo aver ripercorso i fatti che hanno

portato le parti davanti a lui, ha ammesso che in un primo momento l’istanza

sembrava soddisfare tutti i presupposti per essere accolta, ma l’ha in definitiva

rigettata dopo aver considerato che il riconoscimento di debito, quindi il contratto

di vendita, era diventato “inconsistente” a seguito della disdetta

inoltrata dalla convenuta sei giorni dopo la sua sottoscrizione. In aggiunta,

il primo giudice ha ritenuto che RE 1 avrebbe dovuto ritirare la sua istanza e

inoltrare un tentativo di conciliazione.

3. Nel

reclamo RE 1 contesta la conclusione a cui è pervenuto il giudice di prime

cure, affermando che il contratto in oggetto adempie tutte le caratteristiche

di un riconoscimento di debito dal momento che è stato sottoscritto dalla

convenuta, la quale non aveva la facoltà di disdirlo, ciò che comunque lui non

avrebbe mai accettato. Considerando valida la disdetta inoltrata da CO 1,

secondo il reclamante il Giudice di pace ha violato l’art. 2 della Legge

federale sul credito al consumo (LCC, RS 221.214.1) e l’art. 40a CO, queste

norme non trovando applicazione nella fattispecie: la prima, egli adduce, poiché

fra le parti non è stato applicato alcun tasso di interesse ed egli non concede

professionalmente crediti al consumo; la seconda poiché egli non ha venduto il

veicolo nell’ambito di un’attività professionale o commerciale bensì da privato

cittadino. Egli ritiene pertanto che le argomentazioni sollevate dall’e­­scussa

in merito ai motivi e alla validità della disdetta non siano state rese

verosimili, non avendo ella prodotto né sostenuto alcunché a tale fine.

4. Nelle sue

osservazioni al reclamo, CO 1 si limita a ribadire quanto sostenuto in prima

sede, rimettendosi alla decisione del Tribunale d’appello e suggerendo a RE 1

di risolvere la vertenza tramite il recupero dell’automobile in oggetto, ora custodita

nel suo garage. Infine, con implicito riferimento ai difetti dell’oggetto venduto,

la convenuta menziona l’art. 197 CO definendolo “un riferimento importante”.

5. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

Considerandi

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530

consid. 3.2).

6.

In ogni stadio di causa (quindi anche in

sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo

(e nell’istanza) e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il

debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito

accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). L’opposizione può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente

prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale federale

5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso ha

riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (v. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione

può fondarsi solo sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid.

3.1.1

e 4.2), fermo restando che in caso di dubbio la questione litigiosa

andrà, se occorre, sottoposta al giudice ordinario (sentenze della CEF

14.2014.116

del 3 novembre 2014, consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015,

consid. 7.1).

6.2

Nella caso specifico, il 12 giugno 2014 le parti

hanno sottoscritto un contratto di vendita del veicolo Fiat Bravo TD, matricola

n. __________, in cui la parte convenuta si è impegnata a

versare all’istante, al momento della consegna del veicolo, un acconto di fr. 150.–

e in seguito sedici rate mensili di fr. 200.– ognuna, ovvero fino a

concorrenza del prezzo di vendita pattuito di fr. 3'350.– (doc. A

allegato all’istanza). RE 1 e CO 1 hanno altresì convenuto “in caso di mancato

pagamento” la restituzione del veicolo, la corresponsione di una “penale”

di fr. 1'000.–, il rimborso di fr. 1.– per chilometro percorso e il

risarcimento di eventuali danni.

6.3

Ora,

il contratto in rassegna si presta a diverse interpretazioni circa gli obblighi

della compratrice “in caso di mancato pagamento” di una o più rate, ovvero

nella situazione che si presenta nella fattispecie. Dal testo del contratto risulta

anzitutto che in caso di mancato pagamento (verosimilmente anche di una sola

rata) scatta automaticamente a carico della compratrice l’obbligo di restituire

il veicolo e di pagare la penale e un indennizzo per l’u­so. Tale (nuovo)

obbligo, d’altronde, sembra presupporre la risoluzione del contratto di vendita

(che perde il suo oggetto) e pare quindi sostituirsi all’obbligo della

compratrice di pagare le rate. Si potrebbe però anche sostenere che quest’ultimo

obbligo sussiste finché l’acquirente non ha restituito il veicolo al venditore

e pagato la penale e l’indennizzo. L’art. 160 cpv. 1 CO suggerisce poi una

terza interpretazione, secondo cui il venditore potrebbe pretendere, salvo

patto contrario che nel caso concreto non figura nel contratto, l’adempimento o

la pena convenzionale. Quale sia l’interpretazione da seguire non incombe al

giudice del rigetto dirlo bensì al giudice ordinario. Determinante per l’esito

del giudizio odierno è comunque che il riconoscimento delle rate poste in

esecuzione non risulta indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escutente,

siccome secondo la prima interpretazione proposta l’obbligo di pagare le rate

potrebbe essere stato sostituito da quello di restituire il veicolo e di pagare

penale e indennizzo. Il contratto di vendita non costituisce pertanto un valido

titolo di rigetto nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Ancorché per un altro motivo,

la decisione impugnata va così confermata e il reclamo respinto.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece

problema di ripetibili, CO 1 non avendo formulato alcuna richiesta al riguardo.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'200.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata è

confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).