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Decisione

14.2015.64

Rigetto definitivo dell’opposizione. Inammissibilità di allegazioni nuove sollevate per la prima volta col reclamo

28 luglio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel caso specifico è dunque inammissibile – oltre che errata – l’allegazione

che RE 1 si propone di presentare per la prima volta col reclamo – ossia la

pretesa mancanza di una pagina della convenzione acclusa alla sentenza di

divorzio – sicché la sua argomentazione, interamente centrata su tale fatto nuovo,

perde ogni forza di convincimento e non gli permette d’in­­ficiare la (comunque

corretta) motivazione del Giudice di pace – con cui invero non si confronta –

secondo la quale la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido

titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Già per questo motivo si

giustificherebbe la reiezione del reclamo. Senza contare che, contrariamente a

quanto allega il reclamante, la “convenzione regolante le conseguenze accessorie

del divorzio” annessa all’istanza è completa e prevede effettivamente alla

cifra 8 l’obbligo per il padre di versare a ciascun figlio un contributo di mantenimento

di fr. 225.– mensili, circostanza del resto da lui implicitamente ammessa

nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2014, in cui ha fatto valere di avere promosso una causa intesa alla soppressione di tali contributi.

2. Non

va però dimenticato che il giudice del rigetto, in ogni stadio di causa (quindi

anche in sede di reclamo), esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni

delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto

Considerandi

dell’opposizione. Orbene, nella fattispecie la convenzione acclusa alla

sentenza di divorzio giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione, per

quanto riguarda il periodo da maggio a luglio del 2014, per complessivi fr. 4'725.–

(fr. 225.– x 7 figli x 3 mesi) e non per fr. 4'740.– come

invece richiesto dall’escussa. D’altronde, gli interessi di mora

decorrono dalla data media (5 giugno e non 5 maggio 2014) del periodo in

questione. Sulle spese esecutive, infine, decide l’ufficio d’esecu­­zione

e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze

della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 14.2014.132 del 5

novembre 2014, consid. 5). La sentenza impugnata va quindi

riformata su questi tre punti.

3.

Con

l’emanazione del giudizio odierno la domanda inoltrata da CO 1 intesa alla

modifica del decreto di effetto sospensivo emanato dal presidente della Camera

il 15 aprile 2015, diventa senza oggetto. Per esigenza di chiarezza tale decreto va

d’altronde esplicitamente revocato (v. Hoffmann-No­wotny,

ZPO-Rechts­mittel Kom­­mentar, Basilea 2013, n. 17 ad art. 325 CPC). A

scanso di equivoci, comunque sia, va precisato che l’effetto sospensivo è stato

concesso per il contributo del­l’ottobre 2014 sulla base della causale menzionata

sul precetto esecutivo – “Alimenti per figli non pagati

da agosto (fr. 1'580.– per 3 mesi)” –, che lascia intendere che

la richiesta di alimenti decorresse dal mese di agosto, mentre tale menzione è

il frutto di un errore di trascrizione della domanda di esecuzione in cui è

incorso l’UE di Lugano, l’escu­tente avendo in realtà scritto alla voce “Titolo

di credito”: “1580.– alimenti per 7 figli, non pagati da maggio […]”,

ciò che traspare anche nella replica spedita il 23 dicembre 2014 dall’istante,

la quale riporta come oggetto la dicitura “mancato pagamento tre mesi

(maggio-giugno-luglio 2014)”.

4.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1

CPC). Non si assegna alcuna indennità d’inconvenienza, non richiesta da CO 1. Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 4'740.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e il

dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

“1. L’istanza è parzialmente

accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva

limitatamente a fr. 4'725.– oltre agli interessi del

5% dal 5 giugno 2014.”

2. L’effetto

sospensivo parziale concesso il 15 aprile 2015 dal presidente della Camera è

revocato.

3. Le

spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

4. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano Est.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).