14.2015.64
Rigetto definitivo dell’opposizione. Inammissibilità di allegazioni nuove sollevate per la prima volta col reclamo
28 luglio 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.64
Lugano
28 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa n. 310/2014 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa
con istanza 24 settembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 marzo 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 13 marzo 2015 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 4'740.–
oltre agli interessi del 5% dal 5 maggio 2014, indicando quale titolo di credito:
“Alimenti per figli non pagati da agosto (fr. 1'580.– per 3 mesi).
Chiesto anticipo alimenti per minorenni (5) in tutto 7 figli da agosto. fr. 1'580.–”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 24 settembre
2014 CO 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del
Circolo di Lugano Est. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte dell’11 novembre 2014, chiedendo in particolare la sospensione della
causa. Con replica del 23 dicembre 2014 l’istante si è sostanzialmente riconfermata
nelle sue conclusioni.
C. Statuendo con decisione 13 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione
interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.–
e un’indennità di fr. 200.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e il rinvio
dell’esecuzione. Con decreto del 15 aprile 2015 il
presidente della Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo parziale.
Nelle sue osservazioni del 23 aprile 2015, CO 1 ha chiesto
la modifica del decreto di effetto sospensivo e ha concluso per la reiezione
del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 18 marzo,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel caso specifico è dunque inammissibile – oltre che errata – l’allegazione
che RE 1 si propone di presentare per la prima volta col reclamo – ossia la
pretesa mancanza di una pagina della convenzione acclusa alla sentenza di
divorzio – sicché la sua argomentazione, interamente centrata su tale fatto nuovo,
perde ogni forza di convincimento e non gli permette d’inficiare la (comunque
corretta) motivazione del Giudice di pace – con cui invero non si confronta –
secondo la quale la documentazione prodotta dall’istante costituisce un valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Già per questo motivo si
giustificherebbe la reiezione del reclamo. Senza contare che, contrariamente a
quanto allega il reclamante, la “convenzione regolante le conseguenze accessorie
del divorzio” annessa all’istanza è completa e prevede effettivamente alla
cifra 8 l’obbligo per il padre di versare a ciascun figlio un contributo di mantenimento
di fr. 225.– mensili, circostanza del resto da lui implicitamente ammessa
nelle sue osservazioni dell’11 dicembre 2014, in cui ha fatto valere di avere promosso una causa intesa alla soppressione di tali contributi.
2. Non
va però dimenticato che il giudice del rigetto, in ogni stadio di causa (quindi
anche in sede di reclamo), esamina d’ufficio, a prescindere dalle allegazioni
delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto
Considerandi
dell’opposizione. Orbene, nella fattispecie la convenzione acclusa alla
sentenza di divorzio giustifica il rigetto definitivo dell’opposizione, per
quanto riguarda il periodo da maggio a luglio del 2014, per complessivi fr. 4'725.–
(fr. 225.– x 7 figli x 3 mesi) e non per fr. 4'740.– come
invece richiesto dall’escussa. D’altronde, gli interessi di mora
decorrono dalla data media (5 giugno e non 5 maggio 2014) del periodo in
questione. Sulle spese esecutive, infine, decide l’ufficio d’esecuzione
e non il giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze
della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 14.2014.132 del 5
novembre 2014, consid. 5). La sentenza impugnata va quindi
riformata su questi tre punti.
3.
Con
l’emanazione del giudizio odierno la domanda inoltrata da CO 1 intesa alla
modifica del decreto di effetto sospensivo emanato dal presidente della Camera
il 15 aprile 2015, diventa senza oggetto. Per esigenza di chiarezza tale decreto va
d’altronde esplicitamente revocato (v. Hoffmann-Nowotny,
ZPO-Rechtsmittel Kommentar, Basilea 2013, n. 17 ad art. 325 CPC). A
scanso di equivoci, comunque sia, va precisato che l’effetto sospensivo è stato
concesso per il contributo dell’ottobre 2014 sulla base della causale menzionata
sul precetto esecutivo – “Alimenti per figli non pagati
da agosto (fr. 1'580.– per 3 mesi)” –, che lascia intendere che
la richiesta di alimenti decorresse dal mese di agosto, mentre tale menzione è
il frutto di un errore di trascrizione della domanda di esecuzione in cui è
incorso l’UE di Lugano, l’escutente avendo in realtà scritto alla voce “Titolo
di credito”: “1580.– alimenti per 7 figli, non pagati da maggio […]”,
ciò che traspare anche nella replica spedita il 23 dicembre 2014 dall’istante,
la quale riporta come oggetto la dicitura “mancato pagamento tre mesi
(maggio-giugno-luglio 2014)”.
4.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza pressoché totale del reclamante (art. 106 cpv. 1
CPC). Non si assegna alcuna indennità d’inconvenienza, non richiesta da CO 1. Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 4'740.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e il
dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:
“1. L’istanza è parzialmente
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano è rigettata in via definitiva
limitatamente a fr. 4'725.– oltre agli interessi del
5% dal 5 giugno 2014.”
2. L’effetto
sospensivo parziale concesso il 15 aprile 2015 dal presidente della Camera è
revocato.
3. Le
spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
4. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano Est.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).