14.2015.65
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo relativo agli onorari dovuti al patrocinatore. Prova dell’esigibilità del credito posto in esecuzione
11 agosto 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.65
Lugano
11 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa SO.2015.55 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza del 20 gennaio 2015 da
. RE 1,
(patrocinato dalla,)
contro
CO 1
(patrocinata dall’avv.,)
giudicando sul reclamo del 26 marzo 2015 presentato
dall’avv. RE 1 contro la decisione emessa il 12 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in
fatto: A. Il
23 dicembre 2013 i coniugi CO 1 e __________ __________ hanno sottoscritto un
“Accordo sulle spese e competenze”, secondo il quale moglie e marito si sono impegnati
a “mettere a disposizione” dell’avv. RE 1 la somma di fr. 30'000.–
(più IVA), di cui fr. 14'000.– già fatturati e fr. 16'000.– ancora da
fatturare, con la quale l’avvocato avrebbe patrocinato il marito (e la moglie
se avesse sciolto il mandato con il proprio patrocinatore) in un procedimento
penale (non specificato) fino all’emanazione della sentenza di primo grado. I
due importi sarebbero stati saldati non appena i coniugi avessero venduto un
immobile o, al più tardi, dopo l’emanazione della sentenza di primo grado.
Nello stesso accordo i coniugi __________ hanno inoltre dichiarato di essere
consapevoli che gli importi riconosciuti, poiché molto inferiori al valore
delle prestazioni effettuate, sarebbero stati dovuti anche in caso d’interruzione
del mandato.
Fatti
B. Con un primo precetto n. __________ emesso
il 25 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (e fallimenti) di Locarno, l’avv.
RE 1 ha escusso __________ __________ per l’incasso di fr. 32'400.– oltre agli
interessi del 5% dal 24 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito il
predetto accordo sulle spese e competenze. Con decisione 4 dicembre 2014, il
Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato in via provvisoria
l’opposizione interposta dall’escusso (inc. __________).
C. Con
un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 sempre
dall’Ufficio di esecuzione (e fallimenti) di Locarno, l’avv. RE 1 ha poi
escusso CO 1 per l’incasso della stessa somma di fr. 32'400.–, ma con
interessi del 5% dal 30 maggio 2013, indicando quale titolo di credito l’“accordo
23.12.2013 e la sentenza 4.12.2014 (inc. SO.__________)”.
D. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2015
l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13
febbraio 2015, cui sono seguite la replica del 19 febbraio dell’istante e la
duplica del 6 marzo della convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente
riconfermate nelle rispettive conclusioni.
E. Statuendo con decisione del 12 marzo 2015, il
Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali
di fr. 450.– e un’indennità di fr. 800.– a favore della convenuta.
F. Contro
la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito
dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore
litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 16
marzo, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure
esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al
riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di
formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti
contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua
critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e
non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,
consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di
causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il credito posto in esecuzione
non appariva esigibile, poiché secondo l’accordo prodotto quale titolo di
rigetto esso doveva essere saldato dopo l’emanazione della sentenza penale di
primo grado, la quale notoriamente non era ancora avvenuta, o dopo la vendita
di un immobile, che non risultava dagli atti. Ad ogni modo, il primo giudice ha
soggiunto che quand’anche il credito fosse stato esigibile, la convenuta aveva
comunque reso verosimile che il suo impegno era accessorio poiché basato su una
fideiussione, la quale però non poteva essere considerata valida nella misura
in cui non rivestiva la forma dell’atto pubblico, motivo per cui l’istanza
andava respinta. Non avendo infatti CO 1 conferito alcun mandato all’avv. RE 1,
secondo il Pretore l’escussa non si era impegnata, con la sua firma, a
saldare un debito proprio, ma unicamente un debito del marito nell’interesse
esclusivo di lui.
3.
Nel
reclamo, rievocato l’esito delle esecuzioni promosse contro marito e moglie, l’avv.
RE 1 rimprovera al Pretore di aver emanato due decisioni – relative alla
medesima fattispecie e allo stesso riconoscimento di debito – in “netto
contrasto” fra di loro. Ribadita la validità dell’accordo sottoscritto
dalle parti il 23 dicembre 2013, il reclamante sostiene che i coniugi Corea
hanno assunto un’obbligazione solidale nei suoi confronti e quindi contesta la
tesi della convenuta – accolta dal primo giudice – secondo cui il suo ruolo
sarebbe accessorio e tale da configurare una fideiussione. Egli sottolinea,
inoltre, come l’importo riconosciuto sia dovuto anche in caso d’interruzione
del mandato, motivo per cui, a suo dire, il credito è già esigibile, mentre le
condizioni poste nell’accordo – ovvero la vendita di un immobile o la fine del
procedimento penale di primo grado – non sono di rilievo in questa sede, ma
vanno trattate nella procedura di disconoscimento di debito.
4.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1
). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.
Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’escusso o
dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno
di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro
determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.
2.3.1
con rimandi). L’opposizione
può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale
federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso
ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti
dall’escutente (v. Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo
sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo
restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta
al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014,
consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).
Secondo
la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare, con documenti, l’esigibilità
del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ove essa
non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza del Tribunale federale
5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF
14.2002
/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,
op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii).
5.1
Nel
caso specifico, è anzitutto controversa la questione dell’esigibilità dell’impegno
assunto dall’escussa. Al riguardo, il noto accordo prevede con ogni chiarezza
che “non appena i signori CO 1 avranno venduto un
immobile, le fatture di cui sopra [di fr. 14'000.– e fr. 16'000.–]
verranno saldate. Altrimenti verranno saldate subito dopo la sentenza di primo
grado” (doc. B ad E). E il
reclamante non pretende, per avventura, che una di queste due condizioni sia
stata adempiuta prima dell’avvio dell’esecuzione contro la moglie. D’altronde,
contrariamente a quanto allega il reclamante, la questione dell’esigibilità non
dev’essere trattata solo nella procedura di disconoscimento di debito, ma
incombe all’escutente dimostrarla nella procedura di rigetto se non risulta già
dal riconoscimento di debito (sopra consid. 5). In queste circostanze la conclusione
cui è giunto il primo giudice non può dirsi fondata su accertamenti di fatto
manifestamente errati (v. sopra consid. 1.2).
5.2
Certo,
in fondo al punto B del medesimo accordo i coniugi si dichiarano “coscienti che questi importi sono dovuti anche in caso di interruzione
del mandato”, ma ciò sta solo
a significare che l’obbligo di versare fr. 30'000.– all’avvocato sussiste
anche se egli non dovesse prestare la sua opera fino all’emanazione della sentenza
penale di primo grado. Nulla è invece detto sull’esigibilità di tale obbligo e
segnatamente non è previsto esplicitamente che i fr. 30'000.– debbano essere
versati al momento dell’interruzione del mandato, in deroga alla clausola del
punto E. Viste le ristrettezze finanziarie in cui vivono i coniugi, ricordate
al punto A dell’accordo, è del resto dubbio ch’essi abbiano accettato implicitamente
di anticipare l’esigibilità in caso d’interruzione prematura del mandato. La
questione, ad ogni modo, non dev’essere risolta in questa sede. Basta
constatare che l’esigibilità del credito posto in esecuzione non risulta
indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escutente. La decisione impugnata
si rivela così fondata in fatto come in diritto, ferma restando la facoltà per
il reclamante di adire il giudice
ordinario per far accertare la sua pretesa (v. sopra consid. 5).
5.3
Nulla
cambia a questa conclusione il fatto che il Pretore abbia accolto l’istanza di
rigetto dell’opposizione interposta dal marito. Il primo giudice non era
infatti tenuto a confermare ciò che appare a posteriori come un’inavvertenza. E
comunque la regiudicata delle decisioni di rigetto dell’opposizione è limitata
all’esecuzione in cui sono emesse (Staehelin, op. cit., n. 80 ad art. 84 e i
numerosi rimandi).
5.4
Visto
l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo esaminare la natura –
principale o accessoria – dell’impegno assunto dall’escussa così come l’esistenza
di una solidarietà tra i coniugi, che comunque non è presunta (art. 143 CO).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita in
applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non
avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'400.–, raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente
decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2
lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le
ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).