Lexipedia

Decisione

14.2015.65

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Accordo relativo agli onorari dovuti al patrocinatore. Prova dell’esigibilità del credito posto in esecuzione

11 agosto 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con un primo precetto n. __________ emesso

il 25 settembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione (e fallimenti) di Locarno, l’avv.

RE 1 ha escusso __________ __________ per l’incasso di fr. 32'400.– oltre agli

interessi del 5% dal 24 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito il

predetto accordo sulle spese e competenze. Con decisione 4 dicembre 2014, il

Pretore della Giurisdizione di Locarno-Campagna ha rigettato in via provvisoria

l’opposizione interposta dall’escusso (inc. __________).

C. Con

un secondo precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 sempre

dall’Ufficio di esecuzione (e fallimenti) di Locarno, l’avv. RE 1 ha poi

escusso CO 1 per l’in­­casso della stessa somma di fr. 32'400.–, ma con

interessi del 5% dal 30 maggio 2013, indicando quale titolo di credito l’“accor­­do

23.12.2013 e la sentenza 4.12.2014 (inc. SO.__________)”.

D. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 20 gennaio 2015

l’avv. RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Locarno-Campagna. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 13

febbraio 2015, cui sono seguite la replica del 19 febbraio dell’istante e la

duplica del 6 marzo della convenuta, in cui le parti si sono sostanzialmente

riconfermate nelle rispettive conclusioni.

E. Statuendo con decisione del 12 marzo 2015, il

Pretore ha respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali

di fr. 450.– e un’indennità di fr. 800.– a favore della convenuta.

F. Contro

la sentenza appena citata l’avv. RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito

dell’o­­dierno giudizio, il reclamo non è stato intimato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore

litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata all’avv. RE 1 il 16

marzo, in concreto il reclamo, inoltrato l’ultimo giorno del termine, è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure

esplicitamente formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al

riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di

formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti

contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua

critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e

non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375,

consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di

causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art.

320.

CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del

diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che

sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il credito posto in esecuzione

non appariva esigibile, poiché secondo l’ac­­cordo prodotto quale titolo di

rigetto esso doveva essere saldato dopo l’emanazione della sentenza penale di

primo grado, la quale notoriamente non era ancora avvenuta, o dopo la vendita

di un immobile, che non risultava dagli atti. Ad ogni modo, il primo giudice ha

soggiunto che quand’anche il credito fosse stato esigibile, la convenuta aveva

comunque reso verosimile che il suo impegno era accessorio poiché basato su una

fideiussione, la quale però non poteva essere considerata valida nella misura

in cui non rivestiva la forma dell’atto pubblico, motivo per cui l’i­­stanza

andava respinta. Non avendo infatti CO 1 conferito alcun mandato all’avv. RE 1,

secondo il Pretore l’e­­scussa non si era impegnata, con la sua firma, a

saldare un debito proprio, ma unicamente un debito del marito nell’interesse

esclusivo di lui.

3.

Nel

reclamo, rievocato l’esito delle esecuzioni promosse contro marito e moglie, l’avv.

RE 1 rimprovera al Pretore di aver emanato due decisioni – relative alla

medesima fattispecie e allo stesso riconoscimento di debito – in “netto

contrasto” fra di loro. Ribadita la validità dell’accordo sottoscritto

dalle parti il 23 dicembre 2013, il reclamante sostiene che i coniugi Corea

hanno assunto un’obbligazione solidale nei suoi confronti e quindi contesta la

tesi della convenuta – accolta dal primo giudice – secondo cui il suo ruolo

sarebbe accessorio e tale da configurare una fideiussione. Egli sottolinea,

inoltre, come l’importo riconosciuto sia dovuto anche in caso d’interruzione

del mandato, motivo per cui, a suo dire, il credito è già esigibile, mentre le

condizioni poste nell’accordo – ovvero la vendita di un immobile o la fine del

procedimento penale di primo grado – non sono di rilievo in questa sede, ma

vanno trattate nella procedura di disconoscimento di debito.

4.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.

4.1

). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto

esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587

consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di

sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;

DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5.

Costituisce un riconoscimento di debito nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF l’atto pubblico o la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o

dal suo rappresentante, da cui si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno

di riconoscere) all’escutente, senza riserve né condizioni, una somma di denaro

determinata, o facilmente determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid.

2.3.1

con rimandi). L’opposizione

può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale

federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso

ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti prodotti

dall’escutente (v. Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo

sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo

restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre, sottoposta

al giudice ordinario (sentenze della CEF 14.2014.116 del 3 novembre 2014,

consid. 4.4, e 14.2015.23 del 28 maggio 2015, consid. 7.1).

Secondo

la giurisprudenza incombe inoltre all’escutente di dimostrare, con documenti, l’esigibilità

del credito posto in esecuzione prima dell’inoltro dell’esecuzione, ove essa

non risulti già dal titolo di rigetto (sentenza del Tribunale federale

5A_303/2013 del 24 settembre 2013 consid. 4.1, con rimandi; sentenza della CEF

14.2002

/41 del 14 agosto 2002, consid. 5.3; Staehelin,

op. cit., n. 79 ad art. 82, con rinvii).

5.1

Nel

caso specifico, è anzitutto controversa la questione dell’esi­­gibilità dell’impegno

assunto dall’escussa. Al riguardo, il noto accordo prevede con ogni chiarezza

che “non appena i signori CO 1 avranno venduto un

immobile, le fatture di cui sopra [di fr. 14'000.– e fr. 16'000.–]

verranno saldate. Altrimenti verranno saldate subito dopo la sentenza di primo

grado” (doc. B ad E). E il

reclamante non pretende, per avventura, che una di queste due condizioni sia

stata adempiuta prima dell’avvio dell’esecuzione contro la moglie. D’al­tronde,

contrariamente a quanto allega il reclamante, la questione dell’esigibilità non

dev’essere trattata solo nella procedura di disconoscimento di debito, ma

incombe all’escutente dimostrarla nella procedura di rigetto se non risulta già

dal riconoscimento di debito (sopra consid. 5). In queste circostanze la conclusione

cui è giunto il primo giudice non può dirsi fondata su accertamenti di fatto

manifestamente errati (v. sopra consid. 1.2).

5.2

Certo,

in fondo al punto B del medesimo accordo i coniugi si dichiarano “coscienti che questi importi sono dovuti anche in caso di interruzione

del mandato”, ma ciò sta solo

a significare che l’obbligo di versare fr. 30'000.– all’avvocato sussiste

anche se egli non dovesse prestare la sua opera fino all’emanazione della sentenza

penale di primo grado. Nulla è invece detto sull’esigibilità di tale obbligo e

segnatamente non è previsto esplicitamente che i fr. 30'000.– debbano essere

versati al momento dell’interruzione del mandato, in deroga alla clausola del

punto E. Viste le ristrettezze finanziarie in cui vivono i coniugi, ricordate

al punto A dell’accordo, è del resto dubbio ch’essi abbiano accettato implicitamente

di anticipare l’esigibilità in caso d’interruzione prematura del mandato. La

questione, ad ogni modo, non dev’essere risolta in questa sede. Basta

constatare che l’esigibilità del credito posto in esecuzione non risulta

indiscutibilmente dai documenti prodotti dall’escutente. La decisione impugnata

si rivela così fondata in fatto come in diritto, ferma restando la facoltà per

il reclamante di adire il giudice

ordinario per far accertare la sua pretesa (v. sopra consid. 5).

5.3

Nulla

cambia a questa conclusione il fatto che il Pretore abbia accolto l’istanza di

rigetto dell’opposizione interposta dal marito. Il primo giudice non era

infatti tenuto a confermare ciò che appare a posteriori come un’inavvertenza. E

comunque la regiudicata delle decisioni di rigetto dell’opposizione è limitata

all’esecuzione in cui sono emesse (Staehelin, op. cit., n. 80 ad art. 84 e i

numerosi rimandi).

5.4

Visto

l’esito del giudizio odierno, diventa superfluo esaminare la natura –

principale o accessoria – dell’impegno assunto dall’e­­scussa così come l’esistenza

di una solidarietà tra i coniugi, che comunque non è presunta (art. 143 CO).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita in

applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, CO 1 non

avendo dovuto redigere osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 32'400.–, raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente

decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2

lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le

ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).