14.2015.66
Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia. Spese a carico dell’escusso
28 aprile 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.66
Lugano
28 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 12 gennaio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 26 marzo 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 25 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 12 gennaio 2015 la CO
1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 1'294.70 più
interessi e spese.
Fatti
B. All’udienza
di discussione dell’11 febbraio 2015 nessuno è comparso.
C. Statuendo
con decisione 25 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a
far tempo dal 26 marzo 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato
il credito posto in esecuzione già prima della pronuncia impugnata. Il 1°
aprile 2015 il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione effetto
sospensivo parziale. Con fax del 28 aprile 2015 l’istante ha confermato di
avere ricevuto dalla reclamante la somma di fr. 1'464.45 con valuta del 3
febbraio 2015.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo
stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
In
virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti
nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima
istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore
dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi
e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso
in esame l’istante ha confermato di avere ricevuto fr. 1'464.45,
corrispondenti a quanto da lei richiesto con scritto 17 dicembre 2014 (accluso
al reclamo), bonificati sul suo conto con valuta
del 3 febbraio 2015 anteriore alla pronuncia del fallimento, per
cui la decisione impugnata va annullata.
3.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure
le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico
della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria
di fallimento, il 1° dicembre 2014) ha reso necessario l’avvio della procedura
giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato
informare la Pretura, all’udienza dell’11 febbraio 2015 o per iscritto, che
aveva saldato la pendenza il 3 febbraio. Alla controparte non si assegnano ripetibili,
non avendo la stessa formulato domanda al riguardo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 25 marzo 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).