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Decisione

14.2015.66

Fallimento. Pagamento del credito che ha portato al fallimento prima della sua pronuncia. Spese a carico dell’escusso

28 aprile 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

B. All’udienza

di discussione dell’11 febbraio 2015 nessuno è comparso.

C. Statuendo

con decisione 25 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della RE 1 a

far tempo dal 26 marzo 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive.

D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 26 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo di avere saldato

il credito posto in esecuzione già prima della pronuncia impugnata. Il 1°

aprile 2015 il presidente della Camera ha conferito all’impu­­gnazione effetto

sospensivo parziale. Con fax del 28 aprile 2015 l’i­stante ha confermato di

avere ricevuto dalla reclamante la somma di fr. 1'464.45 con valuta del 3

febbraio 2015.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.

2.

CPC). Presentato il 26 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 lo

stesso giorno, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

In

virtù dell’art. 174 cpv. 1, 2° periodo LEF le parti possono avvalersi di fatti

nuovi se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima

istanza. Il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore

dimostra con documenti che, prima della sua apertura, il debito, compresi gli interessi

e le spese, è stato estinto (art. 172 n. 3 LEF). Orbene, nel caso

in esame l’istante ha confermato di avere ricevuto fr. 1'464.45,

corrispondenti a quanto da lei richiesto con scritto 17 dicembre 2014 (accluso

al reclamo), bonificati sul suo conto con valuta

del 3 febbraio 2015 anteriore alla pronuncia del fallimento, per

cui la decisione impugnata va annullata.

3.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF), come pure

le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico

della reclamante, il cui pagamento tardivo (dopo la notifica della comminatoria

di fallimento, il 1° dicembre 2014) ha reso necessario l’avvio della procedura

giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1 lett. f CPC). Le sarebbe infatti spettato

informare la Pretura, all’udienza dell’11 febbraio 2015 o per iscritto, che

aveva saldato la pendenza il 3 febbraio. Alla controparte non si assegnano ripetibili,

non avendo la stessa formulato domanda al riguardo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 25 marzo 2015 dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,

nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 80.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 80.–, è versata all’CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Lugano, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).