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Decisione

14.2015.67

Fallimento. Mancata prova di una dilazione che il creditore avrebbe concesso prima della dichiarazione di fallimento. Mancata prova di un motivo di annullamento di fallimento (estinzione del debito, c

18 maggio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il credito‑

re

gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF);

che,

a questo proposito, la reclamante sostiene che fra le parti vi sarebbe un

accordo, per il quale la creditrice avrebbe accettato il versamento rateale dei

crediti pendenti a carico dell’escussa;

che,

a comprova di quanto affermato, l’escussa allega al proprio gravame uno scritto

del 10 aprile 2014 indirizzato alla creditrice (doc. C), con il quale la

debitrice le chiede di ritirare o di posticipare la domanda di fallimento e di

dilazionare i pagamenti, vista la sua difficoltà a saldare il dovuto puntualmente;

che,

tuttavia, tale scritto – oltretutto non firmato nemmeno dall’e­­scussa – rappresenta

solo una richiesta di dilazione, che la reclamante non dimostra essere stata

accettata dalla creditrice;

che

il reclamo in merito a tale aspetto risulta così infondato;

che,

invero, la dichiarazione di fallimento può altresì essere annullata nel senso

dell’art. 174 cpv. 2 LEF, se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile

la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,

compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento

(n. 3), tale enumerazione essendo esaustiva;

che,

tuttavia, questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la

dichiarazione di fallimento (cosiddetti “echte Nova”), non vengono

considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e

provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua

solvibilità;

Considerandi

che

nel caso specifico la reclamante afferma di aver estinto, dopo la pronuncia di

fallimento, il credito che ha portato al fallimento come altre procedure pendenti

a suo carico, dimostrando così facendo (a parer suo) la propria solvibilità;

che

a comprova di ciò, la stessa allega al suo reclamo l’ordine

di pagamento di fr. 1'938.– sul conto postale dell’Ufficio esecuzioni di

Lugano (doc. D), come pure due ricevute attestanti il saldo delle esecuzioni n.

__________ e n. __________ (doc. E e F), ambedue promosse dalla CO 1;

che,

tuttavia, il debito che ha portato al fallimento non può dirsi estinto, non

avendo la reclamante saldato l’intero importo, omnicomprensivo di spese e di

interessi, ad oggi ammontante (ancora) a fr. 343.40 (secondo l’estratto

all’11 maggio 2015 richiesto d’ufficio da questa Camera);

che,

pertanto, nemmeno il primo presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta

adempiuto;

che

un esame della solvibilità della reclamante – secondo presupposto stabilito

dall’art. 174 cpv. 2 LEF – risulta così inutile ai fini del presente giudizio;

che

– per abbondanza – a prima vista questo secondo requisito non pare comunque

dato, avendo la reclamante a suo carico 35 esecuzioni per un totale di fr. 77'353.20,

di cui (fra l’altro) 17 comminatorie di fallimento (tra cui 2 notificate nei

primi mesi del 2015), 4 domande di realizzazione, 3 avvisi di pignoramento, oltre

a 5 attestati di carenza beni, per cui la mancanza di liquidità della

reclamante non risulta passeggera;

che,

in conclusione, il reclamo va respinto anche per quanto attiene a questo

secondo motivo;

che

il fallimento di RE 1 deve quindi essere confermato, senza necessità di

pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame;

che

la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett.

a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.

]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti

di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che

alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato

osservazioni al reclamo;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è

confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.–, già anticipata

dalla reclamante, rimane a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).