14.2015.67
Fallimento. Mancata prova di una dilazione che il creditore avrebbe concesso prima della dichiarazione di fallimento. Mancata prova di un motivo di annullamento di fallimento (estinzione del debito, c
18 maggio 2015Italiano7 min
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Incarto n.
14.2015.67
Lugano
18 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9 dicembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 1° aprile 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 25 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, il 9 dicembre 2014 la CO 1 ha chiesto alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il fallimento di RE 1
per il mancato pagamento di fr. 1'938.– più interessi e spese;
che
all’udienza di discussione del 4 febbraio 2015 è comparso, con valida delega,
solo il marito della convenuta, che si è opposto all’istanza, affermando essere
sua intenzione di pagare il debito;
che
statuendo con decisione 25 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento di
RE 1 a far tempo dal 26 marzo 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 1° aprile 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che tra le parti
era stato pattuito un accordo circa il pagamento rateale del credito che ha
portato al fallimento e che – ad ogni modo – il credito in oggetto, come altri
scoperti a suo carico, sono stati pagati il giorno seguente la dichiarazione di
fallimento;
che
a mente dell’escussa, quindi, si tratterebbe di “mancata comprensione tra le
parti” avente portato, erroneamente, alla decisione di fallimento, fermo
restando ch’essa ha dimostrato di poter sanare la propria situazione debitoria
estinguendo i debiti pendenti a suo carico;
che
il 2 aprile 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di
conferimento dell’effetto sospensivo;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento –
è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett.
a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 1° aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il medesimo
giorno (secondo il tracciamento dell’invio raccomandato n. __________), in
concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione
e le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte Noven”);
che
Fatti
il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il credito‑
re
gli ha concesso una dilazione (art. 172 n. 3 LEF);
che,
a questo proposito, la reclamante sostiene che fra le parti vi sarebbe un
accordo, per il quale la creditrice avrebbe accettato il versamento rateale dei
crediti pendenti a carico dell’escussa;
che,
a comprova di quanto affermato, l’escussa allega al proprio gravame uno scritto
del 10 aprile 2014 indirizzato alla creditrice (doc. C), con il quale la
debitrice le chiede di ritirare o di posticipare la domanda di fallimento e di
dilazionare i pagamenti, vista la sua difficoltà a saldare il dovuto puntualmente;
che,
tuttavia, tale scritto – oltretutto non firmato nemmeno dall’escussa – rappresenta
solo una richiesta di dilazione, che la reclamante non dimostra essere stata
accettata dalla creditrice;
che
il reclamo in merito a tale aspetto risulta così infondato;
che,
invero, la dichiarazione di fallimento può altresì essere annullata nel senso
dell’art. 174 cpv. 2 LEF, se il debitore, impugnando la decisione, rende verosimile
la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo il debito,
compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento
(n. 3), tale enumerazione essendo esaustiva;
che,
tuttavia, questi fatti nuovi (e le relative prove), subentrati dopo la
dichiarazione di fallimento (cosiddetti “echte Nova”), non vengono
considerati d’ufficio, ma spetta al debitore farli valere espressamente e
provarne l’adempimento con documenti, sempre che renda verosimile la sua
solvibilità;
Considerandi
che
nel caso specifico la reclamante afferma di aver estinto, dopo la pronuncia di
fallimento, il credito che ha portato al fallimento come altre procedure pendenti
a suo carico, dimostrando così facendo (a parer suo) la propria solvibilità;
che
a comprova di ciò, la stessa allega al suo reclamo l’ordine
di pagamento di fr. 1'938.– sul conto postale dell’Ufficio esecuzioni di
Lugano (doc. D), come pure due ricevute attestanti il saldo delle esecuzioni n.
__________ e n. __________ (doc. E e F), ambedue promosse dalla CO 1;
che,
tuttavia, il debito che ha portato al fallimento non può dirsi estinto, non
avendo la reclamante saldato l’intero importo, omnicomprensivo di spese e di
interessi, ad oggi ammontante (ancora) a fr. 343.40 (secondo l’estratto
all’11 maggio 2015 richiesto d’ufficio da questa Camera);
che,
pertanto, nemmeno il primo presupposto di cui all’art. 174 cpv. 2 n. 1 LEF risulta
adempiuto;
che
un esame della solvibilità della reclamante – secondo presupposto stabilito
dall’art. 174 cpv. 2 LEF – risulta così inutile ai fini del presente giudizio;
che
– per abbondanza – a prima vista questo secondo requisito non pare comunque
dato, avendo la reclamante a suo carico 35 esecuzioni per un totale di fr. 77'353.20,
di cui (fra l’altro) 17 comminatorie di fallimento (tra cui 2 notificate nei
primi mesi del 2015), 4 domande di realizzazione, 3 avvisi di pignoramento, oltre
a 5 attestati di carenza beni, per cui la mancanza di liquidità della
reclamante non risulta passeggera;
che,
in conclusione, il reclamo va respinto anche per quanto attiene a questo
secondo motivo;
che
il fallimento di RE 1 deve quindi essere confermato, senza necessità di
pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame;
che
la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett.
a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.
]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti
di Lugano, sono poste in ambo le sedi a carico della parte soccombente (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che
alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa presentato
osservazioni al reclamo;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento di RE 1 è
confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 230.–, già anticipata
dalla reclamante, rimane a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).