14.2015.68
Rigetto definitivo dell’opposizione. Inammissibilità di documenti nuovi prodotti per la prima volta col reclamo
1 giugno 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.68
Lugano
1 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa SO.2014.4702 (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 novembre 2014 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 2 aprile 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 7 ottobre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso l’ex marito RE 1 per l’incasso di
complessivi 29'820.–, ovvero fr. 6'820.– oltre agli interessi del 5% dal 5
ottobre 2013, di fr. 4'200.– più interessi del 5% dal 5 giugno 2014, di
fr. 4'700.– più interessi del 5% dal 5 luglio 2014, di fr. 4'700.–
più interessi del 5% dal 5 agosto 2014, di fr. 4'700.– più interessi del
5% dal 5 settembre 2014 e di fr. 4'700.– più interessi del 5% dal 5
ottobre 2014, indicando quale titolo di credito per tutti gli importi: “Alimenti
mesi ottobre 2013, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre 2014”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 novembre 2014 CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 20 novembre 2014. Con
la replica del 15 dicembre 2014, l’istante ha confermato la sua domanda
limitando la propria pretesa a fr. 14'745.– oltre agli interessi e alle
spese. Nella duplica del 31 dicembre 2014 la parte convenuta vi si è nuovamente opposta, chiedendo che venissero effettuate ulteriori
deduzioni dall’importo richiesto da CO 1.
C. Statuendo con decisione 24 marzo 2015, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 5'730.–, oltre agli interessi del 5%
dal 5 ottobre 2013 su fr. 820.–, dal 5 agosto 2014 su fr. 1'540.–,
dal 5 settembre 2014 su fr. 1'685.– e dal 5 ottobre 2014 su
fr. 1'685.–, ponendo le spese processuali di fr. 300.– a carico delle
parti metà ciascuno.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 2 aprile 2015 per ottenerne la
riforma nel senso di ridurre di fr. 2'270.– l’importo riconosciuto dal
Pretore. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 2 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 marzo,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso specifico è dunque inammissibile il documento che RE 1 pretende di
Considerandi
produrre per la prima volta col reclamo – ossia la copia della ricevuta del
prelevamento effettuato il 27 settembre 2013 allo sportello dell’agenzia di __________
della __________ del __________ (allegato 3) –, sicché l’argomentazione del reclamo,
interamente centrata su di esso, perde ogni forza di convincimento e non gli
permette d’inficiare la motivazione del Pretore – con cui invero non si
confronta – secondo la quale l’escusso non ha reso verosimile l’identità di
chi ha effettuato il prelevamento (decisione impugnata, a pag. 3 in mezzo). Infondato il reclamo va dunque respinto.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 3'460.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).