14.2015.69
Fallimento. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento
28 aprile 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.69
Lugano
28 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa __________ (fallimento) della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 19 febbraio 2015 da
CO 1
RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 31 marzo 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 27 marzo 2015 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito dell’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione di Mendrisio, il 19 febbraio 2015
la CO 1 ha chiesto alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud di
decretare il fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 12'674.10
più interessi e spese.
B. All’udienza
di discussione del 25 marzo 2015, è comparsa solo la parte convenuta, la quale
ha chiesto che le venisse concessa una dilazione di pagamento, ritenuto che
entro il 10 aprile avrebbe dovuto esserle erogato un credito di € 150'000.–, con cui essa avrebbe potuto
pagare il credito vantato dalla procedente.
C. Statuendo
con decisione 27 marzo 2015 il Pretore aggiunto ha dichiarato il fallimento della
RE 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 200.– e un acconto di fr. 800.–
per le spese esecutive.
D. Contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 31 marzo 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo (nuovamente) di
dover incassare un credito di € 150'000.–
entro il 10 aprile, così da poter saldare il credito posto in esecuzione. Il 3
aprile, il presidente della Camera ha respinto la domanda di conferimento
dell’effetto sospensivo. Visto l’esito dell’odierno giudizio, il reclamo non è
stato intimato alla controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG).
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1 LEF e 321 cpv.
2 CPC). Presentato il 31 marzo 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il
giorno prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2. In
virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di
fallimento (n. 3). L’enumerazione è esaustiva.
3. Nel
caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di
annullamento del fallimento, limitandosi invero a sostenere di essere “in
attesa dell’incasso di un credito pari ad Euro 150'000.– (centocinquantamila)
entro il 10 aprile”, così da saldare l’intero credito vantato dall’istante. Sennonché
Fatti
i presupposti stabiliti dalla legge per l’annullamento del fallimento devono essere
adempiuti entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 segg.;
sentenza della CEF 14.2014.90 del 25 giugno 2014, consid. 2.3/b), ovverosia
nella fattispecie entro il 23 aprile 2015, tenuto conto che quel termine è
iniziato dopo la fine delle ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF). Orbene, la
reclamante non ha provato di avere estinto il credito che l’ha portata al
fallimento prima di tale scadenza né ciò risulta dall’estratto esecutivo al 27
Considerandi
aprile 2015 assunto d’ufficio dalla Camera. Non avendo l’insorgente
ossequiato nessuno dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il reclamo va
quindi respinto e il fallimento della RE 1 confermato, senza necessità di
pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.
4.
La
tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS
281.
]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla
controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni
al reclamo.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è
confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– …
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).