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Decisione

14.2015.69

Fallimento. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento

28 aprile 2015Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti stabiliti dalla legge per l’annullamento del fallimento devono essere

adempiuti entro la scadenza del termine di reclamo (DTF 139 III 491 segg.;

sentenza della CEF 14.2014.90 del 25 giugno 2014, consid. 2.3/b), ovverosia

nella fattispecie entro il 23 aprile 2015, tenuto conto che quel termine è

iniziato dopo la fine delle ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF). Orbene, la

reclamante non ha provato di avere estinto il credito che l’ha portata al

fallimento prima di tale scadenza né ciò risulta dall’estratto esecutivo al 27

Considerandi

aprile 2015 assunto d’ufficio dalla Camera. Non avendo l’insor­­gente

ossequiato nessuno dei presupposti dell’art. 174 cpv. 2 LEF, il reclamo va

quindi respinto e il fallimento della RE 1 confermato, senza necessità di

pronunciarlo nuovamente, non essendo stato concesso effetto sospensivo al gravame.

4.

La

tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF [RS

281.

]) è posta a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC). Alla

controparte non si assegnano ripetibili, non avendo dovuto la stessa redigere osservazioni

al reclamo.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è

confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– …

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).