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Decisione

14.2015.7

Azione di rivendicazione della proprietà di un natante promossa dalla moglie dell’escusso. Onere della prova. Insufficienza di prove concrete atte a dimostrare l’acquisto della proprietà. Distinzioni

29 aprile 2015Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso del 9 settembre 2013 presentato a questa Camera quale autorità di

vigilanza, AP 1 si è quindi opposta al pignoramento del natante, rivendicandone

la proprietà.

C. Statuendo

con decisione del 24 ottobre 2013 (inc. 15.2013.94) questa

Camera, rilevato come non fosse manifesto che il natante pignorato fosse

effettivamente di proprietà della ricorrente – la quale nemmeno avrebbe fornito

alcuna prova a riguardo – ha respinto il ricorso e fatto ordine all’UE d’impartire

alla rivendicante un termine di venti giorni per promuovere l’azione di

accertamento del suo diritto dinanzi al giudice di merito, così come previsto

dall’art. 107 cpv. 5 LEF. Nel termine impartitole dall’UE il 17 dicembre 2013, AP

1 ha promosso il 30 dicembre 2013 un’“azione di accertamento del diritto

di proprietà” sul natante in questione.

D. Con

osservazioni del 27 febbraio 2014 e del 3 marzo 2014, lo Stato del Canton

Ticino, rispettivamente il Comune di __________, hanno chiesto la reiezione

della petizione. All’udienza di discussione indetta per il 1° aprile 2014, le

parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni, ribadite

successivamente nei rispettivi memoriali scritti finali del 18, rispettivamente

del 28 e 29 aprile 2014.

E. Statuendo

con decisione 12 dicembre 2014, il Pretore ha respinto la petizione di AP 1,

ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese

processuali di fr. 150.–, prescindendo dall’assegnare ripetibili alle

parti convenute.

F. Contro

la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 9 gennaio 2015 per

ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della petizione. Nelle loro

osservazioni del 20 e del 23 febbraio 2015, la Confederazione Svizzera, lo Stato

del Canton Ticino e il Comune di __________ hanno concluso per la reiezione

dell’appello, protestate tasse, spese e, per quanto riguarda il Comune,

ripetibili.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di

rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro

cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l’ultima

conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella

fattispecie, il valore del natante rivendicato è stato stimato dall’ufficio d’esecuzione

in fr. 25'000.– e non è più contestato in questa sede. Il ricorso in esame

è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.

1.1

Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251

CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla

notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta a

AP 1 il 18 dicembre 2014, ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF),

il termine di 30 giorni, iniziato a decorrere il primo giorno lavorativo dopo

le ferie, il 2 gennaio 2015, è scaduto domenica 1° febbraio, per cui la scadenza

è stata riportata a lunedì 2 febbraio 2015 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio

dell’art. 31 LEF). Presentato

il 12 gennaio 2015, in concreto l’appello è senz’altro tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 311 cpv. 1 CPC,

imponendo all’appellante di formulare delle conclusioni chiare,

di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata

sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare per quali

ragioni di fatto o di diritto (art. 310 CPC) la stessa sarebbe errata e con ciò

da riformare (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale

federale 5A_247/2013 del 7 febbraio 2013, consid. 3.3), fermo restando

che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri

allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci

degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012, consid.

2.

). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa (art. 316

cpv. 1 CPC). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi

soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione

inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente

esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).

2.

Ricordato come colui che rivendica la proprietà

di una cosa deve fornirne la prova, nella decisione impugnata il Pretore ha

respinto la petizione dell’attrice dopo aver concluso che la stessa aveva

fallito nel tentativo di dimostrare di essere proprietaria del natante

pignorato. Anzitutto il primo giudice ha ritenuto insostenibile che il

versamento di fr. 210'000.– effettuato nel 1993 a favore di L__________ e G__________ __________ avesse quale scopo l’acquisto del motoscafo, da

un lato perché l’importo è sproporzionato rispetto al prezzo di acquisto del

mezzo nel 1980 (fr. 10'000.–), dall’altro perché il bonifico non era

unicamente destinato al marito, bensì anche al fratello, come prestito per un’operazione

immobiliare nel comune di Silvaplana, secondo le stesse allegazioni della

rivendicante, per cui la cessione del natante è avvenuta “quale garanzia” di

quel prestito. A mente del Pretore nemmeno l’otte­­nimento di una patente

nautica e la qualità di “detentrice” del natante sono sufficienti per

concludere che l’attrice ne sia anche proprietaria. Alla stessa conclusione

egli è infine giunto per quel che riguarda le fatture di riparazione e manutenzione

dell’imbar­­cazione, tutte intestate a AP 1.

3.

Nell’appello

AP 1 ribadisce di essere proprietaria del bene litigioso rilevando in

particolare che la cessione del natante, con il relativo passaggio di

proprietà, è avvenuta tramite un accordo verbale tra lei e il marito a seguito

della concessione del prestito di fr. 210'000.–, mai rimborsatole. Al

proposito, precisa che nonostante il conto su cui ha versato tale importo fosse

intestato a L__________ e G__________ __________, in realtà esso era destinato

solo al marito. L’appellante ritiene inoltre che la carta grigia di uno scafo

comprovi la proprietà del suo intestatario. Ella rileva infine come sia il AO 3

che lo AO 2 abbiano, nei loro memoriali conclusivi, indicato una fattura

intestata al marito come prova ch’egli sia proprietario del natante, ciò che

sarebbe in contrasto con le loro successive allegazioni in merito alle fatture

a lei stessa indirizzate.

4.

Nelle

loro osservazioni all’appello, il Comune di __________, la Confederazione

Svizzera e lo Stato del Canton Ticino chiedono che l’appello di AP 1 venga

respinto. In particolare, i convenuti ribadiscono come l’attrice non abbia

apportato alcuna valida documentazione a sostegno dell’asserito diritto di

proprietà sul motoscafo pignorato, che ritengono sia stato intestato a lei in

un periodo “di convenienza”, ovvero quando il marito si trovava in un grave

stato d’insolvenza. Quale ulteriore indizio, le parti convenute sottolineano

come, con atto pubblico del 1991, i coniugi si fossero accordati sulla separazione

dei beni. Ora a quel tempo nel patrimonio di L__________ M__________ rientrava

proprio il natante conteso.

5.

Se

viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di

proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o

che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio

d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già

stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò

dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi

diritti di terzi sull’og­getto (formalmente) pignorato (Stae­helin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.

2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà

di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa

colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il

criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa

di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte

rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza

del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).

6.

Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una

cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso

non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente

equivoca quando l’acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono suscettibili

di più spiegazioni (sentenza

5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2,5A_279/2008 del 16 settembre 2008, in SJ 2009 I 325, consid. 6.2; Steinauer, Les

droits réels, vol. I, 5a

ed. 2012, n. 394). Spetta dunque a

chi invoca la presunzione fornire giustificazioni sufficienti circa l’origine

del suo possesso; in caso contrario la presunzione di proprietà diventa

sospetta e, come tale, viene meno (sentenza 5A_279/2008 già citata,

consid. 6.2 con riferimenti). Per decidere su di un’azione di rivendicazione

occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 107,

con riferimenti; Amonn/Walther,

Grundriss des Schuldbetrei­bungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.

40.

ad § 24).

7.

Nella

fattispecie risulta dagli atti – e nemmeno è contestato – che il natante

modello __________, targato TI __________, è stato acquistato nel 1987 da L__________

M__________ per fr. 10'000.– ed è rimasto intestato a suo nome fino all’aprile

del 1995, quando AP 1 gli è subentrata quale nuova detentrice formale dell’imbarca­­zione.

Nell’appello, invocando proprio quel cambiamento di detenzione, attestato a suo

dire dalla licenza di navigazione (“carta grigia”) e dall’intestazione a suo

nome delle fatture per l’i­spezio­­ne del natante in seguito al cambio di

detentore e il rilascio della licenza di navigazione (doc. E), per l’imposta di

navigazione (doc. E e F), per i premi dell’assicurazione (doc. G) e per i costi

di riparazione della barca (doc. L e M), costei ribadisce essere lei la proprietaria,

confrontandosi però solo di striscio con le motivazioni del Pretore. Non

contesta, infatti, che la causale del versamento dei fr. 210'000.– era un

prestito e non l’acquisto del natante né che per legge il detentore del

motoscafo o il com­mit­tente che ha ordinato lavori di riparazione dello stesso

non coincide necessariamente con il proprietario. Non sufficientemen­te

motivato (v. sopra consid. 1.2), l’appello andrebbe dichiarato irricevibile. La

questione della ricevibilità può comunque rimanere aperta, perché il ricorso si

rivela chiaramente infondato nel merito per i motivi che ci si accinge a

esporre.

7.1

Intanto,

l’appellante non ha provato di aver avuto il possesso del motoscafo al momento

dell’esecuzione del pignoramento, anzi non ha contestato che fosse in possesso

esclusivo del marito (sentenza della CEF 15.2013.94 del 24 ottobre 2013, pag. 3 in basso, doc I). Che ne fosse (o sia tuttora) formalmente la detentrice è sì accertato. Ancorché

non menzionata nell’istanza, la licenza di navigazione in cui AP 1 è designata

quale detentrice figura tra gli atti della Pretura (attaccata al doc. I) come

pure nell’incarto (di colore arancione) richiamato dall’Uf­­ficio d’e­secuzione

(nel fascicolo denominato “rivendicazione su natante”). Ciò tuttavia non significa

ancora che ne avesse anche il possesso effettivo: non è in particolare dato di

sapere chi deteneva le chiavi del natante al momento del pignoramento, per tacere

del fatto che il canone di locazione del posto barca nella darsena di __________

risulta pagato dal marito (v. osservazioni nel verbale di pignoramento del 2

luglio 2013, doc. 3). Quanto alla detenzione di fatto, non solo essa non si

confonde con il possesso (Wer­ro,

La responsabilité civile, 2005, n. 872; Steinauer, op.

cit., n. 207; Deschenaux/Ter­cier, La responsabilité civile, 2e ed. 1982,

n. 69), ma la sua esistenza non viene comunque verificata

sistematicamente dall’au­torità amministrativa (v. sotto consid. 7.2/b). Ora, l’attrice

ha fornito unicamente indizi formali – non materiali – di un dominio effettivo

sull’oggetto rivendicato. In tali circostanze, non può presumersene proprietaria.

7.2

L’appellante

ribadisce ancora in questa sede che i fr. 210'000.– bonificati il 30

aprile 1993 sul conto cointestato al marito e al fratello di lui (doc. B) erano

un prestito, a garanzia del quale essa asserisce sia stato convenuto verbalmente

il trapasso del natante. A parte il fatto, però, che il cambiamento di

detentore è avvenuto verosimilmente solo due anni dopo, nell’aprile del 1995

(doc. D e E), secondo le stesse asserzioni di AP 1 il bonifico in questione non

è avvenuto come contropartita per l’acquisto del natante (come invece sostenuto

dal marito in un primo tempo, v. doc. 2), bensì a titolo di prestito. Che l’opera­­zione

fosse garantita dal natante non risulta dagli atti. E ad ogni buon conto non

solo l’appellante non ha dimostrato, come visto, il trasferimento del possesso,

ciò che esclude la costituzione di un pegno manuale sul motoscafo (art. 884

cpv. 1 CC), ma quand’anche avesse acquistato un valido diritto di pegno essa

non avrebbe potuto appropriarsi del pegno in difetto di rimborso del prestito,

stante il divieto del patto di caducità (art. 894 CC). Anche su questo punto,

dunque, la decisione impugnata merita conferma.

7.3

Nemmeno

soccorre all’attrice l’affermazione secondo cui la “carta grigia” di un

natante, così come quella di un qualsiasi veicolo, sarebbe sufficiente a

comprovare la proprietà della persona a cui è intestata, ossia il detentore.

a) Intanto

l’art. 97 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere

(Ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione interna, ONI, RS 747.201.1)

prescrive il rilascio di una nuova licenza in caso di cambiamento sia di

proprietà che di detentore, sicché i due tipi di diritti sul natante non si

confondono a priori. E nel caso specifico, sia la convocazione al

controllo ufficiale dei natanti del 5 aprile 1995 (doc. D), sia la licenza di

navigazione rilasciata a Camorino il 13 aprile 1995 (cfr. doc. I) e la

relativa fattura concernente l’imposta di navigazione (doc. E), tutte intestate

a nome di AP 1, riportano espressamente la dicitura “cambio detentore”, senza

menzionare (anche) un cambio del proprietario.

b) Nel

campo affine della circolazione dei veicoli a motore, del resto, dottrina e

giurisprudenza hanno a più riprese considerato che non per forza debba

sussistere identità tra il detentore di un veicolo e l’effettivo proprietario (Brehm, La responsabilité civile

automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70). Per “detentore”, qualità da determinare

secondo le circostanze di fatto, s’intende “in particolare chi effettivamente e

durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa

adoperare a proprie spese o nel proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza

sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). Detentore

ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale (e per analogia anche

della Legge federale sulla navigazione interna) non è quindi necessariamente il

proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente iscritta nella

licenza di circolazione o di navigazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con

rinvii). In effetti, l’au­torità cantonale preposta non verifica sistematicamente,

ma solo in caso di dubbio, la qualità di detentore di chi richiede una licenza

di circolazione (art. 78 cpv. 2 OAC) o (per analogia) di navigazione. Pertanto,

adducendo la prova di essere formalmente detentrice del motoscafo rivendicato,

l’appellante non ha dimostrato di esserne anche proprietaria.

c) Quanto

alla patente nautica rilasciatale il 4 agosto 1977 (doc. C), essa attesta l’idoneità

alla guida di un natante motorizzato (art. 79 cpv. 1 ONI) e non è vincolata ad

alcun natante in particolare.

7.4

Le

affermazioni dell’appellante (doc. A) o del marito espresse in corso di causa

in merito alla proprietà di lei non sono prove ma semplici allegazioni di parte

sprovviste di alcun valore probante (art. 169 CPC a contrario). Per

quanto attiene poi alle fatture prodotte dall’attrice, esse non sono idonee a

dimostrare il diritto da lei rivendicato, poiché né il detentore del natante

cui sono fatturate le imposte, la tassa d’i­­spezione o i premi dell’assicurazio­ne

di responsabilità civile, né il committente che ha ordinato lavori di manutenzione

o di riparazione devono necessariamente essere proprietari dell’ogget­to. Non

lo sono neppure, in senso opposto, le fatture intestate al marito rivenute dall’ufficio

d’esecu­zi­one. Il fatto che il Comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino

le abbiano citate a dimostrazione dell’appartenen­za all’e­scus­so non è di

rilievo, perché il Pretore non ne ha tenuto conto nella sentenza impugnata. La

censura cade dunque nel vuoto.

7.5

Dalle

precedenti considerazioni, si evince che l’appello è infondato e quindi da

respingere, AP 1, su cui grava l’onere della prova, non essendo riuscita a

dimostrare di avere sul natante né il possesso – che anche se fosse provato

apparirebbe comunque sospetto, in assenza di convincenti spiegazioni sulla sua

origine – né un diritto di proprietà, ma tutt’al più di esserne formalmente

detentrice.

8.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili per quanto concerne la Confederazione

Svizzera e lo Stato del Canton Ticino, che non hanno formulato domanda al riguardo,

mentre la richiesta del Comune di __________ va respinta, siccome non ha

motivato di avere diritto a un’indennità d’inconvenienza, come invece imposto

dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Circa i

rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore

litigioso, di fr. 25'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia e le spese processuali di

complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate

dall’appellan­­te, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– .

Comunicazione alla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 2.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente La

vicecancelliera

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).