14.2015.7
Azione di rivendicazione della proprietà di un natante promossa dalla moglie dell’escusso. Onere della prova. Insufficienza di prove concrete atte a dimostrare l’acquisto della proprietà. Distinzioni
29 aprile 2015Italiano16 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.7
Lugano
29 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Simoni
statuendo nella causa n. __________ (azione di
rivendicazione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con
petizione 30 dicembre 2013 da
AP
1
contro
Confederazione Svizzera, Berna
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione
e condoni, Bellinzona)
Comune di __________, __________(rappr. dal Municipio di __________,
__________)
giudicando sull’appello del 9 gennaio 2015 presentato
da AP 1 contro la decisione emessa il 12 dicembre 2014 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Nell’ambito
di diverse esecuzioni promosse dalla Confederazione Svizzera, dallo Stato del
Canton Ticino, dal Comune di __________ e dalla __________ SA nei confronti di
L__________ M__________, il 2 luglio 2013 l’Ufficio di esecuzione (UE) di
Lugano ha pignorato un natante motorizzato, in legno, modello “__________”,
targato TI__________. Il debitore ha dichiarato all’UE che la barca appartiene
alla moglie, AP 1.
Fatti
B. Con
ricorso del 9 settembre 2013 presentato a questa Camera quale autorità di
vigilanza, AP 1 si è quindi opposta al pignoramento del natante, rivendicandone
la proprietà.
C. Statuendo
con decisione del 24 ottobre 2013 (inc. 15.2013.94) questa
Camera, rilevato come non fosse manifesto che il natante pignorato fosse
effettivamente di proprietà della ricorrente – la quale nemmeno avrebbe fornito
alcuna prova a riguardo – ha respinto il ricorso e fatto ordine all’UE d’impartire
alla rivendicante un termine di venti giorni per promuovere l’azione di
accertamento del suo diritto dinanzi al giudice di merito, così come previsto
dall’art. 107 cpv. 5 LEF. Nel termine impartitole dall’UE il 17 dicembre 2013, AP
1 ha promosso il 30 dicembre 2013 un’“azione di accertamento del diritto
di proprietà” sul natante in questione.
D. Con
osservazioni del 27 febbraio 2014 e del 3 marzo 2014, lo Stato del Canton
Ticino, rispettivamente il Comune di __________, hanno chiesto la reiezione
della petizione. All’udienza di discussione indetta per il 1° aprile 2014, le
parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie conclusioni, ribadite
successivamente nei rispettivi memoriali scritti finali del 18, rispettivamente
del 28 e 29 aprile 2014.
E. Statuendo
con decisione 12 dicembre 2014, il Pretore ha respinto la petizione di AP 1,
ponendo a suo carico la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese
processuali di fr. 150.–, prescindendo dall’assegnare ripetibili alle
parti convenute.
F. Contro
la sentenza appena citata AP 1 è insorta con un appello del 9 gennaio 2015 per
ottenerne l’annullamento e l’accoglimento della petizione. Nelle loro
osservazioni del 20 e del 23 febbraio 2015, la Confederazione Svizzera, lo Stato
del Canton Ticino e il Comune di __________ hanno concluso per la reiezione
dell’appello, protestate tasse, spese e, per quanto riguarda il Comune,
ripetibili.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di
rivendicazione (art. 109 LEF) – è una decisione finale di prima istanza, contro
cui è dato il rimedio dell’appello (art. 308 cpv. 1 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG), sempre che il valore litigioso secondo l’ultima
conclusione riconosciuta nella decisione raggiunga fr. 10'000.– (art. 308 cpv. 2 CPC; RtiD II-2012 893 seg. n. 53c [massima]). Nella
fattispecie, il valore del natante rivendicato è stato stimato dall’ufficio d’esecuzione
in fr. 25'000.– e non è più contestato in questa sede. Il ricorso in esame
è quindi ammissibile quale appello nel senso dell’art. 308 cpv. 2 CPC.
1.1
Avendo la procedura carattere ordinario (art. 198 lett. e n. 3 e 251
CPC a contrario), la decisione è impugnabile entro trenta giorni dalla
notificazione (art. 311 cpv. 1 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta a
AP 1 il 18 dicembre 2014, ossia durante le ferie natalizie (art. 56 n. 2 LEF),
il termine di 30 giorni, iniziato a decorrere il primo giorno lavorativo dopo
le ferie, il 2 gennaio 2015, è scaduto domenica 1° febbraio, per cui la scadenza
è stata riportata a lunedì 2 febbraio 2015 (art. 142 cpv. 3 CPC per il rinvio
dell’art. 31 LEF). Presentato
il 12 gennaio 2015, in concreto l’appello è senz’altro tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 311 cpv. 1 CPC,
imponendo all’appellante di formulare delle conclusioni chiare,
di designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata
sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare per quali
ragioni di fatto o di diritto (art. 310 CPC) la stessa sarebbe errata e con ciò
da riformare (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale
federale 5A_247/2013 del 7 febbraio 2013, consid. 3.3), fermo restando
che la semplice trascrizione nell’appello delle conclusioni di causa o di altri
allegati di prima istanza oppure anche solo la riproduzione di ampi stralci
degli stessi non costituisce una sufficiente motivazione d’appello (sentenza del Tribunale federale 5A_438/2012 del 27 agosto 2012, consid.
2.
). La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa (art. 316
cpv. 1 CPC). Sono ammissibili allegazioni di fatti e mezzi di prove nuovi
soltanto se vengono immediatamente addotti e se dinanzi alla giurisdizione
inferiore non era possibile addurli nemmeno con la diligenza ragionevolmente
esigibile tenuto conto delle circostanze (art. 317 cpv. 1 CPC).
2.
Ricordato come colui che rivendica la proprietà
di una cosa deve fornirne la prova, nella decisione impugnata il Pretore ha
respinto la petizione dell’attrice dopo aver concluso che la stessa aveva
fallito nel tentativo di dimostrare di essere proprietaria del natante
pignorato. Anzitutto il primo giudice ha ritenuto insostenibile che il
versamento di fr. 210'000.– effettuato nel 1993 a favore di L__________ e G__________ __________ avesse quale scopo l’acquisto del motoscafo, da
un lato perché l’importo è sproporzionato rispetto al prezzo di acquisto del
mezzo nel 1980 (fr. 10'000.–), dall’altro perché il bonifico non era
unicamente destinato al marito, bensì anche al fratello, come prestito per un’operazione
immobiliare nel comune di Silvaplana, secondo le stesse allegazioni della
rivendicante, per cui la cessione del natante è avvenuta “quale garanzia” di
quel prestito. A mente del Pretore nemmeno l’ottenimento di una patente
nautica e la qualità di “detentrice” del natante sono sufficienti per
concludere che l’attrice ne sia anche proprietaria. Alla stessa conclusione
egli è infine giunto per quel che riguarda le fatture di riparazione e manutenzione
dell’imbarcazione, tutte intestate a AP 1.
3.
Nell’appello
AP 1 ribadisce di essere proprietaria del bene litigioso rilevando in
particolare che la cessione del natante, con il relativo passaggio di
proprietà, è avvenuta tramite un accordo verbale tra lei e il marito a seguito
della concessione del prestito di fr. 210'000.–, mai rimborsatole. Al
proposito, precisa che nonostante il conto su cui ha versato tale importo fosse
intestato a L__________ e G__________ __________, in realtà esso era destinato
solo al marito. L’appellante ritiene inoltre che la carta grigia di uno scafo
comprovi la proprietà del suo intestatario. Ella rileva infine come sia il AO 3
che lo AO 2 abbiano, nei loro memoriali conclusivi, indicato una fattura
intestata al marito come prova ch’egli sia proprietario del natante, ciò che
sarebbe in contrasto con le loro successive allegazioni in merito alle fatture
a lei stessa indirizzate.
4.
Nelle
loro osservazioni all’appello, il Comune di __________, la Confederazione
Svizzera e lo Stato del Canton Ticino chiedono che l’appello di AP 1 venga
respinto. In particolare, i convenuti ribadiscono come l’attrice non abbia
apportato alcuna valida documentazione a sostegno dell’asserito diritto di
proprietà sul motoscafo pignorato, che ritengono sia stato intestato a lei in
un periodo “di convenienza”, ovvero quando il marito si trovava in un grave
stato d’insolvenza. Quale ulteriore indizio, le parti convenute sottolineano
come, con atto pubblico del 1991, i coniugi si fossero accordati sulla separazione
dei beni. Ora a quel tempo nel patrimonio di L__________ M__________ rientrava
proprio il natante conteso.
5.
Se
viene fatto valere che sul bene pignorato un terzo è titolare di un diritto di
proprietà, di pegno o di un altro diritto incompatibile con il pignoramento o
che dev’essere preso in considerazione in proseguimento di esecuzione, l’ufficio
d’esecuzione ne fa menzione nel verbale di pignoramento o, se questo è già
stato notificato, ne dà speciale avviso alle parti (art. 106 cpv. 1 LEF). Ciò
dà avvio alla procedura di rivendicazione, che serve a chiarire i pretesi
diritti di terzi sull’oggetto (formalmente) pignorato (Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed.
2010, n. 1 ad art. 106 LEF). Secondo l’art. 107 cpv. 1 e 5 LEF il terzo ha la facoltà
di promuovere l’azione di accertamento del suo diritto convenendo in causa
colui che contesta la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore. Il
criterio del possesso vale solo per definire il ruolo delle parti nella causa
di rivendicazione, mentre l’onere della prova continua a gravare sulla parte
rivendicante conformemente all’art. 8 CC (DTF 116 III 84 consid. 2; sentenza
del Tribunale federale 5C.245/2002 del 24 dicembre 2002, consid. 2.3 con rinvii).
6.
Giusta l’art. 930 cpv. 1 CC il possessore di una
cosa ne è presunto proprietario. La presunzione della proprietà legata al possesso
non è però assoluta. Essa cessa quando è sospetta o equivoca. È segnatamente
equivoca quando l’acquisto del possesso o il potere sulla cosa sono suscettibili
di più spiegazioni (sentenza
5A_633/2009 del 6 settembre 2010 consid. 2,5A_279/2008 del 16 settembre 2008, in SJ 2009 I 325, consid. 6.2; Steinauer, Les
droits réels, vol. I, 5a
ed. 2012, n. 394). Spetta dunque a
chi invoca la presunzione fornire giustificazioni sufficienti circa l’origine
del suo possesso; in caso contrario la presunzione di proprietà diventa
sospetta e, come tale, viene meno (sentenza 5A_279/2008 già citata,
consid. 6.2 con riferimenti). Per decidere su di un’azione di rivendicazione
occorre considerare i rapporti di proprietà al momento del pignoramento (Staehelin, op. cit., n. 7 ad art. 107,
con riferimenti; Amonn/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, n.
40.
ad § 24).
7.
Nella
fattispecie risulta dagli atti – e nemmeno è contestato – che il natante
modello __________, targato TI __________, è stato acquistato nel 1987 da L__________
M__________ per fr. 10'000.– ed è rimasto intestato a suo nome fino all’aprile
del 1995, quando AP 1 gli è subentrata quale nuova detentrice formale dell’imbarcazione.
Nell’appello, invocando proprio quel cambiamento di detenzione, attestato a suo
dire dalla licenza di navigazione (“carta grigia”) e dall’intestazione a suo
nome delle fatture per l’ispezione del natante in seguito al cambio di
detentore e il rilascio della licenza di navigazione (doc. E), per l’imposta di
navigazione (doc. E e F), per i premi dell’assicurazione (doc. G) e per i costi
di riparazione della barca (doc. L e M), costei ribadisce essere lei la proprietaria,
confrontandosi però solo di striscio con le motivazioni del Pretore. Non
contesta, infatti, che la causale del versamento dei fr. 210'000.– era un
prestito e non l’acquisto del natante né che per legge il detentore del
motoscafo o il committente che ha ordinato lavori di riparazione dello stesso
non coincide necessariamente con il proprietario. Non sufficientemente
motivato (v. sopra consid. 1.2), l’appello andrebbe dichiarato irricevibile. La
questione della ricevibilità può comunque rimanere aperta, perché il ricorso si
rivela chiaramente infondato nel merito per i motivi che ci si accinge a
esporre.
7.1
Intanto,
l’appellante non ha provato di aver avuto il possesso del motoscafo al momento
dell’esecuzione del pignoramento, anzi non ha contestato che fosse in possesso
esclusivo del marito (sentenza della CEF 15.2013.94 del 24 ottobre 2013, pag. 3 in basso, doc I). Che ne fosse (o sia tuttora) formalmente la detentrice è sì accertato. Ancorché
non menzionata nell’istanza, la licenza di navigazione in cui AP 1 è designata
quale detentrice figura tra gli atti della Pretura (attaccata al doc. I) come
pure nell’incarto (di colore arancione) richiamato dall’Ufficio d’esecuzione
(nel fascicolo denominato “rivendicazione su natante”). Ciò tuttavia non significa
ancora che ne avesse anche il possesso effettivo: non è in particolare dato di
sapere chi deteneva le chiavi del natante al momento del pignoramento, per tacere
del fatto che il canone di locazione del posto barca nella darsena di __________
risulta pagato dal marito (v. osservazioni nel verbale di pignoramento del 2
luglio 2013, doc. 3). Quanto alla detenzione di fatto, non solo essa non si
confonde con il possesso (Werro,
La responsabilité civile, 2005, n. 872; Steinauer, op.
cit., n. 207; Deschenaux/Tercier, La responsabilité civile, 2e ed. 1982,
n. 69), ma la sua esistenza non viene comunque verificata
sistematicamente dall’autorità amministrativa (v. sotto consid. 7.2/b). Ora, l’attrice
ha fornito unicamente indizi formali – non materiali – di un dominio effettivo
sull’oggetto rivendicato. In tali circostanze, non può presumersene proprietaria.
7.2
L’appellante
ribadisce ancora in questa sede che i fr. 210'000.– bonificati il 30
aprile 1993 sul conto cointestato al marito e al fratello di lui (doc. B) erano
un prestito, a garanzia del quale essa asserisce sia stato convenuto verbalmente
il trapasso del natante. A parte il fatto, però, che il cambiamento di
detentore è avvenuto verosimilmente solo due anni dopo, nell’aprile del 1995
(doc. D e E), secondo le stesse asserzioni di AP 1 il bonifico in questione non
è avvenuto come contropartita per l’acquisto del natante (come invece sostenuto
dal marito in un primo tempo, v. doc. 2), bensì a titolo di prestito. Che l’operazione
fosse garantita dal natante non risulta dagli atti. E ad ogni buon conto non
solo l’appellante non ha dimostrato, come visto, il trasferimento del possesso,
ciò che esclude la costituzione di un pegno manuale sul motoscafo (art. 884
cpv. 1 CC), ma quand’anche avesse acquistato un valido diritto di pegno essa
non avrebbe potuto appropriarsi del pegno in difetto di rimborso del prestito,
stante il divieto del patto di caducità (art. 894 CC). Anche su questo punto,
dunque, la decisione impugnata merita conferma.
7.3
Nemmeno
soccorre all’attrice l’affermazione secondo cui la “carta grigia” di un
natante, così come quella di un qualsiasi veicolo, sarebbe sufficiente a
comprovare la proprietà della persona a cui è intestata, ossia il detentore.
a) Intanto
l’art. 97 cpv. 3 dell’Ordinanza sulla navigazione nelle acque svizzere
(Ordinanza dell’8 novembre 1978 sulla navigazione interna, ONI, RS 747.201.1)
prescrive il rilascio di una nuova licenza in caso di cambiamento sia di
proprietà che di detentore, sicché i due tipi di diritti sul natante non si
confondono a priori. E nel caso specifico, sia la convocazione al
controllo ufficiale dei natanti del 5 aprile 1995 (doc. D), sia la licenza di
navigazione rilasciata a Camorino il 13 aprile 1995 (cfr. doc. I) e la
relativa fattura concernente l’imposta di navigazione (doc. E), tutte intestate
a nome di AP 1, riportano espressamente la dicitura “cambio detentore”, senza
menzionare (anche) un cambio del proprietario.
b) Nel
campo affine della circolazione dei veicoli a motore, del resto, dottrina e
giurisprudenza hanno a più riprese considerato che non per forza debba
sussistere identità tra il detentore di un veicolo e l’effettivo proprietario (Brehm, La responsabilité civile
automobile, 2a ed. 2010, n. 60 e 70). Per “detentore”, qualità da determinare
secondo le circostanze di fatto, s’intende “in particolare chi effettivamente e
durevolmente ha il potere di disporre del veicolo e lo adopera o lo fa
adoperare a proprie spese o nel proprio interesse” (art. 78 cpv. 1 dell’Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli [OAC, RS 741.51]). Detentore
ai sensi della Legge federale sulla circolazione stradale (e per analogia anche
della Legge federale sulla navigazione interna) non è quindi necessariamente il
proprietario del veicolo e neppure la persona formalmente iscritta nella
licenza di circolazione o di navigazione (DTF 129 III 103 consid. 2.1 con
rinvii). In effetti, l’autorità cantonale preposta non verifica sistematicamente,
ma solo in caso di dubbio, la qualità di detentore di chi richiede una licenza
di circolazione (art. 78 cpv. 2 OAC) o (per analogia) di navigazione. Pertanto,
adducendo la prova di essere formalmente detentrice del motoscafo rivendicato,
l’appellante non ha dimostrato di esserne anche proprietaria.
c) Quanto
alla patente nautica rilasciatale il 4 agosto 1977 (doc. C), essa attesta l’idoneità
alla guida di un natante motorizzato (art. 79 cpv. 1 ONI) e non è vincolata ad
alcun natante in particolare.
7.4
Le
affermazioni dell’appellante (doc. A) o del marito espresse in corso di causa
in merito alla proprietà di lei non sono prove ma semplici allegazioni di parte
sprovviste di alcun valore probante (art. 169 CPC a contrario). Per
quanto attiene poi alle fatture prodotte dall’attrice, esse non sono idonee a
dimostrare il diritto da lei rivendicato, poiché né il detentore del natante
cui sono fatturate le imposte, la tassa d’ispezione o i premi dell’assicurazione
di responsabilità civile, né il committente che ha ordinato lavori di manutenzione
o di riparazione devono necessariamente essere proprietari dell’oggetto. Non
lo sono neppure, in senso opposto, le fatture intestate al marito rivenute dall’ufficio
d’esecuzione. Il fatto che il Comune di __________ e lo Stato del Canton Ticino
le abbiano citate a dimostrazione dell’appartenenza all’escusso non è di
rilievo, perché il Pretore non ne ha tenuto conto nella sentenza impugnata. La
censura cade dunque nel vuoto.
7.5
Dalle
precedenti considerazioni, si evince che l’appello è infondato e quindi da
respingere, AP 1, su cui grava l’onere della prova, non essendo riuscita a
dimostrare di avere sul natante né il possesso – che anche se fosse provato
apparirebbe comunque sospetto, in assenza di convincenti spiegazioni sulla sua
origine – né un diritto di proprietà, ma tutt’al più di esserne formalmente
detentrice.
8.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si
pone invece problema di ripetibili per quanto concerne la Confederazione
Svizzera e lo Stato del Canton Ticino, che non hanno formulato domanda al riguardo,
mentre la richiesta del Comune di __________ va respinta, siccome non ha
motivato di avere diritto a un’indennità d’inconvenienza, come invece imposto
dall’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC. Circa i
rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
litigioso, di fr. 25'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia e le spese processuali di
complessivi fr. 400.– relative al presente giudizio, già anticipate
dall’appellante, sono poste a suo carico. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– .
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 2.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
vicecancelliera
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).