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Decisione

14.2015.70

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta. Irricevibilità del reclamo diretto in realtà contro la decisione di tassazione passata in giudicato

7 aprile 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami si rivelano così inammissibili, ciò che rende senza oggetto il

colloquio chiarificatore auspicato dal reclamante;

che

– per inciso – già si è spiegato nella precedente causa che l’esame del giudice

del rigetto si limita alla verifica del carattere esecutivo delle decisioni

amministrative su cui il procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF e DTF 132 III 142, consid. 4.1.1);

che

nella fattispecie in esame le decisioni di tassazione delle imposte cantonali

2008 e 2009 sono incontestabilmente passate in giudicato, la contestazione

formulata dal reclamante solo il 18 settembre 2014 essendo manifestamente

tardiva, ove si pensi che il termine di reclamo alla CDT è di 30 giorni (art.

206 LT), come indicato sulle decisioni fiscali in questione e nella risposta 24

settembre 2014 dell’Ufficio circondariale di tassazione di Lugano-Città;

Considerandi

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di

beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni),

si prescinde – un’altra volta – dal riscuotere spese processuali, il cui

prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso

infruttuoso supplementari;

che

non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati

notificati alla controparte;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente

di fr. 14'787.30 (inc. 14.2015.70) e fr. 15'291.90 (inc. 14.2015.71),

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa SO.2015.273

(esecuzione n. __________) è inammissibile.

2. Il

reclamo nella causa SO.2015.276 (esecuzione n. __________) è inammissibile.

3. Non

si riscuotono oneri processuali.

4. Notificazione a:

–;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).