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Decisione

14.2015.72

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Osservazioni dell’escusso ignorate dal primo giudice. Debito riconosciuto dall’escusso nelle osservazioni all’istanza

16 settembre 2015Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i rinvii). Fatte salve circostanze particolari del caso concreto,

tale interpretazione pare invero artificiale (sentenza della CEF 14.2011.61 del

16 giugno 2011, consid. 5). Nella fattispecie, ad ogni modo, è escluso seguire

questa corrente di pensiero, dal momento che nelle sue osservazioni l’escussa

ha esplicitamente contestato le richieste dell’escutente.

La

sua dichiarazione non può quindi essere interpretata né come un ritiro (pur

parziale) dell’opposizione (che avrebbe reso la causa senza oggetto a

concorrenza dell’importo riconosciuto e determinato il suo stralcio parziale

dal ruolo nel senso dell’art. 242 CPC) né come un’adesione all’istanza (detta

anche acquiescenza, che pure essa rende la causa senza oggetto e determina il

suo stralcio dal ruolo, nel senso però dell’art. 241 CPC, ciò che non esclude

per l’escusso la facoltà di promuovere azione di disconoscimento di debito ove

l’istanza tenda al rigetto provvisorio dell’opposizione, v. Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 82 e

n. 69 ad art. 84). Anche la DTF 81 III 95 consid. 2 non consente un’altra conclusione,

perché riguarda il caso diverso di una dichiarazione “di rigetto dell’opposizione”

rilasciata dall’escusso all’infuori di una procedura di rigetto pendente.

b) Ciò

posto, avendo la convenuta firmato le proprie osservazioni, esse costituiscono

senz’altro un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF

per l’importo da lei riconosciuto. Poco importa poi che la dichiarazione sia posteriore

all’assegna­­zione del termine per formulare osservazioni all’istanza, perché

questo limite temporale (sopra consid. 6.1) vale soltanto per le allegazioni e

le offerte di prove dell’istante, non per quelle del convenuto, che nel caso concreto

sono tempestive (sopra consid. 5).

Orbene,

il giudice deve tenere conto di tutte le allegazioni di fatto presentate

regolarmente e provate o non contestate, a prescindere di quale sia la parte

gravata dell’onere della prova o dell’al­­legazione (Hurni, in: Berner

Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 9 ad art. 55 CPC con rinvii, in

particolare a Spühler/Dolge/Gehri,

Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9a ed. 2010, n. 93 ad § 33; Steinauer, Le titre préliminaire du Code

civil, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, n. 640). Ove, quindi,

il convenuto riconosca tutto o parte del debito posto in esecuzione, il giudice

Considerandi

deve rigettare l’opposizione in via provvisoria per l’importo riconosciuto (sentenza della CEF 14.2011.61 già citata, consid. 5, con rinvio a Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,

Bundes­gesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 82 LEF e a Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.

106.

ad d).

c) In

concreto, incombeva quindi al giudice di pace supplente – e ora alla Camera

(sopra consid. 5) – rigettare l’opposizione limitatamente a fr. 4'989.60

oltre a fr. 172.30 per gli interessi maturati dal 18 maggio 2014 all’11

febbraio 2015 (v. doc. N e doc. 1) e agli interessi su fr. 4'989.60 dal 12

febbraio 2015 al tasso del 5% riconosciuto dall’escussa, che corrisponde del

resto a quello previsto all’art. 104 cpv. 1 CO. In effetti, né nelle ricevute

firmate dall’escussa (doc. D e H) né nelle “Condizioni aziendali generali”

(CAG) del 1° gennaio 2011 del “Gruppo CO 1 e relative società” a cui le

ricevute rinviano, vi è alcuna menzione di un tasso d’interesse di mora del 7%.

La sentenza impugnata va quindi riformata su questo punto.

d) Quanto

alla decisione sulle spese esecutive (tassa d’incasso e per l’emissione del

precetto esecutivo), rientra nella competenza esclusiva dell’ufficio d’esecuzione

e non del giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze

della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28

febbraio 2012), mentre le spese connesse con l’“istanza di

rigetto” vanno fissate separatamente nel dispositivo relativo alle ripetibili.

6.3

In

definitiva, la decisione impugnata deve dunque essere riformata nel senso che l’opposizione

è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 4'989.60 oltre fr.

172.30

per interessi di mora fino all’11 febbraio 2015 e interessi del 5% su fr. 4'989.60

dal 12 febbraio 2015.

7.

La

tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) sulla

base di un valore litigioso

che a ben vedere è di fr. 69.–, pari alla differenza tra gli interessi

capitalizzati ammessi dal primo giudice (fr. 241.30) e quelli riconosciuti

dall’escussa (fr. 172.30), segue la soccombenza (art.

106.

cpv. 1 CPC e sentenza della CEF 14.2013.26 del 2 maggio 2013, consid. 7).

Non

si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la reclamante non avendo

formulato alcuna richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c LEF). Non si

giustifica invece di modificare i dispositivi sulla tassa e sulle ripetibili di

prima istanza, in cui la convenuta risulta comunque quasi integralmente

soccombente.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 69.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:

1. L’istanza

è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto

esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via

provvisoria limitatamente a fr. 4'989.60 oltre fr. 172.30 per

interessi di mora fino all’11 febbraio 2015 e interessi del 5% su

fr. 4'989.60 dal 12 febbraio 2015.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 225.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Il maggior

anticipo di fr. 125.– è restituito alla reclamante.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Taverne.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).