14.2015.72
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Osservazioni dell’escusso ignorate dal primo giudice. Debito riconosciuto dall’escusso nelle osservazioni all’istanza
16 settembre 2015Italiano14 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.72
Lugano
16 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa incarto n. 0065-2015-S (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne
promossa con istanza 23 febbraio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 3 aprile 2015 presentato dalla
RE 1 contro la decisione emessa il 25 marzo 2015 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 15 gennaio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 4'989.60
oltre agli interessi del 7% dal 18 maggio 2014, indicando
quale titolo di credito la “Fornitura di merce dal 17.04.2014 al 22.05.2014”.
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 febbraio
2015 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Giudicatura di pace del
Circolo di Taverne. Il 3 marzo 2015, il “Vice” Giudice di pace (recte: supplente)
ha assegnato alla convenuta un termine di 15 giorni per presentare le proprie
osservazioni scritte all’istanza. Quest’ultima, con un allegato spedito il 20
marzo, ha contestato l’istanza, specificando che l’importo totale riconosciuto
ammonta per lei a fr. 5'426.10, inclusi gli interessi e le spese esecutive
ed escluse le spese amministrative e di richiamo.
C. Statuendo con decisione datata 25 marzo 2015 (ma spedita alle parti per
via raccomandata già il 23 marzo), il Giudice di pace supplente ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta
per fr. 4'989.60, oltre a fr. 73.30 per costi esecutivi e a fr. 241.30
per interessi del 7% fino all’11 febbraio 2015, più gli interessi del 7% dal 12
febbraio 2015 su fr. 4'989.60. Le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità
di fr. 200.– a favore dell’istante sono state poste a carico dell’escussa.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 3 aprile 2015 chiedendo che le sue osservazioni del 20 marzo 2015 siano “accettate”.
Invitata ad esprimersi sul reclamo, la controparte è rimasta silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
la notifica avvenuta il 24 marzo 2015 (secondo il tracciamento dell’invio
raccomandato n. __________), il termine di 10 giorni è scaduto durante le ferie
pasquali (dal 29 marzo al 12 aprile: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per
legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 15 aprile
2015. Presentato il 3 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare
dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i
documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico, la
domanda della reclamante è ricevibile, potendosi comprendere quale richiesta di
limitare il rigetto dell’opposizione a complessivi fr. 5'426.10.
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid.
4.1.1). La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto
esecutivo, senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587
consid. 2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di
sottoporre nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF;
DTF 136 III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace supplente, riferendosi alla
documentazione prodotta dall’istante (copie fatture e bollettini firmati,
conteggio spese e interessi) e rilevata l’assenza di osservazioni della
convenuta nel termine impartito, ha accolto l’istanza e rigettato in via
provvisoria l’opposizione interposta da costei.
4. Nel
reclamo la RE 1 lamenta che nella decisione impugnata non siano state
considerate le sue osservazioni inviate il 20 marzo 2015, benché il termine di
15 giorni assegnatole non fosse ancora scaduto a quel momento. Postula quindi
che le stesse vengano accettate ed esaminate nella procedura.
5. In
merito a quest’ultima censura, non si disconosce che le osservazioni all’istanza,
spedite il 20 marzo, fossero tempestive. Il termine di 15 giorni impartito dal
primo giudice, infatti, ha iniziato a decorrere dal momento della notificazione
alla convenuta, avvenuta il 4 marzo (secondo quanto risulta dal tracciamento postale),
per poi scadere venerdì 20 marzo in virtù dell’art. 142 cpv. 3 CPC, il 19 marzo
essendo festivo (San Giuseppe). Ciò posto, il giudice di pace supplente è incorso
in una violazione del diritto di essere sentita della convenuta.
Non
si giustifica tuttavia di annullare la sentenza di primo grado e di rinviare l’incarto
al primo giudice, da una parte perché la reclamante non ha formulato alcuna
richiesta in questo senso, ma si è limitata a chiedere alla Camera di prendere
in considerazione le sue osservazioni all’istanza, e dall’altra poiché l’esercizio
si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, che generebbe ritardi inutili e incompatibili con l’interesse
delle parti ad ottenere una decisione celermente (sentenza
del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013, citata nella sentenza
della CEF 14.2014.205 dell’11 febbraio 2015, consid. 4.3; v. anche la sentenza
della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015, consid. 4), dal momento che la
causa è matura per il giudizio e la Camera può dunque statuire essa stessa
senza retrocederla al primo giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC).
6. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF 139 III 446 consid.
4.1.1).
6.1 Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv.1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Il riconoscimento di
debito può anche essere successivo al precetto esecutivo, ma dev’essere allestito
prima dell’udienza di discussione dell’istanza o prima dell’assegnazione del
termine per la presentazione di osservazioni scritte (Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 35 ad art. 82 LEF; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, 1980, § 7 pag. 14).
6.2 Nella fattispecie, il Giudice di
pace supplente ha fondato la sua decisione su alcune fatture e bollettini di
ricevute di materiale fornito dall’escutente alla RE 1, in particolare su un
conteggio riassuntivo del credito vantato dall’istante (doc. M accluso all’istanza),
composto delle seguenti posizioni: fr. 4'989.60 (“debito per fornitura di
materiale”), fr. 50.– (“spese per richiami”), fr. 73.30 (“domanda di
esecuzione”), fr. 241.30 (“interessi di mora 7% dal 30.11.2013 al”), fr. 24.90
(“tasse di incasso”), fr. 100.– (“istanza di rigetto”), fr. 500.–
(“spese amministrative”). Ancorché senza spiegare la sua scelta, il primo
giudice ha rigettato l’opposizione per il capitale (di fr. 4'989.60),
cui ha aggiunto gli interessi indicati nel conteggio (fr. 241.30) oltre a
ulteriori interessi di mora del 7% sul capitale dal 12 febbraio 2015, così come
la tassa per l’emissione del precetto esecutivo (fr. 73.30) e un’indennità
per ripetibili di fr. 200.–.
Nelle sue osservazioni di prima istanza la reclamante contesta l’istanza
pur ammettendo che l’importo totale riconosciuto ammonta a fr. 5'426.10,
dovendosi a suo parere depennare dal conteggio riassuntivo presentato dall’escutente
fr. 50.– per i richiami e fr. 500.– per le spese amministrative,
oltre a ridurre gli interessi di mora dal 7 al 5%, e quindi dai pretesi fr. 241.30
a fr. 172.30.
a) Le
conseguenze di un riconoscimento da parte dell’escusso del debito posto in
esecuzione all’udienza di discussione dell’istanza di rigetto o nell’allegato
di risposta sono oggetto di apprezzamenti contrastanti. Diversi tribunali e
parte della dottrina lo assimilano a un ritiro dell’opposizione (v. Staehelin, in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 18 ad art. 82 e n. 50, 55 e 69 ad art. 84 LEF, e
Fatti
i rinvii). Fatte salve circostanze particolari del caso concreto,
tale interpretazione pare invero artificiale (sentenza della CEF 14.2011.61 del
16 giugno 2011, consid. 5). Nella fattispecie, ad ogni modo, è escluso seguire
questa corrente di pensiero, dal momento che nelle sue osservazioni l’escussa
ha esplicitamente contestato le richieste dell’escutente.
La
sua dichiarazione non può quindi essere interpretata né come un ritiro (pur
parziale) dell’opposizione (che avrebbe reso la causa senza oggetto a
concorrenza dell’importo riconosciuto e determinato il suo stralcio parziale
dal ruolo nel senso dell’art. 242 CPC) né come un’adesione all’istanza (detta
anche acquiescenza, che pure essa rende la causa senza oggetto e determina il
suo stralcio dal ruolo, nel senso però dell’art. 241 CPC, ciò che non esclude
per l’escusso la facoltà di promuovere azione di disconoscimento di debito ove
l’istanza tenda al rigetto provvisorio dell’opposizione, v. Staehelin, op. cit., n. 19 ad art. 82 e
n. 69 ad art. 84). Anche la DTF 81 III 95 consid. 2 non consente un’altra conclusione,
perché riguarda il caso diverso di una dichiarazione “di rigetto dell’opposizione”
rilasciata dall’escusso all’infuori di una procedura di rigetto pendente.
b) Ciò
posto, avendo la convenuta firmato le proprie osservazioni, esse costituiscono
senz’altro un valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF
per l’importo da lei riconosciuto. Poco importa poi che la dichiarazione sia posteriore
all’assegnazione del termine per formulare osservazioni all’istanza, perché
questo limite temporale (sopra consid. 6.1) vale soltanto per le allegazioni e
le offerte di prove dell’istante, non per quelle del convenuto, che nel caso concreto
sono tempestive (sopra consid. 5).
Orbene,
il giudice deve tenere conto di tutte le allegazioni di fatto presentate
regolarmente e provate o non contestate, a prescindere di quale sia la parte
gravata dell’onere della prova o dell’allegazione (Hurni, in: Berner
Kommentar, Schweizerische ZPO, vol. I, 2012, n. 9 ad art. 55 CPC con rinvii, in
particolare a Spühler/Dolge/Gehri,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 9a ed. 2010, n. 93 ad § 33; Steinauer, Le titre préliminaire du Code
civil, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, 2009, n. 640). Ove, quindi,
il convenuto riconosca tutto o parte del debito posto in esecuzione, il giudice
Considerandi
deve rigettare l’opposizione in via provvisoria per l’importo riconosciuto (sentenza della CEF 14.2011.61 già citata, consid. 5, con rinvio a Jaeger/Walder/Kull/Kottmann,
Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 4a ed., Zurigo 1997, n. 20 ad art. 82 LEF e a Stücheli, Die Rechtsöffnung, 2000, pag.
106.
ad d).
c) In
concreto, incombeva quindi al giudice di pace supplente – e ora alla Camera
(sopra consid. 5) – rigettare l’opposizione limitatamente a fr. 4'989.60
oltre a fr. 172.30 per gli interessi maturati dal 18 maggio 2014 all’11
febbraio 2015 (v. doc. N e doc. 1) e agli interessi su fr. 4'989.60 dal 12
febbraio 2015 al tasso del 5% riconosciuto dall’escussa, che corrisponde del
resto a quello previsto all’art. 104 cpv. 1 CO. In effetti, né nelle ricevute
firmate dall’escussa (doc. D e H) né nelle “Condizioni aziendali generali”
(CAG) del 1° gennaio 2011 del “Gruppo CO 1 e relative società” a cui le
ricevute rinviano, vi è alcuna menzione di un tasso d’interesse di mora del 7%.
La sentenza impugnata va quindi riformata su questo punto.
d) Quanto
alla decisione sulle spese esecutive (tassa d’incasso e per l’emissione del
precetto esecutivo), rientra nella competenza esclusiva dell’ufficio d’esecuzione
e non del giudice del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze
della CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28
febbraio 2012), mentre le spese connesse con l’“istanza di
rigetto” vanno fissate separatamente nel dispositivo relativo alle ripetibili.
6.3
In
definitiva, la decisione impugnata deve dunque essere riformata nel senso che l’opposizione
è rigettata in via provvisoria limitatamente a fr. 4'989.60 oltre fr.
172.30
per interessi di mora fino all’11 febbraio 2015 e interessi del 5% su fr. 4'989.60
dal 12 febbraio 2015.
7.
La
tassa del presente giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) sulla
base di un valore litigioso
che a ben vedere è di fr. 69.–, pari alla differenza tra gli interessi
capitalizzati ammessi dal primo giudice (fr. 241.30) e quelli riconosciuti
dall’escussa (fr. 172.30), segue la soccombenza (art.
106.
cpv. 1 CPC e sentenza della CEF 14.2013.26 del 2 maggio 2013, consid. 7).
Non
si pone invece problema d’indennità d’inconvenienza, la reclamante non avendo
formulato alcuna richiesta al riguardo (v. art. 95 cpv. 3 lett. c LEF). Non si
giustifica invece di modificare i dispositivi sulla tassa e sulle ripetibili di
prima istanza, in cui la convenuta risulta comunque quasi integralmente
soccombente.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto di fr. 69.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 1 della decisione impugnata è così riformato:
1. L’istanza
è parzialmente accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al precetto
esecutivo n. __________ dell’Ufficio esecuzione di Lugano è rigettata in via
provvisoria limitatamente a fr. 4'989.60 oltre fr. 172.30 per
interessi di mora fino all’11 febbraio 2015 e interessi del 5% su
fr. 4'989.60 dal 12 febbraio 2015.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 225.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico della CO 1. Il maggior
anticipo di fr. 125.– è restituito alla reclamante.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Taverne.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).