14.2015.73
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28 luglio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.73
Lugano
28 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.591 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 5 febbraio 2015 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 7 aprile 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 27 gennaio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 28'612.–
oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2014, indicando quale titolo di
credito la “Sentenza 17 ottobre 2014, Pretura di Locarno-Città. Liquidazione
del regime matrimoniale”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al precetto
esecutivo, con istanza 5 febbraio 2015 CO 1 ne ha chiesto
il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Nel
termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 18 febbraio 2015.
C. Statuendo con decisione 24 marzo 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 500.–
a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata RE 1 è
insorto a questa Camera con un reclamo del 7 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la
limitazione dell’accoglimento dell’istanza a fr. 8'612.–. Nelle sue osservazioni del 6 maggio 2015 CO 1 ha
concluso per la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con reclamo
entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato il 7
aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 25 marzo, in concreto il
reclamo è tempestivo, nella misura in cui il termine di ricorso di 10
giorni è stato sospeso durante le ferie esecutive pasquali (dal 29 marzo al 12
aprile 2015) in virtù dell’art. 56 n. 2 LEF, applicabile anche alle procedure
di rigetto dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi, (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali
disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non entrando in considerazione quest’ultima
eventualità, i documenti (email 17, 18 e 24 settembre 2014 e progetti di
ricevute del settembre 2014) prodotti da CO 1 con le osservazioni devono essere
estromessi dall’incarto e non possono essere considerati ai fini del giudizio.
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio delle parti agli atti costituisce titolo
esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF per il saldo della prima rata (di fr. 50'000.–)
della liquidazione di fr. 200'000.– dovuta dall’escusso
all’ex moglie nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale in base all’art.
3 della predetta convenzione. Il primo giudice ha poi ritenuto inammissibile la
deduzione di fr. 8'612.– operata dal convenuto a seguito dell’incremento
del guadagno accessorio conseguito dalla moglie, atteso che la convenzione prevede
che tale deduzione possa essere dedotta automaticamente (solo) dal contributo
alimentare ma non da quanto dovuto a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.
3. Nel reclamo, premettendo di non contestare la decisione del Pretore di
non considerare la riduzione di fr. 8'612.– fatta valere
in prima sede, RE 1 rimprovera al primo giudice di avere
invece omesso di dedurre il pagamento di fr. 20'000.–
effettuato il giorno stesso della sottoscrizione della convenzione sulle
conseguenze accessorie del divorzio (il 29 settembre 2014). Egli rileva poi come
la convenzione sia poi stata omologata con sentenza del 16 ottobre 2014 senza
che le parti venissero nuovamente convocate davanti al Pretore, ossia senza ch’egli
potesse far valere nella procedura di divorzio il pagamento parziale già
avvenuto. Non si capirebbe del resto – soggiunge il reclamante – perché mai
egli avrebbe versato fr. 20'000.– contemporaneamente alla sottoscrizione
della convenzione se non a titolo di acconto sulla liquidazione del regime
matrimoniale. Ricorda al riguardo che, secondo la dottrina, in caso di pretese
di mantenimento definite solo nel principio, senza verifica della loro esecuzione,
l’estinzione del debito prima dell’emanazione della sentenza può essere fatta
valere in sede di rigetto. Ora, a dire di RE 1 nel caso in esame il giudice del
divorzio non ha verificato se tra la sottoscrizione della convenzione e l’omologazione
della stessa fosse già stata estinta, seppur in parte, la prima rata di fr. 50'000.–
pattuita dai coniugi. Chiede pertanto che la sentenza impugnata sia riformata
nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 8'612.–.
4. Nelle
sue osservazioni al reclamo CO 1 contesta che l’ex marito possa dedurre la
somma di fr. 20'000.– dalla liquidazione di fr. 200'000.– trattandosi
di un importo supplementare pattuito dalle parti prima della sottoscrizione
della convenzione sugli effetti accessori del divorzio con accordo separato volto
a definire altri aspetti indipendenti dalla liquidazione del regime matrimoniale.
5. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
Considerandi
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.
Nella
fattispecie la procedente fonda la propria pretesa sulla sentenza 16
ottobre 2014 (doc. A), passata in giudicato, mediante la quale il Pretore della
Giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio dei coniugi RE 1 e CO
1.
e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Tale
convenzione, sottoscritta dalle parti il 29 settembre 2014, al suo articolo 3
stabilisce che a titolo di liquidazione del regime matrimoniale della
partecipazione agli acquisti il marito verserà alla moglie un importo onnicomprensivo
di fr. 200'000.– in quattro rate di fr. 50'000.– ciascuna, la prima
con scadenza nel novembre/dicembre 2014. Dedotto l’acconto di fr. 21'388.–
che l’istante ammette di avere ricevuto, la sentenza di divorzio costituisce
pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione giusta l’art.
80.
LEF per l’importo di fr. 28'612.– dedotto in
esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2014.
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81).
7.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit
völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III
100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di
quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente
rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto
definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova
rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su
questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento
gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole
della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del
merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).
7.2
Nel caso specifico, in assenza d’indicazione
del motivo del pagamento la ricevuta del 29 settembre 2014 prodotta dall’escusso
a dimostrazione della parziale estinzione del suo debito (doc. 1) non attesta,
come invece impone il rigore che caratterizza l’art. 81 LEF, che il versamento
di fr. 20'000.– sia avvenuto
quale acconto della rata di fr. 50'000.– che avrebbe
dovuta essere corrisposta entro la fine del mese di dicembre 2014, e non
invece, come sostenuto dalla procedente, per ragioni estranee agli impegni assunti
da RE 1 nella convenzione del 29 settembre 2014. Già per questo motivo si
giustifica di respingere il reclamo, non avendo l’escusso prodotto la prova
rigorosa a lui richiesta. D’altronde, il motivo di
estinzione da lui invocato essendosi verificato a uno stadio della causa di
divorzio in cui gli sarebbe ancora stato possibile farlo valere, giacché la convenzione
sulle conseguenze accessorie del divorzio è stata consegnata dalle parti alla
Pretura il giorno dopo il pagamento (v. doc. A), esso era comunque
inammissibile in sede di rigetto dell’opposizione (sopra consid. 7).
8.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 1'000.–
per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).