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Decisione

14.2015.73

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 luglio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi, (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali

disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC). Non entrando in considerazione que­st’ultima

eventualità, i documenti (email 17, 18 e 24 settembre 2014 e progetti di

ricevute del settembre 2014) prodotti da CO 1 con le osservazioni devono essere

estromessi dall’incarto e non possono essere considerati ai fini del giudizio.

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio delle parti agli atti costituisce titolo

esecutivo nel senso dell’art. 80 LEF per il saldo della prima rata (di fr. 50'000.–)

della liquidazione di fr. 200'000.– dovuta dall’escusso

all’ex moglie nel quadro dello scioglimento del regime matrimoniale in base all’art.

3 della predetta convenzione. Il primo giudice ha poi ritenuto inammissibile la

deduzione di fr. 8'612.– operata dal convenuto a seguito del­l’incre­mento

del guadagno accessorio conseguito dalla moglie, atteso che la convenzione prevede

che tale deduzione possa essere dedotta automaticamente (solo) dal contributo

alimentare ma non da quanto dovuto a titolo di liquidazione del regime matrimoniale.

3. Nel reclamo, premettendo di non contestare la decisione del Pretore di

non considerare la riduzione di fr. 8'612.– fatta valere

in prima sede, RE 1 rimprovera al primo giudice di avere

invece omesso di dedurre il pagamento di fr. 20'000.–

effettuato il giorno stesso della sottoscrizione della convenzione sulle

conseguenze accessorie del divorzio (il 29 settembre 2014). Egli rileva poi come

la convenzione sia poi stata omologata con sentenza del 16 ottobre 2014 senza

che le parti venissero nuovamente convocate davanti al Pretore, ossia senza ch’egli

potesse far valere nella procedura di divorzio il pagamento parziale già

avvenuto. Non si capirebbe del resto – soggiunge il reclamante – perché mai

egli avrebbe versato fr. 20'000.– contemporaneamente alla sottoscrizione

della convenzione se non a titolo di acconto sulla liquidazione del regime

matrimoniale. Ricorda al riguardo che, secondo la dottrina, in caso di pretese

di mantenimento definite solo nel principio, senza verifica della loro esecuzione,

l’estinzione del debito prima dell’emanazione della sentenza può essere fatta

valere in sede di rigetto. Ora, a dire di RE 1 nel caso in esame il giudice del

divorzio non ha verificato se tra la sottoscrizione della convenzione e l’omolo­­gazione

della stessa fosse già stata estinta, seppur in parte, la prima rata di fr. 50'000.–

pattuita dai coniugi. Chiede pertanto che la sentenza impugnata sia riformata

nel senso di limitare il rigetto dell’opposizione a fr. 8'612.–.

4. Nelle

sue osservazioni al reclamo CO 1 contesta che l’ex marito possa dedurre la

somma di fr. 20'000.– dalla liquidazione di fr. 200'000.– trattandosi

di un importo supplementare pattuito dalle parti prima della sottoscrizione

della convenzione sugli effetti accessori del divorzio con accordo separato volto

a definire altri aspetti indipendenti dalla liquidazione del regime matrimoniale.

5. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

Considerandi

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

Nella

fattispecie la procedente fonda la propria pretesa sulla sentenza 16

ottobre 2014 (doc. A), passata in giudicato, mediante la quale il Pretore della

Giurisdizione di Locarno-Città ha pronunciato il divorzio dei coniugi RE 1 e CO

1.

e ha omologato la convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio. Tale

convenzione, sottoscritta dalle parti il 29 settembre 2014, al suo articolo 3

stabilisce che a titolo di liquidazione del regime matrimoniale della

partecipazione agli acquisti il marito verserà alla moglie un importo onnicomprensivo

di fr. 200'000.– in quattro rate di fr. 50'000.– ciascuna, la prima

con scadenza nel novembre/dicembre 2014. Dedotto l’acconto di fr. 21'388.–

che l’istante ammette di avere ricevuto, la sentenza di divorzio costituisce

pertanto valido titolo di rigetto definitivo dell’op­­po­si­­zione giusta l’art.

80.

LEF per l’importo di fr. 28'612.– dedotto in

esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 31 dicembre 2014.

7.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 81).

7.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci (“mit

völlig eindeutigen Urkunden”, cfr. DTF 115 III

100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di

quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente

rendere l’estinzione del credito semplicemente verosimile: il titolo di rigetto

definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando la presunzione che il debito esiste, essa può essere rovesciata soltanto con la prova

rigorosa del contrario. Non spetta al giudice, d’altronde, statuire su

questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d’apprezzamento

gioca un ruolo importante (ad es. abuso di diritto, violazione delle regole

della buona fede), la decisione in merito essendo riservata al giudice del

merito (DTF 124 III 503 consid. 3a).

7.2

Nel caso specifico, in assenza d’indicazione

del motivo del pagamento la ricevuta del 29 settembre 2014 prodotta dall’escusso

a dimostrazione della parziale estinzione del suo debito (doc. 1) non attesta,

come invece impone il rigore che caratterizza l’art. 81 LEF, che il versamento

di fr. 20'000.– sia avvenuto

quale acconto della rata di fr. 50'000.– che avrebbe

dovuta essere corrisposta entro la fine del mese di dicembre 2014, e non

invece, come sostenuto dalla procedente, per ragioni estranee agli impegni assunti

da RE 1 nella convenzione del 29 settembre 2014. Già per questo motivo si

giustifica di respingere il reclamo, non avendo l’e­­scusso prodotto la prova

rigorosa a lui richiesta. D’altronde, il motivo di

estinzione da lui invocato essendosi verificato a uno stadio della causa di

divorzio in cui gli sarebbe ancora stato possibile farlo valere, giacché la convenzione

sulle conseguenze accessorie del divorzio è stata consegnata dalle parti alla

Pretura il giorno dopo il pagamento (v. doc. A), esso era comunque

inammissibile in sede di rigetto dell’op­posizione (sopra consid. 7).

8.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 20'000.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 450.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà ad CO 1 fr. 1'000.–

per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).