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Decisione

14.2015.74

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di locazione. Dilazione. Irricevibilità delle allegazioni di fatto nuove e delle domande di rateazione

20 luglio 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, non avendo RE 1 presentato osservazioni all’istanza in prima

sede entro il termine impartitogli al riguardo dal Pretore, tutte le sue

allegazioni di fatto contenute nel reclamo sono nuove e di conseguenza

irricevibili, segnatamente il fatto che il procedente gli avrebbe

concesso una dilazione. L’affermazione

è del resto di nessun rilievo anche nel merito della causa in esame, RE 1

avendo omesso di produrre ogni documento probatorio atto a

rendere sufficientemente verosimile la concessione della pretesa dilazione.

A fronte della chiara assegnazione di termine da parte del Pretore, d’altronde,

nulla può mutare la circostanza, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato

senza alcun supporto probatorio, che la rappresentante del creditore avrebbe

comunicato al reclamante che non era necessario presentare osservazioni all’istanza

di rigetto dell’oppo­­sizione. In queste circostanze, rimane solo da verificare

– d’uffi­­cio, a prescindere dalle allegazioni delle parti – se

la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizio­­ne

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di locazione del

12 aprile 2013 legittima il rigetto dell’op­­posizione per complessivi fr. 5'430.–,

corrispondenti alle tre mensilità di fr. 1'580.– ciascuna di pigioni

scoperte da novembre 2014 a gen­naio 2015 oltre agli acconti mensili per le

spese accessorie. A mente del Pretore per le ulteriori somme richieste con il

precetto esecutivo non vi è invece riconoscimento di debito agli atti. Nel reclamo

Considerandi

RE 1 non si è espresso su questo punto.

3.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

4.

Il

contratto di locazione, firmato dal conduttore, costituisce un riconoscimento

di debito per il canone scaduto e per i costi accessori purché cifrati (v. Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,

1999, n. 49 ad art. 82 LEF; Staehelin

in Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 114 ad art. 82 LEF). Nella fattispecie come correttamente accertato dal primo

giudice, il contratto del 12 aprile 2013 (doc. A) rappresenta

pertanto valido titolo di rigetto dell’opposizione per i canoni di locazione

scaduti e per gli acconti mensili delle spese accessorie per i mesi di novembre,

dicembre 2014 e gennaio 2015, di complessivi fr. 5'430.– (3 rate di fr. 1'580.–

ognuna + 3 acconti di fr. 230.– ognuno).

5.

A

scanso di equivoci al reclamante si ricorda che la domanda di rateazione

ch’egli voleva formulare all’udienza di rigetto sarebbe comunque risultata

irricevibile a questo stadio della procedura, esulando la medesima dal potere

cognitivo del giudice del rigetto. Essa potrà essere formulata, se

del caso, all’ufficio di esecuzione al momento della realizzazione (cfr. art.

123.

LEF).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al

reclamo. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 5'430.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 150.–

relative al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo

carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).