14.2015.75
Fallimento. Asserito rinvio dell’udienza non dimostrato. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento
5 maggio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.75
Lugano
5 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, promossa con istanza 26 settembre 2014 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 aprile 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
di Lugano, il 26 settembre 2014 la CO 1
ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il
fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'713.07 più interessi
e spese;
che
all’udienza di discussione del 3 dicembre 2014 è comparsa solo la parte istante,
che si è riconfermata nella propria domanda;
che
statuendo con decisione 26 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 a far tempo dal 27 marzo 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa
fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–
per le spese esecutive;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 aprile 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che in occasione
dell’udienza del 3 dicembre 2014 il Pretore avrebbe confermato l’istanza di
fallimento accogliendo parimenti la richiesta di rinvio dell’udienza al 4 marzo
2015, data successivamente prorogata al 22 aprile 2015;
che
pertanto, a mente dell’escussa, il fallimento sarebbe stato dichiarato ancor prima
che l’udienza aggiornata si svolgesse, cogliendo così la reclamante alla
sprovvista, ritenuto che essa avrebbe inteso utilizzare il tempo concessole per
“raccogliere una prima provvista finanziaria da mettere a disposizione delle
parti creditrici proprio in occasione dell’udienza stessa”;
che
visto l’esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni;
Considerandi
che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a
CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del
Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);
che,
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che
essendo in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 il 27 marzo 2015 (secondo il
tracciamento postale dell’invio raccomandato n. __________), il termine di dieci
giorni per impugnare la decisione è giunto a scadenza il 6 aprile, ossia
durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), donde il riporto per legge al terzo
giorno utile dopo la fine delle stesse, ossia al 15 aprile (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC);
che
presentato l’8 aprile, il reclamo è pertanto tempestivo;
che
in virtù
dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione
del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento
(n. 3); l’enumerazione è esaustiva;
che,
nel caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di
annullamento del fallimento, limitandosi invero a sostenere che il Pretore
avrebbe dichiarato il fallimento ancor prima di sentire le parti all’udienza
aggiornata al 22 aprile 2015;
che
tuttavia dal fascicolo processuale non emerge in alcun modo che il giudice di
prime cure abbia deciso, in occasione dell’udienza del 3 dicembre 2014 (al
quale l’escussa è stata regolarmente citata e non si è presentata), di convocare
le parti a una nuova udienza fissata per il 4 marzo 2015 e poi spostata al 22
aprile;
che,
ad ogni modo, il giudice di prime cure è tenuto per legge a statuire sulla
domanda di fallimento senza ritardo (“seduta stante” secondo l’art. 171 LEF),
sicché a ben guardare, la reclamante ha già beneficiato di oltre tre mesi per
sanare la propria situazione debitoria;
che,
in ogni caso, anche se il 22 aprile la reclamante avesse potuto raccogliere “una
prima provvista finanziaria da mettere a disposizione delle parti creditrici”,
non sarebbe stato sufficiente, dato che per evitare il fallimento della propria
società, la stessa avrebbe dovuto semmai estinguere tutto il debito a suo
carico (compresi gli interessi e le spese);
che
in conclusione, visto quanto, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1
confermato;
che,
non essendo stato concesso effetto sospensivo al
gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato;
che
la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF
[RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in
ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);
che
non si pone invece problema di ripetibili, non avendo la controparte dovuto
redigere osservazioni al reclamo, non intimatole;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è
confermato.
2. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata
dalla reclamante, è posta a suo carico.
3. Notificazione a:
– ;
– ;
– Ufficio
di esecuzione, Lugano;
– Ufficio
dei fallimenti, Lugano.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).