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Decisione

14.2015.75

Fallimento. Asserito rinvio dell’udienza non dimostrato. Mancata prova di un motivo di annullamento del fallimento

5 maggio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.75

Lugano

5 maggio 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Chiesi

statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)

nella causa __________ (fallimento) della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, promossa con istanza 26 settembre 2014 da

CO 1

(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo dell’8 aprile 2015

presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 26 marzo 2015 dal Pretore;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione

di Lugano, il 26 settembre 2014 la CO 1

ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di decretare il

fallimento della RE 1 per il mancato pagamento di fr. 13'713.07 più interessi

e spese;

che

all’udienza di discussione del 3 dicembre 2014 è comparsa solo la parte istante,

che si è riconfermata nella propria domanda;

che

statuendo con decisione 26 marzo 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della

RE 1 a far tempo dal 27 marzo 2015 alle ore 10.00, ponendo a carico della massa

fallimentare la tassa di giustizia di fr. 80.– e un acconto di fr. 920.–

per le spese esecutive;

che

contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo dell’8 aprile 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento, asserendo che in occasione

dell’udienza del 3 dicembre 2014 il Pretore avrebbe confermato l’istanza di

fallimento accogliendo parimenti la richiesta di rinvio dell’udienza al 4 marzo

2015, data successivamente prorogata al 22 aprile 2015;

che

pertanto, a mente dell’escussa, il fallimento sarebbe stato dichiarato ancor prima

che l’udienza aggiornata si svolgesse, cogliendo così la reclamante alla

sprovvista, ritenuto che essa avrebbe inteso utilizzare il tempo concessole per

“raccogliere una prima provvista finanziaria da mettere a disposizione delle

parti creditrici proprio in occasione dell’udienza stessa”;

che

visto l’esito dell’odierno giudizio il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni;

Considerandi

che la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a

CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del

Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG);

che,

pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è

impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1

LEF e 321 cpv. 2 CPC);

che

essendo in concreto la notifica avvenuta alla RE 1 il 27 marzo 2015 (secondo il

tracciamento postale dell’invio raccomandato n. __________), il termine di dieci

giorni per impugnare la decisione è giunto a scadenza il 6 aprile, ossia

durante le ferie pasquali (art. 56 n. 2 LEF), donde il riporto per legge al terzo

giorno utile dopo la fine delle stesse, ossia al 15 aprile (art. 63 LEF per il

rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC);

che

presentato l’8 aprile, il reclamo è pertanto tempestivo;

che

in virtù

dell’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la

dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende

verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo

il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto (n. 1), o che l’importo

dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a disposizione

del creditore (n. 2), oppure che il creditore ha ritirato la domanda di fallimento

(n. 3); l’enumerazione è esaustiva;

che,

nel caso in esame, la reclamante non fa valere alcuno di questi motivi di

annullamento del fallimento, limitandosi invero a sostenere che il Pretore

avrebbe dichiarato il fallimento ancor prima di sentire le parti all’udienza

aggiornata al 22 aprile 2015;

che

tuttavia dal fascicolo processuale non emerge in alcun modo che il giudice di

prime cure abbia deciso, in occasione dell’udien­za del 3 dicembre 2014 (al

quale l’escussa è stata regolarmente citata e non si è presentata), di convocare

le parti a una nuova udienza fissata per il 4 marzo 2015 e poi spostata al 22

aprile;

che,

ad ogni modo, il giudice di prime cure è tenuto per legge a statuire sulla

domanda di fallimento senza ritardo (“seduta stante” secondo l’art. 171 LEF),

sicché a ben guardare, la reclamante ha già beneficiato di oltre tre mesi per

sanare la propria situazione debitoria;

che,

in ogni caso, anche se il 22 aprile la reclamante avesse potuto raccogliere “una

prima provvista finanziaria da mettere a disposizione delle parti creditrici”,

non sarebbe stato sufficiente, dato che per evitare il fallimento della propria

società, la stessa avrebbe dovuto semmai estinguere tutto il debito a suo

carico (compresi gli interessi e le spese);

che

in conclusione, visto quanto, il reclamo va respinto e il fallimento della RE 1

confermato;

che,

non essendo stato concesso effetto sospensivo al

gravame, il fallimento non dev’essere nuovamente pronunciato;

che

la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

[RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio fallimenti di Lugano, sono poste in

ambo le sedi a carico della parte soccombente (art. 106 cpv. 1 CPC);

che

non si pone invece problema di ripetibili, non avendo la controparte dovuto

redigere osservazioni al reclamo, non intimatole;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza il fallimento della RE 1 è

confermato.

2. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 150.–, già anticipata

dalla reclamante, è posta a suo carico.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– Ufficio

di esecuzione, Lugano;

– Ufficio

dei fallimenti, Lugano.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).