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Decisione

14.2015.76

Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo contro la sentenza non ancora motivata. Effetto sospensivo

16 aprile 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.76

Lugano

16 aprile 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico

(art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 29

dicembre 2014 da

CO 1

CO

2

(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 14 aprile 2015

presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2015 dal Giudice di

pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 dicembre 2014 dall’Ufficio

di esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 e CO 2 procedono contro RE 1 per l’incasso

di fr. 2'000.– oltre agli interessi del 5% dal 29 settembre 2014 per

ottenere la rifusione di spese e ripetibili in base alla sentenza del Tribunale

cantonale amministrativo del 16 settembre 2014 (inc. 52.2013.545/558);

che

avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29

dicembre 2014 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo della Melezza;

che statuendo con decisione 17 marzo 2015 sprovvista di motivazione

scritta, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva

l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese

processuali di fr. 150.– e un’in­­dennità di fr. 70.– a favore della

parte istante;

che

con richieste scritte del 20 e del 30 marzo 2015, RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di motivare la sentenza, non ricevendo finora alcuna risposta né

conferma di ricevimento;

che

il 14 aprile 2014 RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” per ottenere l’annullamento della

sentenza e l’assegnazione di congrue ripetibili;

che

facendo uso della facoltà prevista all’art. 239 cpv. 1 CPC, nella

Considerandi

fattispecie il giudice di pace ha notificato la sua decisione senza motivazione

scritta, ricordando alle parti la possibilità di chiederne una entro 10 giorni

dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto

che l’omessa richiesta di motivazione sarebbe stata considerata rinuncia all’im­­pugnazione

della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC) (dispositivo

n. 3 della sentenza impugnata);

che

nel caso specifico, RE 1 risulta aver chiesto al giudice la motivazione

scritta della sua decisione entro il termine di legge, tanto che da

informazioni assunte dalla Camera il Giudice di pace sta preparando la

decisione motivata;

che, ciò

posto, un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è impraticabile,

ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di essere impugnata

davanti all’autorità superiore (Stae­helin

in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur

Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC);

che di

conseguenza, il reclamo di RE 1 è irricevibile;

che onde

evitare il ripetersi di casi come quello in esame, il Giudice di pace è

invitato a modificare i suoi modelli di decisioni senza motivazione scritta,

togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici (dispositivo n. 4 nella

fattispecie) o precisando che il termine d’impugnazione decorrerà solo a

partire dalla notificazione della sentenza motivata;

che l’indicazione

dei rimedi giuridici, d’altronde, deve figurare non nel dispositivo, ma in

calce alla decisione (è un requisito di legge, non una decisione del tribunale);

che va

inoltre ricordato che il termine d’impugnazione delle sentenze di rigetto dell’opposizione

è di 10 giorni (combinati art. 251 lett. a,

309.

lett. b n. 3 CPC e 321 cpv. 2 CPC) – non di 30 –, e che il reclamo dev’essere

indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami (sentenza

della CEF 14.2014.120 dell’11 giugno 2014, consid. 3);

che a

futura memoria, infine, il Giudice di pace è invitato a firmare e datare le sue

decisioni, ricordato che la data figurante sulla decisione motivata dev’essere

quella dell’emanazione del dispositivo della decisione senza motivazione

scritta (v. sentenza della CEF 14.2011.114 del 22 settembre 2011);

che a

scanso di equivoco occorre accogliere la richiesta di concessione dell’effetto

sospensivo, siccome la sentenza impugnata, ancora prima della sua motivazione

scritta, potrebbe essere considerata già esecutiva nel senso dell’art. 325 cpv.

1.

CPC (in tal senso: Staehelin, op.

cit., n. 35 ad art. 239 CPC e in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,

n. 79 ad art. 84 LEF; contra: Tappy

in: CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 239 CPC; prassi zurighese citata

da Brunner in: Schweizerische ZPO, Kurzkom­mentar, 2a

ed. 2014, n. 1 ad art. 325 CPC);

che essendo RE 1 stato indotto a

presentare il reclamo dall’errata indicazione dei rimedi giuridici nella

sentenza impugnata, si prescinde dal prelevare le spese processuali (art. 107

cpv. 1 lett. b e f e cpv. 2 CPC);

che non si attribuiscono invece ripetibili alle parti, il reclamante non

avendo motivato la sua richiesta di un’indennità d’inconve­­nienza (art. 48 e

61.

cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), l’art. 107 cpv. 2 CPC consentendo del

resto di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche

spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);

che i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. L’esecuzione

della sentenza emessa dal Giudice di pace del Circolo della Melezza nella causa

n. __________ di rigetto dell’opposi­zione all’esecuzione

n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno è sospesa.

3. Non

si riscuote la tassa di giustizia.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace della Melezza.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se

la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).