14.2015.76
Rigetto definitivo dell’opposizione. Irricevibilità del reclamo contro la sentenza non ancora motivata. Effetto sospensivo
16 aprile 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.76
Lugano
16 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo della Melezza promossa con istanza 29
dicembre 2014 da
CO 1
CO
2
(patrocinati dall’avv. PA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 14 aprile 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 17 marzo 2015 dal Giudice di
pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso l’11 dicembre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Locarno, CO 1 e CO 2 procedono contro RE 1 per l’incasso
di fr. 2'000.– oltre agli interessi del 5% dal 29 settembre 2014 per
ottenere la rifusione di spese e ripetibili in base alla sentenza del Tribunale
cantonale amministrativo del 16 settembre 2014 (inc. 52.2013.545/558);
che
avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 29
dicembre 2014 CO 1 e CO 2 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo della Melezza;
che statuendo con decisione 17 marzo 2015 sprovvista di motivazione
scritta, il Giudice di pace ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva
l’opposizione interposta dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese
processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 70.– a favore della
parte istante;
che
con richieste scritte del 20 e del 30 marzo 2015, RE 1 ha chiesto al Giudice di pace di motivare la sentenza, non ricevendo finora alcuna risposta né
conferma di ricevimento;
che
il 14 aprile 2014 RE 1 è insorto a questa Camera con un “reclamo” per ottenere l’annullamento della
sentenza e l’assegnazione di congrue ripetibili;
che
facendo uso della facoltà prevista all’art. 239 cpv. 1 CPC, nella
Considerandi
fattispecie il giudice di pace ha notificato la sua decisione senza motivazione
scritta, ricordando alle parti la possibilità di chiederne una entro 10 giorni
dalla comunicazione della decisione (art. 239 cpv. 2 primo periodo CPC), ritenuto
che l’omessa richiesta di motivazione sarebbe stata considerata rinuncia all’impugnazione
della decisione mediante reclamo (art. 239 cpv. 2 secondo periodo CPC) (dispositivo
n. 3 della sentenza impugnata);
che
nel caso specifico, RE 1 risulta aver chiesto al giudice la motivazione
scritta della sua decisione entro il termine di legge, tanto che da
informazioni assunte dalla Camera il Giudice di pace sta preparando la
decisione motivata;
che, ciò
posto, un’impugnazione dei soli dispositivi (non motivati) è impraticabile,
ritenuto che soltanto la decisione motivata è suscettibile di essere impugnata
davanti all’autorità superiore (Staehelin
in: Sutter-Somm/Hasenböhler/Leuenberger [curatori], Kommentar zur
Schweizerischen ZPO, 2ª ed. 2013, n. 29-31 ad art. 239 CPC);
che di
conseguenza, il reclamo di RE 1 è irricevibile;
che onde
evitare il ripetersi di casi come quello in esame, il Giudice di pace è
invitato a modificare i suoi modelli di decisioni senza motivazione scritta,
togliendo l’indicazione dei rimedi giuridici (dispositivo n. 4 nella
fattispecie) o precisando che il termine d’impugnazione decorrerà solo a
partire dalla notificazione della sentenza motivata;
che l’indicazione
dei rimedi giuridici, d’altronde, deve figurare non nel dispositivo, ma in
calce alla decisione (è un requisito di legge, non una decisione del tribunale);
che va
inoltre ricordato che il termine d’impugnazione delle sentenze di rigetto dell’opposizione
è di 10 giorni (combinati art. 251 lett. a,
309.
lett. b n. 3 CPC e 321 cpv. 2 CPC) – non di 30 –, e che il reclamo dev’essere
indirizzato alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG) – e non alla Camera civile dei reclami (sentenza
della CEF 14.2014.120 dell’11 giugno 2014, consid. 3);
che a
futura memoria, infine, il Giudice di pace è invitato a firmare e datare le sue
decisioni, ricordato che la data figurante sulla decisione motivata dev’essere
quella dell’emanazione del dispositivo della decisione senza motivazione
scritta (v. sentenza della CEF 14.2011.114 del 22 settembre 2011);
che a
scanso di equivoco occorre accogliere la richiesta di concessione dell’effetto
sospensivo, siccome la sentenza impugnata, ancora prima della sua motivazione
scritta, potrebbe essere considerata già esecutiva nel senso dell’art. 325 cpv.
1.
CPC (in tal senso: Staehelin, op.
cit., n. 35 ad art. 239 CPC e in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010,
n. 79 ad art. 84 LEF; contra: Tappy
in: CPC commenté, 2011, n. 22 ad art. 239 CPC; prassi zurighese citata
da Brunner in: Schweizerische ZPO, Kurzkommentar, 2a
ed. 2014, n. 1 ad art. 325 CPC);
che essendo RE 1 stato indotto a
presentare il reclamo dall’errata indicazione dei rimedi giuridici nella
sentenza impugnata, si prescinde dal prelevare le spese processuali (art. 107
cpv. 1 lett. b e f e cpv. 2 CPC);
che non si attribuiscono invece ripetibili alle parti, il reclamante non
avendo motivato la sua richiesta di un’indennità d’inconvenienza (art. 48 e
61.
cpv. 1 OTLEF, 95 segg. CPC), l’art. 107 cpv. 2 CPC consentendo del
resto di porre a carico dello Stato soltanto le spese processuali e non anche
spese ripetibili (sentenza della CEF 14.2012.23 del 5 marzo 2012, consid. 5);
che i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'000.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. L’esecuzione
della sentenza emessa dal Giudice di pace del Circolo della Melezza nella causa
n. __________ di rigetto dell’opposizione all’esecuzione
n. __________ dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno è sospesa.
3. Non
si riscuote la tassa di giustizia.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace della Melezza.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se
la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).