Lexipedia

Decisione

14.2015.77

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

24 luglio 2015Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale limitazione, tuttavia,

non si applica nella fattispecie, perché il reclamante non è stato posto nella

situazione di potersi esprimere in prima istanza.

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha concesso il rigetto dell’opposizione

argomentando che dagli atti appare evidente che nel periodo per il quale è

stata emessa la fattura per l’erogazione di energia elettrica a favore della

Pizzeria __________, per l’incasso della quale l’istante ha promosso l’esecu­­zione

in discussione, gestore dell’esercizio pubblico era solo RE 1, non la defunta

madre. Per questo motivo il primo giudice ha ritenuto giusto che sia anche RE 1

a doversi far carico dei costi generati dall’utilizzo dell’energia elettrica.

3.Nel reclamo l’avv. PA 1 afferma di essere

venuto a conoscenza casualmente della procedura di rigetto in corso, l’i­­stanza

essendogli stata notificata solo dopo l’emissione della decisione impugnata.

Egli ritiene che la stessa sia nulla, e in subordine ne chiede l’annullamento,

poiché l’istanza di rigetto è stata proposta contro RE 1, mentre il precetto esecutivo

è stato emesso nei confronti della CE 1 l’og­getto del rigetto dovrebbe essere

l’opposizione interposta dalla medesima. Ne deduce che RE 1 non aveva la

capacità processuale né poteva rappresentare validamente la successione. Il

reclamante fa inoltre carico all’istante di non avere verificato presso l’autorità

competente, prima di promuovere l’esecuzio­ne, se la comunione ereditaria fosse

rappresentata da un amministratore ufficiale o da un rappresentante ai sensi

dell’art. 602 cpv. 3 CC, e ad ogni modo di essere stata al corrente della

nomina dell’avv. PA 1 ad amministratore della successione almeno dal 17 ottobre

2014.

4. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

Considerandi

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice deve pure

verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti,

ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (v.

sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in

particolare che va anche controllato se vi è identità fra il debitore indicato

nel precetto esecutivo e il convenuto contro il quale è presentata l’istanza di

rigetto, l’assenza di tale presupposto conducendo alla reiezione dell’i­­stanza.

5.1

Nella

fattispecie, l’istante ha promosso l’esecuzione contro “__________ora eredi”,

ossia contro la CE 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione è invece stata

rivolta contro il singolo erede RE 1. In assenza d’identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e il convenuto menzionato

nell’istanza di rigetto, tale istanza avrebbe dovuto essere respinta. In

effetti, l’esecuzione contro la comunione ereditaria – che pur non avendo

personalità giuridica ha qualità di parte nell’ambito della

procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 1 ad art. 49 LEF) ove non le sia stato nominato un

esecutore testamentario, un amministratore ufficiale o un rappresentante (sopra

consid. 1.1) – non si confonde con l’esecuzione contro i singoli eredi

personalmente (cfr. art. 59 cpv. 2 e 3 LEF). La prima specie permette al

creditore di ottenere la realizzazione, diretta, soltanto degli attivi della

successione, ossia dei beni del defunto (DTF 113 III 82 consid. 4), mentre

con la seconda specie egli può far pignorare i beni personali dell’erede

escusso, ma non gli attivi della successione, se non indirettamente attraverso

il pignoramento della quota dell’erede escusso nella divisione dell’eredità

(sentenza del Tribunale federale 5A_190/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.2.2).

5.2

Nelle

sue osservazioni al reclamo, l’istante non pretende, per avventura, di avere

per errore convenuto RE 1 anziché la comunione ereditaria.

Dall’istanza risulta del resto il contrario, giacché indica di escuterlo nella

sua qualità di titolare della pizzeria e non come erede, mentre sapeva dell’opposizione

formulata dall’amministratore ufficiale (v. doc. B accluso all’istanza). In queste circostanze, però, l’istante avrebbe

dovuto dapprima escu­tere RE 1

personalmente, facendogli notificare

un precetto esecutivo a nome di lui (e non della successione), per poi

eventualmente chiedere il rigetto dell’opposizione per ipotesi

interposta dall’erede. Ma anche se l’istante avesse inteso convenire l’eredità,

la sentenza impugnata andrebbe comunque annullata, giacché l’istanza non è

stata notificata all’amministratore ufficiale, che non ha quindi

avuto la possibilità di difendere le ragioni della comunione ereditaria.

6.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Anche la tassa della prima sede dev’essere

posta a carico dell’i­­stante, mentre non si attribuisce alcuna indennità d’inconvenien­­za

al convenuto, il quale non ha giustificato di avervi diritto (cfr. art. 95

cpv. 3 lett. c CPC e sentenza della CEF 14.2014.167 del 15 gennaio 2015,

consid. 7).

7.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'789.20,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza i dispositivi n. 1, n. 2 e n. 3 della decisione impugnata sono

così riformati:

1. L’istanza è

respinta.

2. Le

spese e la tassa di giustizia di fr. 300.–, anticipate dall’istante, sono

poste a suo carico.

3. Non

si attribuiscono indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle CO 1, che

rifonderanno all’avv. PA 1 fr. 250.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–;

– ,.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Giubiasco.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).