14.2015.77
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24 luglio 2015Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.77
Lugano
24 luglio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. 0050-2015-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giubiasco promossa con istanza 25 febbraio
2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 15 aprile 2015 presentato
da
avv. PA 1,
quale esecutore testamentario e
amministratore della CE 1, composta
di RE 1, RE 2 e RE 3
contro la decisione emessa il 26 marzo 2015
dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione (UE) di Bellinzona, le CO 1 hanno escusso “__________ora
eredi” per l’incasso di fr. 2'779.20 oltre agli interessi del 5% dal
1° luglio 2014 e di fr. 10.–, indicando quali titoli di credito la “Fattura
per la fornitura di energia elettrica anno 2014/1 Via __________ e tassa
diffida. Servizio __________”.
B. Il
precetto esecutivo è stato notificato il 5 gennaio 2015 a RE 1 quale “rappresentante della debitrice”. Il successivo 12 gennaio l’esecutore testamentario e amministratore
della successione, avv. PA 1, ha comunicato all’UE d’interporre opposizione al
precetto esecutivo, chiedendo che in futuro gli atti esecutivi diretti contro
la comunione ereditaria fossero notificati a lui. Con istanza del 25 febbraio
2015 le CO 1 ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace
del Circolo di Giubiasco, indicando RE 1 personalmente quale parte convenuta.
Nel termine impartito, costui si è
opposto all’istanza con osservazioni scritte dell’8 marzo 2015. L’istanza non è invece stata comunicata all’avv. PA 1.
C. Statuendo con decisione 26 marzo 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo a carico della parte
convenuta, indicata in RE 1, le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro la sentenza appena citata la CE 1,
“rappresentata” dal proprio esecutore testamentario e amministratore ufficiale,
è insorta a questa Camera con un reclamo del 15 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione
dell’istanza. Nelle loro osservazioni del 5 maggio 2015 le CO 1 hanno chiesto la reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Il
reclamo è stato presentato a nome della comunione ereditaria CE 1,
rappresentata dall’amministratore ed esecutore testamentario avv. PA 1 (come si
evince dai doc. 1 e 2 acclusi al reclamo). A ben vedere, però, come da lui
stesso evidenziato nel reclamo soltanto l’esecutore testamentario o l’amministratore
ufficiale dell’eredità (come pure il rappresentante della comunione ereditaria
giusta l’art. 602 cpv. 3 CC) è legittimato a condurre processi, escutere e
ricevere atti esecutivi in nome proprio, ancorché per conto della successione
(sentenza della CEF 15.2014.046 del 24 luglio 2014, consid. 3.1, con rinvii). Unicamente
queste persone possono poi agire processualmente in sua sostituzione (sentenza
della I CCA 11.2012.122 del 10 dicembre 2012, consid. 2, con riferimenti).
Visto, tuttavia, che si può desumere dalla stessa intestazione del reclamo e
dagli atti (doc. 1) chi siano gli eredi del defunto e la qualità di esecutore
testamentario e di amministratore ufficiale dell’avv. PA 1, benché indichi come
reclamante la comunione ereditaria il reclamo si rivela comunque ricevibile e
il rubrum dell’incarto va modificato di conseguenza (cfr. sentenza della I
CCA 11.201.181 del 29 gennaio 2014, consid. 2).
L’avv.
PA 1, invero, non è stato parte nella procedura di primo grado, dal momento che
l’istanza è stata diretta contro l’erede RE 1 personalmente. La decisione
impugnata causa però un pregiudizio particolare alla comunione ereditaria per
cui egli procede, siccome l’esecuzione potrebbe ora proseguire nei suoi
confronti quale debitrice escussa a tenore del precetto esecutivo n. __________.
Nelle predette circostanze, l’esecutore testamentario (e amministratore) deve
vedersi riconoscere un interesse degno di protezione all’annullamento della
sentenza, sufficiente a giustificare la ricevibilità del reclamo (v. Kunz in: Kunz/ Hoffmann-Nowotny/Stauber
[curatori], ZPO-Rechtsmittel Berufung und Beschwerde, 2013, n. 61 e 65 ad art.
319 CPC).
1.2 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 15 aprile 2015 contro la sentenza notificata all’avv. PA 1 il 7
aprile 2015, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.3 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Tale limitazione, tuttavia,
non si applica nella fattispecie, perché il reclamante non è stato posto nella
situazione di potersi esprimere in prima istanza.
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha concesso il rigetto dell’opposizione
argomentando che dagli atti appare evidente che nel periodo per il quale è
stata emessa la fattura per l’erogazione di energia elettrica a favore della
Pizzeria __________, per l’incasso della quale l’istante ha promosso l’esecuzione
in discussione, gestore dell’esercizio pubblico era solo RE 1, non la defunta
madre. Per questo motivo il primo giudice ha ritenuto giusto che sia anche RE 1
a doversi far carico dei costi generati dall’utilizzo dell’energia elettrica.
3.Nel reclamo l’avv. PA 1 afferma di essere
venuto a conoscenza casualmente della procedura di rigetto in corso, l’istanza
essendogli stata notificata solo dopo l’emissione della decisione impugnata.
Egli ritiene che la stessa sia nulla, e in subordine ne chiede l’annullamento,
poiché l’istanza di rigetto è stata proposta contro RE 1, mentre il precetto esecutivo
è stato emesso nei confronti della CE 1 l’oggetto del rigetto dovrebbe essere
l’opposizione interposta dalla medesima. Ne deduce che RE 1 non aveva la
capacità processuale né poteva rappresentare validamente la successione. Il
reclamante fa inoltre carico all’istante di non avere verificato presso l’autorità
competente, prima di promuovere l’esecuzione, se la comunione ereditaria fosse
rappresentata da un amministratore ufficiale o da un rappresentante ai sensi
dell’art. 602 cpv. 3 CC, e ad ogni modo di essere stata al corrente della
nomina dell’avv. PA 1 ad amministratore della successione almeno dal 17 ottobre
2014.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Considerandi
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice deve pure
verificare, se è contestata, la legittimazione attiva e passiva delle parti,
ossia la titolarità attiva o passiva della pretesa dedotta in giudizio (v.
sentenza della CEF 14.2014.168 del 16 aprile 2015, consid. 4). Significa in
particolare che va anche controllato se vi è identità fra il debitore indicato
nel precetto esecutivo e il convenuto contro il quale è presentata l’istanza di
rigetto, l’assenza di tale presupposto conducendo alla reiezione dell’istanza.
5.1
Nella
fattispecie, l’istante ha promosso l’esecuzione contro “__________ora eredi”,
ossia contro la CE 1. L’istanza di rigetto dell’opposizione è invece stata
rivolta contro il singolo erede RE 1. In assenza d’identità tra il debitore indicato nel precetto esecutivo e il convenuto menzionato
nell’istanza di rigetto, tale istanza avrebbe dovuto essere respinta. In
effetti, l’esecuzione contro la comunione ereditaria – che pur non avendo
personalità giuridica ha qualità di parte nell’ambito della
procedura esecutiva promossa nei suoi confronti (Schmid in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 1 ad art. 49 LEF) ove non le sia stato nominato un
esecutore testamentario, un amministratore ufficiale o un rappresentante (sopra
consid. 1.1) – non si confonde con l’esecuzione contro i singoli eredi
personalmente (cfr. art. 59 cpv. 2 e 3 LEF). La prima specie permette al
creditore di ottenere la realizzazione, diretta, soltanto degli attivi della
successione, ossia dei beni del defunto (DTF 113 III 82 consid. 4), mentre
con la seconda specie egli può far pignorare i beni personali dell’erede
escusso, ma non gli attivi della successione, se non indirettamente attraverso
il pignoramento della quota dell’erede escusso nella divisione dell’eredità
(sentenza del Tribunale federale 5A_190/2013 del 6 giugno 2013, consid. 3.2.2).
5.2
Nelle
sue osservazioni al reclamo, l’istante non pretende, per avventura, di avere
per errore convenuto RE 1 anziché la comunione ereditaria.
Dall’istanza risulta del resto il contrario, giacché indica di escuterlo nella
sua qualità di titolare della pizzeria e non come erede, mentre sapeva dell’opposizione
formulata dall’amministratore ufficiale (v. doc. B accluso all’istanza). In queste circostanze, però, l’istante avrebbe
dovuto dapprima escutere RE 1
personalmente, facendogli notificare
un precetto esecutivo a nome di lui (e non della successione), per poi
eventualmente chiedere il rigetto dell’opposizione per ipotesi
interposta dall’erede. Ma anche se l’istante avesse inteso convenire l’eredità,
la sentenza impugnata andrebbe comunque annullata, giacché l’istanza non è
stata notificata all’amministratore ufficiale, che non ha quindi
avuto la possibilità di difendere le ragioni della comunione ereditaria.
6.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Anche la tassa della prima sede dev’essere
posta a carico dell’istante, mentre non si attribuisce alcuna indennità d’inconvenienza
al convenuto, il quale non ha giustificato di avervi diritto (cfr. art. 95
cpv. 3 lett. c CPC e sentenza della CEF 14.2014.167 del 15 gennaio 2015,
consid. 7).
7.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'789.20,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e
di conseguenza i dispositivi n. 1, n. 2 e n. 3 della decisione impugnata sono
così riformati:
1. L’istanza è
respinta.
2. Le
spese e la tassa di giustizia di fr. 300.–, anticipate dall’istante, sono
poste a suo carico.
3. Non
si attribuiscono indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 300.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico delle CO 1, che
rifonderanno all’avv. PA 1 fr. 250.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–;
– ,.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Giubiasco.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).