14.2015.79
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Notifica della sentenza prima delle ferie pasquali. Reclamo tardivo
31 agosto 2015Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.79
Lugano
31 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2014.4246 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 8 ottobre 2014 da
CO 1 ()
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 20 aprile 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 24 marzo 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 13 giugno 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'351'790.–
oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, indicando quali titoli di
credito: “Mercede 2013 e 2014 (EUR 1'100'000.00) secondo contratto 7
novembre 2012 e conseguente atto integrativo”.
Fatti
B. Avendo la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza 8 ottobre 2014 la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente a fr. 255'744.04.
C. Statuendo con decisione 24 marzo 2015, il Pretore ha parzialmente
accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
parte convenuta limitatamente a fr. 194'852.60 (anziché
fr. 255'744.04) oltre agli interessi del 5% dal 1° gennaio 2014, ponendo
le spese processuali di fr. 600.– a carico dell’istante nella misura di
¼ e della convenuta per i restanti ¾, oltre a un’indennità ridotta di
fr. 1'000.– a favore dell’istante;
D. Contro
la sentenza appena citata la società escussa è insorta a
questa Camera con un reclamo del 20 aprile 2015 per ottenere, in via principale, il rigetto dell’opposizione, e in subordine,
ove la causa non fosse matura per il giudizio, l’annullamento della decisione e
il rinvio dell’incarto alla giurisdizione inferiore per una nuova decisione.
Con decreto del giorno seguente, il presidente della Camera ha concesso al
reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22 maggio 2015, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
2.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Trattandosi
di condizione di ricevibilità, la tempestività del rimedio giuridico va verificata
d’ufficio (art. 60 CPC). Essendo in concreto la notifica avvenuta
al patrocinatore della RE 1 il 25 marzo 2015 (secondo il tracciamento
dell’invio raccomandato n. __________), il termine di 10 giorni è scaduto
durante le ferie pasquali (che si estendevano dal 29 marzo al 12 aprile: art.
56.
n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge fino al terzo giorno utile dopo la
fine delle stesse (art. 63 LEF, applicabile anche alle sentenze di rigetto
dell’opposizione per il rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC: DTF 138 III 485 consid. 3.1.1; sentenza della CEF
14.2011.115
del 10 agosto 2011, RtiD 2012 I 972 n. 43c),
ossia mercoledì 15 aprile 2015. Presentato solo lunedì 20 aprile, in concreto
il reclamo è tardivo e perciò irricevibile.
A
scanso di equivoci, va precisato che la norma citata dalla reclamante –
l’art. 13 della Legge cantonale sulla procedura di ricorso in materia di
esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) – si applica solo ai ricorsi
all’autorità di vigilanza giusta l’art. 17 LEF e non alle procedure di reclamo
contro decisioni giudiziarie, per tacere del fatto che la disposizione, come
l’art. 145 cpv. 4 CPC, comunque rinvia alle regole della LEF sulle ferie e
sospensioni.
3.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione rispettivamente degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35) da una parte e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) dall’altra, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 194'852.60 raggiunge
la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Per
questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile in quanto tardivo.
2.
Le
spese processuali di fr. 1'200.– relative al presente giudizio, già
anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. Essa rifonderà alla CO 1.
fr. 1'500.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
;
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).