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Decisione

14.2015.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 giugno 2017Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i limiti dell’ampio potere che gli compete

nell’ambito della quantificazione della fortuna netta del debitore

(sopra consid. 4.2) nel valutare le scorte di merci in fr. 60'000.– come

iscritto a bilancio, confermato dal teste TE 1 e accertato fiscalmente (doc. H

posizione 29.2 corrispondente all’attivo riportato a bilancio, doc. G).

Spettava semmai all’appellante dimostrare, per esempio mediante una perizia,

che il valore corretto delle scorte effettive era superiore a quello netto

figurante nel bilancio (v. sopra consid. 2), trattandosi di una questione di

valutazione degli attivi del debitore e non – come erratamente scritto dalla

procedente nell’appello (n. 35) – di costi. Anche su questo punto l’ap­­pello

si avvera infondato.

6. Relativamente

alla questione dei costi aziendali, l’AP 1 ritiene insufficiente la stima “a spanne” del Pretore, il quale ha valutato

in “almeno” fr. 11'000.– i

costi privati inseriti nei conti aziendali, senza esaminare compiutamente la

contabilità del convenuto né le puntuali censure dell’attrice. Visto la natura

ordinaria della procedura, non bastava secondo l’appellante che le spese

esposte fossero semplicemente plausibili, ma spettava al debitore l’onere di

dimostrare il loro carattere professionale o aziendale. A parere dell’attrice,

i costi sostenuti dall’escusso e che nulla hanno a che vedere con l’attività

aziendale nel 2011 assommano a fr. 24'778.60 (fr. 1'033.30 alla voce “materiale ufficio”, fr. 4'179.30 per “vetrine, decorazioni, esposizioni”,

fr. 7'909.55 per “spese di rappresentanza”

e fr. 11'656.45 per “altre spese”),

oltre alle spese del veicolo intestato alla moglie (fr. 11'458.– dedotta una

“quota di consumo proprio” del 20%,

v. doc. G terzo foglio, quinta fino alla decima voce).

6.1 Per

quanto attiene a quest’ultima posizione, non si può seriamente negare che un

veicolo sia necessario all’attività aziendale. E contrariamente a quanto allega

l’appellante (ad n. 54), poco importa a chi esso è formalmente intestato. La

moglie, del resto, collabora alla gestione del negozio (v. la sua audizione del

2 luglio 2013). Le spese fisse sono quindi giustamente state computate nelle

spese professionali. Quanto alle spese variabili, una quota di consumo proprio

del 20% del totale dei costi fissi e variabili è stata detratta dai costi

aziendali (doc. G terzo foglio decima voce). Non v’è motivo di dubitare che la

rimanenza riguardi costi variabili imputabili all’attività professionale. E in

assenza di contestazione del dato contabile in prima sede (v. le conclusioni

dell’attrice, n. 18), il Pretore non aveva motivo di chiedere al convenuto di

sostanziarlo (art. 150 cpv. 1 CPC). L’apprezzamen­­to del primo giudice resiste

pertanto alla critica.

6.2 In

merito ai costi di fr. 7'311.40 per “telefono,

fax e internet” (doc. G terzo foglio quindicesima voce),

l’appellante li reputa ingiustificati e fa carico al Pretore e al convenuto di

non averli spiegati (appello, n. 55). Sennonché essa ammette, alla stregua del

Pretore, che il numero di telefono connesso all’abbonamento “Vivo Casa” è

quello del negozio. E in prima sede l’attrice si era limitata a censurare una

chiamata fatta dal cellulare del convenuto “estero

su estero” e il costo dell’abbonamento “Vivo Casa” concluso con la

Swisscom dall’ottobre del 2011 al costo fisso di fr. 99.– mensili (conclusioni,

n. 15-16). Orbene, pur volendo detrarre il

costo della chiamata incriminata (fr. 284.–) e quello dei tre mesi

d’abbonamento (fr. 297.–) – ancorché la sua conclusione abbia verosimilmente

permesso di ridurre le spese aziendali di telefono e d’internet – le spese di telecomunicazioni ammonterebbero ancora a

fr. 6'730.40. E come ci si appresta a dimostrare, il peso finanziario

di queste censure non sarebbe sufficiente a ribaltare la decisione impugnata.

6.3 In

effetti, anche se tutte le altre doglianze dell’appellante relative ai costi

aziendali venissero integralmente accolte, i costi privati da depennare dai conti

Considerandi

aziendali salirebbero dai fr. 11'000.– stimati dal Pretore a

fr. 18'048.20 (fr. 24'778.60 ./. fr. 6'730.40). L’u­­tile aziendale andrebbe così rivalutato da

fr. 37'275.91 (doc. G terzo foglio) a fr. 55'324.11

(fr. 37'275.91 + fr. 18'048.20), pari a un reddito mensile di

fr. 4'610.34 comunque inferiore alla soglia del ritorno a miglior fortuna,

stabilito in fr. 4'700.– mensili (sopra consid. 4.3/c). Sia come sia,

l’appello è dunque votato all’insuc­­cesso.

7.

L’appellante

rimprovera ancora al Pretore di avere “glissato

sul posto barca” e chiede d’inserire il prezzo della locazione nell’“agio mensile” del convenuto, siccome egli

avrebbe sperperato mezzi finanziari a scapito dei suoi creditori (appello, n.

58.

e 7). Non si disconosce, invero, che la nozione di nuova fortuna non comprende

solo i nuovi redditi effettivamente capitalizzati, ma anche quelli dissipati

durante l’anno che precede l’avvio dell’esecuzio­­ne, ove il debitore avrebbe

avuto modo di capitalizzarli (DTF 99 Ia 19 consid. 3/b; RVJ 1996, 300 consid.

3/a con rinvii, sopra consid. 2). Nel caso concreto, l’appellante perde però di

vista che la “tassa natanti” di

fr. 250.– in questione (apparentemente una

tantum) è stata registrata il 3 aprile 2011 nel conto privato (n.

2850, conclusioni, n. 17), fa parte della somma di fr. 50'144.05 dedotta

dai passivi e rientra di conseguenza nel reddito annuo di fr. 55'324.11

determinato in precedenza, di cui già si è detto essere inferiore alla soglia

del ritorno a miglior fortuna (sopra consid. 6.3). In altre parole, la spesa è

stata pagata con mezzi aziendali già presi in considerazione nella valutazione

degli attivi del debitore. E non spetta al giudice sindacare sull’utilizzo dei

redditi non considerati nuovi: non può ad esempio vietare al debitore di ridurre

le proprie spese di vitto per permettersi di comprare biglietti della lotteria.

Anche su questo punto l’appello cade nel vuoto.

8.

Solleva infine l’appellante nuovamente la

questione delle spese relative all’appartamento occupato dalla suocera

del convenuto dal maggio del 2007 sino al febbraio del 2014. A suo parere

quest’ultimo non ha provato che tutte le pigioni, di fr. 466.– mensili,

siano state pagate o rimborsate dalla suocera medesima. Chiede che le stesse

siano aggiunte ai redditi del debitore (appello, n. 62-70). L’appellante,

tuttavia, non allega – e ancora meno prova, come gli incombeva (sopra consid. 2

in fondo) – che le pigioni per ipotesi non corrisposte dalla suocera sono state

pagate dal convenuto con redditi diversi da quelli dichiarati e registrati

nella contabilità aziendale. Anzi, dai conti del 2011 si evince che le pigioni

maturate nell’anno precedente all’inoltro del­l’esecuzione sono state

registrate nel conto privato (n. 2850). Vale pertanto quanto già precisato in

merito alla “tassa natanti” (sopra

consid. 7): il pagamento dell’affitto della suocera, se non fosse stato

rimborsato da lei, rientrerebbe comunque nella somma, pari a fr. 4'700.–

mensili, lasciata a disposizione del convenuto. Neppure su questo punto

l’appello merita accoglimento.

9.

In

conclusione, l’appellante sottolinea il carattere poco trasparente e poco

affidabile della situazione finanziaria presentata dal convenuto, macchiata da

diverse irregolarità contabili, in particolare a causa della mancata

registrazione nel bilancio di un credito di fr. 100'000.–. Quest’ultima

allegazione risulta nuova e pertanto irricevibile (sopra consid. 1.2).

Verosimilmente l’appellante allude con ciò alla testimonianza della moglie del

convenuto, secondo cui i coniugi hanno incaricato in Italia un avvocato di far

valere una pretesa di risarcimento di fr. 100'000.– contro un fornitore

per causa della consegna di merce difettosa, ma tale circostanza non è stata

allegata nelle conclusioni del 25 settembre 2013 e il Pretore, giustamente, non

l’ha menzionata nella sentenza impugnata. Ad ogni modo, l’appellante non ha provato

che il convenuto possa ottenere effettivamente dal fornitore italiano un risarcimento netto di fr. 100'000.–. Per

quanto riguarda le altre pretese irregolarità contabili, non sono di rilievo

per il giudizio odierno (sopra consid. 6.3). Che lo possano essere dal profilo

penale non consente comunque di presumere che il convenuto sia tornato a

miglior fortuna. In definitiva, l’appello dev’essere respinto.

10.

La

tassa del presente giudizio e le ripetibili seguono la totale soccombenza dell’appellante

(art. 106 cpv. 1 CPC). La domanda di concessione del gratuito patrocinio

formulata AO 1 con le osservazioni all’appello diventa così senza oggetto,

poiché non sussistano motivi – né il richiedente ne avanza alcuno – di temere nel senso dell’art. 122 cpv. 2 CPC che le

ripetibili non possano o non potranno presumibilmente essere riscosse presso la

controparte, che fa parte di un noto e affermato gruppo internazionale di

società di recupero crediti e d’informazioni commerciali.

11.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 62'311.– (sopra consid. 1), raggiunge la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. L’appello

è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 3'500.–

relative al presente giudizio, già anticipate dall’appel­­lante, sono poste a

suo carico. Essa rifonderà a AO 1 fr. 3'500.– per ripetibili.

3. La

domanda di ammissione al beneficio del gratuito patrocinio formulata da AO 1 è

dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).