14.2015.81
Fallimento. Concessione di dilazione di pagamento prima della dichiarazione di fallimento
12 maggio 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.81
Lugano
12 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.127 (fallimento) della Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord promossa con istanza 27 febbraio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 aprile 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 21 aprile 2015 dal Pretore;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito dell’esecuzione n. __________ dell’Ufficio di esecuzione
di Mendrisio, il 27 febbraio 2015 la CO 1 ha chiesto alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord di decretare il fallimento della RE 1 per il
mancato pagamento di fr. 4'798.85 più interessi e spese;
che
all’udienza di discussione del 20 aprile 2015 nessuno è comparso;
che
statuendo con decisione 21 aprile 2015 il Pretore ha dichiarato il fallimento della
RE 1 a far tempo dallo stesso giorno alle ore 14.00, ponendo a carico della
massa fallimentare la tassa di giustizia di fr. 60.–;
che
contro la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del
22 aprile 2015 per ottenere l’annullamento del fallimento,
asserendo di avere saldato parte del credito posto in esecuzione
(fr. 2'000.– nel mese di dicembre 2014) e di aver trovato un accordo con
la creditrice per il pagamento dilazionato del saldo (fr. 1'800.– entro il
16 aprile 2015 e fr. 1'490.– entro il 30 giugno 2015);
che
la reclamante ha allegato al suo gravame una ricevuta attestante il versamento
di fr. 1'800.– in data 16 aprile 2015 a favore della CO 1, la quale, con scritto del 22 aprile 2015 indirizzato alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord, confermava di aver
ricevuto parte del credito e di voler ritirare la domanda di fallimento;
che
il 22 aprile 2015 il presidente della Camera ha conferito all’impugnazione
effetto sospensivo parziale;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di fallimento – è una decisione di
prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 7 CPC), contro cui è
dato il rimedio del reclamo (art. 174 cpv. 1 LEF e 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG);
che
pronunciata in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è
impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 174 cpv. 1
LEF e 321 cpv. 2 CPC);
che
presentato il 22 aprile 2015 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno
stesso, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo;
che
secondo l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può
essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione e le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza (cosiddetti “unechte
Noven”);
che
Fatti
il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con
documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una
dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF);
che,
nel caso specifico, le parti si sono accordate – ancor prima della pronuncia
del fallimento – per un versamento rateale della rimanenza del credito posto in
esecuzione, in parte (fr. 1'800.–) da corrispondere entro il 16 aprile
2015 e per il resto (fr. 1'490.–) entro il 30 giugno 2015, fermo restando
che da quanto si evince sia dal reclamo che dallo scritto 22 aprile 2015 della
creditrice alla Pretura, la concessione della dilazione era subordinata al versamento
del primo acconto;
che
avendo l’escussa pagato la prima rata il 16 aprile 2015, ovvero l’ultimo giorno
della scadenza pattuita, la dilazione è sorta, a quella data, ancora prima
della pronuncia di fallimento;
Considerandi
che,
come visto, tale circostanza, non nota al Pretore, costituisce un motivo di
reiezione dell’istanza (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF);
che
di conseguenza il fallimento della RE 1 va annullato (art. 174 cpv. 1 LEF);
che
la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF
[RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono
poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui tardivo impegno di pagamento
(dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 19 settembre 2014) ha
reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1
lett. f CPC);
che
alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa dovuto
redigere osservazioni al reclamo, non intimatole;
che
la
tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola
sull’anticipo versato in questa sede;
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:
1. La dichiarazione di fallimento
pronunciata il 21 aprile 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.
2. La tassa di giustizia di prima
sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.
3. Le spese dell’Ufficio dei
fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE
1.
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della
RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in
questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della
tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.
III. Notificazione a:
–;
–;
– Ufficio
di esecuzione, Mendrisio;
– Ufficio
dei fallimenti, Mendrisio;
– Ufficio
cantonale del Registro di commercio, Biasca;
– Ufficio
del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,
Mendrisio.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).