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Decisione

14.2015.81

Fallimento. Concessione di dilazione di pagamento prima della dichiarazione di fallimento

12 maggio 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

il fallimento va quindi annullato, in particolare, se il debitore dimostra con

documenti che, prima della sua apertura, il creditore gli ha concesso una

dilazione (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF);

che,

nel caso specifico, le parti si sono accordate – ancor prima della pronuncia

del fallimento – per un versamento rateale della rimanenza del credito posto in

esecuzione, in parte (fr. 1'800.–) da corrispondere entro il 16 aprile

2015 e per il resto (fr. 1'490.–) entro il 30 giugno 2015, fermo restando

che da quanto si evince sia dal reclamo che dallo scritto 22 aprile 2015 della

creditrice alla Pretura, la concessione della dilazione era subordinata al versamento

del primo acconto;

che

avendo l’escussa pagato la prima rata il 16 aprile 2015, ovvero l’ultimo giorno

della scadenza pattuita, la dilazione è sorta, a quella data, ancora prima

della pronuncia di fallimento;

Considerandi

che,

come visto, tale circostanza, non nota al Pretore, costituisce un motivo di

reiezione dell’istanza (art. 172 cpv. 1 n. 3 LEF);

che

di conseguenza il fallimento della RE 1 va annullato (art. 174 cpv. 1 LEF);

che

la tassa di giustizia (calcolata secondo gli art. 52 lett. a e 61 cpv. 1 OTLEF

[RS 281.35]), come pure le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Mendrisio, sono

poste in ambo le sedi a carico della reclamante, il cui tardivo impegno di pagamento

(dopo la notifica della comminatoria di fallimento, il 19 settembre 2014) ha

reso necessario l’avvio della procedura giudiziaria (cfr. art. 107 cpv. 1

lett. f CPC);

che

alla controparte non si assegnano ripetibili, non avendo la stessa dovuto

redigere osservazioni al reclamo, non intimatole;

che

la

tassa di giustizia di primo grado sarà riversata all’istante prelevandola

sull’anticipo versato in questa sede;

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. Il reclamo è accolto e di conseguenza:

1. La dichiarazione di fallimento

pronunciata il 21 aprile 2015 dalla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord nei confronti della RE 1 è annullata.

2. La tassa di giustizia di prima

sede di fr. 60.–, da anticipare come di rito, è posta a carico della RE 1.

3. Le spese dell’Ufficio dei

fallimenti di Mendrisio, da anticipare come di rito, sono poste a carico della RE

1.

II. La

tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 170.– è posta a carico della

RE 1. La parte eccedente dell’anticipo corrisposto dalla reclamante in

questa sede, pari a fr. 60.–, è versata alla CO 1 quale rimborso della

tassa di giustizia di primo grado di cui al soprastante dispositivo n. I.2.

III. Notificazione a:

–;

–;

– Ufficio

di esecuzione, Mendrisio;

– Ufficio

dei fallimenti, Mendrisio;

– Ufficio

cantonale del Registro di commercio, Biasca;

– Ufficio

del Registro fondiario del Distretto di Mendrisio,

Mendrisio.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 74 cpv. 2 lett. d LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).