14.2015.82
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fissazione dell’indennità per ripetibili di prima sede a favore della parte vincente
24 settembre 2015Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.82
Lugano
24 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2014.338 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con istanza
10 novembre 2014 da
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 22 aprile 2015 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 10 aprile 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 14 gennaio 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Bellinzona, agenzia di Biasca, la RE 1 ha escusso CO 1 per l’incasso
di fr. 26'429.95 e di fr. 922.50, indicando quali titoli di credito:
“1) Fatture diverse dal 11.10.1996 al
29.04.1997 e attestato di carenza beni del 02.05.2000 di cessione: __________
2) Danno di mora secondo l’art. 103/106 CO”.
B. Avendo
CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 novembre 2014
la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di
Riviera limitatamente a fr. 26'427.95. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte dell’11 novembre 2014.
C. Statuendo con decisione del 10 aprile 2015, il Pretore ha accolto l’istanza,
ponendo a carico dell’escussa le spese processuali di fr. 225.– e un’indennità
di fr. 100.– a favore della parte istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo 22 aprile 2015 per
ottenere l’assegnazione di fr. 600.– (anziché fr. 100.–) a titolo di
ripetibili. Debitamente invitato a presentare osservazioni, CO 1 è rimasto
silente.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso. Tale
competenza, nelle materie affidate alla Camera, si estende ai reclami – come
quello in rassegna – inoltrati a titolo indipendente unicamente contro i dispositivi
sulle spese (art. 110 CPC e 48 lett. e n. 4a LOG).
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione della decisione impugnata
motivata o dalla notificazione a posteriori della motivazione (art. 321 cpv. 1
e 2 CPC). Presentato il 22 aprile 2015 contro la sentenza la cui notificazione
a posteriori della motivazione è avvenuta al patrocinatore della RE 1 il 14
aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie (consid. 9), il
Pretore ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in fr. 100.–
ponderando l’onorario calcolato secondo il valore litigioso (“ad valorem”,
OV) e l’onorario a tempo (“ad horam”, OT) secondo la formula mista
qualificata come usuale, ossia: 2 x OV x OH : (OV + OH). Avuto riguardo alla
semplicità del caso, il Pretore ha preso in considerazione quale onorario ad
valorem il minimo della tariffa di fr. 528.60 (10% x 26'428 x 20%,
art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL 3.1.1.7.1]) e
quale onorario ad horam ha tenuto conto di “almeno una decina di minuti”
a fr. 280.– l’ora.
3. Nel
reclamo la RE 1 ricorda che in linea di massima le ripetibili possono essere
fissate nel caso specifico tra fr. 528.55 e fr. 3'699.90. In virtù
dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo nel caso di
manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario
dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi
delle parti lo giustificano. Nella fattispecie, sostiene la reclamante, il
dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le istruzioni della cliente,
allestire la procura, controllare la catena di cessione della pretesa fatta
valere contro la convenuta, analizzare gli atti processuali e redigere l’istanza
di rigetto dell’opposizione, così come per eseguire e verificare il pagamento
dell’anticipo degli oneri processuali, ammonta a complessive due ore e mezza e di
conseguenza non esiste, a suo modo di vedere, alcuna manifesta sproporzione nell’assegnare
delle ripetibili nell’ordine di fr. 528.55. Alle ripetibili così calcolate
– conclude la reclamante – devono essere aggiunte le spese (art. 6 cpv. 1 RTar)
e l’IVA (8%, art. 14 RTar) e quindi appare ragionevole aumentare l’indennità
accordata dal Pretore a fr. 600.–.
4. In
virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi
rappresentare nel processo. Tale facoltà non presuppone un grado minimo di
complessità della causa (Bohnet, in:
CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; in: Trezzini/Cocchi/Bernasconi
[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,
Considerandi
pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza
professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art.
95.
cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106
cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione
secondo equità. Tra i criteri contemplati da
siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art.
95.
cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,
in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.
95.
CPC), invero rilevante solo nel
quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).
Del fattore della difficoltà si tiene conto
nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera
questione v. sentenza della CEF 14.2014.58 del
30.
giugno 2014, consid. 4).
4.1
Il
giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.
2.
CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato
o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.– le ripetibili
sono stabilite tra il 10 e il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11
cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e
fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo
calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate
secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il
tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio
(art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore
litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario dovuto in base alla presente
tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti
in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni
precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).
4.2
Nel caso specifico, in linea di massima le
ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 530.– (10% x 20% di fr. 26'427.95)
e fr. 3'700.– (20% x 70% di fr. 26'427.95) arrotondati. Non risulta,
d’altronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente
inferiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un
valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga rispetto
alla tariffa di legge. In particolare, l’impegno del patrocinatore dell’istante
supera evidentemente i soli dieci minuti riconosciuti dal primo giudice, anche
se un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe profuso in un tale mandato
le due ore e mezza di lavoro fatte valere dalla reclamante, senza peraltro
produrre una nota d’onorario dettagliata. Ma pur limitando tale dispendio a un’ora e mezza, applicando la
tariffa di fr. 280.– l’ora (art. 12 RTar) l’onorario ad horam (fr. 320.–)
non può dirsi sproporzionato all’onorario ad valorem minimo (fr. 528.55),
non appena ove si pensi che la rimunerazione non deve tenere conto solo
del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica ma pure dell’importanza della
lite e del connesso rischio di responsabilità che grava su di lui, da
commisurare in funzione del valore litigioso (v. sentenza del Tribunale
federale 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2). Non stando i due valori in
un rapporto irragionevole, non sussiste quindi il presupposto, stabilito all’art.
13.
cpv. 1 RTar, per derogare ai limiti della tariffa secondo il valore della
causa. Può così essere lasciata aperta la questione dell’applicabilità – oggi
discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista citata dal primo
giudice. Considerato che il caso non presentava difficoltà di rilievo, si
giustifica di riconoscere alla RE 1 un’indennità di fr. 530.–, inclusiva
di spese e IVA (cfr. art. 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non
avendo essa fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese
giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto e il
Dispositivo
dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.
5. Premesso che il valore litigioso in questa sede è
di fr. 600.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48
OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore
a quello della tassa, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2
CPC). Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto
di fr. 600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini
dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di
conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
2. La
tassa di giustizia di fr. 225.– già anticipata dalla parte istante è posta
a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 530.– per ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.– e
per i restanti fr. 90.– a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 100.–
per ripetibili parziali.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).