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Decisione

14.2015.82

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fissazione dell’indennità per ripetibili di prima sede a favore della parte vincente

24 settembre 2015Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata e per quanto di rilevanza nella fattispecie (consid. 9), il

Pretore ha stabilito le ripetibili a favore del patrocinatore dell’istante in fr. 100.–

ponderando l’onorario calcolato secondo il valore litigioso (“ad valorem”,

OV) e l’onorario a tempo (“ad horam”, OT) secondo la formula mista

qualificata come usuale, ossia: 2 x OV x OH : (OV + OH). Avuto riguardo alla

semplicità del caso, il Pretore ha preso in considerazione quale onorario ad

valorem il minimo della tariffa di fr. 528.60 (10% x 26'428 x 20%,

art. 11 cpv. 2 lett. b del Regolamento cantonale sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili del 19 dicembre 2007 [RTar, RL 3.1.1.7.1]) e

quale onorario ad horam ha tenuto conto di “almeno una decina di minuti”

a fr. 280.– l’ora.

3. Nel

reclamo la RE 1 ricorda che in linea di massima le ripetibili possono essere

fissate nel caso specifico tra fr. 528.55 e fr. 3'699.90. In virtù

dell’art. 13 cpv. 1 RTar una deroga a tali limiti è possibile solo nel caso di

manifesta sproporzione tra il valore litigioso o le prestazioni eseguite e l’onorario

dovuto in base alla tariffa e nel caso in cui le particolarità o gli interessi

delle parti lo giustificano. Nella fattispecie, sostiene la reclamante, il

dispendio di tempo del suo patrocinatore per ricevere le istruzioni della cliente,

allestire la procura, controllare la catena di cessione della pretesa fatta

valere contro la convenuta, analizzare gli atti processuali e redigere l’istanza

di rigetto del­l’opposizione, così come per eseguire e verificare il pagamento

dell’anticipo degli oneri processuali, ammonta a complessive due ore e mezza e di

conseguenza non esiste, a suo modo di vedere, alcuna manifesta sproporzione nell’assegnare

delle ripetibili nell’ordine di fr. 528.55. Alle ripetibili così calcolate

– conclude la reclamante – devono essere aggiunte le spese (art. 6 cpv. 1 RTar)

e l’IVA (8%, art. 14 RTar) e quindi appare ragionevole aumentare l’indennità

accordata dal Pretore a fr. 600.–.

4. In

virtù dell’art. 68 cpv. 1 CPC ogni parte con capacità processuale può farsi

rappresentare nel processo. Tale facoltà non pre­suppone un grado minimo di

complessità della causa (Bohnet, in:

CPC commenté, 2011, n. 5 ad art. 68 CPC; in: Trezzini/Coc­chi/Ber­nasconi

[curatori], Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011,

Considerandi

pag. 243). E le spese giudiziarie – comprese le spese per la rappresentanza

professionale in giudizio (art. 95 cpv. 1 lett. b CPC), dette ripetibili (art.

95.

cpv. 3 lett. b) – sono di regola a carico della parte soccombente (art. 106

cpv. 1 CPC), fatti salvi i casi in cui l’art. 107 CPC permetta una ripartizione

secondo equità. Tra i criteri contemplati da

siffatta norma, però, non rientra quello della necessità del patrocinio (cfr. art.

95.

cpv. 3 lett. b CPC e, a contrario, lett. a; Tappy,

in: CPC commenté, 2011, n. 29 ad art.

95.

CPC), invero rilevante solo nel

quadro della concessione del gratuito patrocinio (art. 118 cpv. 1 lett. c CPC).

Del fattore della difficoltà si tiene conto

nella commisurazione dell’indennità ripetibili (v. sotto consid. 4.1; Tappy, op. cit., n. 30 ad art. 95; sull’intera

questione v. sentenza della CEF 14.2014.58 del

30.

giugno 2014, consid. 4).

4.1

Il

giudice assegna le ripetibili secondo la tariffa cantonale (art. 96 e 105 cpv.

2.

CPC). Giusta l’art. 11 cpv. 1 RTar per le pratiche con un valore determinato

o determinabile da fr. 20'000.– sino a fr. 50'000.– le ripetibili

sono stabilite tra il 10 e il 20% di esso, fermo restando che secondo l’art. 11

cpv. 2 lett. b RTar nelle procedure speciali civili e di esecuzione e

fallimenti le ripetibili sono fissate tra il 20% e il 70% dell’importo

calcolato secondo il cpv. 1. Entro questi limiti, le ripetibili sono determinate

secondo l’importanza della lite, le sue difficoltà, l’ampiezza del lavoro e il

tempo impiegato dall’avvocato, avuto riguardo dello svolgimento del patrocinio

(art. 11 cpv. 5 RTar). Nel caso di manifesta sproporzione tra il valore

litigioso o le prestazioni eseguite e l’onora­­rio dovuto in base alla presente

tariffa e nel caso in cui le particolarità del caso o gli interessi delle parti

in causa lo giustificano, l’autorità competente può derogare alle disposizioni

precedenti (art. 13 cpv. 1 RTar).

4.2

Nel caso specifico, in linea di massima le

ripetibili possono dunque essere fissate tra fr. 530.– (10% x 20% di fr. 26'427.95)

e fr. 3'700.– (20% x 70% di fr. 26'427.95) arrotondati. Non risulta,

d’altronde, che la causa in esame abbia richiesto un dispendio manifestamente

inferiore a quello usuale in una causa di rigetto dell’opposizione con un

valore litigioso simile, né che il caso o gli interessi delle parti in causa presentassero particolarità tali da giustificare una deroga rispetto

alla tariffa di legge. In particolare, l’impegno del patrocinatore dell’istante

supera evidentemente i soli dieci minuti riconosciuti dal primo giudice, anche

se un avvocato ragionevolmente sollecito non avrebbe profuso in un tale mandato

le due ore e mezza di lavoro fatte valere dalla reclamante, senza peraltro

produrre una nota d’onorario dettagliata. Ma pur limitando tale dispendio a un’ora e mezza, applicando la

tariffa di fr. 280.– l’ora (art. 12 RTar) l’onorario ad horam (fr. 320.–)

non può dirsi sproporzionato all’onorario ad valorem minimo (fr. 528.55),

non appena ove si pensi che la rimunerazione non deve tenere conto solo

del tempo dedicato dall’avvocato alla pratica ma pure del­l’importanza della

lite e del connesso rischio di responsabilità che grava su di lui, da

commisurare in funzione del valore litigioso (v. sentenza del Tribunale

federale 4C_1/2001 del 3 maggio 2011 consid. 6.2). Non stando i due valori in

un rapporto irragionevole, non sussiste quindi il presupposto, stabilito all’art.

13.

cpv. 1 RTar, per derogare ai limiti della tariffa secondo il valore della

causa. Può così essere lasciata aperta la questione dell’applicabilità – oggi

discutibile – alla tariffa del 2007 della formula mista citata dal primo

giudice. Considerato che il caso non presentava difficoltà di rilievo, si

giustifica di riconoscere alla RE 1 un’indennità di fr. 530.–, inclusiva

di spese e IVA (cfr. art. 10 cpv. 1, 11 cpv. 1 e 14 cpv. 1 RTar), non

avendo essa fatto valere esborsi straordinari né presentato una nota di spese

giusta l’art. 105 cpv. 2 CPC. Il reclamo va pertanto parzialmente accolto e il

Dispositivo

dispositivo n. 2 della sentenza di prima sede riformato in tal senso.

5. Premesso che il valore litigioso in questa sede è

di fr. 600.–, la tassa del giudizio odierno, di fr. 100.– (art. 48

OTLEF), e le ripetibili, il cui importo non può ragionevolmente essere inferiore

a quello della tassa, seguono la reciproca soccombenza parziale (art. 106 cpv. 2

CPC). Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, come detto

di fr. 600.–, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini

dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:

2. La

tassa di giustizia di fr. 225.– già anticipata dalla parte istante è posta

a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 530.– per ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 100.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico per fr. 10.– e

per i restanti fr. 90.– a carico di CO 1, che rifonderà alla RE 1 fr. 100.–

per ripetibili parziali.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).