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Decisione

14.2015.83

Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese per l’emissione di una decisione di multa e per la procedura di opposizione. Effetti del rilascio di un attestato di carenza di beni

8 giugno 2015Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i documenti prodotti

dall’istante – e in particolare la decisione 21 settembre 2010 dello

Stadtrichter della CO 1, che condanna l’escusso a una multa di 100.–, oltre a fr. 158.–

di spese, per aver consumato marijuana, e la sentenza 14 marzo 2013 del

Bezirksgericht __________ sull’opposizione formulata da RE 1, che conferma tale

multa e pone a carico dell’opponente ulteriori fr. 606.– quali spese –

costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i

crediti posti in esecuzione, ritenendo invece le osservazioni dell’escusso

senza rilievo per la causa.

3. Nel

reclamo RE 1 si limita a considerare il precetto esecutivo come inesistente,

nella misura in cui sarebbe diventato da tempo attestato di carenza beni, e

riproduce il testo degli art. 19, 19a e 19b della legge federale

sugli stupefacenti (LStup), verosimilmente in relazione con l’inchiesta che la

propria “sezione antimafia indipendente” ha avviato nei confronti della CO 1.

4. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura

Considerandi

anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro

non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato

deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

Nella

fattispecie, come rettamente constatato dal giudice di pace le decisioni del 21

settembre 2010 dello Stadtrichter della CO 1 e 14 marzo 2013 del Bezirksgericht

__________ sono definitive, ciò che risulta dalla “Rechtskraftbescheinigung”

del 23 ottobre 2013 acclusa all’istanza, che neppure il reclamante contesta – e

perciò costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’oppo­sizione

per fr. 864.– (fr. 100.– + fr. 158.– + fr. 606.–), ossia, dedotta

la multa di fr. 100.– che l’escusso ha estinto eseguendo un lavoro di

utilità pubblica (v. il richiamo 23 dicembre 2013 dello Stadtrichteramt della CO

1), per l’importo posto in esecuzione, oltre alla tassa di richiamo di fr. 10.–.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.

6.1

Nel caso specifico, il reclamante pare sostenere che il credito posto

in esecuzione si sarebbe estinto con il rilascio di un attestato di carenza

beni. Sennonché l’attestato di carenza beni non si sostituisce al credito cui

si riferisce, ma accerta solo la perdita subita dal creditore, tanto che tale

documento vale come riconoscimento di debito e titolo di sequestro e di revocazione

(art. 149 cpv. 2 LEF) e permette addirittura al creditore, entro sei mesi dal

suo ricevimento, di promuovere una nuova esecuzione senza preventiva emissione

di un precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF). Del resto, l’attestato di

carenza beni (n. __________, emesso nell’esecuzione n.__________) prodotto dal

reclamante a sostegno della propria tesi non riguarda il credito dedotto nella

procedura in esame, bensì la tassa di fr. 400.– posta a carico dell’opponente

dal Bezirksgericht di __________ nella sentenza del 14 marzo 2013 e la tassa di

fr. 200.– decisa dall’Obergericht nella sentenza del 28 agosto 2013,

ovvero crediti del Cantone __________ e non della CO 1, come si evince dalle

menzioni figuranti sull’attestato di carenza beni.

6.2

Quanto

alla riproduzione del testo degli art. 19, 19a e 19b LStup, non

costituisce una censura ammissibile nel senso dell’art. 321 CPC (v. sopra

consid. 1.2), nella misura in cui il reclamante non spiega la rilevanza di

queste norme per la contestazione della decisione impugnata. E a scanso di

equivoci, la conversione della multa in lavori di pubblica utilità ha estinto

solo la multa e non anche le spese della procedura di emissione della multa e

di opposizione. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo si rivela dunque infondato.

7.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), proprio

per i principi di parità di trattamento e di legalità da lui invocato, che impongono

di trattare tutti i reclamanti allo stesso modo. Tuttavia, vista la sua

situazione economica verosimilmente difficile (è a carico dell’assi­stenza

sociale), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese

processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’en­te pubblico in

spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di

ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per

osservazioni. Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 774.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

–;

– CO 1, __________,

__________.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).