14.2015.83
Rigetto definitivo dell’opposizione. Spese per l’emissione di una decisione di multa e per la procedura di opposizione. Effetti del rilascio di un attestato di carenza di beni
8 giugno 2015Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.83
Lugano
8 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Bellinzona promossa con istanza 3 marzo 2015
da
CO 1
(rappr. dallo RA 1, __________)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 22 aprile 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 21 aprile 2015 dal Giudice di
pace;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 20 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, la CO 1 ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 764.– oltre agli interessi
del 5% dal 29 ottobre 2014 e di fr. 10.–, indicando quale titolo di
credito la fattura n. __________ esigibile il 12 dicembre 2013, rispettivamente
la tassa di diffida.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2015 la CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Bellinzona. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11 marzo 2015.
C. Statuendo con decisione 21 aprile 2015, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 150.– e un’indennità di fr. 30.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 22 aprile 2015 per ottenerne,
in modo implicito, l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito
del giudizio odierno l’impugnazione non è stata notificata all’istante per
osservazioni. L’11 maggio 2015, il reclamante si è opposto al versamento dell’anticipo
di fr. 100.– richiestogli dalla Camera, facendo valere di essere a carico
dell’assistenza sociale e di ritenere la richiesta un atto d’intimidazione “per
evitare costi dovuti a vostri errori o errori della CO 1”.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 22 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
lo stesso 22 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace ha considerato che i documenti prodotti
dall’istante – e in particolare la decisione 21 settembre 2010 dello
Stadtrichter della CO 1, che condanna l’escusso a una multa di 100.–, oltre a fr. 158.–
di spese, per aver consumato marijuana, e la sentenza 14 marzo 2013 del
Bezirksgericht __________ sull’opposizione formulata da RE 1, che conferma tale
multa e pone a carico dell’opponente ulteriori fr. 606.– quali spese –
costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione per i
crediti posti in esecuzione, ritenendo invece le osservazioni dell’escusso
senza rilievo per la causa.
3. Nel
reclamo RE 1 si limita a considerare il precetto esecutivo come inesistente,
nella misura in cui sarebbe diventato da tempo attestato di carenza beni, e
riproduce il testo degli art. 19, 19a e 19b della legge federale
sugli stupefacenti (LStup), verosimilmente in relazione con l’inchiesta che la
propria “sezione antimafia indipendente” ha avviato nei confronti della CO 1.
4. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Il giudice appura
Considerandi
anche d’ufficio se l’esecuzione è manifestamente perenta o nulla. Per contro
non può rilevare un vizio della procedura di esecuzione di cui l’interessato
deve prevalersi tramite ricorso all’autorità di vigilanza (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
Nella
fattispecie, come rettamente constatato dal giudice di pace le decisioni del 21
settembre 2010 dello Stadtrichter della CO 1 e 14 marzo 2013 del Bezirksgericht
__________ sono definitive, ciò che risulta dalla “Rechtskraftbescheinigung”
del 23 ottobre 2013 acclusa all’istanza, che neppure il reclamante contesta – e
perciò costituiscono un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per fr. 864.– (fr. 100.– + fr. 158.– + fr. 606.–), ossia, dedotta
la multa di fr. 100.– che l’escusso ha estinto eseguendo un lavoro di
utilità pubblica (v. il richiamo 23 dicembre 2013 dello Stadtrichteramt della CO
1), per l’importo posto in esecuzione, oltre alla tassa di richiamo di fr. 10.–.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
6.1
Nel caso specifico, il reclamante pare sostenere che il credito posto
in esecuzione si sarebbe estinto con il rilascio di un attestato di carenza
beni. Sennonché l’attestato di carenza beni non si sostituisce al credito cui
si riferisce, ma accerta solo la perdita subita dal creditore, tanto che tale
documento vale come riconoscimento di debito e titolo di sequestro e di revocazione
(art. 149 cpv. 2 LEF) e permette addirittura al creditore, entro sei mesi dal
suo ricevimento, di promuovere una nuova esecuzione senza preventiva emissione
di un precetto esecutivo (art. 149 cpv. 3 LEF). Del resto, l’attestato di
carenza beni (n. __________, emesso nell’esecuzione n.__________) prodotto dal
reclamante a sostegno della propria tesi non riguarda il credito dedotto nella
procedura in esame, bensì la tassa di fr. 400.– posta a carico dell’opponente
dal Bezirksgericht di __________ nella sentenza del 14 marzo 2013 e la tassa di
fr. 200.– decisa dall’Obergericht nella sentenza del 28 agosto 2013,
ovvero crediti del Cantone __________ e non della CO 1, come si evince dalle
menzioni figuranti sull’attestato di carenza beni.
6.2
Quanto
alla riproduzione del testo degli art. 19, 19a e 19b LStup, non
costituisce una censura ammissibile nel senso dell’art. 321 CPC (v. sopra
consid. 1.2), nella misura in cui il reclamante non spiega la rilevanza di
queste norme per la contestazione della decisione impugnata. E a scanso di
equivoci, la conversione della multa in lavori di pubblica utilità ha estinto
solo la multa e non anche le spese della procedura di emissione della multa e
di opposizione. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo si rivela dunque infondato.
7.
La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), proprio
per i principi di parità di trattamento e di legalità da lui invocato, che impongono
di trattare tutti i reclamanti allo stesso modo. Tuttavia, vista la sua
situazione economica verosimilmente difficile (è a carico dell’assistenza
sociale), si prescinde – eccezionalmente – dal riscuotere spese
processuali, il cui prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in
spese d’incasso infruttuoso supplementari. Non si pone invece problema di
ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per
osservazioni. Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 774.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
–;
– CO 1, __________,
__________.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).