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Decisione

14.2015.85

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Mancata notifica della replica alla convenuta. Violazione del diritto di essere sentito. Annullamento della sentenza impugnata. Stralcio in caso di transazione

25 agosto 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3 Nel

caso specifico, invero, la reclamante non formula conclusioni esplicite, salvo

rinnovare la sua richiesta di poter visionare tutti i documenti originali che

permettano di comprendere l’origine, la provenienza e il dettaglio del credito

posto in esecuzione, in particolare per quanto concerne la voce “diversi

costi”. Si capisce però che per lei la sentenza impugnata è da annullare, il

riconoscimento di debito potendo a suo parere essere “convalidato, solo dopo

aver avuto la possibilità di visionare i documenti originali richiesti”. Ancorché

al limite, il reclamo si rivela così ricevibile.

2. Nella

decisione impugnata, preso atto dell’accordo di pagamento proposto dall’escutente

con la sua replica del 16 aprile 2015, il Giudice di pace ha ordinato a RE 1 di

pagare il credito posto in esecuzione in rate mensili di fr. 100.– ognuna,

precisando che in caso di mancato tempestivo pagamento di

una rata l’accordo sarebbe decaduto e che invece ad avvenuto pagamento la causa

sarebbe stata stralciata dai ruoli, l’istante impegnandosi a far cancellare il precetto esecutivo.

3. Nel

reclamo RE 1, come visto, ha rinnovato la sua richiesta di poter visionare

tutti i documenti originali relativi al riconoscimento di debito.

4. Ora,

la CO 1 ha accluso alla sua replica del 16 aprile 2015 la

documentazione richiesta dall’escussa, ma il Giudice di pace non ha notificato

a RE 1 né la replica né gli allegati in questione, emettendo invece la sentenza

il giorno medesimo in cui ha ricevuto la replica, il 22 aprile 2015. Così

agendo, il primo giudice non ha però conferito all’escussa la facoltà – o perlomeno

non le ha lasciato il tempo – di esprimersi sulla replica, violando in tal modo

Considerandi

il suo diritto di essere sentita (art. 53 CPC). Già per questo motivo la

sentenza impugnata dev’essere annullata e l’incarto rinviato al Giudice di pace

perché completi l’istruttoria ed emani una nuova decisione (art. 327 cpv. 3

lett. a CPC).

5.

Del

resto, l’annullamento della sentenza impugnata s’impone anche perché “l’accordo”

di pagamento a cui accenna il dispositivo n. 1 non sussiste, la convenuta non

essendo stata preventivamente interpellata al proposito, e perché il giudice,

nello stesso dispositivo, ha omesso di statuire sull’istanza (che è bene ricordarlo

tende al rigetto provvisorio dell’opposizione interposta dalla convenuta),

ovverosia non ha precisato se, nell’ipotesi del mancato pagamento di una rata

accolta poi verificatasi in concreto, l’istanza era accolta, respinta o stralciata.

6.

A

scanso di equivoco, va ricordato al primo giudice che, ricevuto il suo incarto

di ritorno, egli dovrà notificare a RE 1 la replica del 16 aprile 2015 con i

suoi allegati e decidere se concederle un termine per presentare una duplica

scritta o se convocare le parti a un’udienza. La seconda soluzione ha il vantaggio

di accelerare la procedura (evitando al giudice di dover notificare alla controparte

un’eventuale duplica e possibili ulteriori scritti) e di permettere,

occorrendo, una conciliazione, fermo restando che se le parti dovessero

giungere a una transazione, la stessa dovrà essere redatta sul verbale dell’udienza

o su un documento separato a cui rinvia il verbale, e le parti lo dovranno

firmare, così da consentire al giudice di stralciare la causa dal ruolo (art.

241.

CPC). Per evitare inutili discussioni, occorre anche

ricordare che nell’istanza la creditrice ha chiesto il

rigetto provvisorio dell’opposizione solo per l’importo riportato sull’atte­stato

di carenza di beni (fr. 2'376.–) e non per l’importo di fr. 5.–

menzionato sul precetto esecutivo alla voce “2) diverse spese”. E sulle

spese esecutive decide esclusivamente l’ufficio d’esecu­zione e non il giudice

del rigetto (cfr. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della CEF

14.2002.77

del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 14.2014.132 del 5 novembre 2014,

consid. 5).

7.

La tassa del presente giudizio seguirebbe la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché non potendo

l’annullamento della sentenza impugnata addebitarsi prevalentemente a colpa

delle parti, motivi d’equità consigliano di prescindere dal porre le spese

processuali a carico loro (art. 107 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema d’indennità

d’inconvenienza, la reclamante non avendo formulato alcuna richiesta in

proposito. Quanto alle spese ed eventuali ripetibili di prima sede, il giudice

di pace le fisserà un’altra volta con il nuovo giudizio.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 2'381.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto. Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa alla Giudicatura di pace

del circolo di Capriasca affinché completi l’istruttoria ed emani un nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 180.– è restituito a RE

1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del circolo di Capriasca.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).