14.2015.86
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta con effetto immediato
25 agosto 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.86
Lugano
7 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa SO.2015.1049 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 4 marzo 2015 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 23 aprile 2015
presentato dalla RE 1 contro la decisione emessa il 13 aprile 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 25 maggio 2010 la RE 1 quale di datrice di lavoro e CO 1 quale
dipendente hanno sottoscritto un contratto di lavoro di durata indeterminata,
che prevedeva l’inizio dell’attività per quello stesso giorno. Il primo
settembre 2014, la RE 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto immediato.
B. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 13 gennaio 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 6'579.– oltre agli interessi del 5%
dal 1° ottobre 2014, indicando quale titolo di credito gli “Arretrati
salari”.
C. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 4 marzo 2015 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
5, precisando di procedere per l’incasso dei salari relativi ai mesi di ottobre
e di novembre del 2014. Nel termine impartito, la parte
convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 23 marzo 2015.
D. Statuendo con decisione 13 aprile 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 140.– e un’indennità
di fr. 260.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 23 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Nelle sue
osservazioni del 15 maggio 2015 CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 23 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 aprile,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di lavoro del 25
maggio 2010 costituisca valido riconoscimento di debito per i salari dovuti al
dipendente per i mesi di ottobre e di novembre 2014, perché dagli atti prodotti
non risulta che fossero dati i presupposti per un licenziamento con effetto
immediato, sicché per il primo giudice la datrice di lavoro era tenuta a rispettare
il termine legale di disdetta di due mesi.
3. Nel
reclamo la RE 1 evidenzia di aver corrisposto erroneamente al dipendente lo
stipendio per il mese di settembre del 2014, malgrado avesse disdetto il
rapporto di lavoro con effetto immediato il 1° settembre 2014 e quindi fosse
stata tenuta a pagarlo solo fino a quel giorno. Per la reclamante la
risoluzione del contratto di lavoro a tenore dell’art. 337 CO produce effetti ex
nunc immediati a far tempo dalla sua ricezione, senza riguardo al fatto che
la disdetta sia giustificata o no. I rapporti contrattuali cessano in fatto e
in diritto il giorno della disdetta. Il contratto di lavoro, pertanto, non
costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla
disdetta. Il lavoratore licenziato con effetto immediato senza giusta causa non
dispone di un credito salariale, bensì di un credito di risarcimento danni
corrispondente a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato
alla scadenza del termine di disdetta. L’esame della sussistenza dei motivi
gravi posti alla base del licenziamento – conclude la RE 1 – non dev’essere
fatto in sede di rigetto.
4. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
Considerandi
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
5.
Il
contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima quale
riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito,
dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo
convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel
periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 126
ad art. 82 LEF). Quando il datore di lavoro disdice il contratto di
lavoro per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente
di dispiegare effetti giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente
ha contestato l’esistenza di una causa grave. Il contratto di
lavoro, pertanto, non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo
successivo alla disdetta e neppure per
l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO,
giacché il contratto non accenna all’esistenza di tale credito, che pertanto
non può ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenze del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009,
consid. 3.2, e della CEF 14.2010.88 del 23 novembre 2010 consid. 5).
6.
Nel
caso concreto il contratto di lavoro del 25 maggio 2010 non rappresenta quindi
titolo idoneo all’ottenimento del rigetto dell’opposizione per i salari dei mesi
di ottobre e di novembre del 2014, essendo lo stesso stato disdetto dalla
datrice di lavoro con effetto immediato già il 1° settembre 2014. Fondato, il
reclamo deve dunque essere interamente accolto e la sentenza del giudice di
prime cure riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
7.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'579.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto
e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è
respinta.
2. La tassa di giustizia in fr. 140.–, da anticipare dalla parte
istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a
controparte fr. 260.– a titolo di ripetibili.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla
RE 1 fr. 380.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).