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Decisione

14.2015.86

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Disdetta con effetto immediato

25 agosto 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che il contratto di lavoro del 25

maggio 2010 costituisca valido riconoscimento di debito per i salari dovuti al

dipendente per i mesi di ottobre e di novembre 2014, perché dagli atti prodotti

non risulta che fossero dati i presupposti per un licenziamento con effetto

immediato, sicché per il primo giudice la datrice di lavoro era tenuta a rispettare

il termine legale di disdetta di due mesi.

3. Nel

reclamo la RE 1 evidenzia di aver corrisposto erroneamente al dipendente lo

stipendio per il mese di settembre del 2014, malgrado avesse disdetto il

rapporto di lavoro con effetto immediato il 1° settembre 2014 e quindi fosse

stata tenuta a pagarlo solo fino a quel giorno. Per la reclamante la

risoluzione del contratto di lavoro a tenore dell’art. 337 CO produce effetti ex

nunc immediati a far tempo dalla sua ricezione, senza riguardo al fatto che

la disdetta sia giustificata o no. I rapporti contrattuali cessano in fatto e

in diritto il giorno della disdetta. Il contratto di lavoro, pertanto, non

costituisce più riconoscimento di debito per il periodo successivo alla

disdetta. Il lavoratore licenziato con effetto immediato senza giusta causa non

dispone di un credito salariale, bensì di un credito di risarcimento danni

corrispondente a quanto avrebbe guadagnato se il rapporto di lavoro fosse cessato

alla scadenza del termine di disdetta. L’esame della sussistenza dei motivi

gravi posti alla base del licenziamento – conclude la RE 1 – non dev’essere

fatto in sede di rigetto.

4. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

Considerandi

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

5.

Il

contratto di lavoro sottoscritto dal datore di lavoro vale in linea di massima quale

riconoscimento di debito nell’esecuzione volta alla riscossione del salario pattuito,

dedotti gli oneri sociali, sempre che il datore di lavoro non sostenga in modo

convincente che il lavoratore non ha fornito la sua prestazione lavorativa nel

periodo per cui chiede il salario (sentenza del Tribunale federale 5A_513/2010 del 19 ottobre 2010, consid. 3.2 con rinvii; Staehe­lin in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 126

ad art. 82 LEF). Quando il datore di lavoro disdice il contratto di

lavoro per cause gravi ai sensi dell’art. 337 CO, il contratto cessa immediatamente

di dispiegare effetti giuridici, anche se la disdetta è ingiustificata e il dipendente

ha contestato l’esistenza di una causa grave. Il contratto di

lavoro, pertanto, non costituisce più riconoscimento di debito per il periodo

successivo alla disdetta e neppure per

l’eventuale credito risarcitorio fondato sull’art. 337c cpv. 1 CO,

giacché il contratto non accenna all’esistenza di tale credito, che pertanto

non può ritenersi riconosciuto dal datore di lavoro (sentenze del Tribunale federale 5D_147/2009 dell’11 novembre 2009,

consid. 3.2, e della CEF 14.2010.88 del 23 novembre 2010 consid. 5).

6.

Nel

caso concreto il contratto di lavoro del 25 maggio 2010 non rappresenta quindi

titolo idoneo all’ottenimento del rigetto del­l’opposizione per i salari dei mesi

di ottobre e di novembre del 2014, essendo lo stesso stato disdetto dalla

datrice di lavoro con effetto immediato già il 1° settembre 2014. Fondato, il

reclamo deve dunque essere interamente accolto e la sentenza del giudice di

prime cure riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

7.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 6'579.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto

e di conseguenza i dispositivi n. 1 e n. 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è

respinta.

2. La tassa di giustizia in fr. 140.–, da anticipare dalla parte

istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a

controparte fr. 260.– a titolo di ripetibili.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 200.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di CO 1, che rifonderà alla

RE 1 fr. 380.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).