14.2015.88
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
7 agosto 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.88
Lugano
7 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa SO.2015.283 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa
con istanza 31 marzo 2015 da
Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG,
Bellinzona
contro
RE
1
giudicando sul reclamo 24 aprile 2015 presentato da RE 1
contro la decisione emessa 13 aprile 2015
dal Pretore aggiunto della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Sud;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° ottobre 2014 dall’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'668.50, indicando quale
titolo di credito: “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione
alla ditta __________, __________, come a decisione del 28.03.2014, diffida:
12.06.2014”.
Fatti
B. Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 31 marzo
2015 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud limitatamente a fr. 30'019.50. Nel termine
impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11
aprile 2015.
C. Statuendo
con decisione del 13 aprile 2015, il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 30'019.50,
ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 360.– e
un’indennità di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo
del 24 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni
alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 24 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 aprile, in concreto
il reclamo è tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la decisione di
risarcimento danni del 28 marzo 2014, ormai passata in giudicato, con la quale
la convenuta è stata condannata a risarcire fr. 52'474.90 alla Cassa
cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, costituisce valido titolo di rigetto
definito dell’opposizione. A mente del primo giudice la convenuta, nel rimettere
in discussione la decisione di risarcimento danni e sostenere che la procedente
non potrebbe addebitarle interamente il danno subito, non ha sollevato un’eccezione
ammissibile in base all’art. 81 LEF. Tale censura sarebbe infatti dovuta essere
fatta valere prima interponendo opposizione alla decisione della Cassa.
3.
Nel reclamo RE 1 argomenta di essere stata membro del consiglio di
amministrazione della M__________ SA dal 3 maggio 2012 al 13 agosto 2012 e che quindi
la sua responsabilità si limiterebbe a tale periodo. La reclamante precisa che
organo di fatto della società era tale J__________, che ha riconosciuto il
debito nei confronti della procedente e che lo sta ora pagando a rate.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Sono parificate
alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere
(art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le decisioni e
le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma
in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive ai
sensi dell’art. 80 LEF. La procedura di rigetto è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.
Nella
fattispecie non vi è dubbio che la decisione 28 marzo 2014 (doc. B) –
debitamente passata in giudicato (doc. D) – con la quale l’Istituto delle
assicurazioni sociali ha condannato la convenuta a risarcire fr. 52'474.90
per il danno consecutivo al mancato pagamento dei contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuto dalla M__________ SA per l’anno
2011.
e il primo semestre del 2012, e ciò in via solidale con J__________ e __________
per l’intero importo e con __________ e __________ limitatamente a fr. 8'006.40,
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, circostanza
come tale del resto non contestata dalla reclamante.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 5 ad art. 81). Nel caso specifico la reclamante argomenta che la sua responsabilità nei confronti della
procedente si limiterebbe a soli tre mesi circa di contribuiti scoperti. Sennonché, come rilevato dal Pretore aggiunto, tale censura non
rientra tra quelle proponibili nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ma avrebbe
semmai dovuto essere proposta con opposizione alla decisione amministrativa del
28.
marzo 2014 (v. art. 52 LPGA e doc. B, pag. 5).
7.
Alla
reclamante, infine, non giova asserire che organo di fatto della
società fallita era J__________, il quale avrebbe riconosciuto il debito nei
confronti della procedente e che lo starebbe ora pagando a rate, poiché tale
circostanza, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto
probatorio, non può comunque comportare la liberazione di RE 1 dal
pagamento dell’importo ancora scoperto e posto in esecuzione: l’obbligo di
risarcire il danno, in effetti, è stato posto a carico di entrambi i soggetti (oltre
che di terze persone) in via solidale, di modo che ognuno di loro risponde dell’intero
danno (art. 144 cpv. 1 CO). Non avendo poi la reclamante dimostrato con documenti
quanto J__________ avrebbe pagato alla Cassa, non entra in considerazione
una (ulteriore) limitazione del rigetto (oltre a quella già spontaneamente consentita
dalla Cassa nel limitare l’istanza a fr. 30'019.50). Infondato, il
reclamo va dunque respinto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'019.50 raggiunge la soglia
di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE
1.
3. Notificazione a:
–;
–
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).