Lexipedia

Decisione

14.2015.88

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

7 agosto 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 31 marzo

2015 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Sud limitatamente a fr. 30'019.50. Nel termine

impartito, l’escussa si è opposta all’istanza con osservazioni scritte dell’11

aprile 2015.

C. Statuendo

con decisione del 13 aprile 2015, il Pretore aggiunto ha accolto

l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione per fr. 30'019.50,

ponendo a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 360.– e

un’indennità di fr. 50.– a favore dell’i­­stante.

D. Contro

la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo

del 24 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni

alla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato

il 24 aprile 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 15 aprile, in concreto

il reclamo è tempestivo.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare

perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue

opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del

Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha considerato che la decisione di

risarcimento danni del 28 marzo 2014, ormai passata in giudicato, con la quale

la convenuta è stata condannata a risarcire fr. 52'474.90 alla Cassa

cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, costituisce valido titolo di rigetto

definito del­l’oppo­sizione. A mente del primo giudice la convenuta, nel rimettere

in discussione la decisione di risarcimento danni e sostenere che la procedente

non potrebbe addebitarle interamente il danno subito, non ha sollevato un’eccezione

ammissibile in base all’art. 81 LEF. Tale censura sarebbe infatti dovuta essere

fatta valere prima interponendo opposizione alla decisione della Cassa.

3.

Nel reclamo RE 1 argomenta di essere stata membro del consiglio di

amministrazione della M__________ SA dal 3 maggio 2012 al 13 agosto 2012 e che quindi

la sua responsabilità si limiterebbe a tale periodo. La reclamante precisa che

organo di fatto della società era tale J__________, che ha riconosciuto il

debito nei confronti della procedente e che lo sta ora pagando a rate.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Sono parificate

alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere

(art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le decisioni e

le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento di una somma

in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze esecutive ai

sensi dell’art. 80 LEF. La procedura di rigetto è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’e­­sistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

Nella

fattispecie non vi è dubbio che la decisione 28 marzo 2014 (doc. B) –

debitamente passata in giudicato (doc. D) – con la quale l’Istituto delle

assicurazioni sociali ha condannato la convenuta a risarcire fr. 52'474.90

per il danno consecutivo al mancato pagamento dei contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuto dalla M__________ SA per l’anno

2011.

e il primo semestre del 2012, e ciò in via solidale con J__________ e __________

per l’intero importo e con __________ e __________ limitatamente a fr. 8'006.40,

costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, circostanza

come tale del resto non contestata dalla reclamante.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 5 ad art. 81). Nel caso specifico la reclamante argomenta che la sua responsabilità nei confronti della

procedente si limiterebbe a soli tre mesi circa di contribuiti scoperti. Sennonché, come rilevato dal Pretore aggiunto, tale censura non

rientra tra quelle proponibili nel senso dell’art. 81 cpv. 1 LEF, ma avrebbe

semmai dovuto essere proposta con opposizione alla decisione amministrativa del

28.

marzo 2014 (v. art. 52 LPGA e doc. B, pag. 5).

7.

Alla

reclamante, infine, non giova asserire che organo di fatto della

società fallita era J__________, il quale avrebbe riconosciuto il debito nei

confronti della procedente e che lo starebbe ora pagando a rate, poiché tale

circostanza, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto

probatorio, non può comunque comportare la liberazione di RE 1 dal

pagamento dell’importo ancora scoperto e posto in esecuzione: l’obbligo di

risarcire il danno, in effetti, è stato posto a carico di entrambi i soggetti (oltre

che di terze persone) in via solidale, di modo che ognuno di loro risponde dell’intero

danno (art. 144 cpv. 1 CO). Non avendo poi la reclamante dimostrato con documenti

quanto J__________ avrebbe pagato alla Cassa, non entra in considerazione

una (ulteriore) limitazione del rigetto (oltre a quella già spontaneamente consentita

dalla Cassa nel limitare l’istanza a fr. 30'019.50). Infondato, il

reclamo va dunque respinto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'019.50 raggiunge la soglia

di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 450.– relative

al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico di RE

1.

3. Notificazione a:

–;

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).