14.2015.89
Rigetto definitivo dell’opposizione. Osservazioni all’istanza non prese in considerazione. Violazione del diritto di essere sentiti. Sanatoria
11 agosto 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.89
Lugano
11 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa SO.2015.1006 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 5, promossa con istanza 3 marzo 2015 da
CO
1
(rappr.
dalla RA 1)
contro
RE
1
giudicando sul reclamo 22 aprile 2015 presentato dalla RE
1 contro la decisione emessa il 13 aprile 2015 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5;
ritenuto
in fatto: A. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio 2015 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 8'992.–
più interessi del 5% dal 1° agosto 2014 oltre a fr. 700.–, indicando quali
titoli di credito: “1) Decisione del Pretore del Distretto di Lugano del
20.01.2015. 2) Ripetibili”.
Fatti
B. Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo
2015 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto
di Lugano, sezione 5. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 23 marzo 2015.
C. Statuendo
con decisione 13 aprile 2015, il Pretore accolto l’istanza e ha
rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 180.– senza assegnare
ripetibili a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo
del 21 aprile 2015 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni
a CO 1.
Considerandi
in diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Datato 21
aprile 2015 e consegnato alla posta il giorno successivo il reclamo contro la sentenza
notificata alla convenuta il 20 aprile è in concreto senz’altro tempestivo.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e di spiegare
perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue
opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del
Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il Pretore ha ritenuto che la documentazione prodotta, e in
particolare la decisione 29 gennaio 2015 del Pretore del Distretto di Lugano,
costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione, e considerato
che il termine per presentare le osservazioni assegnato alla parte convenuta
era trascorso infruttuoso.
3.
Nel
reclamo l’escussa chiede che le sue osservazioni all’istanza di
rigetto dell’opposizione vengano prese in considerazione, dal momento
che le stesse sono state presentate entro il termine assegnatole
dal Pretore.
4.
E
in effetti, come emerge dagli atti, e segnatamente dalla busta contenente tali
osservazioni, esse sono state consegnate alla posta l’ultimo giorno del termine
assegnato dal Pretore con ordinanza del 5 marzo 2015, ossia il 23 marzo. Non
considerando ai fini del proprio giudizio le osservazioni tempestivamente presentate
dall’escussa, il primo giudice ha dunque violato in modo evidente il diritto di
essere sentita della RE 1.
Sennonché anche in caso di grave
violazione del diritto di essere sentiti occorre rinunciare all’annullamento
della sentenza di primo grado e al rinvio dell’incarto a quel giudice, quando ciò
si ridurrebbe a una mera formalità priva di contenuto, se non quello di generare
ritardi inutili e incompatibili con l’interesse delle parti ad ottenere una
decisione celermente (sentenza del Tribunale federale 4A_283/2013 del 20 agosto 2013). Ora, nel caso specifico le osservazioni presentate
dall’escussa in prima sede sono improponibili in una causa di rigetto
definitivo dell’opposizione (v. sotto consid. 7), sicché la Camera, essendo la causa matura
per il giudizio, può statuire essa stessa senza rinviare l’incarto al primo
giudice (art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), mentre una tale retrocessione costituirebbe una formalità
priva di senso.
5.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. Sono parificate
alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere
(art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). La procedura di rigetto è una
procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.
Nella fattispecie la decisione emessa il 29 gennaio 2015 dal Pretore
del Distretto di Lugano, con la quale la RE 1 è stata condannata a pagare a CO
1.
fr. 8'992.–, oltre agli interessi del 5% dal 1° agosto 2014, e
fr. 700.– per ripetibili (doc. B), costituisce, come ritenuto dal primo
giudice, titolo di rigetto definitivo dell’opposizione a favore del procedente
per l’importo dedotto in esecuzione.
7.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 5 ad art. 81 LEF).
Nel
caso specifico, tuttavia, nelle sue osservazioni all’istanza la RE 1 non si avvale
di nessuna delle citate eccezioni, limitandosi ad argomentare, in
sostanza, che nulla sarebbe dovuto al creditore,
perché egli non avrebbe adempiuto i propri obblighi contrattuali.
Tale censura risulta però irricevibile in questa sede, atteso che la convenuta
avrebbe semmai dovuto proporla con impugnazione della sentenza del 29 gennaio
2015, dopo aver richiesto la motivazione scritta (art. 239 cpv. 2 CPC). La
sentenza impugnata si avvera così corretta e va confermata.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di
fr. 9'692.–, non raggiunge la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 260.– relative
al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–a.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).