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Decisione

14.2015.9

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di finanziamento e garanzia fideiussoria di diritto italiano. Foro dell’azione di rigetto in caso di proroga di foro contrattuale. Celerità della proced

13 maggio 2015Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

I. Statuendo con decisione 29 dicembre 2014, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 9'809'701.60 (anziché

fr. 9'846'960.–) oltre agli interessi del 2% su fr. 9'530'304.– (anziché

su fr. 9'846'960.–) dal 12 maggio 2014, ponendo a carico del convenuto le

spese processuali di fr. 2'000.–, le spese esecutive di fr. 413.30 e

un’indennità di fr. 20'000.– a favore dell’istante.

L. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 gennaio 2015 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza. Il giorno seguente, il presidente della Camera ha

respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo. Nelle sue

osservazioni del 6 febbraio, il CO 1 ha concluso per la

reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 14 gennaio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di

RE 1 il 5 gennaio (secondo il tracciamento postale dell’invio raccomandato n. __________),

in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate

in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.

1.

CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di

designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico,

pertanto, parte dei documenti prodotti dal reclamante in questa sede, nella

misura in cui non lo sono stati in prima istanza, sono irricevibili.

1.3

Giusta

l’art. 60 CPC, il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono

dati i presupposti processuali, fra i quali rientra la sua competenza per

territorio e per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Che nel caso specifico

il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord fosse territorialmente

competente è indubbio, siccome la procedura di rigetto dell’opposizione

dev’es­­sere proposta avanti il giudice del luogo dell’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto

nel cui circondario ha sede l’ufficio di esecuzione che ha emesso il precetto

esecutivo (Gil­li­éron, Com­men­taire

de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Tale fo­­ro è imperativo.

Una sua proroga, poco importa se l’azio­­ne ten­de al rigetto dell’opposizione

definitivo o provvisorio, è quindi esclusa (Staehelin,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 19 ad

art. 84 LEF). Ciò vale anche per il foro dell’a­­zione di rigetto provvisorio nel

caso di un rapporto giuridico a cui si applica la Convenzione di Lugano

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione

delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0.275.12). In

effetti, vista la sua natura esecutiva, l’azione rientra

nel campo d’applica­zio­ne dell’art. 22 n. 5 CLug, secondo cui in

materia di esecuzione hanno competenza esclusiva (indipendentemente dal

domicilio) i giudici dello Stato nel cui territorio ha luogo l’ese­­cuzione (DTF

136.

III 566 segg.).

a) Nella

fattispecie, il reclamante ripropone in questa sede l’ecce­­zione d’incompetenza

del Pretore aggiunto, a suo dire sia materiale che territoriale. Egli gli

rimprovera infatti di aver disatteso quanto le parti hanno convenzionalmente

deciso in merito al foro e all’obbligatorietà della preventiva mediazione

davanti a un giudice italiano. Il Pretore aggiunto, dal canto suo, ha rilevato

che la procedura sommaria di rigetto provvisorio, trattandosi di una procedura

che dispiega solo effetti di diritto esecutivo senza regiudicata quanto all’esistenza

del credito, rientra nei casi stabiliti dall’art. 5 comma 4 del Decreto

legislativo n. 28/2010 (cui il contratto di finanziamento fra le parti rinvia),

per i quali il preliminare esperimento di mediazione è escluso. Egli ritiene

dunque che non solo nel caso specifico non sarebbe obbligatorio il preventivo

tentativo di conciliazione, ma che – ad ogni modo – la procedura di rigetto non

priverebbe le parti di sottoporre il litigio alla “mediazione conciliativa”

così come previsto nel contratto e di adire dunque il giudice ordinario.

b) In realtà, come risulta dalla giurisprudenza appena

menzionata (DTF 136 III 566), la proroga di foro e il deferimento della causa

al giudice italiano previsti nel contratto di finanziamento sono ininfluenti

nella procedura di rigetto dell’opposizione, la quale – come visto – dev’essere

(imperativamente) proposta nello Stato in cui ha luogo l’esecuzione, ossia in

Svizzera. A giusta ragione, dunque, il creditore ha promosso l’istanza presso

la Pretura di Mendrisio-Nord – competente (anche) materialmente visto il valore

litigioso (ben) superiore a fr. 5'000.– (art. 37 cpv. 1 LOG) –, nella cui

giurisdizione il precetto esecutivo è stato notificato (al domicilio del

debitore). D’altronde, come ben ha sottolineato il giudice di prime cure, la

procedura di rigetto non priva le parti di svolgere la procedura di conciliazione

in Italia (già peraltro avviata), che, contrariamente a quanto asserisce il reclamante

(reclamo, pag. 2 in basso ad Ib), non si ridurrà “a una semplice inutile

formalità”, in quanto la presente procedura ha uno scopo esclusivamente

formale (v. sotto consid. 5) e non pregiudica le ragioni delle parti nel

merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere.

Al reclamante rimane quindi salva la possibilità di far accertare dal giudice

italiano l’inesisten­­za del debito vantato dall’istante nei suoi confronti o

di chiedere la reiezione dell’azione condannatoria per ipotesi promossa dall’istante,

ciò che gli consentirà di opporsi a un’eventuale realizzazione dei beni

pignorati in via provvisoria prima della fine della causa italiana (art. 83

cpv. 2-3 e 118 LEF; Staehelin, op.

cit., n. 19 ad art. 83). Il primo giudice ha quindi correttamente respinto l’eccezione

d’incompetenza e il reclamo si rivela così infondato su questo punto.

1.4

Sempre

dal profilo formale, RE 1 lamenta la violazione da parte del primo giudice del

principio di celerità proprio della procedura sommaria, in particolar modo

laddove è stato concesso all’istante di poter triplicare, permettendogli così –

a dire del reclamante – di sanare i numerosi vizi di cui erano affette le sue

precedenti memorie. Dal canto suo, nelle sue osservazioni al reclamo il CO 1

rileva che l’ulteriore scambio di allegati si è reso indispensabile

perché il convenuto avrebbe deliberatamente cercato di creare confusione circa

l’oggetto dell’istanza.

a) La lamentela è irricevibile in quanto senza oggetto e immotivata. Il

reclamante, infatti, non specifica quale pregiudizio gli avrebbe causato la

pretesa violazione del principio di celerità – principio del resto concepito

innanzitutto a salvaguardia degli interessi del creditore –, giacché non indica di quali vizi sarebbero affette l’i­­stanza e la

replica né in che modo ciò avrebbe avuto influsso sull’esito della causa.

b) Per

abbondanza, va ad ogni modo rilevato che l’opposizione sarebbe anche potuta

essere rigettata in base soltanto alle allegazioni contenute nell’istanza e ai

documenti (da A a P) acclusi, giacché l’esi­­genza della postilla dell’Aia vale

solo per i riconoscimenti di debito constatati mediante un atto pubblico estero

(Staehelin, op. cit., n. 10 ad

art. 82) e non per quelli – come i do­cumenti (da J a M) prodotti nella causa

in rassegna – firmati dall’escusso. Anche l’estratto completo dal Registro

delle imprese relativo alla B__________ (doc. U) era superfluo, bastando per il

rigetto dell’opposizione il riconoscimento del debito principale da parte di RE

1.

nella sua qualità di garante (sotto consid. 6.2/b). Per tacere del fatto ch’egli,

nelle osservazioni all’istanza, non si è spinto fino al punto di contestare la

legittimazione del liquidatore M__________, la quale risulta del resto pacificamente

dall’estratto dal registro delle imprese accluso all’istanza (doc. F, pagg. 8-9

ad 7), sicché anche se D__________ non fosse stato abilitato a firmare da solo

il contratto di finanziamento, il vizio sarebbe comunque stato sanato con la

sottoscrizione dell’ac­­cordo

di rinegoziazione del 29 marzo 2013 (doc. M) – peraltro

firmato senza riserve anche da RE 1. E nel chiedere più di una proroga del

termine entro cui produrre le sue osservazioni scritte (v. act. IV inc. SO.2014.567),

presentare una quadruplica e interporre reclamo, RE 1 non ha dimostrato di

curarsi molto della celerità della procedura. A prescindere dalla sua

irricevibilità, la censura si dimostra così pure infondata.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che RE 1, firmando la

garanzia fideiussoria a prima richiesta e le successive modifiche, come pure l’accordo

di rinegoziazione di debito del 29 marzo 2013, si è riconosciuto debitore dell’im­por­­to erogato dall’escutente a favore della B__________,

che con gli interessi maturati fino a quella data ammonta complessivamente a € 8'069'843.38,

corrispondenti a fr. 9'809'701.60 al tasso di cambio dell’ 1.2156 valido il 30 giugno 2014 (data del precetto esecutivo). In considerazione

del fatto che in tale somma sono già stati presi in considerazione gli

interessi di mora fino al 29 marzo 2013 (di fr. 279'397.61), riconosciuti con la sottoscrizione dell’ac­­cor­do di rinegoziazione,

il giudice di prime cure ha limitato gli interessi del 2% all’importo del

capitale di fr. 9'530'304.– (ossia € 7'840'000.–), così come contemplato in tale accordo. Egli ha

altresì respinto le eccezioni sollevate dall’e­­scusso (di dolo e di estinzione

della fideiussione), accogliendo pertanto parzialmente l’istanza di rigetto.

3.

Nel

reclamo RE 1 contesta la liquidità del credito vantato dalla controparte,

rilevandone anche la difficile determinazione in base ai documenti prodotti. A

parer suo, non solo la molteplicità dei documenti denota che la fattispecie è

tutt’altro che chiara e liquida, ma per di più egli afferma che il CO 1 ha

fatto spiccare contemporaneamente nei suoi confronti due precetti esecutivi –

riferiti ai medesimi titoli – di cui però, per uno di essi, l’escutente non ha

chiesto il rigetto provvisorio, rendendo così la situazione ancora più “confusa,

equivoca, discutibile, soggetta a interpretazione”. Egli chiede quindi la

riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.

4.

Nelle

sue osservazioni al reclamo, il CO 1 rileva che le due procedure esecutive

avviate contemporaneamente nei confronti del reclamante si riferiscono a due

titoli diversi e sottolinea che quella qui in esame è oggetto di un esplicito

riconoscimento di debito, che rende il credito posto in esecuzione

liquido ed esigibile. Conclude di conseguenza alla reiezione del reclamo.

5.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento

di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),

il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del credito posto in esecuzione

bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza

probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi

conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili

eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto

provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata

quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,

quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al

giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447

consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio

sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile

secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del

riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., pag. 338 con rif.). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti,

non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso

si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente

e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano

di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente

determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento

della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art.

82.

LEF).

6.2

Nella fattispecie, con la sottoscrizione

dell’accordo di rinegoziazione del 29 marzo 2013 la B__________ (in qualità di

“parte finanziata”) ha riconosciuto di “essere debitrice alla data odierna

nei confronti della Banca [il CO 1] della somma di € 7'840'000.–

per capitale scaduto e non rimborsato” – debito qualificato come

“scaduto, liquido ed esigibile” (art. 1, doc. M) –, oltre a “€ 229'843.38 a titolo di interessi

corrispettivi maturati e non pagati” (art. 3,

doc. M). Le parti hanno altresì convenuto in quell’occasione che RE 1 e D__________

(in qualità di “garanti”) confermavano “la fideiussione a suo tempo concessa

a tutela dell’operazione”, incrementando l’importo massimo complessivo

garantito dalla fideiussione a € 8'305'000.–,

così da comprendere sia il capitale scaduto che gli interessi maturati nel

frattempo (art. 7, doc. M). L’accordo prevedeva d’altronde la conferma di tutti

i patti, clausole e condizioni previsti nel contratto di finanziamento e nelle

successive modifiche (art. 7, doc. M), tra cui anche la fideiussione solidale a

prima richiesta rilasciata dai garanti (doc. J) con i relativi atti

modificativi del 18 aprile 2011 (doc. K) e 31 luglio 2012 (doc. L).

a) Ora,

il contenuto dell’accordo di rinegoziazione non lascia ombra di dubbio circa la

volontà di RE 1 e D__________ di garantire, apponendovi la loro firma, l’importo

riconosciuto dalla debitrice principale B__________ in quello stesso atto. Il

richiamo esplicito ai patti precedentemente sottoscritti tra le parti, e in

particolare al contratto di “garanzia fideiussoria a prima richiesta” del 10 ottobre

2010.

(doc. J), sarebbe quindi anche superfluo ai fini del rigetto dell’opposizione,

se non quale rinvio alle modalità del loro impegno e segnatamente al fatto che si

tratta di un obbligo di fideiussione solidale e “a prima richiesta” (doc. J, §

3.

/a). Affermare in queste circostanze che il credito vantato dal procedente

non sarebbe sufficientemente liquido e chiaro non è serio. L’accordo di

rinegoziazione, debitamente firmato dal reclamante, costituisce infatti un

valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per € 7'840'000.– oltre

a € 229'843.38 per

interessi maturati fino al 29 marzo 2013 (data della firma dell’ac­­cordo), ossia per complessivi € 8'069'843.38, che corrispondono a fr. 9'809'701.60

al tasso di cambio di fr. 1.2156 per € 1.– valido il 30 giugno 2014 (data di emissione del

precetto esecutivo) applicato dal Pretore aggiunto con riferimento al sito

“www.fxtop.com” (anziché il tasso dell’1.21720 al 19

giugno 2014 fatto valere dall’istante in base al sito “www.oanda.com”), rimasto

incontestato in questa sede. Come giustamente statuito dal primo giudice, gli

interessi di mora correnti, al saggio convenzionale del 2%

(doc. J, § 4.04, a cui rinvia il doc. M, art. 7), decorrono

solo sul capitale di fr. 9'530'304.– (pari a € 7'840'000.– x 1.2156) dal 12 maggio 2014 (data della messa in mora, doc. N e J § 4.01), come

richiesto dall’istante.

b) Certo,

ove il titolo di rigetto sia una fideiussione di diritto svizzero per

crediti futuri o condizionali, il rigetto dell’opposizione interposta

dal fideiussore è subordinato alla produzione, oltre ad un riconoscimento

da parte dell’escusso del proprio impegno (fideiussione), di un riconoscimento

del debito garantito da parte del debitore principale (DTF 122 III 127) o dello

stesso fideiussore (sentenza della CEF 14.2001.30 del 27

luglio 2001, con i rinvii, segnatamente a Staehelin,

op. cit., n. 134 ad art. 82), constatato mediante atto pubblico o scrittura

privata, oppure di ogni altro documento idoneo a dimostrare l’esistenza, l’importo

e l’e­­sigibilità del debito principale (come ad esempio una sentenza). Che tale giurisprudenza sia applicabile anche

alla fideiussione “a prima richiesta” del diritto italiano fatta valere dall’istante

a garanzia di un credito principale né futuro né condizionale, giacché il suo importo figura nell’accordo di rinegoziazione, è dubbio. Non è

necessario, ad ogni modo, sciogliere il quesito, poiché RE 1 ha implicitamente riconosciuto il credito principale

firmando l’ac­cor­­do di

rinegoziazione e la B__________ risulta comunque avere riconosciuto il proprio

debito (doc. M e sopra consid. 1.4/b).

6.3

Nulla

muta peraltro il fatto che il procedente abbia promosso nei confronti del

reclamante anche un’altra esecuzione, a suo dire “per vari e importanti importi

(CHF 10'110'507.– rispettivamente CHF 5'570'386.–) pur se riferiti sostanzialmente

ai medesimi titoli” (reclamo pag. ad 4). Tale circostanza, oltre a non

essere neppure stata resa verosimile – il precetto esecutivo n. __________ si

riferisce invero a titoli diversi di quelli menzionati sul precetto esecutivo

n. __________ (doc. 12) –, non offusca minimamente la chiarezza e l’univocità

dei documenti firmati dall’escusso che l’istante ha prodotto nella causa in

rassegna. Contrariamente a quanto crede il reclamante, inoltre, nulla obbligava

l’istante a “giustificare” anche l’altra esecuzione nella procedura di rigetto

in oggetto. Semmai, la censura sollevata dal reclamante andava proposta con un

ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), fermo restando che, stesse

quanto allegato da RE 1, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo

credito è inammissibile in ogni caso unicamente se, nel quadro della prima procedura,

il creditore ha già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto

di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2 ; sentenza della CEF 15.2014.105 del 5 novembre 2014, consid. 3), ciò che

neppure il reclamante allega essere il caso nella fattispecie. Anche su questo

punto, quindi, il reclamo risulta infondato, ciò che giustifica la sua

reiezione integrale.

7.

La tassa del presente giudizio e le

ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la

soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d

LTF), il valore litigioso, di fr. 9'809'701.60, supera ampiamente la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata

è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà

al CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).