14.2015.9
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di finanziamento e garanzia fideiussoria di diritto italiano. Foro dell’azione di rigetto in caso di proroga di foro contrattuale. Celerità della proced
13 maggio 2015Italiano22 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.9
Lugano
13 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Chiesi
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 10 settembre 2014 dal
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 14 gennaio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 29 dicembre 2014 dal Pretore
aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 20 ottobre 2010 la B__________ S.p.A (di seguito: B__________) – i
cui soci sono RE 1 e la __________ S.p.A, ciascuno in ragione del 50% – ha
concluso con la Banca __________ un contratto di finanziamento, in base al
quale quest’ultima ha messo a disposizione della controparte “un credito
semplice fino a concorrenza di un importo massimo di Euro 12'000'000.–, della
durata di 18 mesi (meno un giorno)”, a un tasso d’interesse annuo pari al
tasso Euribor, da utilizzare come “supporto al fabbisogno finanziario per la
sottoscrizione di una quota pari ad almeno 20% del capitale sociale della
società “__________” nell’ambito dell’operazione di acquisto e sviluppo della
ex area “__________” nel Comune di __________ (__________)”. Il contratto
prevedeva quale foro competente quello di Milano, “salva la facoltà del
Mutuante di intraprendere azioni giudiziarie nei confronti del Mutuario avanti
ogni altro Foro competente”, e quale diritto applicabile la legge italiana.
B. Con atto di fusione del 20 dicembre 2011, il CO 1 (di seguito: CO 1) ha
incorporato la Banca__________, subentrando in tutti i suoi diritti e obblighi,
inclusi i rapporti contrattuali relativi al sopracitato contratto di
finanziamento.
C. Le
parti hanno di seguito modificato il contratto del 20 ottobre 2010, una prima
volta riducendo l’importo del finanziamento a € 7'840'000.– e una seconda volta prorogando il termine di rimborso
della somma mutuata al 31 dicembre 2012.
D. Contestualmente
alla sottoscrizione sia del contratto che delle successive modifiche, RE 1 e D__________
si sono costituiti fideiussori solidali di primo grado a prima richiesta a favore
della creditrice, al fine di garantire il pagamento e l’esecuzione degli
obblighi assunti dalla B__________ con il contratto di finanziamento.
E. Il
29 marzo 2013, il CO 1 da una parte e la B__________ (posta in liquidazione
volontaria il 27 marzo 2013), RE 1 e D__________ dall’altra hanno sottoscritto
un “accordo di rinegoziazione di debito derivante da apertura di credito chirografaria
con conferma della garanzia ed incremento dell’importo massimo garantito” (doc.
M accluso all’istanza), con il quale (tra l’altro) “la Parte Finanziata” (ossia
la B__________) si è riconosciuta debitrice nei confronti del CO 1 di € 7'840'000.– per capitale scaduto e non
rimborsato, oltre ai corrispettivi interessi maturati e non pagati di € 229'843.38, da rimborsare entro il 31
dicembre 2013. L’accordo prevedeva altresì che i garanti (ossia RE 1 e D__________),
apponendovi la loro firma, avrebbero incrementato l’importo massimo garantito
dalla fideiussione da € 7'840'000.– a € 8'305'000.–,
così da comprendervi anche gli interessi maturati nel frattempo. Le parti hanno
inoltre pattuito che l’accordo sarebbe stato regolato dalla legge italiana e
che “in relazione ad eventuali controversie circa la stipulazione,
interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente contratto e degli atti
connessi e conseguenti la Banca, la Parte Finanziata ed i Garanti pattuiscono,
ai sensi dell’art. 5 comma 5 del D. Lgs n. 28/2010, di dover esperire il
preventivo tentativo di conciliazione”, mentre il foro competente sarebbe
rimasto invariato rispetto a quanto già convenuto con il contratto del 20 ottobre
2010.
F. Con lettera del 10 aprile 2014 indirizzata a RE 1, il CO 1 – facendo
riferimento al contratto di finanziamento e alle relative modifiche, come pure
alle garanzie fideiussorie e al contenuto dell’accordo di rinegoziazione – ha
sollecitato il pagamento di € 13'169'764.43,
dato che alla scadenza del 31 dicembre 2013 la B__________ avrebbe omesso di
pagare quanto dovuto.
G. Con precetto esecutivo
n. __________ emesso il 30 giugno 2014 dall’Ufficio di esecuzione e fallimenti
di Mendrisio, il CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 10'110'507.– più interessi
del 2% dal 12 maggio 2014, indicando quale titolo di credito le “Garanzie
fideiussorie prestate dal debitore con riferimento ai debiti contratti dalla B__________,
__________, e di cui all’accordo
di rinegoziazione del debito del 29.03.2013, segnatamente Garanzia
fideiussoria a prima richiesta del 20.10.2010 e successive modifiche e Accordo di rinegoziazione di debito derivante
da apertura di credito chirografaria con conferma della garanzia”.
H. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 settembre
2014 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord, limitatamente a fr. 9'822'610.– oltre
agli interessi del 2% dal 12 maggio 2014, corrispondenti – a suo dire – al capitale
scoperto e agli interessi maturati fino al 29 marzo 2013 (pari alla somma totale
di € 8'069'843.38). Nel termine
impartito, la parte convenuta si è
opposta all’istanza con osservazioni scritte del 9 ottobre 2014, chiedendo in
via principale di dichiarare inammissibile l’istanza per l’omesso esperimento
della procedura di mediazione civile italiana e in subordine di respingere l’istanza.
Dal canto suo, con atto di replica del 23 ottobre 2014 l’istante si è riconfermato
nella propria pretesa, salvo aumentare l’importo preteso a fr. 9'846'960.–
più interessi del 2% dal 12 maggio 2014. Sono poi seguite, il 5 novembre, la
duplica del convenuto, la triplica dell’istante del 24 novembre e la
quadruplica del convenuto del 5 dicembre, in cui le parti si sono (sostanzialmente)
riconfermate nelle rispettive richieste.
Fatti
I. Statuendo con decisione 29 dicembre 2014, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta limitatamente a fr. 9'809'701.60 (anziché
fr. 9'846'960.–) oltre agli interessi del 2% su fr. 9'530'304.– (anziché
su fr. 9'846'960.–) dal 12 maggio 2014, ponendo a carico del convenuto le
spese processuali di fr. 2'000.–, le spese esecutive di fr. 413.30 e
un’indennità di fr. 20'000.– a favore dell’istante.
L. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 14 gennaio 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Il giorno seguente, il presidente della Camera ha
respinto la domanda di conferimento dell’effetto sospensivo. Nelle sue
osservazioni del 6 febbraio, il CO 1 ha concluso per la
reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 14 gennaio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di
RE 1 il 5 gennaio (secondo il tracciamento postale dell’invio raccomandato n. __________),
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1.
CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso specifico,
pertanto, parte dei documenti prodotti dal reclamante in questa sede, nella
misura in cui non lo sono stati in prima istanza, sono irricevibili.
1.3
Giusta
l’art. 60 CPC, il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se sono
dati i presupposti processuali, fra i quali rientra la sua competenza per
territorio e per materia (art. 59 cpv. 2 lett. b CPC). Che nel caso specifico
il Pretore aggiunto della Giurisdizione di Mendrisio-Nord fosse territorialmente
competente è indubbio, siccome la procedura di rigetto dell’opposizione
dev’essere proposta avanti il giudice del luogo dell’esecuzione (art. 84 cpv. 1 LEF), ossia il giudice del rigetto
nel cui circondario ha sede l’ufficio di esecuzione che ha emesso il precetto
esecutivo (Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 22 ad art. 84 LEF). Tale foro è imperativo.
Una sua proroga, poco importa se l’azione tende al rigetto dell’opposizione
definitivo o provvisorio, è quindi esclusa (Staehelin,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed., 2010, n. 19 ad
art. 84 LEF). Ciò vale anche per il foro dell’azione di rigetto provvisorio nel
caso di un rapporto giuridico a cui si applica la Convenzione di Lugano
concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione
delle decisioni in materia civile e commerciale (CLug, RS 0.275.12). In
effetti, vista la sua natura esecutiva, l’azione rientra
nel campo d’applicazione dell’art. 22 n. 5 CLug, secondo cui in
materia di esecuzione hanno competenza esclusiva (indipendentemente dal
domicilio) i giudici dello Stato nel cui territorio ha luogo l’esecuzione (DTF
136.
III 566 segg.).
a) Nella
fattispecie, il reclamante ripropone in questa sede l’eccezione d’incompetenza
del Pretore aggiunto, a suo dire sia materiale che territoriale. Egli gli
rimprovera infatti di aver disatteso quanto le parti hanno convenzionalmente
deciso in merito al foro e all’obbligatorietà della preventiva mediazione
davanti a un giudice italiano. Il Pretore aggiunto, dal canto suo, ha rilevato
che la procedura sommaria di rigetto provvisorio, trattandosi di una procedura
che dispiega solo effetti di diritto esecutivo senza regiudicata quanto all’esistenza
del credito, rientra nei casi stabiliti dall’art. 5 comma 4 del Decreto
legislativo n. 28/2010 (cui il contratto di finanziamento fra le parti rinvia),
per i quali il preliminare esperimento di mediazione è escluso. Egli ritiene
dunque che non solo nel caso specifico non sarebbe obbligatorio il preventivo
tentativo di conciliazione, ma che – ad ogni modo – la procedura di rigetto non
priverebbe le parti di sottoporre il litigio alla “mediazione conciliativa”
così come previsto nel contratto e di adire dunque il giudice ordinario.
b) In realtà, come risulta dalla giurisprudenza appena
menzionata (DTF 136 III 566), la proroga di foro e il deferimento della causa
al giudice italiano previsti nel contratto di finanziamento sono ininfluenti
nella procedura di rigetto dell’opposizione, la quale – come visto – dev’essere
(imperativamente) proposta nello Stato in cui ha luogo l’esecuzione, ossia in
Svizzera. A giusta ragione, dunque, il creditore ha promosso l’istanza presso
la Pretura di Mendrisio-Nord – competente (anche) materialmente visto il valore
litigioso (ben) superiore a fr. 5'000.– (art. 37 cpv. 1 LOG) –, nella cui
giurisdizione il precetto esecutivo è stato notificato (al domicilio del
debitore). D’altronde, come ben ha sottolineato il giudice di prime cure, la
procedura di rigetto non priva le parti di svolgere la procedura di conciliazione
in Italia (già peraltro avviata), che, contrariamente a quanto asserisce il reclamante
(reclamo, pag. 2 in basso ad Ib), non si ridurrà “a una semplice inutile
formalità”, in quanto la presente procedura ha uno scopo esclusivamente
formale (v. sotto consid. 5) e non pregiudica le ragioni delle parti nel
merito, su cui né il primo giudice né la Camera hanno la competenza a decidere.
Al reclamante rimane quindi salva la possibilità di far accertare dal giudice
italiano l’inesistenza del debito vantato dall’istante nei suoi confronti o
di chiedere la reiezione dell’azione condannatoria per ipotesi promossa dall’istante,
ciò che gli consentirà di opporsi a un’eventuale realizzazione dei beni
pignorati in via provvisoria prima della fine della causa italiana (art. 83
cpv. 2-3 e 118 LEF; Staehelin, op.
cit., n. 19 ad art. 83). Il primo giudice ha quindi correttamente respinto l’eccezione
d’incompetenza e il reclamo si rivela così infondato su questo punto.
1.4
Sempre
dal profilo formale, RE 1 lamenta la violazione da parte del primo giudice del
principio di celerità proprio della procedura sommaria, in particolar modo
laddove è stato concesso all’istante di poter triplicare, permettendogli così –
a dire del reclamante – di sanare i numerosi vizi di cui erano affette le sue
precedenti memorie. Dal canto suo, nelle sue osservazioni al reclamo il CO 1
rileva che l’ulteriore scambio di allegati si è reso indispensabile
perché il convenuto avrebbe deliberatamente cercato di creare confusione circa
l’oggetto dell’istanza.
a) La lamentela è irricevibile in quanto senza oggetto e immotivata. Il
reclamante, infatti, non specifica quale pregiudizio gli avrebbe causato la
pretesa violazione del principio di celerità – principio del resto concepito
innanzitutto a salvaguardia degli interessi del creditore –, giacché non indica di quali vizi sarebbero affette l’istanza e la
replica né in che modo ciò avrebbe avuto influsso sull’esito della causa.
b) Per
abbondanza, va ad ogni modo rilevato che l’opposizione sarebbe anche potuta
essere rigettata in base soltanto alle allegazioni contenute nell’istanza e ai
documenti (da A a P) acclusi, giacché l’esigenza della postilla dell’Aia vale
solo per i riconoscimenti di debito constatati mediante un atto pubblico estero
(Staehelin, op. cit., n. 10 ad
art. 82) e non per quelli – come i documenti (da J a M) prodotti nella causa
in rassegna – firmati dall’escusso. Anche l’estratto completo dal Registro
delle imprese relativo alla B__________ (doc. U) era superfluo, bastando per il
rigetto dell’opposizione il riconoscimento del debito principale da parte di RE
1.
nella sua qualità di garante (sotto consid. 6.2/b). Per tacere del fatto ch’egli,
nelle osservazioni all’istanza, non si è spinto fino al punto di contestare la
legittimazione del liquidatore M__________, la quale risulta del resto pacificamente
dall’estratto dal registro delle imprese accluso all’istanza (doc. F, pagg. 8-9
ad 7), sicché anche se D__________ non fosse stato abilitato a firmare da solo
il contratto di finanziamento, il vizio sarebbe comunque stato sanato con la
sottoscrizione dell’accordo
di rinegoziazione del 29 marzo 2013 (doc. M) – peraltro
firmato senza riserve anche da RE 1. E nel chiedere più di una proroga del
termine entro cui produrre le sue osservazioni scritte (v. act. IV inc. SO.2014.567),
presentare una quadruplica e interporre reclamo, RE 1 non ha dimostrato di
curarsi molto della celerità della procedura. A prescindere dalla sua
irricevibilità, la censura si dimostra così pure infondata.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che RE 1, firmando la
garanzia fideiussoria a prima richiesta e le successive modifiche, come pure l’accordo
di rinegoziazione di debito del 29 marzo 2013, si è riconosciuto debitore dell’importo erogato dall’escutente a favore della B__________,
che con gli interessi maturati fino a quella data ammonta complessivamente a € 8'069'843.38,
corrispondenti a fr. 9'809'701.60 al tasso di cambio dell’ 1.2156 valido il 30 giugno 2014 (data del precetto esecutivo). In considerazione
del fatto che in tale somma sono già stati presi in considerazione gli
interessi di mora fino al 29 marzo 2013 (di fr. 279'397.61), riconosciuti con la sottoscrizione dell’accordo di rinegoziazione,
il giudice di prime cure ha limitato gli interessi del 2% all’importo del
capitale di fr. 9'530'304.– (ossia € 7'840'000.–), così come contemplato in tale accordo. Egli ha
altresì respinto le eccezioni sollevate dall’escusso (di dolo e di estinzione
della fideiussione), accogliendo pertanto parzialmente l’istanza di rigetto.
3.
Nel
reclamo RE 1 contesta la liquidità del credito vantato dalla controparte,
rilevandone anche la difficile determinazione in base ai documenti prodotti. A
parer suo, non solo la molteplicità dei documenti denota che la fattispecie è
tutt’altro che chiara e liquida, ma per di più egli afferma che il CO 1 ha
fatto spiccare contemporaneamente nei suoi confronti due precetti esecutivi –
riferiti ai medesimi titoli – di cui però, per uno di essi, l’escutente non ha
chiesto il rigetto provvisorio, rendendo così la situazione ancora più “confusa,
equivoca, discutibile, soggetta a interpretazione”. Egli chiede quindi la
riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.
4.
Nelle
sue osservazioni al reclamo, il CO 1 rileva che le due procedure esecutive
avviate contemporaneamente nei confronti del reclamante si riferiscono a due
titoli diversi e sottolinea che quella qui in esame è oggetto di un esplicito
riconoscimento di debito, che rende il credito posto in esecuzione
liquido ed esigibile. Conclude di conseguenza alla reiezione del reclamo.
5.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il riconoscimento
di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess),
il cui scopo non è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione
bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza
probante del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi
conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili
eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione di rigetto
provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza regiudicata
quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il pronunciato,
quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il litigio al
giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid. 3.2).
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto (DTF 139 III 447
consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio
sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile
secondo criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del
riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, op. cit., pag. 338 con rif.). Il riconoscimento può essere dedotto anche da un insieme di documenti,
non necessariamente tutti firmati, a condizione però che il documento in cui l’escusso
si riconosce debitore dell’escutente sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente
e direttamente a documenti che menzionano l’importo del debito o che permettano
di quantificarlo. Tale ammontare dev’essere determinato o agevolmente
determinabile nei documenti ai quali rinvia il documento firmato già al momento
della sua sottoscrizione (DTF 139 III 302 consid. 2.3.1; Staehelin, op. cit., n. 15 e 26 ad art.
82.
LEF).
6.2
Nella fattispecie, con la sottoscrizione
dell’accordo di rinegoziazione del 29 marzo 2013 la B__________ (in qualità di
“parte finanziata”) ha riconosciuto di “essere debitrice alla data odierna
nei confronti della Banca [il CO 1] della somma di € 7'840'000.–
per capitale scaduto e non rimborsato” – debito qualificato come
“scaduto, liquido ed esigibile” (art. 1, doc. M) –, oltre a “€ 229'843.38 a titolo di interessi
corrispettivi maturati e non pagati” (art. 3,
doc. M). Le parti hanno altresì convenuto in quell’occasione che RE 1 e D__________
(in qualità di “garanti”) confermavano “la fideiussione a suo tempo concessa
a tutela dell’operazione”, incrementando l’importo massimo complessivo
garantito dalla fideiussione a € 8'305'000.–,
così da comprendere sia il capitale scaduto che gli interessi maturati nel
frattempo (art. 7, doc. M). L’accordo prevedeva d’altronde la conferma di tutti
i patti, clausole e condizioni previsti nel contratto di finanziamento e nelle
successive modifiche (art. 7, doc. M), tra cui anche la fideiussione solidale a
prima richiesta rilasciata dai garanti (doc. J) con i relativi atti
modificativi del 18 aprile 2011 (doc. K) e 31 luglio 2012 (doc. L).
a) Ora,
il contenuto dell’accordo di rinegoziazione non lascia ombra di dubbio circa la
volontà di RE 1 e D__________ di garantire, apponendovi la loro firma, l’importo
riconosciuto dalla debitrice principale B__________ in quello stesso atto. Il
richiamo esplicito ai patti precedentemente sottoscritti tra le parti, e in
particolare al contratto di “garanzia fideiussoria a prima richiesta” del 10 ottobre
2010.
(doc. J), sarebbe quindi anche superfluo ai fini del rigetto dell’opposizione,
se non quale rinvio alle modalità del loro impegno e segnatamente al fatto che si
tratta di un obbligo di fideiussione solidale e “a prima richiesta” (doc. J, §
3.
/a). Affermare in queste circostanze che il credito vantato dal procedente
non sarebbe sufficientemente liquido e chiaro non è serio. L’accordo di
rinegoziazione, debitamente firmato dal reclamante, costituisce infatti un
valido riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF per € 7'840'000.– oltre
a € 229'843.38 per
interessi maturati fino al 29 marzo 2013 (data della firma dell’accordo), ossia per complessivi € 8'069'843.38, che corrispondono a fr. 9'809'701.60
al tasso di cambio di fr. 1.2156 per € 1.– valido il 30 giugno 2014 (data di emissione del
precetto esecutivo) applicato dal Pretore aggiunto con riferimento al sito
“www.fxtop.com” (anziché il tasso dell’1.21720 al 19
giugno 2014 fatto valere dall’istante in base al sito “www.oanda.com”), rimasto
incontestato in questa sede. Come giustamente statuito dal primo giudice, gli
interessi di mora correnti, al saggio convenzionale del 2%
(doc. J, § 4.04, a cui rinvia il doc. M, art. 7), decorrono
solo sul capitale di fr. 9'530'304.– (pari a € 7'840'000.– x 1.2156) dal 12 maggio 2014 (data della messa in mora, doc. N e J § 4.01), come
richiesto dall’istante.
b) Certo,
ove il titolo di rigetto sia una fideiussione di diritto svizzero per
crediti futuri o condizionali, il rigetto dell’opposizione interposta
dal fideiussore è subordinato alla produzione, oltre ad un riconoscimento
da parte dell’escusso del proprio impegno (fideiussione), di un riconoscimento
del debito garantito da parte del debitore principale (DTF 122 III 127) o dello
stesso fideiussore (sentenza della CEF 14.2001.30 del 27
luglio 2001, con i rinvii, segnatamente a Staehelin,
op. cit., n. 134 ad art. 82), constatato mediante atto pubblico o scrittura
privata, oppure di ogni altro documento idoneo a dimostrare l’esistenza, l’importo
e l’esigibilità del debito principale (come ad esempio una sentenza). Che tale giurisprudenza sia applicabile anche
alla fideiussione “a prima richiesta” del diritto italiano fatta valere dall’istante
a garanzia di un credito principale né futuro né condizionale, giacché il suo importo figura nell’accordo di rinegoziazione, è dubbio. Non è
necessario, ad ogni modo, sciogliere il quesito, poiché RE 1 ha implicitamente riconosciuto il credito principale
firmando l’accordo di
rinegoziazione e la B__________ risulta comunque avere riconosciuto il proprio
debito (doc. M e sopra consid. 1.4/b).
6.3
Nulla
muta peraltro il fatto che il procedente abbia promosso nei confronti del
reclamante anche un’altra esecuzione, a suo dire “per vari e importanti importi
(CHF 10'110'507.– rispettivamente CHF 5'570'386.–) pur se riferiti sostanzialmente
ai medesimi titoli” (reclamo pag. ad 4). Tale circostanza, oltre a non
essere neppure stata resa verosimile – il precetto esecutivo n. __________ si
riferisce invero a titoli diversi di quelli menzionati sul precetto esecutivo
n. __________ (doc. 12) –, non offusca minimamente la chiarezza e l’univocità
dei documenti firmati dall’escusso che l’istante ha prodotto nella causa in
rassegna. Contrariamente a quanto crede il reclamante, inoltre, nulla obbligava
l’istante a “giustificare” anche l’altra esecuzione nella procedura di rigetto
in oggetto. Semmai, la censura sollevata dal reclamante andava proposta con un
ricorso all’autorità di vigilanza (art. 17 LEF), fermo restando che, stesse
quanto allegato da RE 1, l’avvio di una seconda esecuzione per il medesimo
credito è inammissibile in ogni caso unicamente se, nel quadro della prima procedura,
il creditore ha già domandato la continuazione dell’esecuzione o ha il diritto
di farlo (DTF 139 III 447 consid. 4.1.2 ; sentenza della CEF 15.2014.105 del 5 novembre 2014, consid. 3), ciò che
neppure il reclamante allega essere il caso nella fattispecie. Anche su questo
punto, quindi, il reclamo risulta infondato, ciò che giustifica la sua
reiezione integrale.
7.
La tassa del presente giudizio e le
ripetibili, stabilite in applicazione degli art. 48, 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
) e 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1), seguono la
soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d
LTF), il valore litigioso, di fr. 9'809'701.60, supera ampiamente la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza impugnata
è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 3'000.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1 rifonderà
al CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).