14.2015.90
Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Asserite difficoltà economiche. Reclamo irricevibile per carente motivazione
30 aprile 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.90
14.2015.91
Lugano
30 aprile 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nelle cause n. __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Est promossa con istanze 28
gennaio 2015 da
Comune di Lugano, Lugano
(rappr. dal suo Municipio, Lugano)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 24 marzo 2015
presentato da RE 1 contro le decisioni emesse entrambe il 12 marzo 2015 dal
Giudice di pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________3 emesso il 24 ottobre 2014
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, il Comune di Lugano ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 283.45 più accessori, indicando quali titoli di credito l’imposta
comunale 2011, con gli interessi di mora maturati fino al 22 ottobre 2014, e
una tassa di diffida di fr. 50.–, dedotto un acconto di fr. 187.–;
che
con precetto esecutivo n. __________4 dello stesso 24 ottobre 2014, il Comune
di Lugano ha escusso RE 1 anche per l’incasso di fr. 368.50 più accessori,
indicando quali titoli di credito l’imposta comunale 2012, con gli interessi di
mora maturati fino al 22 ottobre 2014, e una tassa di diffida di fr. 50.–;
che
avendo RE 1 interposto opposizione ad entrambi i precetti esecutivi, con istanze
28 gennaio 2015 il Comune di Lugano ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Lugano Est;
che
nel termine impartitole la parte convenuta non ha formulato
osservazioni sulle istanze;
che statuendo con decisioni 12 marzo 2015 (inc. __________ per quanto riguarda l’imposta 2011 e __________ per quella del 2012), il Giudice di pace ha accolto ambedue le istanze e rigettato in via
definitiva le opposizioni interposte dalla parte convenuta, ponendo a suo carico
le spese processuali, fissate in fr. 50.– nella prima
causa e in fr. 90.– nella seconda, nonché in ambedue
Fatti
i casi un’indennità di fr. 15.–
a favore dell’istante;
che
contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa
Camera con un “ricorso” unico del 16 marzo 2015 (spedito
però solo il 24), con lo scopo di esporre i motivi per cui
non ha pagato i crediti posti in esecuzione;
che
essa allega al riguardo di essere disoccupata ma di non percepire alcuna
indennità di disoccupazione, bensì solamente una rendita vedovile di fr. 1'247.–
mensili (nel 2014) e una rendita LPP di fr. 1'083.65 mensili (secondo la
decisione 16 dicembre 2014 dell’IAS acclusa al reclamo), mentre suo figlio è
momentaneamente in formazione;
che
essendo il reclamo in esame riferito a cause fondate su fatti analoghi
che riguardano le stesse parti, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si
giustifica, per economia di procedura, di congiungere le procedure ed evaderle
con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi
restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a
prescindere dall’errata indicazione della Camera civile dei reclami contenuta
nella decisione impugnata;
che
per legge questa Camera esamina solo le censure esplicitamente
formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che
discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle
conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che
nel caso specifico la reclamante non si è confrontata con la motivazione del
Considerandi
giudice di pace, secondo cui le decisioni di tassazione dell’imposta comunale
del 2011 e 2012 sono parificate a decisioni giudiziarie esecutive e quindi costituiscono
validi titoli di rigetto definitivi dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF
(cpv. 2 n. 2);
che
il reclamo si rivela così inammissibile;
che
– per inciso – giova precisare che le decisioni del Giudice di pace sono
comunque corrette nel merito, l’esame del giudice del rigetto limitandosi alla
verifica del carattere esecutivo delle decisioni amministrative su cui il
procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 Legge
tributaria [LT, RL 20.2.1.1] e DTF 132 III 142, consid.
4.1
);
che
nella fattispecie in esame le decisioni di tassazione delle imposte comunali 2011
e 2012, emesse il 29 gennaio 2014 (doc. B), sono all’evidenza passate in
giudicato, vale a dire non sono state contestate da RE 1 con reclamo all’Ufficio
circondariale di tassazione entro 30 giorni dalla loro ricezione, perciò
costituiscono, come visto, un valido titolo di rigetto;
che
le difficoltà economiche allegate dalla reclamante non sono un motivo che,
secondo la legge (art. 81 LEF), autorizza il giudice del rigetto – né tantomeno
la Camera – a respingere o a sospendere le istanze di rigetto dell’opposizione;
che, semmai, RE 1 potrà far valere tale censura davanti
all’ufficio d’esecuzione, il quale sarà legittimato a pignorare il suo reddito
solo nella misura in cui eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF),
mentre ove il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, ella potrà se del
caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art.
123.
LEF);
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza della reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (i
suoi redditi ammontano a circa fr. 2'330.– mensili e nei
suoi confronti sono pendenti diverse esecuzioni), si prescinde – eccezionalmente
– dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe peraltro di
tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;
che
non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati
notificati alla controparte;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente
di fr. 283.45 (inc. 14.2015.90) e fr. 368.50 (inc. 14.2015.91), non raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1
lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo presentato nella causa n. __________ (es.
n. __________3) è inammissibile.
2. Il
reclamo presentato nella causa n. __________ (es. n.
__________24) è inammissibile.
3. Non
si riscuotono oneri processuali.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).