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Decisione

14.2015.90

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposte. Asserite difficoltà economiche. Reclamo irricevibile per carente motivazione

30 aprile 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i casi un’indennità di fr. 15.–

a favore dell’istante;

che

contro le sentenze appena citate RE 1 è insorta a questa

Camera con un “ricorso” unico del 16 marzo 2015 (spedito

però solo il 24), con lo scopo di esporre i motivi per cui

non ha pagato i crediti posti in esecuzione;

che

essa allega al riguardo di essere disoccupata ma di non percepire alcuna

indennità di disoccupazione, bensì solamente una rendita vedovile di fr. 1'247.–

mensili (nel 2014) e una rendita LPP di fr. 1'083.65 mensili (secondo la

decisione 16 dicembre 2014 dell’IAS acclusa al reclamo), mentre suo figlio è

momentaneamente in formazione;

che

essendo il reclamo in esame riferito a cause fondate su fatti analoghi

che riguardano le stesse parti, in virtù dell’art. 125 lett. c CPC si

giustifica, per economia di procedura, di congiungere le procedure ed evaderle

con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia, nel senso che i dispositivi

restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente;

che

le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’op­posizione – sono

decisioni di prima istanza finali e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

per questo motivo il reclamo viene trattato dalla scrivente Camera, a

prescindere dall’errata indicazione della Camera civile dei reclami contenuta

nella decisione impugnata;

che

per legge questa Camera esamina solo le censure esplicitamente

formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che

discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle

conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);

che

nel caso specifico la reclamante non si è confrontata con la motivazione del

Considerandi

giudice di pace, secondo cui le decisioni di tassazione dell’imposta comunale

del 2011 e 2012 sono parificate a decisioni giudiziarie esecutive e quindi costituiscono

validi titoli di rigetto definitivi dell’opposizione nel senso dell’art. 80 LEF

(cpv. 2 n. 2);

che

il reclamo si rivela così inammissibile;

che

– per inciso – giova precisare che le decisioni del Giudice di pace sono

comunque corrette nel merito, l’esame del giudice del rigetto limitandosi alla

verifica del carattere esecutivo delle decisioni amministrative su cui il

procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, 244 cpv. 3 Legge

tributaria [LT, RL 20.2.1.1] e DTF 132 III 142, consid.

4.1

);

che

nella fattispecie in esame le decisioni di tassazione delle imposte comunali 2011

e 2012, emesse il 29 gennaio 2014 (doc. B), sono all’evidenza passate in

giudicato, vale a dire non sono state contestate da RE 1 con reclamo all’Ufficio

circondariale di tassazione entro 30 giorni dalla loro ricezione, perciò

costituiscono, come visto, un valido titolo di rigetto;

che

le difficoltà economiche allegate dalla reclamante non sono un motivo che,

secondo la legge (art. 81 LEF), autorizza il giudice del rigetto – né tantomeno

la Camera – a respingere o a sospendere le istanze di rigetto dell’opposizione;

che, semmai, RE 1 potrà far valere tale censura davanti

all’ufficio d’esecu­zio­ne, il quale sarà legittimato a pignorare il suo reddito

solo nella misura in cui eccede il proprio minimo esistenziale (art. 93 LEF),

mentre ove il pignoramento dovesse vertere su beni mobili, ella potrà se del

caso chiedere la rateazione del pagamento del credito posto in esecuzione (art.

123.

LEF);

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza della reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (i

suoi redditi ammontano a circa fr. 2'330.– mensili e nei

suoi confronti sono pendenti diverse esecuzioni), si prescinde – eccezionalmente

– dal riscuotere spese processuali, il cui prelievo rischierebbe peraltro di

tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso infruttuoso supplementari;

che

non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati

notificati alla controparte;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente

di fr. 283.45 (inc. 14.2015.90) e fr. 368.50 (inc. 14.2015.91), non raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo presentato nella causa n. __________ (es.

n. __________3) è inammissibile.

2. Il

reclamo presentato nella causa n. __________ (es. n.

__________24) è inammissibile.

3. Non

si riscuotono oneri processuali.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).