14.2015.92
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria ceduta a titolo fiduciario in garanzia. Estensione della garanzia. Eccezione di avvenuto pagamento. Contestazione implicita
24 settembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.92
Lugano
24 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.131 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 12 febbraio 2015 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 7 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 24 aprile 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo in via di realizzazione di un pegno immobiliare
n. __________ emesso l’11 dicembre 2014 dall’Ufficio di esecuzione di Locarno,
la banca CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 700'000.– oltre agli
interessi del 5% dal 1° dicembre 2014 e gli interessi capitalizzati di fr. 3'325.–
e di fr. 5'143.35, indicando i seguenti titoli di credito: “1) Inhaberschuldbrief, dat. 03.07.2006, 1
Rang lastend im Grundbuch __________, GRBL __________, __________ __________. “Rahmenvertrag für Grundpfandkredit” vom
16./21. Juni 2006 (inkl. Sicherungsabrede). Kredit- und Schuldbriefkündigung
vom 19. April 2013. 2)
Interessi calcolati dal 01.10.2014 al 30.11.2014 su fr. 700'000.00 al
tasso del 2.85%. 3) Offene Zinsen und Verzugszinsen per 30.09.2014”. Quale oggetto del
diritto di pegno la procedente ha indicato la particella n. __________ RFD di __________.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 12 febbraio 2015
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Locarno-Campagna. All’udienza di discussione tenutasi
il 23 marzo 2015 la parte convenuta si è opposta all’istanza, mentre l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 24 aprile 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 900.– e un’indennità di fr. 100.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 7 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Con
decreto 1° giugno 2015 il presidente della Camera ha respinto la domanda di
conferimento al reclamo dell’effetto sospensivo. Visto l’esito
del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni alla CO 1.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 maggio 2015 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1 il 27 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente
verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione
di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza
regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il
pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il
litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid.
3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la cartella ipotecaria
consegnata alla procedente in proprietà a titolo fiduciario costituisce valido
titolo di rigetto dell’opposizione. Riguardo alla censura della convenuta
secondo cui la banca avrebbe usato la cartella ipotecaria in dispregio al suo
obbligo di utilizzarla soltanto nella misura necessaria per soddisfare il credito
che garantisce, il Pretore ha ritenuto che tale circostanza non era stata resa
verosimile ma che, anzi, era stata smentita dalla conferma rilasciata il 20
agosto 2014 dal precedente patrocinatore dell’escussa in merito a una proposta
transattiva della banca che menzionava la disdetta della nota cartella
ipotecaria.
4. Nel
reclamo RE 1 afferma di essere cliente della procedente dalla fine degli anni
ottanta, dalla quale ha ottenuto diversi prestiti ipotecari e un credito
lombard prima che, nel giugno del 2006, le parti sottoscrivessero il contratto
di prestito ipotecario indicato dalla controparte a sostegno delle proprie
pretese. Espone che negli anni a seguire la situazione dei rapporti di
dare-avere tra le parti divenne sempre più incomprensibile, la procedente continuando
a addebitare interessi, rimborsi e spese per il credito Lombard e per i
prestiti ipotecari ad altre relazioni della convenuta. Tanto che, prosegue la
reclamante, dopo avere disdetto il prestito posto in esecuzione, il 22 maggio
2013 la procedente ha addebitato a proprio favore fr. 715'000.– su un’altra
relazione bancaria dell’escussa, sicché il credito ipotecario in questione, di fr. 700'000.–,
è da considerare estinto. La procedente non sarebbe infatti stata in grado di
fornire una spiegazione all’addebito di fr. 700'000.– e neppure avrebbe
sostenuto che tale rimborso fosse connesso con un altro prestito. A mente della
reclamante, d’altronde, la conclusione del Pretore fondata sullo scritto 20
agosto 2014 firmato dall’allora suo patrocinatore è arbitraria, perché tale
sottoscrizione è avvenuta nell’ambito di trattative bonali complesse e il
patrocinatore è stato esonerato pochi giorni dopo. RE 1 chiede pertanto la
riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Nell’esecuzione
in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo
attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF): salvo menzione espressa
contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito
sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale
federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).
5.1 Nel caso specifico, quale titolo di rigetto provvisorio la banca escutente ha prodotto con l’istanza la cartella ipotecaria al
portatore di fr. 700'000.– gravante in primo rango la particella n. __________
RFD di __________ (doc. D), cedutale dall’escussa in via fiduciaria a
scopo di garanzia, come risulta dal contratto denominato “Rahmenvertrag für
Grundpfandkredit” del 21 giugno 2006 (doc. C, sub “Sicherheiten” a
pag. 2 e sub “Sicherungsabrede” a pagg. 4 e 5). A comprova del fatto che
l’escussa sia debitrice del credito incorporato nella cartella ipotecaria, la
Considerandi
banca, invero, non ha prodotto né l’atto costitutivo né l’istanza
d’iscrizione, ma nel contratto di cessione in garanzia della cartella in esame,
RE 1, con tanto di firma, ha riconosciuto espressamente come suo debito
personale il credito garantito dalla cartella (doc. C, ad “Schuldanerkennung”
pag. 4). Il titolo di cui l’escutente è portatrice costituisce quindi in sé
un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia per il pegno sia
per il credito incorporatovi a concorrenza dell’importo definito dall’art. 818
CC (v. sentenze della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015,
consid. 4.3, con i rinvii).
5.2
Seconda
questa norma, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 applicabile a tutte le cartelle ipotecarie, comprese quelle emesse
sotto l’imperio del vecchio diritto (art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC; DTF 140 III
185.
consid. 5.1.2), la garanzia ipotecaria si estende al
capitale della cartella ipotecaria, pari nella fattispecie a fr. 700'000.–,
oltre a tre annualità d’interessi effettivi maturati fino all’ultima scadenza,
in concreto fino al 30 novembre 2014 (v. scritto 20 agosto 2014 dell’istante,
doc. I pag. 2), agli interessi di mora decorsi successivamente (sino alla
realizzazione, art. 157 cpv. 2 LEF) e alle spese esecutive (sull’interpretazione
dell’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, v. la sentenza della CEF 14.2014.189
già citata, consid. 4.5). In linea di
massima la cartella ipotecaria prodotta dalla banca costituisce quindi un
valido titolo di rigetto dell’opposizione per fr. 708'468.35 (fr. 700'000.–
[capitale] + fr. 5'143.35 [interessi convenzionali impagati dal 1° marzo
2013.
al 30 settembre 2014, v. doc. L, penultima pagina] + fr. 3'325.–
[interessi al 2.85% dal 1° al 30 novembre 2014], cfr. doc. I pag. 2), oltre
agli interessi di mora del 5% su fr. 700'000.– dal 1° dicembre 2014, come
richiesto nel precetto esecutivo (doc. A) e nell’istanza. La garanzia così
calcolata rimane al di sotto della garanzia massima stabilita nella cartella,
pari a tre annualità d’interessi del 10% (doc. D e C pag. 4 sub “Schuldanerkennung”
in fine). Non si pone dunque problema di ridurre l’importo del credito
posto in esecuzione a quello del credito incorporato nella cartella ipotecaria
(sul tema, v. la sentenza della CEF 14.2014.189 già citata,
consid. 4.4).
6.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).
6.1
Nel
caso specifico, la reclamante eccepisce l’estinzione del credito posto in
esecuzione, facendo valere che dopo la disdetta della cartella ipotecaria la
procedente ha addebitato a proprio favore fr. 715'000.– su un’altra
relazione bancaria dell’escussa (doc. 4).
6.2
Perlomeno
dal 2002 procedente ed escussa intrattenevano delle relazioni contrattuali. In
effetti, già il 28 maggio 2002 la CO 1 concesse a RE 1 un credito di fr. 1'600'000.–
garantito da un diritto di pegno manuale su tutti i valori della cliente,
dapprima della durata di un anno (doc. 1), poi prolungata di un ulteriore anno
(doc. 2). Il 29 marzo 2004, le parti sottoscrissero poi un contratto quadro per
credito lombard (“Rahmenvertrag für Lombardkredit”) di pari importo a
quello stabilito in precedenza (doc. 3). Escussa e procedente stipularono ancora,
il 16 giugno 2006, il noto contratto quadro per credito ipotecario (“Rahmenvertrag
für Grundpfandkredit”), il quale prevedeva la messa a disposizione dell’escussa
di fr. 700'000.– garantiti, tra l’altro, dalla cartella ipotecaria al
portatore gravante in primo grado la particella n. __________ RFD di __________
(doc. C). Come rilevato dall’escussa nel reclamo (pag. 3 n. 2), il credito lombard
(ovvero un credito garantito da titoli agevolmente realizzabili) concesso il 29
marzo 2004 è continuato a sussistere anche dopo il mese di giugno del 2006. E
come emerge dallo scritto redatto il 23 settembre 2013 della stessa escussa
(doc. 6), il 19 aprile 2013 la banca non ha disdetto unicamente il credito
oggetto della presente esecuzione (di fr. 700'000.–) ma pure un’altra
ipoteca di nominali fr. 964'000.–.
6.3
Ora,
a prescindere del fatto di sapere se l’escussa sia riuscita a rendere
verosimile che l’addebito di fr. 715'000.– del 22 maggio 2013 dal suo
conto corrente n. __________ (doc. 4) sia davvero avvenuto a favore della banca
(quale causale è infatti indicato “Vergütungsauftrag RE 1 __________”),
essa non ha comunque reso verosimile che tale importo sia stato compensato con
il credito ipotecario garantito dalla cartella ipotecaria di fr. 700'000.–
e non con l’altro credito ipotecario o con il credito lombard. Non si
disconosce, invero, che la banca non ha esplicitamente contestato l’allegazione
dell’escussa in prima sede. Una contestazione implicita si deduce però dall’allegazione
della banca secondo cui l’allora patrocinatore dell’escussa, sottoscrivendo l’offerta transattiva del 20
agosto 2014 (doc. I) e dichiarandosi completamente concorde con i contenuti
della stessa, ha espressamente riconosciuto l’obbligo di rimborsare l’ipoteca (n.
__________) oggetto dell’esecuzione che ci occupa. E sta di fatto ch’egli verosimilmente
non si sarebbe comportato così ove l’addebito di fr. 715'000.– fosse stato
utilizzato dalla banca per estinguere il credito posto in esecuzione. Che poi
la reclamante, come allega, abbia revocato il mandato del patrocinatore pochi
giorni dopo è un’allegazione nuova, e pertanto irricevibile (sopra consid.
1.
), che non si evince d’altronde esplicitamente dallo scritto (doc. 7) da lei
citato. L’allegazione, del resto, non è suscettibile di fare apparire l’apprezzamento
del primo giudice circa la pretesa estinzione del credito vantato dall’istante
come manifestamente errata (cfr. sopra consid. 1.2), giacché
la trattativa si è conclusa con la firma del patrocinatore e un’eventuale
revoca posteriore del suo mandato non è di rilievo. Ricordato che l’onere della
prova grava sull’escussa (sopra consid. 6), il reclamo si rivela infondato e va
pertanto respinto.
7.
La
tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre
non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato
notificato per le osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.
112.
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 708'468.35, raggiunge
senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza
impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).