Lexipedia

Decisione

14.2015.92

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Cartella ipotecaria ceduta a titolo fiduciario in garanzia. Estensione della garanzia. Eccezione di avvenuto pagamento. Contestazione implicita

24 settembre 2015Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente

verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1). La decisione

di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo, senza

regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid. 2.3). Il

pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente il

litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530 consid.

3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la cartella ipotecaria

consegnata alla procedente in proprietà a titolo fiduciario costituisce valido

titolo di rigetto dell’opposizione. Riguardo alla censura della convenuta

secondo cui la banca avrebbe usato la cartella ipotecaria in dispregio al suo

obbligo di utilizzarla soltanto nella misura necessaria per soddisfare il credito

che garantisce, il Pretore ha ritenuto che tale circostanza non era stata resa

verosimile ma che, anzi, era stata smentita dalla conferma rilasciata il 20

agosto 2014 dal precedente patrocinatore dell’escussa in merito a una proposta

transattiva della banca che menzionava la disdetta della nota cartella

ipotecaria.

4. Nel

reclamo RE 1 afferma di essere cliente della procedente dalla fine degli anni

ottanta, dalla quale ha ottenuto diversi prestiti ipotecari e un credito

lombard prima che, nel giugno del 2006, le parti sottoscrivessero il contratto

di prestito ipotecario indicato dalla controparte a sostegno delle proprie

pretese. Espone che negli anni a seguire la situazione dei rapporti di

dare-avere tra le parti divenne sempre più incomprensibile, la procedente continuando

a addebitare interessi, rimborsi e spese per il credito Lombard e per i

prestiti ipotecari ad altre relazioni della convenuta. Tanto che, prosegue la

reclamante, dopo avere disdetto il prestito posto in esecuzione, il 22 maggio

2013 la procedente ha addebitato a proprio favore fr. 715'000.– su un’altra

relazione bancaria dell’escussa, sicché il credito ipotecario in questione, di fr. 700'000.–,

è da considerare estinto. La procedente non sarebbe infatti stata in grado di

fornire una spiegazione all’addebito di fr. 700'000.– e neppure avrebbe

sostenuto che tale rimborso fosse connesso con un altro prestito. A mente della

reclamante, d’altronde, la conclusione del Pretore fondata sullo scritto 20

agosto 2014 firmato dall’allora suo patrocinatore è arbitraria, perché tale

sottoscrizione è avvenuta nell’ambito di trattative bonali complesse e il

patrocinatore è stato esonerato pochi giorni dopo. RE 1 chiede pertanto la

riforma della sentenza impugnata nel senso della reiezione dell’istanza.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto. Nell’ese­­cuzione

in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica se vi è un titolo

attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto esecutivo (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,

2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF): salvo menzione espressa

contraria, l’opposizione è in effetti presunta diretta sia contro il credito

sia contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 Regolamento del Tribunale

federale concernente la realizzazione forzata di fondi [RFF, RS 281.42]).

5.1 Nel caso specifico, quale titolo di rigetto provvisorio la banca escutente ha prodotto con l’istanza la cartella ipotecaria al

portatore di fr. 700'000.– gravante in primo rango la particella n. __________

RFD di __________ (doc. D), cedutale dall’escussa in via fiduciaria a

scopo di garanzia, come risulta dal contratto denominato “Rahmenvertrag für

Grundpfandkredit” del 21 giugno 2006 (doc. C, sub “Sicherheiten” a

pag. 2 e sub “Sicherungsabrede” a pagg. 4 e 5). A comprova del fatto che

l’escussa sia debitrice del credito incorporato nella cartella ipotecaria, la

Considerandi

banca, invero, non ha prodotto né l’atto costitutivo né l’istanza

d’iscrizione, ma nel contratto di cessione in garanzia della cartella in esame,

RE 1, con tanto di firma, ha riconosciuto espressamente come suo debito

personale il credito garantito dalla cartella (doc. C, ad “Schuldanerkennung”

pag. 4). Il titolo di cui l’escu­­tente è portatrice costituisce quindi in sé

un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione sia per il pegno sia

per il credito incorporatovi a concorrenza dell’importo definito dall’art. 818

CC (v. sentenze della CEF 14.2014.189 del 4 marzo 2015,

consid. 4.3, con i rinvii).

5.2

Seconda

questa norma, nel suo tenore in vigore dal 1° gennaio 2012 applicabile a tutte le cartelle ipotecarie, comprese quelle emesse

sotto l’imperio del vecchio diritto (art. 26 cpv. 2 Tit. fin. CC; DTF 140 III

185.

consid. 5.1.2), la garanzia ipotecaria si estende al

capitale della cartella ipotecaria, pari nella fattispecie a fr. 700'000.–,

oltre a tre annualità d’interessi effettivi maturati fino all’ultima scadenza,

in concreto fino al 30 novembre 2014 (v. scritto 20 agosto 2014 dell’istante,

doc. I pag. 2), agli interessi di mora decorsi successivamente (sino alla

realizzazione, art. 157 cpv. 2 LEF) e alle spese esecutive (sull’interpretazione

dell’art. 818 cpv. 1 n. 3 CC, v. la sentenza della CEF 14.2014.189

già citata, consid. 4.5). In linea di

massima la cartella ipotecaria prodotta dalla banca costituisce quindi un

valido titolo di rigetto dell’opposizione per fr. 708'468.35 (fr. 700'000.–

[capitale] + fr. 5'143.35 [interessi convenzionali impagati dal 1° marzo

2013.

al 30 settembre 2014, v. doc. L, penultima pagina] + fr. 3'325.–

[interessi al 2.85% dal 1° al 30 novembre 2014], cfr. doc. I pag. 2), oltre

agli interessi di mora del 5% su fr. 700'000.– dal 1° dicembre 2014, come

richiesto nel precetto esecutivo (doc. A) e nell’istanza. La garanzia così

calcolata rimane al di sotto della garanzia massima stabilita nella cartella,

pari a tre annualità d’in­­teressi del 10% (doc. D e C pag. 4 sub “Schuldanerkennung”

in fine). Non si pone dunque problema di ridurre l’importo del credito

posto in esecuzione a quello del credito incorporato nella cartella ipotecaria

(sul tema, v. la sentenza della CEF 14.2014.189 già citata,

consid. 4.4).

6.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82).

6.1

Nel

caso specifico, la reclamante eccepisce l’estinzione del credito posto in

esecuzione, facendo valere che dopo la disdetta della cartella ipotecaria la

procedente ha addebitato a proprio favore fr. 715'000.– su un’altra

relazione bancaria dell’escussa (doc. 4).

6.2

Perlomeno

dal 2002 procedente ed escussa intrattenevano delle relazioni contrattuali. In

effetti, già il 28 maggio 2002 la CO 1 concesse a RE 1 un credito di fr. 1'600'000.–

garantito da un diritto di pegno manuale su tutti i valori della cliente,

dapprima della durata di un anno (doc. 1), poi prolungata di un ulteriore anno

(doc. 2). Il 29 marzo 2004, le parti sottoscrissero poi un contratto quadro per

credito lombard (“Rahmenvertrag für Lombardkredit”) di pari importo a

quello stabilito in precedenza (doc. 3). Escussa e procedente stipularono ancora,

il 16 giugno 2006, il noto contratto quadro per credito ipotecario (“Rahmenvertrag

für Grundpfandkredit”), il quale prevedeva la messa a disposizione dell’escussa

di fr. 700'000.– garantiti, tra l’altro, dalla cartella ipotecaria al

portatore gravante in primo grado la particella n. __________ RFD di __________

(doc. C). Come rilevato dall’escussa nel reclamo (pag. 3 n. 2), il credito lombard

(ovvero un credito garantito da titoli agevolmente realizzabili) concesso il 29

marzo 2004 è continuato a sussistere anche dopo il mese di giugno del 2006. E

come emerge dallo scritto redatto il 23 settembre 2013 della stessa escussa

(doc. 6), il 19 aprile 2013 la banca non ha disdetto unicamente il credito

oggetto della presente esecuzione (di fr. 700'000.–) ma pure un’altra

ipoteca di nominali fr. 964'000.–.

6.3

Ora,

a prescindere del fatto di sapere se l’escussa sia riuscita a rendere

verosimile che l’addebito di fr. 715'000.– del 22 maggio 2013 dal suo

conto corrente n. __________ (doc. 4) sia davvero avvenuto a favore della banca

(quale causale è infatti indicato “Vergütungsauftrag RE 1 __________”),

essa non ha comunque reso verosimile che tale importo sia stato compensato con

il credito ipotecario garantito dalla cartella ipotecaria di fr. 700'000.–

e non con l’altro credito ipotecario o con il credito lombard. Non si

disconosce, invero, che la banca non ha esplicitamente contestato l’allegazione

dell’escussa in prima sede. Una contestazione implicita si deduce però dall’allegazione

della banca secondo cui l’allora patrocinatore dell’escussa, sottoscrivendo l’offerta transattiva del 20

agosto 2014 (doc. I) e dichiarandosi completamente concorde con i contenuti

della stessa, ha espressamente riconosciuto l’obbligo di rimborsare l’ipoteca (n.

__________) oggetto dell’esecuzione che ci occupa. E sta di fatto ch’egli verosimilmente

non si sarebbe comportato così ove l’addebito di fr. 715'000.– fosse stato

utilizzato dalla banca per estinguere il credito posto in esecuzione. Che poi

la reclamante, come allega, abbia revocato il mandato del patrocinatore pochi

giorni dopo è un’allegazione nuova, e pertanto irricevibile (sopra consid.

1.

), che non si evince d’altronde esplicitamente dallo scritto (doc. 7) da lei

citato. L’allegazione, del resto, non è suscettibile di fare apparire l’apprezzamento

del primo giudice circa la pretesa estinzione del credito vantato dall’istante

come manifestamente errata (cfr. sopra consid. 1.2), giacché

la trattativa si è conclusa con la firma del patrocinatore e un’even­tuale

revoca posteriore del suo mandato non è di rilievo. Ricordato che l’onere della

prova grava sull’escussa (sopra consid. 6), il reclamo si rivela infondato e va

pertanto respinto.

7.

La

tassa del presente giudizio segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC) mentre

non si assegnano ripetibili alla controparte alla quale il reclamo non è stato

notificato per le osservazioni. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 708'468.35, raggiunge

senz’altro la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e la sentenza

impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Locarno-Cam­pagna.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).