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Decisione

14.2015.93

Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile non contestata. Responsabilità solidale del contraente che vende la sua quota di comproprietà

10 agosto 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 gennaio

2015 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al giudice di pace

del circolo di Taverne. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza

con osservazioni scritte del 20 febbraio 2015. Con replica del 16 aprile 2015 l’i­­stan­te ha confermato la sua domanda.

C. Statuendo con decisione 28 aprile 2015, il giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo

a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità

di fr. 150.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo

del 7 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento

e la reiezione dell’istanza. Visto

l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni all’avv. CO

1

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una decisione di prima istanza finale e

inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo

(art. 319 lett. a CPC) alla Camera

di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 7 maggio 2015 contro la sentenza notificata alla convenuta il 29

aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate

e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.

321.

cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e

di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché

le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza

del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera

decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere

censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente

errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni

di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

Nella

decisione impugnata il giudice di pace ha ritenuto che la documentazione

prodotta dall’istante, e in particolare la parcella notarile del 2 marzo 2012,

costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.

3.

Nel

reclamo l’escussa argomenta di aver acquistato il 15 gennaio 2009 un immobile

in comproprietà con __________ e di aver ceduto a quest’ultimo la sua parte del

fondo il 4 novembre 2012. Essa ritiene così di non dover pagare per debiti che

più non la riguardano, avendo ceduto la sua parte di proprietà con i relativi

oneri.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esi­stenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie

(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

5.1

Sono parificate alle decisioni

giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2.

n. 2 LEF). In particolare

giusta l’art. 27 cpv. 1 vLTN (Legge sulla tariffa notarile, RL 3.2.2.2) in vigore fino al 30 giugno 2015 e applicabile alla

fattispecie per la norma transitoria di cui all’art. 27 LTN (in vigore dal 1°

luglio 2015), le parcelle notarili redatte e intimate conformemente alla legge

e “cresciute in giudicato” sono parificate alle sentenze esecutive ai

sensi dell’art. 80 LEF.

5.2

Nel

caso specifico la parcella notarile

emessa il 2 marzo 2012 dal notaio CO 1 e

riferita al rogito di compravendita immobiliare n. __________ nella sua rubrica

(doc. B) costituisce, come ritenuto dal primo giudice, titolo di rigetto definitivo

dell’opposi­­zione a favore del notaio procedente per l’importo dedotto in

esecuzione, non risultando la stessa, né dagli atti né dalle allegazioni della

reclamante, essere stata contestata al notaio o al Consiglio di disciplina

notarile entro 15 giorni dal suo ricevimento (cfr. art. 27 cpv. 1 vLTN).

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 5 ad art. 81).

6.1

Nella fattispecie, nell’invocare la sua pretesa estraneità

all’obbli­­go di pagare la parcella notarile per il fatto di avere ceduto la

propria quota di comproprietà, la reclamante non si avvalla di nessuna delle

citate eccezioni, sicché la censura

risulta irricevibile in questa sede. Essa avrebbe semmai dovuto essere proposta

con una contestazione della parcella notarile allo stesso notaio o al Consiglio

di disciplina notarile, ciò che, come detto, non si è verificato. Del resto, il

fatto di aver successivamente ceduto l’immobile acquistato con l’atto notarile

allestito dal procedente all’altro comproprietario non ha potuto liberarla dal

suo obbligo nei confronti del notaio nella sua qualità di contraente e

debitrice solidale (art. 27 cpv. 2 vLTN), e ciò neppure ove la cessione fosse

avvenuta prima dell’emissione della parcella notarile. Infondato, il reclamo va

dunque respinto.

6.2

A

scanso di equivoco, a RE 1 va ricordato che l’art. 27 cpv. 2 vLTN, oltre a

prevedere la responsabilità solidale dei contraenti, riserva il regresso tra di

loro come di diritto, motivo per cui essa potrà rivalersi, nel caso dovesse

pagare al notaio più di quanto dovuto sul piano interno, nei confronti dell’altro

contraente __________.

7.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo

dovuto presentare osservazioni al reclamo.

Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 2'458.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Taverne.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il

presidente Il vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia

concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2

LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso

termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale

per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è

sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).