14.2015.93
Rigetto definitivo dell’opposizione. Parcella notarile non contestata. Responsabilità solidale del contraente che vende la sua quota di comproprietà
10 agosto 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.93
Lugano
10 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa incarto n. 0040-2015-S (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di Taverne
promossa con istanza 26 gennaio 2015 da
CO
1
(patrocinato
dall’ PA 1)
contro
RE
1
giudicando sul reclamo 7 maggio 2015 presentato da RE 1
contro la decisione emessa 28 aprile 2015
dal giudice di pace del Circolo di
Taverne;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso il 17 febbraio 2014 dall’Ufficio di esecuzione (Betreibungsamt)
Weggis-Greppen l’avv. CO 1 procede contro RE 1 per l’incasso di fr. 2'458.65
oltre agli interessi del 5% dal 2 marzo 2012, indicando quale titolo di credito
la “nota di onorario del 02.03.2012 rogito n. __________”.
Fatti
B. Avendo
l’escussa interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 26 gennaio
2015 l’escutente ne ha chiesto il rigetto definitivo al giudice di pace
del circolo di Taverne. Nel termine impartito, l’escussa si è opposta all’istanza
con osservazioni scritte del 20 febbraio 2015. Con replica del 16 aprile 2015 l’istante ha confermato la sua domanda.
C. Statuendo con decisione 28 aprile 2015, il giudice di pace ha accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione, ponendo
a carico della parte convenuta le spese processuali di fr. 200.– e un’indennità
di fr. 150.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la convenuta è insorta a questa Camera con un reclamo
del 7 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Visto
l’esito del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni all’avv. CO
1
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una decisione di prima istanza finale e
inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo
(art. 319 lett. a CPC) alla Camera
di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 7 maggio 2015 contro la sentenza notificata alla convenuta il 29
aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate
e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art.
321.
cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare e
di spiegare perché la sentenza impugnata sarebbe erronea, e non (solo) perché
le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera
decide in linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere
censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente
errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni
di fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
Nella
decisione impugnata il giudice di pace ha ritenuto che la documentazione
prodotta dall’istante, e in particolare la parcella notarile del 2 marzo 2012,
costituisca valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
3.
Nel
reclamo l’escussa argomenta di aver acquistato il 15 gennaio 2009 un immobile
in comproprietà con __________ e di aver ceduto a quest’ultimo la sua parte del
fondo il 4 novembre 2012. Essa ritiene così di non dover pagare per debiti che
più non la riguardano, avendo ceduto la sua parte di proprietà con i relativi
oneri.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie
(DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.
5.1
Sono parificate alle decisioni
giudiziarie le decisioni di autorità amministrative svizzere (art. 80 cpv. 2.
n. 2 LEF). In particolare
giusta l’art. 27 cpv. 1 vLTN (Legge sulla tariffa notarile, RL 3.2.2.2) in vigore fino al 30 giugno 2015 e applicabile alla
fattispecie per la norma transitoria di cui all’art. 27 LTN (in vigore dal 1°
luglio 2015), le parcelle notarili redatte e intimate conformemente alla legge
e “cresciute in giudicato” sono parificate alle sentenze esecutive ai
sensi dell’art. 80 LEF.
5.2
Nel
caso specifico la parcella notarile
emessa il 2 marzo 2012 dal notaio CO 1 e
riferita al rogito di compravendita immobiliare n. __________ nella sua rubrica
(doc. B) costituisce, come ritenuto dal primo giudice, titolo di rigetto definitivo
dell’opposizione a favore del notaio procedente per l’importo dedotto in
esecuzione, non risultando la stessa, né dagli atti né dalle allegazioni della
reclamante, essere stata contestata al notaio o al Consiglio di disciplina
notarile entro 15 giorni dal suo ricevimento (cfr. art. 27 cpv. 1 vLTN).
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 5 ad art. 81).
6.1
Nella fattispecie, nell’invocare la sua pretesa estraneità
all’obbligo di pagare la parcella notarile per il fatto di avere ceduto la
propria quota di comproprietà, la reclamante non si avvalla di nessuna delle
citate eccezioni, sicché la censura
risulta irricevibile in questa sede. Essa avrebbe semmai dovuto essere proposta
con una contestazione della parcella notarile allo stesso notaio o al Consiglio
di disciplina notarile, ciò che, come detto, non si è verificato. Del resto, il
fatto di aver successivamente ceduto l’immobile acquistato con l’atto notarile
allestito dal procedente all’altro comproprietario non ha potuto liberarla dal
suo obbligo nei confronti del notaio nella sua qualità di contraente e
debitrice solidale (art. 27 cpv. 2 vLTN), e ciò neppure ove la cessione fosse
avvenuta prima dell’emissione della parcella notarile. Infondato, il reclamo va
dunque respinto.
6.2
A
scanso di equivoco, a RE 1 va ricordato che l’art. 27 cpv. 2 vLTN, oltre a
prevedere la responsabilità solidale dei contraenti, riserva il regresso tra di
loro come di diritto, motivo per cui essa potrà rivalersi, nel caso dovesse
pagare al notaio più di quanto dovuto sul piano interno, nei confronti dell’altro
contraente __________.
7.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano ripetibili, la controparte non avendo
dovuto presentare osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 2'458.65, non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 250.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Taverne.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia
concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2
LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso
termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale
per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è
sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 2 LTF).