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Decisione

14.2015.94

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 agosto 2015Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’e­­sistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza

di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva

ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF

132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta

con l’istanza costituisce valido titolo di rigetto definito dell’opposizione e

che la parte escussa non ha sollevato alcuna valida eccezione nel senso dell’art.

81 LEF.

4. Nel

reclamo RE 1 argomenta di essere stato membro del consiglio

di amministrazione della M__________ SA fiduciariamente per conto e incarico dell’azionista

J__________ dal 3 maggio 2012 al 13 agosto 2012 e che quindi la sua responsabilità

si limita a tale periodo. Il reclamante precisa che la società aveva ricevuto

da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG una tassazione d’ufficio

per i contributi sociali in quanto J__________, organo di fatto della società,

non aveva inviato i relativi resoconti. A suo parere il conteggio allestito

dalla procedente risulta poi manifestamente errato, senza contrare che J__________

ha riconosciuto il debito nei confronti della procedente e lo sta ora pagando a

rate.

5. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,

a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta

costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente

indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel

Considerandi

titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa

posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.

5.1

Sono

parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative

svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le

decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento

di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze

esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.

5.2

Nella

fattispecie non vi è quindi dubbio che la decisione 28 marzo 2014 (doc.

B) – debitamente passata in giudicato (doc. D) – con la quale l’Istituto delle

assicurazioni sociali ha condannato il convenuto a risarcire fr. 52'474.90

per il danno consecutivo al mancato pagamento dei contributi paritetici

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuto dalla M__________ SA per l’anno

2011.

e il primo semestre del 2012, e ciò in via solidale con __________ e J__________

per l’intero importo e con __________ e __________ limitatamente a fr. 8'006.40,

costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, circostanza

come tale del resto non contestata dal reclamante.

6.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 5 ad art. 81). Nel caso specifico il reclamante argomenta che la sua responsabilità nei confronti della procedente

si limiterebbe a soli tre mesi circa di contribuiti scoperti e che il conteggio

allestito da quest’ultima sarebbe manifestamente errato. Sennonché

tali censure non rientrano tra quelle proponibili nel senso dell’art. 81 cpv. 1

LEF, ma avrebbero semmai dovuto essere proposte con opposizione alla decisione

amministrativa del 28 marzo 2014 (v. art. 52 LPGA e doc. B, pag. 5).

7.

Al

reclamante, infine, non giova asserire che organo di fatto della

società fallita era J__________, il quale avrebbe riconosciuto il debito nei

confronti della procedente e che lo starebbe ora pagando a rate, poiché tale

circostanza, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto

probatorio, non può comunque comportare la liberazione di RE 1 dal

pagamento dell’importo ancora scoperto e posto in esecuzione: l’ob­­bligo di

risarcire il danno, in effetti, è stato posto a carico di entrambi i soggetti

(oltre che di terze persone) in via solidale, di modo che ognuno di loro

risponde dell’intero danno (art. 144 cpv. 1 CO). Non avendo poi il reclamante

dimostrato con documenti quanto J__________ avrebbe pagato alla

Cassa, non entra in considerazione una (ulteriore) limitazione del rigetto

(oltre a quella già spontaneamente consentita dalla Cassa nel limitare l’i­­stanza

a fr. 30'019.50). Infondato, il reclamo va dunque respinto.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.

Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'019.50 raggiunge la

soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b

LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. La

tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative

al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE

1.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della

giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).