14.2015.94
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
21 agosto 2015Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.94
Lugano
21 agosto 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa SO.2015.222 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 8 aprile 2015 da
Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, Bellinzona
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’8 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 27 aprile 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 1° ottobre 2014 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG ha
escusso RE 1 per l’incasso di fr. 40'668.50, indicando quale titolo di
credito il “Risarcimento danni, secondo art. 52 LAVS, in relazione alla
ditta M__________ SA, __________, come a decisione del 28.03.2014, diffida:
12.06.2014”.
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 8 aprile 2015 la Cassa cantonale di compensazione
AVS/AI/IPG ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord limitatamente a fr. 30'019.50. Nel termine
impartito, la parte convenuta si è opposta
all’istanza con osservazioni scritte del 16 aprile 2015.
C. Statuendo con decisione 27 aprile 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta per
fr. 30'019.50, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 340.–
senza assegnare alcun’indennità a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’8 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Visto l’esito
del giudizio odierno non sono state richieste osservazioni alla Cassa cantonale
di compensazione AVS/AI/IPG.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’8 maggio 2015 contro la sentenza notificata a RE 1 il 28 aprile,
in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza
di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva
ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF
132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore ha considerato che la documentazione prodotta
con l’istanza costituisce valido titolo di rigetto definito dell’opposizione e
che la parte escussa non ha sollevato alcuna valida eccezione nel senso dell’art.
81 LEF.
4. Nel
reclamo RE 1 argomenta di essere stato membro del consiglio
di amministrazione della M__________ SA fiduciariamente per conto e incarico dell’azionista
J__________ dal 3 maggio 2012 al 13 agosto 2012 e che quindi la sua responsabilità
si limita a tale periodo. Il reclamante precisa che la società aveva ricevuto
da parte della Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG una tassazione d’ufficio
per i contributi sociali in quanto J__________, organo di fatto della società,
non aveva inviato i relativi resoconti. A suo parere il conteggio allestito
dalla procedente risulta poi manifestamente errato, senza contrare che J__________
ha riconosciuto il debito nei confronti della procedente e lo sta ora pagando a
rate.
5. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio,
a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta
costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e se vi è identità tra l’escutente
indicato sul precetto esecutivo (e nell’istanza) e il creditore designato nel
Considerandi
titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel titolo e tra la pretesa
posta in esecuzione e il debito accertato o riconosciuto.
5.1
Sono
parificate alle decisioni giudiziarie le decisioni di autorità amministrative
svizzere (art. 80 cpv. 2. n. 2 LEF). In particolare giusta l’art. 54 LPGA le
decisioni e le decisioni su opposizione esecutive che condannano al pagamento
di una somma in contanti o a fornire una cauzione sono parificate alle sentenze
esecutive ai sensi dell’art. 80 LEF.
5.2
Nella
fattispecie non vi è quindi dubbio che la decisione 28 marzo 2014 (doc.
B) – debitamente passata in giudicato (doc. D) – con la quale l’Istituto delle
assicurazioni sociali ha condannato il convenuto a risarcire fr. 52'474.90
per il danno consecutivo al mancato pagamento dei contributi paritetici
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuto dalla M__________ SA per l’anno
2011.
e il primo semestre del 2012, e ciò in via solidale con __________ e J__________
per l’intero importo e con __________ e __________ limitatamente a fr. 8'006.40,
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF, circostanza
come tale del resto non contestata dal reclamante.
6.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 5 ad art. 81). Nel caso specifico il reclamante argomenta che la sua responsabilità nei confronti della procedente
si limiterebbe a soli tre mesi circa di contribuiti scoperti e che il conteggio
allestito da quest’ultima sarebbe manifestamente errato. Sennonché
tali censure non rientrano tra quelle proponibili nel senso dell’art. 81 cpv. 1
LEF, ma avrebbero semmai dovuto essere proposte con opposizione alla decisione
amministrativa del 28 marzo 2014 (v. art. 52 LPGA e doc. B, pag. 5).
7.
Al
reclamante, infine, non giova asserire che organo di fatto della
società fallita era J__________, il quale avrebbe riconosciuto il debito nei
confronti della procedente e che lo starebbe ora pagando a rate, poiché tale
circostanza, peraltro rimasta allo stadio di puro parlato senza alcun supporto
probatorio, non può comunque comportare la liberazione di RE 1 dal
pagamento dell’importo ancora scoperto e posto in esecuzione: l’obbligo di
risarcire il danno, in effetti, è stato posto a carico di entrambi i soggetti
(oltre che di terze persone) in via solidale, di modo che ognuno di loro
risponde dell’intero danno (art. 144 cpv. 1 CO). Non avendo poi il reclamante
dimostrato con documenti quanto J__________ avrebbe pagato alla
Cassa, non entra in considerazione una (ulteriore) limitazione del rigetto
(oltre a quella già spontaneamente consentita dalla Cassa nel limitare l’istanza
a fr. 30'019.50). Infondato, il reclamo va dunque respinto.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112
cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 30'019.50 raggiunge la
soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b
LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. La
tassa di giustizia e le spese processuali di complessivi fr. 420.– relative
al presente giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a carico di RE
1.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della
giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).