14.2015.95
Rigetto definitivo dell’opposizione. Pronuncia dopo l’apertura del fallimento dell’escusso. Nullità
18 giugno 2015Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
14.2015.95
Lugano
18 giugno 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico
(art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 9
marzo 2015 da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 12 maggio 2015
presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2015 dal Giudice di
pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 ottobre 2014
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 349.80, indicando quale titolo di credito una “fattura
istituto cantonale di patologia dip. della sanità e della socialità” del 4
settembre 2013;
che
il 6 febbraio 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,
ha dichiarato l’autofallimento di RE 1;
che
Considerandi
ciò nonostante, avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con
istanza 9 marzo 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo
alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano;
che
statuendo con decisione 23 aprile 2015, il Giudice di pace
ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.–
e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’istante;
che
contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa
Camera con un reclamo del 12 maggio 2015, facendo valere che il credito posto in esecuzione rientra nel suo
fallimento e scusandosi per non essersi presentato all’udienza indetta dal
Giudice di pace, poiché era ricoverato all’ospedale Civico in seguito a un
arresto cardiaco;
che
il 29 maggio 2015 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato l’apertura
del fallimento di RE 1 in procedura sommaria (FUSC n. __________/2015);
che
per economia di procedura, stante la chiarezza della situazione giuridica e l’esiguità
dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato alla
controparte per osservazioni;
che
la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che
la questione della tempestività del reclamo può rimanere indecisa, siccome con
l’apertura dell’(auto) fallimento l’esecuzione oggetto della causa in esame si
è estinta (art. 206 cpv. 1 LEF), sicché la sentenza impugnata, pronunciata
durante il fallimento, va d’ufficio considerata nulla (DTF 93 III 59 consid. 3; Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 206 LEF);
che il reclamo va quindi accolto e la sentenza impugnata dichiarata
nulla;
che
visto la situazione finanziaria verosimilmente difficile del reclamante, si
giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali, la cui riscossione
rischierebbe di tradursi per la collettività pubblica in spese supplementari;
che
non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato
notificato alla controparte per osservazioni;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 349.80,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la
sentenza impugnata è dichiarata nulla.
2. Non
si riscuotono spese processuali.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).