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Decisione

14.2015.95

Rigetto definitivo dell’opposizione. Pronuncia dopo l’apertura del fallimento dell’escusso. Nullità

18 giugno 2015Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

14.2015.95

Lugano

18 giugno 2015

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

composta del giudice:

Jaques,

presidente

vicecancelliera:

Simoni

statuendo quale giudice unico

(art. 48b LOG) nella causa n. __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)

della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promossa con istanza 9

marzo 2015 da

Stato del Canton Ticino, Bellinzona

(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,

Bellinzona)

contro

RE 1

giudicando sul reclamo del 12 maggio 2015

presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 23 aprile 2015 dal Giudice di

pace;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto:

che con precetto esecutivo n. __________ emesso il 6 ottobre 2014

dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE

1 per l’incasso di fr. 349.80, indicando quale titolo di credito una “fattura

istituto cantonale di patologia dip. della sanità e della socialità” del 4

settembre 2013;

che

il 6 febbraio 2015, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5,

ha dichiarato l’autofallimento di RE 1;

che

Considerandi

ciò nonostante, avendo RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con

istanza 9 marzo 2015 lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo

alla Giudicatura di pace del Circolo di Lugano;

che

statuendo con decisione 23 aprile 2015, il Giudice di pace

ha accolto l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 55.–

e un’indennità di fr. 30.– a favore dell’i­stan­te;

che

contro la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa

Camera con un reclamo del 12 maggio 2015, facendo valere che il credito posto in esecuzione rientra nel suo

fallimento e scusandosi per non essersi presentato all’udienza indetta dal

Giudice di pace, poiché era ricoverato all’ospedale Civico in seguito a un

arresto cardiaco;

che

il 29 maggio 2015 l’Ufficio dei fallimenti di Lugano ha pubblicato l’apertura

del fallimento di RE 1 in procedura sommaria (FUSC n. __________/2015);

che

per economia di procedura, stante la chiarezza della situazione giuridica e l’esiguità

dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato alla

controparte per osservazioni;

che

la sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;

che

la questione della tempestività del reclamo può rimanere indecisa, siccome con

l’apertura dell’(auto) fallimento l’esecuzione oggetto della causa in esame si

è estinta (art. 206 cpv. 1 LEF), sicché la sentenza impugnata, pronunciata

durante il fallimento, va d’ufficio considerata nulla (DTF 93 III 59 consid. 3; Romy in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 8 ad art. 206 LEF);

che il reclamo va quindi accolto e la sentenza impugnata dichiarata

nulla;

che

visto la situazione finanziaria verosimilmente difficile del reclamante, si

giustifica di rinunciare a prelevare spese processuali, la cui riscossione

rischierebbe di tradursi per la collettività pubblica in spese supplementari;

che

non si pone invece problema di ripetibili, il reclamo non essendo stato

notificato alla controparte per osservazioni;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 349.80,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza la

sentenza impugnata è dichiarata nulla.

2. Non

si riscuotono spese processuali.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).