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Decisione

14.2015.96

Rigetto definitivo dell’opposizione. Requisiti di motivazione affinché il reclamo sia ricevibile. Assenza di documenti legittimanti il rigetto definitivo o solo provvisorio dell’opposizione

1 settembre 2015Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di

principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327

cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati

sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato

dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di

fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali

disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).

1.3 Quest’ultima

eventualità non entrando in considerazione nella fattispecie, i documenti prodotti

da RE 1 con il reclamo devono essere estromessi dall’incarto e non possono essere

considerati ai fini del giudizio. Per lo stesso motivo dev’essere pure respinta

la richiesta di audizione testimoniale proposta con il gravame, per tacere del

fatto che in procedura sommaria la prova dev’essere addotta tramite documenti

(art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid. 4.3.2). Del resto l’assunzione

di un testimone non potrebbe in concreto ovviare alla chiara mancanza agli atti

di un titolo di rigetto dell’opposizione.

1.4 Nel reclamo RE 1 non tenta di confutare la motivazione della

sentenza impugnata, indicando i documenti da lui prodotti in prima sede da cui

si potrebbe dedurre l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione

– ovvero una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo

parificato nel senso dell’art. 80 LEF che condanni la convenuta a pagare la

somma posta in esecuzione – o di un titolo di rigetto provvisorio, vale a dire

un riconoscimento scritto del debito posto in esecuzione firmato dalla

Considerandi

convenuta (art. 82 cpv. 1 LEF). Egli si limita infatti a dichiarare d’impugnare

il giudizio di primo grado, allegando al reclamo ulteriore documentazione,

senza però illustrarne le ragioni e senza confrontarsi con

la decisione contestata, il che è contrario all’art. 321 cpv. 1 CPC,

come appena visto (sopra consid. 1.2). In assenza di sufficiente motivazione,

il reclamo si palesa dunque irricevibile.

1.5

Sia

come sia, in assenza di una decisione o di un riconoscimento di debito nel

senso appena indicato i documenti prodotti da RE 1 non possono del resto

assurgere a titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Oltre

che irricevibile, il reclamo è quindi anche infondato.

1.6

A scanso di equivoci, occorre ancora ricordare che

la procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura

documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza

del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –

la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.

4.1

). La sua decisione non pregiudica

quindi le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la

Camera hanno la competenza a decidere. In altre parole, a RE 1 rimane salva la

possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (cfr. art. 79

LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre le

prove che si duole di non essere state esaminate in sede di rigetto dell’opposizione,

in modo da ottenere un titolo che gli permetta di far rigettare l’opposizione

interposta dalla CO 1 in via definitiva (cfr. sentenza CEF 14.2014.186 consid. 5.2).

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano

ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 120'000.–

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

reclamo è irricevibile.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).