14.2015.96
Rigetto definitivo dell’opposizione. Requisiti di motivazione affinché il reclamo sia ricevibile. Assenza di documenti legittimanti il rigetto definitivo o solo provvisorio dell’opposizione
1 settembre 2015Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2015.96
Lugano
1 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG) nella
causa SO.2015.189 (rigetto definitivo dell’opposizione) della Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 18 marzo 2015 da
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 13 maggio 2015 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 4 maggio 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 2 gennaio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, RE 1 ha escusso la CO 1 per l’incasso di fr. 120'000.–
oltre agli interessi del 5% dal 15 novembre 2014, indicando quale titolo di credito
la “Progettazione e direzione lavori presso stabile in __________ mapp. __________,
importo dei lavori pari al 30% più spese legali e perizie, rif. ditta __________”.
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 18 marzo 2015
RE 1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte convenuta
si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 10
aprile 2015.
C. Statuendo con decisione 4 maggio 2015, il Pretore ha respinto l’istanza,
ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 300.– senza assegnare
alcun’indennità all’escussa.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2015 per ottenerne l’annullamento
e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito del giudizio odierno non sono
state richieste osservazioni alla CO 1.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1. Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Presentato
il 13 maggio 2015 contro la sentenza notificata ad RE 1 il 5 maggio, in
concreto il reclamo è tempestivo.
1.2. La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di
principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327
cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati
sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato
dei fatti, fermo restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di
fatti e mezzi di prove nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC), salve restando speciali
disposizioni di legge (art. 326 cpv. 2 CPC).
1.3 Quest’ultima
eventualità non entrando in considerazione nella fattispecie, i documenti prodotti
da RE 1 con il reclamo devono essere estromessi dall’incarto e non possono essere
considerati ai fini del giudizio. Per lo stesso motivo dev’essere pure respinta
la richiesta di audizione testimoniale proposta con il gravame, per tacere del
fatto che in procedura sommaria la prova dev’essere addotta tramite documenti
(art. 254 cpv. 1 CPC; cfr. DTF 138 III 635 consid. 4.3.2). Del resto l’assunzione
di un testimone non potrebbe in concreto ovviare alla chiara mancanza agli atti
di un titolo di rigetto dell’opposizione.
1.4 Nel reclamo RE 1 non tenta di confutare la motivazione della
sentenza impugnata, indicando i documenti da lui prodotti in prima sede da cui
si potrebbe dedurre l’esistenza di un titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
– ovvero una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo
parificato nel senso dell’art. 80 LEF che condanni la convenuta a pagare la
somma posta in esecuzione – o di un titolo di rigetto provvisorio, vale a dire
un riconoscimento scritto del debito posto in esecuzione firmato dalla
Considerandi
convenuta (art. 82 cpv. 1 LEF). Egli si limita infatti a dichiarare d’impugnare
il giudizio di primo grado, allegando al reclamo ulteriore documentazione,
senza però illustrarne le ragioni e senza confrontarsi con
la decisione contestata, il che è contrario all’art. 321 cpv. 1 CPC,
come appena visto (sopra consid. 1.2). In assenza di sufficiente motivazione,
il reclamo si palesa dunque irricevibile.
1.5
Sia
come sia, in assenza di una decisione o di un riconoscimento di debito nel
senso appena indicato i documenti prodotti da RE 1 non possono del resto
assurgere a titolo di rigetto definitivo o provvisorio dell’opposizione. Oltre
che irricevibile, il reclamo è quindi anche infondato.
1.6
A scanso di equivoci, occorre ancora ricordare che
la procedura di rigetto dell’opposizione è una procedura
documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza
del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore –
la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142, consid.
4.1
). La sua decisione non pregiudica
quindi le ragioni delle parti nel merito, su cui né il primo giudice né la
Camera hanno la competenza a decidere. In altre parole, a RE 1 rimane salva la
possibilità, promuovendo una procedura creditoria ordinaria (cfr. art. 79
LEF), di dimostrare l’esistenza delle pretese che pretende sue e di produrre le
prove che si duole di non essere state esaminate in sede di rigetto dell’opposizione,
in modo da ottenere un titolo che gli permetta di far rigettare l’opposizione
interposta dalla CO 1 in via definitiva (cfr. sentenza CEF 14.2014.186 consid. 5.2).
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si assegnano
ripetibili, la controparte non avendo dovuto presentare osservazioni al reclamo.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 120'000.–
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 600.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).