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Decisione

14.2015.97

Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile fondato su censure rivolte alle decisioni fiscali invocate quale titolo di rigetto

29 maggio 2015Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i reclami si rivelano così inammissibili;

che

– per inciso – già si è spiegato nelle precedenti cause che l’esame del giudice

del rigetto si limita alla verifica del carattere esecutivo delle decisioni

amministrative su cui il procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2

n. 2 LEF e DTF 132 III 142, consid. 4.1.1), non essendo egli legittimato a sindacarne la correttezza dal profilo

fiscale;

che

visti i noti precedenti, RE 1 è formalmente reso attento che ove dovesse in

futuro nuovamente contestare decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione

per motivi che avrebbe dovuto far valere direttamente contro la decisione amministrativa

invocata quale titolo di rigetto, la sua condotta processuale sarà giudicata

querulomane e i suoi reclami gli saranno d’acchito rinviati senz’altra formalità

(art. 132 cpv. 3 CPC);

Considerandi

che

la tassa del presente

giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.

106.

cpv. 1 CPC);

che,

tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di

beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni),

si prescinde – un’altra volta – dal riscuotere spese processuali, il cui

prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso

infruttuoso supplementari;

che

non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati

notificati alla controparte;

che

circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente

di fr. 3'071.80 (inc. 14.2015.97) e fr. 1'009.75 (inc. 14.2015.98),

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. __________

(esecuzione n. __________1) è inammissibile.

2. Il

reclamo nella causa n. __________ (esecuzione n. __________2) è inammissibile.

3. Non

si riscuotono oneri processuali.

4. Notificazione a:

–;

– Ufficio

esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).