14.2015.97
Rigetto definitivo dell’opposizione. Reclamo irricevibile fondato su censure rivolte alle decisioni fiscali invocate quale titolo di rigetto
29 maggio 2015Italiano7 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2015.97
14.2015.98
Lugano
29 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Simoni
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nelle cause n. __________ e __________ (rigetto definitivo dell’opposizione)
della Giudicatura di pace del Circolo di Lugano Ovest promosse con istanze 20
gennaio 2015 rispettivamente da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
Confederazione Svizzera, Berna
(rappr. dall’Ufficio esazione e condoni,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sui reclami del 23 marzo 2015
presentati da RE 1 contro le decisioni emesse il 13 marzo 2015 dal Giudice di
pace;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che con precetto esecutivo n. __________1 emesso il 7 ottobre 2014
dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE
1 per l’incasso di fr. 2'533.80 oltre agli interessi del 2.5% dal 9 agosto
2014, di fr. 488.– e di fr. 50.–, indicando quali titoli di credito rispettivamente
l’imposta cantonale 2007, gli interessi aggiornati sino all’8 agosto 2014 e la
tassa di diffida;
che
con precetto esecutivo n. __________2 emesso il 7 ottobre 2014 dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano, la Confederazione Svizzera ha escusso RE 1 per l’incasso
di fr. 829.– oltre agli interessi del 3% dal 9 agosto 2014 e di fr. 180.75,
indicando quali titoli di credito rispettivamente l’imposta federale diretta
2007 e gli interessi aggiornati sino all’8 agosto 2014;
che
avendo RE 1 interposto opposizione a entrambi i precetti esecutivi, con istanze
20 gennaio 2015 sia lo Stato del Canton Ticino sia la Confederazione Svizzera
ne hanno chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Lugano Ovest;
che
nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta a ambedue le istanze con osservazioni scritte del 25 febbraio
2015;
che statuendo con decisioni 13 marzo 2015 (inc. __________ per quanto riguarda l’imposta cantonale 2007 e __________ per quella federale
diretta dello stesso anno), il Giudice di pace ha accolto
ambedue le istanze e rigettato in via definitiva le opposizioni interposte dal
convenuto, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 200.– nel
primo caso e di fr. 80.– nel secondo e un’indennità di rispettivamente fr. 90.–
e fr. 40.– a favore dell’istante;
che contro le sentenze appena citate RE 1
è insorto a questa Camera con due reclami del 23 marzo 2015
(rispettivamente inc. 14.2015.97 e 14.2015.98) “contestandole totalmente”;
che
il primo giudice ha trasmesso il suo incarto alla Camera solo il 13 maggio
2015;
che
stante l’esito del giudizio odierno i reclami non sono stati notificati alla
controparte;
che
essendo gli stessi riferiti a cause fondate su fatti analoghi, in virtù
dell’art. 125 lett. c CPC si giustifica, per economia di procedura, di
congiungerli ed evaderli con una sola sentenza, pur mantenendone l’autonomia
nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche
singolarmente;
che
le sentenze impugnate – emanate in materia di rigetto dell’opposizione – sono
decisioni di prima istanza finale e inappellabili (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso;
che come già ricordato al reclamante in occasione di due precedenti
procedure intese all’incasso di contributi fiscali (sentenze CEF inc.
14.2014.255/6 dell’8 gennaio 2015 e 14.2015.70/71 del 7 aprile 2015), questa Camera esamina solo le censure esplicitamente
formulate e motivate in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che
discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle
conclusioni chiare, di designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3);
che nel caso specifico il reclamante si è nuovamente limitato a
criticare la correttezza delle decisioni di tassazione d’ufficio notificategli
il 6 novembre 2013, lamentando una differenza “decisamente notevole” con i dati
della propria dichiarazione d’imposte per il 2007, inoltrata ampiamente fuori
tempo il 30 settembre 2011;
che
tale motivazione è manifestamente insufficiente, perché il reclamante in realtà
non critica le sentenze impugnate bensì le decisioni fiscali prodotte quale
titolo di rigetto definitivo, e non si confronta con la motivazione esposta dal
Giudice di pace, il quale correttamente ha osservato come le decisioni fiscali
siano passate in giudicato e quindi non possano essere rimesse in discussione;
che
Fatti
i reclami si rivelano così inammissibili;
che
– per inciso – già si è spiegato nelle precedenti cause che l’esame del giudice
del rigetto si limita alla verifica del carattere esecutivo delle decisioni
amministrative su cui il procedente fonda l’istanza (cfr. art. 80 cpv. 2
n. 2 LEF e DTF 132 III 142, consid. 4.1.1), non essendo egli legittimato a sindacarne la correttezza dal profilo
fiscale;
che
visti i noti precedenti, RE 1 è formalmente reso attento che ove dovesse in
futuro nuovamente contestare decisioni di rigetto definitivo dell’opposizione
per motivi che avrebbe dovuto far valere direttamente contro la decisione amministrativa
invocata quale titolo di rigetto, la sua condotta processuale sarà giudicata
querulomane e i suoi reclami gli saranno d’acchito rinviati senz’altra formalità
(art. 132 cpv. 3 CPC);
Considerandi
che
la tassa del presente
giudizio seguirebbe la soccombenza del reclamante (art.
106.
cpv. 1 CPC);
che,
tuttavia, vista la sua situazione economica verosimilmente difficile (nei suoi confronti sono stati rilasciati ben 21 attestati di carenza di
beni per oltre fr. 200'000.– e sono tuttora pendenti numerose esecuzioni),
si prescinde – un’altra volta – dal riscuotere spese processuali, il cui
prelievo rischierebbe di tradursi per l’ente pubblico in spese d’incasso
infruttuoso supplementari;
che
non si pone invece problema di ripetibili, i reclami non essendo stati
notificati alla controparte;
che
circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, rispettivamente
di fr. 3'071.80 (inc. 14.2015.97) e fr. 1'009.75 (inc. 14.2015.98),
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo nella causa n. __________
(esecuzione n. __________1) è inammissibile.
2. Il
reclamo nella causa n. __________ (esecuzione n. __________2) è inammissibile.
3. Non
si riscuotono oneri processuali.
4. Notificazione a:
–;
– Ufficio
esazione e condoni, Viale S. Franscini 6, Bellinzona.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).