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Decisione

14.2016.1

Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione estera. Convenzione di Lugano. Pretesa sospensione dell’esecuzione in seguito all’apertura di una procedura d’insolvenza collettiva all’estero (in Franci

13 maggio 2016Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il

17 dicembre 2014 il Tribunal de Commerce de Grasse, in applicazione

degli articoli L620-1 e seguenti del Codice di commercio francese, ha aperto la

procedura di salvaguardia (“procédure de sauvegarde”) nei confronti della M__________ SA e della S__________ SA.

C. Con precetto esecutivo n. __________

emesso il 27 febbraio 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escus­so RE 1 per l’incasso di fr. 645'540.– oltre agli interessi del 5%

dal 21 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito: “Protocole Transactionnel 07.07.2011”.

D. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 maggio 2015 CO

1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 6

ottobre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta

vi si è opposta.

E. Statuendo con decisione 11 dicembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza

e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 6'000.–

a favore dell’istante.

F. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2016 per ottenerne l’an­­nullamento

e il rinvio della causa alla Pretura del Distretto di Lugano, affinché conceda

un congruo termine al reclamante per produrre le decisioni con cui il Tribunale

di Draguignan ha prorogato il periodo di osservazione nella procedura di

salvaguardia. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in

diritto: 1. La

sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione – è una

decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),

contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di

esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1

LOG) senza riguardo al valore litigioso. Non sono applicabili le norme

processuali della Convenzione di Lugano né l’art. 327a CPC (v. sotto

consid. 5.2).

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 4 gennaio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE

1.

il 14 dicembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo. Il termine di

ricorso è infatti scaduto il 24 dicembre 2015 durante le ferie natalizie (dal

18.

dicembre al 1° gennaio 2015: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per

legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il

rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 6 gennaio

2016, il 2 gennaio essendo un sabato.

1.2

La

Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo

sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,

imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente

sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda

la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe

erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III

375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre

2013, consid. 3.3). La Camera decide in

linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore

(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono

essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento

manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili

conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

Ne consegue che i documenti prodotti da RE

1.

la prima volta con il reclamo, che appaiono comunque privi di rilevanza ai

fini del giudizio odierno (v. sotto consid. 5.4), vanno estromessi dall’incarto

in quanto irricevibili.

2.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che con la produzione in originale

dell’Ordinanza del Tribunale de Grande Instance de Grasse che

omologa la transazione 7 luglio 2011 tra le parti e l’attestato rilasciato dallo

stesso tribunale il 28 settembre 2015, l’istante aveva adempiuto i requisiti,

da esaminare pregiudizialmente, stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (CLug). Nessuno dei

motivi di rifiuto del riconoscimento elencati all’art. 34 CLug risultando dato

in concreto, il primo giudice ha considerato così soddisfatte le condizioni per

il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso. A nulla è valsa

la difesa di quest’ultimo, secondo cui la decisione di apertura della procedura

di osservazione di sei mesi in favore delle società M__________ SA e S__________

SA avrebbe sospeso anche ogni azione nei confronti delle persone coobbligate o

che hanno consentito una garanzia personale fino alla sentenza statuente sul

piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente. Per il Pretore,

infatti, essendosi impegnato all’art. 4 del protocollo transazionale del 7

luglio 2011 a non invocare la sua estraneità e a non contestare l’esecuzione di

qualsivoglia decisione giudiziaria in Svizzera, l’escusso è ora malvenuto a

opporre all’esecuzione della convenzione omologata dal giudice le decisioni di

sospensione emesse a favore delle due società coobbligate.

3.

Nel

reclamo RE 1 ribadisce che dal giorno dell’apertura della “procédure

de sauvegarde” delle società

condebitrici M__________ SA e S__________ SA è fatto per legge divieto alle

stesse di pagare qualunque credito (art. L622-7 del Codice di commercio

francese). La procedura sospende poi anche ogni azione contro le persone

fisiche coobbligate o che hanno consentito una garanzia personale fino alla decisione

sul piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente (art. L622-28

cpv. 1 e 2). Per questo motivo, nella sua qualità di debitore solidale con le

due società il reclamante ritiene di non poter essere oggetto di provvedimenti

esecutivi fino alla sentenza definitiva che chiuderà la procédure de

sauvegarde. A suo parere il tentativo di sottrarsi alle norme legali

francesi con un’azione in Svizzera è quindi illegale. Egli ricorda infatti che

nell’accordo del 7 luglio 2011 le parti hanno pattuito un’elezione di diritto,

quello francese, e un’elezione di giurisdizione, ovvero quella di un tribunale

francese, per dirimere eventuali difficoltà d’interpretazio­ne o di esecuzione

dell’accordo. E la clausola con cui egli ha rinunciato a ogni privilegio di

estraneità (“privilège d’extranéité”) e cumulativamente si è impegnato a non

contestare l’esecuzione di qualunque decisione giudiziaria che potrebbe

essergli notificata in Svizzera (“ne pas contester l’exécution

de toute décision de justice qui pourrait lui être signifiée en Suisse”) significherebbe secondo lui unicamente che in

presenza di una decisione qualsiasi resa da un’autorità giudiziaria francese

giusta il diritto francese, egli non può far valere il suo domicilio in

Svizzera o il diritto svizzero per opporvisi.

A

mente del reclamante, d’altronde, il Pretore avrebbe dovuto trattare la

richiesta di exequatur delle sentenze dei tribunali di commercio di

Grasse e di Draguignan nella procedura di salvaguardia, essendo egli l’autorità

materialmente competente, perché altrimenti al reclamante è preclusa la possibilità

di renderle esecutive in Svizzera. È quindi per lui necessario rinviare gli

atti al Pretore, incluse le nuove decisioni prodotte col reclamo e non disponibili

durante la procedura di rigetto dell’opposizione, perché gli conceda in virtù dell’art.

55.

CLug un congruo termine entro il quale produrre le nuove decisioni in

conformità dell’art. 53 CLug, oppure perché lo dispensi di tale formalità.

4.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato. Il riconoscimento e l’esecuzione delle

decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o

multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg.

e 28 LDIP) (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80 LEF).

Trattandosi in particolare di una

decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura

di garanzie, la pronuncia del rigetto dell’opposizione presuppone una

dichiarazione di esecutività, il cosiddetto “exequatur” (Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad

art. 80 con rif.; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 30-32 ad art. 80 LEF), decisione che può essere

pronunciata in una (precedente) procedura indipendente e unilaterale dal giu­dice

dell’esecuzione (art. 335 cpv. 3 CPC) statuendo a titolo principale con effetto

vincolante per il giudice del rigetto (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF), oppure

che lo stesso giudice del rigetto può

adottare in via pregiudiziale

nella causa di rigetto con effetti limitati all’esecuzione in corso. Secondo la

giurisprudenza e la dottrina dominante, queste due vie sono aperte all’escutente

anche nei casi in cui si applica la (nuova) Convenzione di Lugano (sentenza del

Tribunale federale 5A_367/2013 del 26 settembre 2013, consid. 3, con rinvii, in

particolare alla DTF 135 III 324; Messaggio

concernente la revisione della Convenzione di Lugano, FF 2009 1468 ad 2.7.1.3).

4.1

Nella fattispecie, il Protocole transactionnel (doc. D annesso all’i­­stanza) è stato

sottoscritto il 7 luglio 2011, la richiesta di omologazione della transazione è

stata presentata il 28 maggio 2014 (doc. E) e l’ordinanza di omologazione del Tribunal

de Grande instance de Grasse è stata pronunciata il 4 giugno 2014 (doc. F), quindi dopo l’entrata in

vigore della Convenzione di Lugano

del 30 ottobre 2007 concernente la competenza

giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia

civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in

Francia, il 1° gennaio 2010. All’exequatur di questa decisione si

applica dunque quella Convenzione (art. 63 n. 1 CLug; sentenze della CEF 14.2014.242 del­l’8 giugno

2015.

consid. 5.1 e 14.2012.79 del 10 luglio 2012 con­sid. 3.3).

4.2

Siccome

l’istante ha chiesto solo il rigetto dell’opposizione e non anche l’exequatur

a titolo principale del Protocole transactionnel omologato e al quale è

stata conferita forza esecutiva il 4 giugno 2014 mediante ordinanza del Tribunal

de grande instance de Grasse, la procedura è disciplinata esclusivamente

dall’art. 84 LEF e non dalle norme processuali della Convenzione di Lugano

(art. 38 segg. CLug; v. Staehelin,

op. cit., n. 68a ad art. 80 LEF, con riferimento in particolare alla FF

2009.

1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125 III 388 consid. 3a; cfr. sentenza

della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013, consid. 4.1). Ciò significa

segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF

e non 41 CLug), che l’escusso può anche far valere le eccezioni dell’art. 81

LEF e che la decisione di rigetto è suscettibile di reclamo nel termine di dieci

giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con le limitazioni di cognizione previste dall’art.

320.

CPC (sopra consid. 1.2), gli art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC essendo

inapplicabili.

4.3

Nella

fattispecie il “protocole transactionnel” (doc. D), unitamente all’ordinanza di omologazione dello stesso

emanata il 4 giugno 2014 dal Tribunal de Grande Instance de Grasse (doc. F), costituiscono in principio un valido titolo

di rigetto definitivo per fr. 645'540.–,

pari a € 600'000.– al tasso di conversione del 26 febbraio 2015 (doc. C).

Il fatto che la decisione non sia stata prodotta in originale o in copia

autentica conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 cpv. 1 CLug non è di

rilievo in concreto, poiché nella

procedura di rigetto dell’opposizione si applicano le regole del CPC e non le

norme processuali della Convenzione di Lugano (e ciò vale in particolare per

gli art. 53 e 54 CLug), sicché il giudice è tenuto a richiedere la produzione

dell’originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo

se ha motivo di dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante

(art. 180 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015 consid.

6.

). Ora, nel caso in rassegna, non si evincono dagli atti motivi di

dubitare dell’autenticità della decisione francese prodotta dall’istante, che il

convenuto non contesta e che comunque risulta indirettamente dal formulario conforme

all’allegato V della CLug accluso all’istanza (doc. I).

5.

In

virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove

provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine

per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di

estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella

procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in

sede di rigetto (cfr. Staehelin,

op. cit., n. 5 ad art. 81).

5.1

Sono

ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con

documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”,

cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio

2005, consid. 5, con rimandi). A differenza

di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è

sufficiente rendere semplicemente verosimile che il termine di pagamento è stato

prorogato: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando

la presunzione che il debito esiste ed è esigibile, essa può essere rovesciata

soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del

rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui

soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di

diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito

essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).

5.2

Nel

caso specifico, il reclamante eccepisce che dall’apertura della procédure de

sauvegarde, il 17 dicembre 2014, alle società M__________ SA e S__________

SA è fatto per legge divieto di pagare qualunque credito (art. L622-7 del

Codice di commercio francese) ed è pure sospesa ogni azione contro le persone

fisiche coobbligate o che hanno consentito una garanzia personale fino all’emanazione

della decisione sul piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente

(art. L622-28 cpv. 1 e 2). In altre parole, il reclamante sostiene che il

credito posto in esecuzione è diventato inesigibile dopo l’emanazione della

decisione di omologazione del 4 giugno

2014.

Come appena ricordato, gli incombeva di dimostrare con documenti tale

asserzione.

5.3

Ora,

in una procedura che opponeva le stesse parti, la Camera ha già avuto modo di

ricordare che le decisioni di omologazione di un concordato o di un analogo

procedimento pronunciate all’e­­stero da un tribunale competente esplicano

effetti in Svizzera solo dopo esservi state riconosciute tali nel senso dell’art.

166.

LDIP (art. 175 LDIP) e che non sono ammessi riconoscimenti di decisioni

estere in via pregiudiziale in una procedura giudiziaria che non sia quella

stabilita dagli art. 166 segg. LDIP (sentenza della CEF 15.2015.25 del 19

maggio 2015 consid. 4). Nel caso specifico, invero, RE 1 ha chiesto “preliminarmente” il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività

in Svizzera delle decisioni 17 dicembre 2014 del Tribunal de commerce de

Grasse di apertura delle procédures

de sauvegarde (doc. 2 e 3 accluso alle osservazioni all’istanza) e 9

giugno 2015 del Tribunal de commerce de Draguignan di proroga del

periodo di osservazione di 4 mesi (doc. 4 e 5) (verbale d’udienza del 6 ottobre

2015, act. II). Sennonché egli non ha concluso formalmente all’exequatur

di queste decisioni né ne ha chiesto la congiunzione con la procedura di

rigetto dell’opposizione e la sospensione di quest’ultima (comunque possibile

soltanto in casi eccezionali, RtiD 2014 II 905 n. 63c consid. 6.1). Ciò lascia

pensare che la domanda ha carattere solo pregiudiziale ed è pertanto

inammissibile (v. DTF 135 III 39 consid. 2.4; 134 III 371 segg. consid. 5.1.2).

5.4

A

un esame più attento, ad ogni modo, la questione del riconoscimento in Svizzera

delle decisioni emesse nella procedura di salvaguardia non è in realtà decisiva

nel contesto della procedura di rigetto dell’opposizione. Esse, in effetti, non

sospendono esplicitamente l’ordinanza di

omologazione del Protocole transactionnel. E contrariamente a quanto crede il reclamante, gli effetti

della procedura di salvaguardia sui beni delle società M__________ SA e S__________

SA situati in Svizzera non sono retti dal diritto francese bensì da quello,

esecutivo, svizzero (art. 170 LDIP, per il rinvio dell’art. 175 LDIP). Orbene,

secondo la legislazione elvetica le esecuzioni e le procedure giudiziarie sono

sospese da un fallimento o da un concordato unicamente se sono dirette contro

il debitore escusso (art. 206, 207 e 297 cpv. 1 e 5 LEF), mentre non lo sono

nei confronti dei suoi coobbligati, come risulta dall’art. 217 LEF, che

disciplina le conseguenze nel fallimento del debitore del pagamento di un

acconto da parte di un suo coobbligato prima o dopo l’apertura del fallimento (Jean­neret in: Commentaire romand, Poursuite et

faillite, 2005, n. 4 ad art. 217 LEF), e dall’art. 303 LEF in materia concordataria,

purché i coobbligati siano stati informati della procedura concordataria in

modo da potervi salvaguardare i propri diritti. Che nel caso

concreto ad RE 1 sia nota la “procédure de sauvegarde” è pacifico. La

rinuncia del Pretore a esaminare la richiesta pregiudiziale di exequatur

resiste dunque alla critica.

5.5

Nulla muta al riguardo la clausola di elezione

del diritto francese contenuta all’art. 15 del protocollo, le norme della LEF

avendo natura imperativa nel senso dell’art. 18 LDIP (cfr. sentenza della

CEF 14.2015.87 del 14 settembre 2015 consid. 5; Stoffel/Cha­bloz, Voies d’exécution, 2a

ed. 2010, n. 40 ad § 13, pag. 421). Non si disconosce che in base a tale clausola il Tribunal

de Grande Instance de Grasse potrebbe accertare l’eventuale sospensione del

protocollo durante il periodo di osservazione delle procedure di salvaguardia,

ma non risulta dagli atti che abbia deciso in tale senso.

5.6

Fosse

anche applicabile il diritto esecutivo francese, il reclamante non ha comunque

dimostrato, con la semplice produzione del testo dell’art. L622-28 del Codice

di commercio francese (doc. 12), che l’esecuzione del protocollo sia sospesa

nei suoi confronti durante il periodo di osservazione delle procedure di salvaguardia.

Il Tribunal de Grande Instance de Grasse ha infatti omologato il

protocollo e accertato gli impegni immediatamente esigibili posti a carico di RE

1.

malgrado fosse pendente una procedura collettiva nei confronti della M__________

SA (doc. D pag. 2 ad 4). Che la successiva apertura delle procedure di salvaguardia

abbia sospeso anche l’esecuzione del protocollo, già omologato giudizialmente

non può così dirsi certo. Ove adempisse i requisiti per essere riconosciuta in

Svizzera, segnatamente dal profilo dell’ordine pubblico elvetico, solo una

decisione interpretativa del Tribunal de Grande Instance de Grasse che

confermasse la pretesa sospensione porterebbe la chiarezza sufficiente perché l’eccezione

sollevata dal reclamante possa essere accolta in virtù dell’art. 81 LEF. In

assenza di tale prova, il reclamo va disatteso.

6.

La tassa del presente

giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS

281.

), come le ripetibili,

determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 645'540.–,

raggiunge senz’altro la soglia di

fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Per questi

motivi,

pronuncia: 1. In quanto ammissibile il reclamo è respinto

e la sentenza impugnata è confermata.

2.

Le

spese processuali di complessivi fr. 1'150.– relative al presente

giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1

rifonderà a CO 1 fr. 5'200.– per ripetibili.

3.

Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000.

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).