14.2016.1
Rigetto definitivo dell’opposizione. Decisione estera. Convenzione di Lugano. Pretesa sospensione dell’esecuzione in seguito all’apertura di una procedura d’insolvenza collettiva all’estero (in Franci
13 maggio 2016Italiano18 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.1
Lugano
13 maggio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2015.2360 (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 22 maggio 2015 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 4 gennaio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa l’11 dicembre 2015 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Il 7 luglio 2011, PI 1 e la S__________ Sàrl da una parte, e in via
solidale la M__________ SA, la S__________ SA, RI 1 e Y__________ dall’altra
hanno firmato una transazione denominata “Protocole transactionnel”, con
cui è stato riconosciuto a favore di PI 1 e della S__________ Sàrl un credito
di € 5'090'448.–, che alla firma della transazione risultava scoperto
nella misura di € 2'459'115.–. Il saldo doveva essere versato in quattro
rate, l’ultima delle quali, di € 600'000.–, entro il 20 dicembre 2014. Essa
risulta tuttora scoperta.
Fatti
B. Il
17 dicembre 2014 il Tribunal de Commerce de Grasse, in applicazione
degli articoli L620-1 e seguenti del Codice di commercio francese, ha aperto la
procedura di salvaguardia (“procédure de sauvegarde”) nei confronti della M__________ SA e della S__________ SA.
C. Con precetto esecutivo n. __________
emesso il 27 febbraio 2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 645'540.– oltre agli interessi del 5%
dal 21 dicembre 2014, indicando quale titolo di credito: “Protocole Transactionnel 07.07.2011”.
D. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 22 maggio 2015 CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5. All’udienza di discussione tenutasi il 6
ottobre 2015, l’istante ha confermato la sua domanda, mentre la parte convenuta
vi si è opposta.
E. Statuendo con decisione 11 dicembre 2015, il Pretore ha accolto l’istanza
e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.– e un’indennità di fr. 6'000.–
a favore dell’istante.
F. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 4 gennaio 2016 per ottenerne l’annullamento
e il rinvio della causa alla Pretura del Distretto di Lugano, affinché conceda
un congruo termine al reclamante per produrre le decisioni con cui il Tribunale
di Draguignan ha prorogato il periodo di osservazione nella procedura di
salvaguardia. Nelle sue osservazioni del 4 febbraio 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in
diritto: 1. La
sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione – è una
decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n. 3 CPC),
contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di
esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1
LOG) senza riguardo al valore litigioso. Non sono applicabili le norme
processuali della Convenzione di Lugano né l’art. 327a CPC (v. sotto
consid. 5.2).
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 4 gennaio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore di RE
1.
il 14 dicembre 2015, in concreto il reclamo è tempestivo. Il termine di
ricorso è infatti scaduto il 24 dicembre 2015 durante le ferie natalizie (dal
18.
dicembre al 1° gennaio 2015: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per
legge fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il
rinvio dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia mercoledì 6 gennaio
2016, il 2 gennaio essendo un sabato.
1.2
La
Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate in modo
sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv. 1 CPC,
imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di designare dettagliatamente
sia i punti contestati della sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda
la sua critica e di spiegare perché la motivazione della decisione sarebbe
erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III
375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre
2013, consid. 3.3). La Camera decide in
linea di principio in base agli atti di causa della giurisdizione inferiore
(art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono
essere censurati sia l’applicazione errata del diritto sia l’accertamento
manifestamente errato dei fatti, fermo restando che sono inammissibili
conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
Ne consegue che i documenti prodotti da RE
1.
la prima volta con il reclamo, che appaiono comunque privi di rilevanza ai
fini del giudizio odierno (v. sotto consid. 5.4), vanno estromessi dall’incarto
in quanto irricevibili.
2.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha ritenuto che con la produzione in originale
dell’Ordinanza del Tribunale de Grande Instance de Grasse che
omologa la transazione 7 luglio 2011 tra le parti e l’attestato rilasciato dallo
stesso tribunale il 28 settembre 2015, l’istante aveva adempiuto i requisiti,
da esaminare pregiudizialmente, stabiliti dalla Convenzione concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale conclusa a Lugano il 30 ottobre 2007 (CLug). Nessuno dei
motivi di rifiuto del riconoscimento elencati all’art. 34 CLug risultando dato
in concreto, il primo giudice ha considerato così soddisfatte le condizioni per
il rigetto definitivo dell’opposizione interposta dall’escusso. A nulla è valsa
la difesa di quest’ultimo, secondo cui la decisione di apertura della procedura
di osservazione di sei mesi in favore delle società M__________ SA e S__________
SA avrebbe sospeso anche ogni azione nei confronti delle persone coobbligate o
che hanno consentito una garanzia personale fino alla sentenza statuente sul
piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente. Per il Pretore,
infatti, essendosi impegnato all’art. 4 del protocollo transazionale del 7
luglio 2011 a non invocare la sua estraneità e a non contestare l’esecuzione di
qualsivoglia decisione giudiziaria in Svizzera, l’escusso è ora malvenuto a
opporre all’esecuzione della convenzione omologata dal giudice le decisioni di
sospensione emesse a favore delle due società coobbligate.
3.
Nel
reclamo RE 1 ribadisce che dal giorno dell’apertura della “procédure
de sauvegarde” delle società
condebitrici M__________ SA e S__________ SA è fatto per legge divieto alle
stesse di pagare qualunque credito (art. L622-7 del Codice di commercio
francese). La procedura sospende poi anche ogni azione contro le persone
fisiche coobbligate o che hanno consentito una garanzia personale fino alla decisione
sul piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente (art. L622-28
cpv. 1 e 2). Per questo motivo, nella sua qualità di debitore solidale con le
due società il reclamante ritiene di non poter essere oggetto di provvedimenti
esecutivi fino alla sentenza definitiva che chiuderà la procédure de
sauvegarde. A suo parere il tentativo di sottrarsi alle norme legali
francesi con un’azione in Svizzera è quindi illegale. Egli ricorda infatti che
nell’accordo del 7 luglio 2011 le parti hanno pattuito un’elezione di diritto,
quello francese, e un’elezione di giurisdizione, ovvero quella di un tribunale
francese, per dirimere eventuali difficoltà d’interpretazione o di esecuzione
dell’accordo. E la clausola con cui egli ha rinunciato a ogni privilegio di
estraneità (“privilège d’extranéité”) e cumulativamente si è impegnato a non
contestare l’esecuzione di qualunque decisione giudiziaria che potrebbe
essergli notificata in Svizzera (“ne pas contester l’exécution
de toute décision de justice qui pourrait lui être signifiée en Suisse”) significherebbe secondo lui unicamente che in
presenza di una decisione qualsiasi resa da un’autorità giudiziaria francese
giusta il diritto francese, egli non può far valere il suo domicilio in
Svizzera o il diritto svizzero per opporvisi.
A
mente del reclamante, d’altronde, il Pretore avrebbe dovuto trattare la
richiesta di exequatur delle sentenze dei tribunali di commercio di
Grasse e di Draguignan nella procedura di salvaguardia, essendo egli l’autorità
materialmente competente, perché altrimenti al reclamante è preclusa la possibilità
di renderle esecutive in Svizzera. È quindi per lui necessario rinviare gli
atti al Pretore, incluse le nuove decisioni prodotte col reclamo e non disponibili
durante la procedura di rigetto dell’opposizione, perché gli conceda in virtù dell’art.
55.
CLug un congruo termine entro il quale produrre le nuove decisioni in
conformità dell’art. 53 CLug, oppure perché lo dispensi di tale formalità.
4.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato. Il riconoscimento e l’esecuzione delle
decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle convenzioni bilaterali o
multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto, dalla LDIP (art. 25 segg.
e 28 LDIP) (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80 LEF).
Trattandosi in particolare di una
decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla fornitura
di garanzie, la pronuncia del rigetto dell’opposizione presuppone una
dichiarazione di esecutività, il cosiddetto “exequatur” (Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad
art. 80 con rif.; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 30-32 ad art. 80 LEF), decisione che può essere
pronunciata in una (precedente) procedura indipendente e unilaterale dal giudice
dell’esecuzione (art. 335 cpv. 3 CPC) statuendo a titolo principale con effetto
vincolante per il giudice del rigetto (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF), oppure
che lo stesso giudice del rigetto può
adottare in via pregiudiziale
nella causa di rigetto con effetti limitati all’esecuzione in corso. Secondo la
giurisprudenza e la dottrina dominante, queste due vie sono aperte all’escutente
anche nei casi in cui si applica la (nuova) Convenzione di Lugano (sentenza del
Tribunale federale 5A_367/2013 del 26 settembre 2013, consid. 3, con rinvii, in
particolare alla DTF 135 III 324; Messaggio
concernente la revisione della Convenzione di Lugano, FF 2009 1468 ad 2.7.1.3).
4.1
Nella fattispecie, il Protocole transactionnel (doc. D annesso all’istanza) è stato
sottoscritto il 7 luglio 2011, la richiesta di omologazione della transazione è
stata presentata il 28 maggio 2014 (doc. E) e l’ordinanza di omologazione del Tribunal
de Grande instance de Grasse è stata pronunciata il 4 giugno 2014 (doc. F), quindi dopo l’entrata in
vigore della Convenzione di Lugano
del 30 ottobre 2007 concernente la competenza
giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale del 30 ottobre 2007 (CLug, RS 0.275.12), avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 2011 e in
Francia, il 1° gennaio 2010. All’exequatur di questa decisione si
applica dunque quella Convenzione (art. 63 n. 1 CLug; sentenze della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno
2015.
consid. 5.1 e 14.2012.79 del 10 luglio 2012 consid. 3.3).
4.2
Siccome
l’istante ha chiesto solo il rigetto dell’opposizione e non anche l’exequatur
a titolo principale del Protocole transactionnel omologato e al quale è
stata conferita forza esecutiva il 4 giugno 2014 mediante ordinanza del Tribunal
de grande instance de Grasse, la procedura è disciplinata esclusivamente
dall’art. 84 LEF e non dalle norme processuali della Convenzione di Lugano
(art. 38 segg. CLug; v. Staehelin,
op. cit., n. 68a ad art. 80 LEF, con riferimento in particolare alla FF
2009.
1468 ad 2.7.1.3 e alla DTF 125 III 388 consid. 3a; cfr. sentenza
della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013, consid. 4.1). Ciò significa
segnatamente che la procedura ha carattere contraddittorio (art. 84 cpv. 2 LEF
e non 41 CLug), che l’escusso può anche far valere le eccezioni dell’art. 81
LEF e che la decisione di rigetto è suscettibile di reclamo nel termine di dieci
giorni (art. 321 cpv. 2 CPC) con le limitazioni di cognizione previste dall’art.
320.
CPC (sopra consid. 1.2), gli art. 43 n. 5 CLug e 327a CPC essendo
inapplicabili.
4.3
Nella
fattispecie il “protocole transactionnel” (doc. D), unitamente all’ordinanza di omologazione dello stesso
emanata il 4 giugno 2014 dal Tribunal de Grande Instance de Grasse (doc. F), costituiscono in principio un valido titolo
di rigetto definitivo per fr. 645'540.–,
pari a € 600'000.– al tasso di conversione del 26 febbraio 2015 (doc. C).
Il fatto che la decisione non sia stata prodotta in originale o in copia
autentica conformemente a quanto stabilito dall’art. 53 cpv. 1 CLug non è di
rilievo in concreto, poiché nella
procedura di rigetto dell’opposizione si applicano le regole del CPC e non le
norme processuali della Convenzione di Lugano (e ciò vale in particolare per
gli art. 53 e 54 CLug), sicché il giudice è tenuto a richiedere la produzione
dell’originale del titolo di rigetto o di una copia certificata autentica solo
se ha motivo di dubitare dell’autenticità della copia prodotta dall’istante
(art. 180 cpv. 1 CPC; sentenza della CEF 14.2014.242 dell’8 giugno 2015 consid.
6.
). Ora, nel caso in rassegna, non si evincono dagli atti motivi di
dubitare dell’autenticità della decisione francese prodotta dall’istante, che il
convenuto non contesta e che comunque risulta indirettamente dal formulario conforme
all’allegato V della CLug accluso all’istanza (doc. I).
5.
In
virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo ove
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di
estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella
procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in
sede di rigetto (cfr. Staehelin,
op. cit., n. 5 ad art. 81).
5.1
Sono
ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con
documenti assolutamente chiari e univoci (“mit völlig eindeutigen Urkunden”,
cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio
2005, consid. 5, con rimandi). A differenza
di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è
sufficiente rendere semplicemente verosimile che il termine di pagamento è stato
prorogato: il titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) creando
la presunzione che il debito esiste ed è esigibile, essa può essere rovesciata
soltanto con la prova rigorosa del contrario. Non spetta al giudice del
rigetto, d’altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui
soluzione il potere d’apprezzamento gioca un ruolo importante (ad es. abuso di
diritto, violazione delle regole della buona fede), la decisione in merito
essendo riservata al giudice del merito (DTF 124 III 503 consid. 3/a).
5.2
Nel
caso specifico, il reclamante eccepisce che dall’apertura della procédure de
sauvegarde, il 17 dicembre 2014, alle società M__________ SA e S__________
SA è fatto per legge divieto di pagare qualunque credito (art. L622-7 del
Codice di commercio francese) ed è pure sospesa ogni azione contro le persone
fisiche coobbligate o che hanno consentito una garanzia personale fino all’emanazione
della decisione sul piano di salvaguardia o sulla liquidazione del richiedente
(art. L622-28 cpv. 1 e 2). In altre parole, il reclamante sostiene che il
credito posto in esecuzione è diventato inesigibile dopo l’emanazione della
decisione di omologazione del 4 giugno
2014.
Come appena ricordato, gli incombeva di dimostrare con documenti tale
asserzione.
5.3
Ora,
in una procedura che opponeva le stesse parti, la Camera ha già avuto modo di
ricordare che le decisioni di omologazione di un concordato o di un analogo
procedimento pronunciate all’estero da un tribunale competente esplicano
effetti in Svizzera solo dopo esservi state riconosciute tali nel senso dell’art.
166.
LDIP (art. 175 LDIP) e che non sono ammessi riconoscimenti di decisioni
estere in via pregiudiziale in una procedura giudiziaria che non sia quella
stabilita dagli art. 166 segg. LDIP (sentenza della CEF 15.2015.25 del 19
maggio 2015 consid. 4). Nel caso specifico, invero, RE 1 ha chiesto “preliminarmente” il riconoscimento e la dichiarazione di esecutività
in Svizzera delle decisioni 17 dicembre 2014 del Tribunal de commerce de
Grasse di apertura delle procédures
de sauvegarde (doc. 2 e 3 accluso alle osservazioni all’istanza) e 9
giugno 2015 del Tribunal de commerce de Draguignan di proroga del
periodo di osservazione di 4 mesi (doc. 4 e 5) (verbale d’udienza del 6 ottobre
2015, act. II). Sennonché egli non ha concluso formalmente all’exequatur
di queste decisioni né ne ha chiesto la congiunzione con la procedura di
rigetto dell’opposizione e la sospensione di quest’ultima (comunque possibile
soltanto in casi eccezionali, RtiD 2014 II 905 n. 63c consid. 6.1). Ciò lascia
pensare che la domanda ha carattere solo pregiudiziale ed è pertanto
inammissibile (v. DTF 135 III 39 consid. 2.4; 134 III 371 segg. consid. 5.1.2).
5.4
A
un esame più attento, ad ogni modo, la questione del riconoscimento in Svizzera
delle decisioni emesse nella procedura di salvaguardia non è in realtà decisiva
nel contesto della procedura di rigetto dell’opposizione. Esse, in effetti, non
sospendono esplicitamente l’ordinanza di
omologazione del Protocole transactionnel. E contrariamente a quanto crede il reclamante, gli effetti
della procedura di salvaguardia sui beni delle società M__________ SA e S__________
SA situati in Svizzera non sono retti dal diritto francese bensì da quello,
esecutivo, svizzero (art. 170 LDIP, per il rinvio dell’art. 175 LDIP). Orbene,
secondo la legislazione elvetica le esecuzioni e le procedure giudiziarie sono
sospese da un fallimento o da un concordato unicamente se sono dirette contro
il debitore escusso (art. 206, 207 e 297 cpv. 1 e 5 LEF), mentre non lo sono
nei confronti dei suoi coobbligati, come risulta dall’art. 217 LEF, che
disciplina le conseguenze nel fallimento del debitore del pagamento di un
acconto da parte di un suo coobbligato prima o dopo l’apertura del fallimento (Jeanneret in: Commentaire romand, Poursuite et
faillite, 2005, n. 4 ad art. 217 LEF), e dall’art. 303 LEF in materia concordataria,
purché i coobbligati siano stati informati della procedura concordataria in
modo da potervi salvaguardare i propri diritti. Che nel caso
concreto ad RE 1 sia nota la “procédure de sauvegarde” è pacifico. La
rinuncia del Pretore a esaminare la richiesta pregiudiziale di exequatur
resiste dunque alla critica.
5.5
Nulla muta al riguardo la clausola di elezione
del diritto francese contenuta all’art. 15 del protocollo, le norme della LEF
avendo natura imperativa nel senso dell’art. 18 LDIP (cfr. sentenza della
CEF 14.2015.87 del 14 settembre 2015 consid. 5; Stoffel/Chabloz, Voies d’exécution, 2a
ed. 2010, n. 40 ad § 13, pag. 421). Non si disconosce che in base a tale clausola il Tribunal
de Grande Instance de Grasse potrebbe accertare l’eventuale sospensione del
protocollo durante il periodo di osservazione delle procedure di salvaguardia,
ma non risulta dagli atti che abbia deciso in tale senso.
5.6
Fosse
anche applicabile il diritto esecutivo francese, il reclamante non ha comunque
dimostrato, con la semplice produzione del testo dell’art. L622-28 del Codice
di commercio francese (doc. 12), che l’esecuzione del protocollo sia sospesa
nei suoi confronti durante il periodo di osservazione delle procedure di salvaguardia.
Il Tribunal de Grande Instance de Grasse ha infatti omologato il
protocollo e accertato gli impegni immediatamente esigibili posti a carico di RE
1.
malgrado fosse pendente una procedura collettiva nei confronti della M__________
SA (doc. D pag. 2 ad 4). Che la successiva apertura delle procedure di salvaguardia
abbia sospeso anche l’esecuzione del protocollo, già omologato giudizialmente
non può così dirsi certo. Ove adempisse i requisiti per essere riconosciuta in
Svizzera, segnatamente dal profilo dell’ordine pubblico elvetico, solo una
decisione interpretativa del Tribunal de Grande Instance de Grasse che
confermasse la pretesa sospensione porterebbe la chiarezza sufficiente perché l’eccezione
sollevata dal reclamante possa essere accolta in virtù dell’art. 81 LEF. In
assenza di tale prova, il reclamo va disatteso.
6.
La tassa del presente
giudizio, stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS
281.
), come le ripetibili,
determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 645'540.–,
raggiunge senz’altro la soglia di
fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Per questi
motivi,
pronuncia: 1. In quanto ammissibile il reclamo è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
2.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'150.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1
rifonderà a CO 1 fr. 5'200.– per ripetibili.
3.
Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000.
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).