14.2016.10
Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per la fornitura di energia elettrica, interessi e tassa di diffida. Imputazione dei pagamenti dell’escusso
25 aprile 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.10
Lugano
25 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa n. 0304-2015-S (rigetto
definitivo dell’opposizione) della Giudicatura di pace del Circolo di
Bellinzona promossa con istanza 21 ottobre 2015 da
Comune di
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 17 dicembre 2015 presentato da RE 1 contro
la decisione emessa il 9 dicembre 2015 dal Giudice di pace supplente;
ritenuto
in fatto: A. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________
emesso il 16 settembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Bellinzona, le CO 1
(in seguito: “CO 1”), ente di diritto pubblico senza personalità giuridica
facente parte del Comune di __________, ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 498.40 oltre agli
interessi del 5% dal 1° aprile 2015 e di 2) fr. 10.–,
indicando quali titoli di credito: “1) Fattura per la fornitura di energia elettrica + interessi 5.00%
calcolati dai termini di scadenza 31.03.2015; fattura periodo anno 2014 Fr. 714.10./.
Accrediti e/o spese di mutazione Fr. 215.70, 2) Tassa di diffida per
domanda esecuzione”.
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 21 ottobre 2015 l’CO
1 ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo di
Bellinzona limitatamente a fr. 384.30. Nel termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con
osservazioni scritte del 7 novembre 2015. Nella replica
del 23 novembre 2015 e nella duplica del 25 novembre 2015 le parti sono rimaste
sulle rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione 9 dicembre 2015,
il “Vice” Giudice di pace (recte: Giudice di pace supplente) ha accolto
l’istanza e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte
convenuta per fr. 384.30 oltre agli interessi del 5% dal 1° aprile 2015, ponendo
a suo carico le spese processuali di fr. 100.–.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 17 dicembre 2015, dolendosi del fatto che il primo
giudice non ha tenuto conto dei mezzi di prova da lui prodotti per dimostrare
che aveva saldato il proprio debito nei confronti dell’istante. Nelle sue osservazioni del 18 febbraio 2015, l’CO 1 ha invece confermato la sua richiesta. Con replica inoltrata spontaneamente a questa Camera
il 4 marzo 2016, RE 1 ha ribadito la sua posizione.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC). Essendo
la notifica avvenuta a RE 1 al più presto il 10 dicembre 2015, il termine di 10
giorni è scaduto domenica 20 dicembre, ossia durante le ferie natalizie (dal 18
dicembre al 1° gennaio 2016: art. 56 n. 2 LEF) ed è stato prorogato per legge
fino al terzo giorno utile dopo la fine delle stesse (art. 63 LEF per il rinvio
dell’art. 145 cpv. 4 CPC; DTF 108 III 49), ossia martedì 5 gennaio 2016, il 2
gennaio essendo un sabato. Presentato il 19 dicembre, in concreto il reclamo è
senz’altro tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a
riferirsi ai mezzi di prova prodotti dall’istante per respingere l’opposizione
in via definitiva per l’importo posto in esecuzione oltre agli interessi del 5%
dal 1° aprile 2015, e per fr. 33.30 relativi alle spese esecutive, senza alcun
accenno a quanto sostenuto dal convenuto con le sue osservazioni all’istanza.
4. Nel
reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto, nella sua decisione, dei mezzi di prova da lui
prodotti (ossia le ricevute di pagamento degli acconti) per dimostrare che la
fattura dell’CO 1 è stata saldata prima che venisse emesso il precetto
esecutivo nei suoi confronti. Chiede pertanto implicitamente la riforma
integrale della decisione impugnata e l’attribuzione delle spese a carico dell’istante.
5. Nelle sue osservazioni al reclamo, l’CO 1 sostiene che alcuni degli
acconti corrisposti dal convenuto sono stati innanzitutto accreditati su delle fatture
arretrate e precedenti a quella per cui è stata avviata l’esecuzione, mentre
solo i versamenti del 19 e del 31 agosto 2015 (nonché una parte di quello effettuato
l’8 luglio 2015) sono stati registrati sulla fattura n. __________ oggetto
della presente procedura. Conferma pertanto la richiesta di pagamento del saldo
scoperto di fr. 384.30, oltre alle spese esecutive, alle spese della Giudicatura
di pace e di questa Camera e agli interessi di ritardo.
6. Relativamente alla replica inoltrata dal reclamante in questa sede, a
scanso di equivoco va subito precisato che la notificazione alle parti degli
atti presentati nella procedura di reclamo rientra fra le competenze dell’autorità
giudiziaria (art. 322 cpv. 1 CPC) – quindi in concreto di questa Camera – e non
fra quelle del giudice di prima istanza o della controparte.
7. In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
7.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze
giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni
di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme
speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio
in giudicato (Staehelin in Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).
7.2 Nella fattispecie l’istante fonda la sua pretesa nei confronti del convenuto
sulla fattura n. __________ del 28 febbraio 2015 relativa alla “Fornitura energia elettrica” per il periodo dal 21 gennaio 2014 al 16 febbraio 2015, con la quale l’CO
1 ha chiesto a RE 1 il versamento di complessivi fr. 714.10. Poiché
passata in giudicato – l’escusso non avendo interposto reclamo entro il termine
di 15 giorni previsto dalla stessa – la menzionata fattura costituisce in
principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo
ivi indicato (come tra l’altro espressamente indicato all’art. 21.06 del “Regolamento per la distribuzione di energia
elettrica” dell’CO 1). Non v’è del resto controversia
su questo punto, il reclamante limitandosi a sostenere di avere pagato la
fattura in questione.
7.3 Per contro non risulta alcun titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
per la pretesa dell’istante volta al pagamento d’interessi del 5% dal 1° aprile
2015. Certo, il predetto Regolamento prevede al suo art. 21.05 che “l’Azienda si riserva di applicare interessi
di mora per ritardi nei pagamenti e/o pagamenti rateali”. A parte il fatto, però, che l’CO 1 non ha
dimostrato di avere fatto uso di questa “riserva”, e in particolare ha omesso
di produrre il richiamo del 5 maggio 2015 e la diffida dell’11 giugno 2015
menzionati nell’istanza di rigetto, essa non ha comunque
provato quando la fattura è pervenuta all’escusso. E come si vedrà poi (sotto consid. 8), il credito
è stato pagato prima dell’inoltro dell’esecuzione, sicché la domanda d’esecuzione
non può essere considerata alla stregua di un’interpellazione che avrebbe fatto
decorrere interessi di mora. Nell’esito il reclamo è dunque senz’altro fondato
su questo punto.
7.4 Neppure
a favore della tassa di diffida di fr. 10.– figurante
sul precetto esecutivo l’istante ha prodotto un titolo di rigetto definitivo,
ovvero una decisione che la pone a carico di RE 1. È ipotizzabile che la
Considerandi
diffida contenesse una simile decisione, ma già si è detto che l’CO 1 ha omesso
di produrla. Il reclamo va dunque accolto anche su questo punto.
7.5
Per quanto riguarda invece le spese esecutive, va ricordato che al
proposito non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’esecuzione
con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della
CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio
2012).
8.
In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo
ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il
termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere
sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più
essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III
320.
consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).
8.1
Come visto, nel caso specifico il
reclamante sostiene di avere estinto la fattura fatta valere dall’istante versando
quattro acconti (tre di fr. 200.– ciascuno e uno di fr. 114.10) comprovati
dalle ricevute accluse alle osservazioni all’istanza del 7 novembre 2015. L’CO 1 afferma invece di aver accreditato parte degli acconti su altre
fatture precedenti a quella in questione, riferite agli anni 2012 e 2013, e contesta
che RE 1 abbia mai richiesto di poter pagare a rate la nota fattura (relativa
al periodo dal 21 gennaio 2015 al 16 febbraio 2015).
8.2
In
virtù dell’art. 86 CO, chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di
dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare
(cpv. 1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al
debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non
faccia immediatamente opposizione (cpv. 2).
a) Nel
caso concreto, le copie delle ricevute postali prodotte da RE 1 con le
osservazioni all’istanza non menzionano alcun riferimento alla fattura posta in
esecuzione. Non è neppure determinante al riguardo il fatto ch’egli abbia
apparentemente fatto uso delle polizze di versamento trasmessegli dall’CO 1 il
23.
giugno 2015 poiché con tali polizze è stato inviato anche un estratto conto
che fa stato di arretrati dell’escusso per gli anni dal 2011 al 2015 di
complessivi fr. 2'516.90. Nella sua replica presentata in prima sede il 25
novembre 2015 (ad n. 2), RE 1 ha però allegato di avere riportato su tutti i
quattro cedolini relativi agli acconti versati, nella rubrica “comunicazioni”, la
dicitura “Acconto su fattura __________”. Egli non ne ha però prodotto la prova. E siccome la sua duplica non pare essere stata
notificata all’CO 1 l’allegazione non può ritenersi provata nel senso dell’art. 150 cpv. 1 CPC (per tacere del fatto che, visti i termini sconvenienti
da lui rivolti alla controparte, la replica sarebbe dovuta essergli ritornata
con l’assegnazione di un termine per sanarla in conformità all’art. 132 cpv. 2
CPC). Sta di fatto, nondimeno, che l’importo complessivo dei quattro acconti
ammonta esattamente a quello della fattura posta in esecuzione, sicché si
potrebbe ritenere che l’imputazione di cui il reclamante si prevale risulti
dalle circostanze (v. in tal senso: Leu in:
Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed.
2015, n. 3 ad art. 86 CO; Loertscher
in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 5 ad
art. 86 CO). Non è però necessario approfondire la questione, perché l’imputazione
fatta valere dal reclamante risulta comunque data per un altro motivo.
b) In virtù dell’art. 87 cpv. 1 CO, ove non esista una valida dichiarazione
circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il
pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per
cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito
scaduto prima. Ora, non si evince dagli atti (e in particolare dal richiamo 5
maggio 2015 o dalla diffida 11 giugno 2015 che l’istante non ha prodotto) che l’CO
1.
abbia trasmesso a RE 1 una quietanza con l’indicazione dell’imputazione
degli acconti ricevuti. In questa contingenza, l’imputazione dei pagamenti
eseguiti dall’escusso, ove non risulti già dalle circostanze (v. sopra ad a), si
avvera disciplinata dal diritto dispositivo stabilito all’art. 87 cpv. 1 CO. Essi
sono pertanto da imputare sul credito che ha dato luogo alla prima esecuzione.
Dagli atti non si evince che l’CO 1 abbia promosso altre esecuzioni prima di
quella in esame, e ad ogni modo non ha contestato l’allegazione formulata dal
reclamante nella sua replica spontanea del 4 marzo 2016 per cui in precedenza
non sono stati emessi precetti esecutivi. Avendo RE 1 dimostrato con documenti
di avere estinto il credito posto in esecuzione nel senso dell’art. 81 cpv. 1
LEF, il reclamo merita accoglimento e la decisione impugnata va quindi
riformata nel senso della reiezione dell’istanza.
9.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
9.1
Solo
con la sua replica spontanea il reclamante
ha postulato l’assegnazione di “un congruo indennizzo per il tempo perso a causa della
cattiva amministrazione di CO 1”.
La domanda è tardiva e pertanto irricevibile (cfr. art. 326 cpv. 1 CPC; Tappy in: CPC commenté,
2011, n. 10 ad art. 105 CPC).
9.2
Per abbondanza, si ricorda del resto che la concessione di
un’indennità d’inconvenienza è subordinata alla formulazione di una
motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3
lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,
RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21
agosto 2011), da cui risulti che la tutela dei propri interessi (esauritasi nel caso concreto in un reclamo di un
terzo di pagina) ha richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto
normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori
amministrativi personali (Tappy, op. cit., n. 34 ad art.
95; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/ Bernasconi [curatori],
Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad b), tale da comportare una perdita di guadagno, che secondo
il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 2006 6664 ad art.
94) è ipotizzabile soprattutto per persone che esercitano un’attività indipendente.
Nel caso concreto, il reclamante non pretende né dimostra che la redazione del
reclamo abbia determinato per lui un mancato guadagno, mentre la Camera non gli
ha chiesto alcuna replica perché non l’ha ritenuto necessario. Non sarebbe
quindi potuto essergli assegnata un’indennità d’inconvenienza.
Ciò vale a maggior ragione per la prima sede, in cui egli non ha formulato
alcuna domanda d’indennità.
10.
Circa i rimedi esperibili sul
piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 384.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e
di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così
riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dalla parte istante, è posta a
suo carico.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 70.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle CO 1, del Comune di __________.
Non si attribuisce alcuna indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla Giudicatura di pace
del Circolo di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).