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Decisione

14.2016.10

Rigetto definitivo dell’opposizione. Tassa per la fornitura di energia elettrica, interessi e tassa di diffida. Imputazione dei pagamenti dell’escusso

25 aprile 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3. Nella decisione impugnata, il Giudice di pace supplente si è limitato a

riferirsi ai mezzi di prova prodotti dall’istante per respingere l’opposizione

in via definitiva per l’importo posto in esecuzione oltre agli interessi del 5%

dal 1° aprile 2015, e per fr. 33.30 relativi alle spese esecutive, senza alcun

accenno a quanto sostenuto dal convenuto con le sue osservazioni all’istanza.

4. Nel

reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di non aver tenuto conto, nella sua decisione, dei mezzi di prova da lui

prodotti (ossia le ricevute di pagamento degli acconti) per dimostrare che la

fattura dell’CO 1 è stata saldata prima che venisse emesso il precetto

esecutivo nei suoi confronti. Chiede pertanto implicitamente la riforma

integrale della decisione impugnata e l’attribuzione delle spese a carico dell’istante.

5. Nelle sue osservazioni al reclamo, l’CO 1 sostiene che alcuni degli

acconti corrisposti dal convenuto sono stati innanzitutto accreditati su delle fatture

arretrate e precedenti a quella per cui è stata avviata l’esecuzione, mentre

solo i versamenti del 19 e del 31 agosto 2015 (nonché una parte di quello effettuato

l’8 luglio 2015) sono stati registrati sulla fattura n. __________ oggetto

della presente procedura. Conferma pertanto la richiesta di pagamento del saldo

scoperto di fr. 384.30, oltre alle spese esecutive, alle spese della Giudicatura

di pace e di questa Camera e agli interessi di ritardo.

6. Relativamente alla replica inoltrata dal reclamante in questa sede, a

scanso di equivoco va subito precisato che la notificazione alle parti degli

atti presentati nella procedura di reclamo rientra fra le competenze dell’autorità

giudiziaria (art. 322 cpv. 1 CPC) – quindi in concreto di questa Camera – e non

fra quelle del giudice di prima istanza o della controparte.

7. In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

7.1 Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle sentenze

giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le decisioni

di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. Salvo norme

speciali contrarie, come per le sentenze civili non è necessario il passaggio

in giudicato (Staehelin in Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art. 80 LEF).

7.2 Nella fattispecie l’istante fonda la sua pretesa nei confronti del convenuto

sulla fattura n. __________ del 28 febbraio 2015 relativa alla “Fornitura energia elettrica” per il periodo dal 21 gennaio 2014 al 16 febbraio 2015, con la quale l’CO

1 ha chiesto a RE 1 il versamento di complessivi fr. 714.10. Poiché

passata in giudicato – l’escusso non avendo interposto reclamo entro il termine

di 15 giorni previsto dalla stessa – la menzionata fattura costituisce in

principio un valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione in virtù dell’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF per l’importo

ivi indicato (come tra l’altro espressamente indicato all’art. 21.06 del “Regolamento per la distribuzione di energia

elettrica” dell’CO 1). Non v’è del resto controversia

su questo punto, il reclamante limitandosi a sostenere di avere pagato la

fattura in questione.

7.3 Per contro non risulta alcun titolo di rigetto definitivo dell’opposi­­zione

per la pretesa dell’istante volta al pagamento d’interessi del 5% dal 1° aprile

2015. Certo, il predetto Regolamento prevede al suo art. 21.05 che “l’Azienda si riserva di applicare interessi

di mora per ritardi nei pagamenti e/o pagamenti rateali”. A parte il fatto, però, che l’CO 1 non ha

dimostrato di avere fatto uso di questa “riserva”, e in particolare ha omesso

di produrre il richiamo del 5 maggio 2015 e la diffida dell’11 giugno 2015

menzionati nell’istan­­za di rigetto, essa non ha comunque

provato quando la fattura è pervenuta all’escusso. E come si vedrà poi (sotto consid. 8), il credito

è stato pagato prima dell’inoltro dell’esecuzione, sicché la domanda d’esecuzione

non può essere considerata alla stregua di un’interpellazione che avrebbe fatto

decorrere interessi di mora. Nell’esito il reclamo è dunque senz’altro fondato

su questo punto.

7.4 Neppure

a favore della tassa di diffida di fr. 10.– figurante

sul precetto esecutivo l’istante ha prodotto un titolo di rigetto definitivo,

ovvero una decisione che la pone a carico di RE 1. È ipotizzabile che la

Considerandi

diffida contenesse una simile decisione, ma già si è detto che l’CO 1 ha omesso

di produrla. Il reclamo va dunque accolto anche su questo punto.

7.5

Per quanto riguarda invece le spese esecutive, va ricordato che al

proposito non decide il giudice del rigetto bensì l’ufficio d’ese­­cuzione

con competenza esclusiva (v. art. 68 LEF; DTF 85 III 128; sentenze della

CEF 14.2002.77 del 27 gennaio 2003 consid. 3.5 e 15.2012.16 del 28 febbraio

2012).

8.

In virtù dell’art. 81 cpv. 1 LEF l’escusso può opporsi al rigetto definitivo

ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il

termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere

sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più

essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 138 III 586 consid. 6.1.2; 135 III

320.

consid. 2.5; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

8.1

Come visto, nel caso specifico il

reclamante sostiene di avere estinto la fattura fatta valere dall’istante versando

quattro acconti (tre di fr. 200.– ciascuno e uno di fr. 114.10) comprovati

dalle ricevute accluse alle osservazioni all’istanza del 7 novembre 2015. L’CO 1 afferma invece di aver accreditato parte degli acconti su altre

fatture precedenti a quella in questione, riferite agli anni 2012 e 2013, e contesta

che RE 1 abbia mai richiesto di poter pagare a rate la nota fattura (relativa

al periodo dal 21 gennaio 2015 al 16 febbraio 2015).

8.2

In

virtù dell’art. 86 CO, chi ha più debiti verso la stessa persona ha diritto di

dichiarare, all’atto del pagamento, quale sia il debito che intende soddisfare

(cpv. 1). Ove tale dichiarazione non venga fatta, il pagamento si imputerà al

debito indicato dal creditore nella sua quietanza, a meno che il debitore non

faccia immediatamente opposizione (cpv. 2).

a) Nel

caso concreto, le copie delle ricevute postali prodotte da RE 1 con le

osservazioni all’istanza non menzionano alcun riferimento alla fattura posta in

esecuzione. Non è neppure determinante al riguardo il fatto ch’egli abbia

apparentemente fatto uso delle polizze di versamento trasmessegli dall’CO 1 il

23.

giugno 2015 poiché con tali polizze è stato inviato anche un estratto conto

che fa stato di arretrati dell’escusso per gli anni dal 2011 al 2015 di

complessivi fr. 2'516.90. Nella sua replica presentata in prima sede il 25

novembre 2015 (ad n. 2), RE 1 ha però allegato di avere riportato su tutti i

quattro cedolini relativi agli acconti versati, nella rubrica “comunicazioni”, la

dicitura “Acconto su fattura __________”. Egli non ne ha però prodotto la prova. E siccome la sua duplica non pare essere stata

notificata all’CO 1 l’allegazione non può ritenersi provata nel senso del­l’art. 150 cpv. 1 CPC (per tacere del fatto che, visti i termini sconvenienti

da lui rivolti alla controparte, la replica sarebbe dovuta essergli ritornata

con l’assegnazione di un termine per sanarla in conformità all’art. 132 cpv. 2

CPC). Sta di fatto, nondimeno, che l’importo complessivo dei quattro acconti

ammonta esattamente a quello della fattura posta in esecuzione, sicché si

potrebbe ritenere che l’imputazione di cui il reclamante si prevale risulti

dalle circostanze (v. in tal senso: Leu in:

Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 6a ed.

2015, n. 3 ad art. 86 CO; Loer­tscher

in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 5 ad

art. 86 CO). Non è però necessario approfondire la questione, perché l’imputazione

fatta valere dal reclamante risulta comunque data per un altro motivo.

b) In virtù dell’art. 87 cpv. 1 CO, ove non esista una valida dichiarazione

circa il debito estinto né una designazione risulti dalla quietanza, il

pagamento sarà imputato al debito scaduto, fra più debiti scaduti, a quello per

cui prima si procedette contro il debitore, e se non si procedette, al debito

scaduto prima. Ora, non si evince dagli atti (e in particolare dal richiamo 5

maggio 2015 o dalla diffida 11 giugno 2015 che l’istante non ha prodotto) che l’CO

1.

abbia trasmesso a RE 1 una quietanza con l’indicazio­­ne dell’imputazione

degli acconti ricevuti. In questa contingenza, l’imputazione dei pagamenti

eseguiti dall’escusso, ove non risulti già dalle circostanze (v. sopra ad a), si

avvera disciplinata dal diritto dispositivo stabilito all’art. 87 cpv. 1 CO. Essi

sono pertanto da imputare sul credito che ha dato luogo alla prima esecuzione.

Dagli atti non si evince che l’CO 1 abbia promosso altre esecuzioni prima di

quella in esame, e ad ogni modo non ha contestato l’allegazione formulata dal

reclamante nella sua replica spontanea del 4 marzo 2016 per cui in precedenza

non sono stati emessi precetti esecutivi. Avendo RE 1 dimostrato con documenti

di avere estinto il credito posto in esecuzione nel senso dell’art. 81 cpv. 1

LEF, il reclamo merita accoglimento e la decisione impugnata va quindi

riformata nel senso della reiezione dell’istanza.

9.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).

9.1

Solo

con la sua replica spontanea il reclamante

ha postulato l’as­­segnazione di “un congruo indennizzo per il tempo perso a causa della

cattiva amministrazione di CO 1”.

La domanda è tardiva e pertanto irricevibile (cfr. art. 326 cpv. 1 CPC; Tappy in: CPC commenté,

2011, n. 10 ad art. 105 CPC).

9.2

Per abbondanza, si ricorda del resto che la concessione di

un’in­­dennità d’inconvenienza è subordinata alla formulazione di una

motivazione sufficiente (art. 95 cpv. 3

lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale 5D_229/2011 del 16 aprile 2012,

RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21

agosto 2011), da cui risulti che la tutela dei propri interessi (esauritasi nel caso concreto in un reclamo di un

terzo di pagina) ha richiesto un dispendio di tempo superiore a quanto

normalmente esigibile da ciascuno per l’espletamento dei lavori

amministrativi personali (Tappy, op. cit., n. 34 ad art.

95; Trezzini in: Trezzini/Cocchi/ Bernasconi [curatori],

Commentario al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2011, pag. 387 ad b), tale da comportare una perdita di guadagno, che secondo

il Messaggio del Consiglio federale relativo a tale norma (FF 2006 6664 ad art.

94) è ipotizzabile soprattutto per persone che esercitano un’attività indipendente.

Nel caso concreto, il reclamante non pretende né dimostra che la redazione del

reclamo abbia determinato per lui un mancato guadagno, mentre la Camera non gli

ha chiesto alcuna replica perché non l’ha ritenuto necessario. Non sarebbe

quindi potuto essergli assegnata un’indennità d’inconvenienza.

Ciò vale a maggior ragione per la prima sede, in cui egli non ha formulato

alcuna domanda d’indennità.

10.

Circa i rimedi esperibili sul

piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 384.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e

di conseguenza i dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così

riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.–, anticipata dalla parte istante, è posta a

suo carico.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 70.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico delle CO 1, del Comune di __________.

Non si attribuisce alcuna indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla Giudicatura di pace

del Circolo di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).