Lexipedia

Decisione

14.2016.100

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 ottobre 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 3 aprile 2001 le parti hanno poi stipulato un “protocollo aggiuntivo”

mirante a completare o modificare alcuni punti della suddetta Convenzione. In

particolare all’art. 5 (relativo ai contributi) è stata aggiunta una cosiddetta

“clausola di salvaguardia” in forza della quale veniva conferita alla convenuta la possibilità

di “ridurre temporaneamente il

contributo dovuto al Comune […] previo accordo scritto della Commissione federale sulle case da gioco, sentita la posizione del Comune […], ad esempio qualora la società dovesse far fronte

a urgenti e improrogabili investimenti o a una situazione finanziaria difficile,

tale da pregiudicarne la sua reddittività”. Il 24

settembre 2002 il Consiglio federale ha rilasciato alla RE 1 una “Concessione di sito e di gestione di tipo B”. Come richiesto dal­l’autorità comunale, l’8 settembre 2003 la RE 1

ha precisato che l’importo annuo fisso di un milione di franchi sarebbe stato

versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno.

C. Dopo

aver proposto, il 6 maggio 2014, di pagare i contributi del 2014 a condizione

di sospendere quelli del 2015 e di formare un gruppo di lavoro volto alla

comune definizione di un nuovo sistema da applicarsi a partire dal 2016, a

fronte del rifiuto del Comune il 28 agosto 2014 la RE 1 ha formalmente sospeso

il contributo per il 2014 invocando la clausola di salvaguardia, “in quanto il pagamento dei contributi di

pubblica utilità non permetterebbe, a queste condizioni, di garantire adeguata

redditività della casa da gioco”, riservandosi di

formulare una proposta di riduzione solo alla fine del 2014, una volta noti i

risultati definitivi dell’esercizio annuo.

D. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio

2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il CO 1 ha

escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'000'000.– oltre agli interessi del

5% dal 31 gennaio 2014, indicando quale titolo di credito l’“importo annuale per l’anno 2014 ai sensi dell’Art.

5.1 cifra 2 lett. a) della Convenzione del 19.09.2000 e dei successivi atti ad

essa relativi”.

E. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 febbraio

2016 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 18 febbraio 2016. In sede di replica e di

duplica rispettivamente del 21 marzo e dell’11 aprile 2016, le parti si sono

sostanzialmente confermate nelle rispettive conclusioni.

F. Statuendo con decisione 18 aprile 2016, il Pretore aggiunto ha

parzialmente accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione

interposta dalla parte convenuta per l’importo posto in esecuzione oltre agli

interessi del 5% dal 1° febbraio 2014 (anziché dal 31 gennaio 2014),

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di

fr. 13'000.– a favore dell’istante.

G. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 27 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto

del 29 aprile 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto

sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 18 maggio

2016, il CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. L’11

ottobre 2016 la reclamante ha prodotto, senza commenti, una sentenza del

Tribunale amministrativo federale del 22 settembre 2016.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 27 aprile 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore

della RE 1 il 19 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, la sentenza prodotta dalla reclamante

l’11 ottobre 2016 (sopra ad G) è dunque irricevibile.

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata il Pretore aggiunto ha innanzitutto accertato la capacità

di stare in lite del CO 1 e la corretta applicabilità nel caso concreto della

procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione, e questo a

prescindere dalla clausola arbitrale stabilita dalle parti. Egli ha poi considerato

che la documentazione prodotta, in particolare la Convenzione sottoscritta

dalle parti il 19 settembre 2000 e il protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001,

costituiscono un valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 1'000'000.–

posto in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2014 (anziché

dal 31 gennaio), corrispondente al giorno successivo alla data di scadenza dell’obbligazione.

In merito alla clausola di salvaguardia invocata dall’escussa, il primo

giudice, pur ritenendo che le asserite difficoltà finanziarie per l’anno 2014

potrebbero anche essere ritenute verosimili, ha tuttavia rilevato come il

termine per il pagamento del contributo annuale (ossia anticipatamente entro il

31.

gennaio) fosse stato stabilito dalla stessa società, e ciò indipendentemente

dal suo andamento finanziario per l’anno in corso. Per questo motivo, egli ha

concluso che al 31 gennaio 2014 il debito della società escussa fosse esigibile

senza condizioni né riserve, la procedura prevista dalla suddetta clausola non

essendo a quel momento ancora stata implementata ed escludendo il magistrato la

possibilità di invocarla retroattivamente, e ciò anche alla luce delle

contestazioni in merito al ruolo e alle competenze della Commissione federale

delle case da gioco (CFCG).

4.

Nel

reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non aver

considerato, nella sua decisione, alcune censure da lei sollevate in prima

sede. Oltre a rimettere implicitamente in discussione la capacità del Comune di

stare in lite, la società ritiene che i contributi che si è impegnata a versare

allo stesso – tra l’altro senza mai ricevere alcuna controprestazione – costituiscono

delle “gratuite e volontarie

elargizioni”, ovvero delle promesse di donazione

revocabili ai sensi dell’art. 250 CO. Essa rimprovera anche al primo giudice di

aver ignorato nella sua decisione, in violazione del suo diritto di essere

sentita, le censure relative alla disproporzione tra le prestazioni delle

parti, che giustificherebbe l’applicazione della clausola “rebus sic stantibus”,

alla nullità della convenzione, lesiva della sua personalità (art. 27 CC) e

delle norme di diritto societario e fallimentare, alla mancata esigibilità del

credito, a suo dire vincolata alla destinazione dei contributi prevista dalla

convenzione, e al mancato conferimento al Comune della facoltà di opporsi alla

sospensione dei contributi volontari.

La

RE 1 reputa inoltre che il credito vantato dall’i­­stante sia direttamente

condizionato dalla clausola di salvaguardia contenuta nel protocollo

aggiuntivo, la quale costituisce una “condizione potestativa e sospensiva” da lei

validamente attivata prima dell’effettiva pretesa di pagamento da parte del Comune,

che per mesi ha tollerato il mancato rispetto della scadenza del versamento per

negare in seguito l’applicabilità della clausola con una comunicazione “strumentale e abusiva”. Dato il verificarsi della condizione potestativa sospensiva e

ottenuto il chiaro assenso da parte della CFCG, la RE 1 ritiene che la

convenzione non è suscettibile di giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.

Ad ogni modo, l’importo di un milione non sarebbe definito, poiché determinato

dai risultati del bilancio steso alla chiusura del periodo contabile e gravato

dalla riduzione del­l’imposta comunale. La reclamante osserva infine come la

pretesa d’incassare anticipatamente i contributi non rientri tra gli accordi

contrattuali, non essendo tale obbligo contemplato né dalla convenzione né dal

protocollo aggiuntivo, a suo dire unici documenti vincolanti tra le parti.

5.

Preliminarmente va sgombrato il campo dalla censura sollevata dalla

reclamante, con cui rimprovera al Pretore aggiunto di non essersi confrontato

con il tema della mancata firma dell’“estratto delle risoluzioni del Consiglio comunale” prodotto dall’istante (doc. I) per giustificare di essere stato

autorizzato a stare in lite (reclamo, pag. 18 ad 9/f). Su tale “tema”, tuttavia, in prima sede la convenuta

si è limitata a osservare che “senza autorizzazione ad agire in giudizio, l’istanza è irricevibile” (osservazioni all’istanza, pag. 2 in alto) e in duplica (pag. 2 in

alto) che “il doc. I, non

firmato, non ha alcuna efficacia giuridica”. In totale

assenza di motivazione della sua censura, la reclamante non poteva seriamente

aspettarsi che il primo giudice entrasse in materia. E lo stesso discorso vale

in questa sede (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni buon conto, nessuna norma

prevede che la validità delle decisioni del Consiglio comunale dipenda dalla

sottoscrizione dell’estratto delle sue risoluzioni. E siccome la reclamante non

ha contestato la validità della risoluzione in questione, il Pretore aggiunto

non aveva alcun motivo di chiedere al Comune di sanare (giusta l’art. 132 cpv.

1.

CPC) quello che non appariva un vizio. Va del resto ricordato che le

risoluzioni sono pubblicate all’albo comunale (art. 41 LOC), che nella

fattispecie è agevolmente consultabile sul sito internet del Comune (__________, MM __________). Oltre che irricevibile, la censura

si rivela così anche pretestuosa.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura

privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la

sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve

né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed

esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).

6.2

Nel

caso concreto, non è contestato che le firme in calce alla convenzione del 19

settembre 2000 (doc. C) e al protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001 (doc. D)

siano state apposte, oltre che dal sindaco e dal segretario del Comune di M__________,

anche dall’avvocato e presidente dell’allora RE 1 e da un membro del suo

consiglio d’amministrazione.

a) È

anche pacifico che la convenuta si è impegnata a versare all’i­­stante un

contributo fisso annuo di un milione di franchi (doc. C punto 5.1/2/a) da

versare anticipatamente il 31 gennaio di ogni anno (doc. G punto 2). Che tale

dichiarazione sia vincolante risulta dal fatto che sia stata rilasciata a domanda

del Comune e che l’impegno sia poi stato onorato fino al 2013, ciò che manifesta

l’esistenza di un accordo di fatto. La ratifica del Consiglio comunale non era

necessaria poiché l’offerta di anticipazione del pagamento comporta solo

vantaggi per il Comune e deve quindi essere considerata tacitamente accettata

(art. 6 CO; Morin in:

Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 9 ad

art. 6 CO).

b) La reclamante ritiene inoltre che l’esigibilità del contributo sia

vincolata alla “preliminare

condivisione della destinazione dei fondi” (reclamo,

pag. 17 ad d) prevista dal protocollo aggiuntivo (doc. D art. 5). Sennonché il

protocollo non parla né di condizione né di “condivisione”. Non giova

quindi approfondire oltre la censura.

6.3

Ciò

posto, rimane seriamente controverso nella fattispecie, sotto il profilo dell’esame

del titolo di rigetto, se il contributo ha natura condizionale (e di quale tipo

di condizione si tratta) e se l’importo riconosciuto è determinato o facilmente

determinabile.

a) Sul primo punto, la RE 1 sostiene che il credito vantato dal Comune

sarebbe direttamente condizionato dalla cosiddetta “clausola di salvaguardia” contenuta nel protocollo

aggiuntivo sottoscritto dalle parti il 3 aprile 2001 (doc. D), il cui art. 5

cpv. 6 dispone: “La RE 1 può ridurre temporaneamente il contributo dovuto

al Comune sulla base di questa convenzione, previo accordo scritto della Commissione federale

sulle case da gioco,

sentita la posizione del Comune. Questa riduzione potrà essere invocata ad

esempio qualora la società dovesse far fronte a urgenti e improrogabili

investimenti o a una situazione finanziaria difficile, tale da pregiudicarne la

sua redditività”. A detta della reclamante, con l’a­­dozione

di tale clausola le parti hanno assoggetto il contributo a una condizione

potestativa e sospensiva, che nel caso concreto si sarebbe realizzata, la società

trovandosi in una difficile situazione finanziaria.

In

realtà, contrariamente a quanto essa sostiene, il testo della clausola di salvaguardia

non subordina affatto il contributo a una condizione sospensiva bensì semmai a

una condizione risolutiva oltre che temporanea. Secondo gli accordi già

ricordati, infatti, il contributo è immediatamente esigibile già dal 31 gennaio

dell’an­­no di riferimento mentre l’art. 5 cpv. 6 del protocollo

aggiuntivo (doc. D) offre alla convenuta solo la possibilità di ridurlo temporaneamente

a determinate condizioni, che inoltre non sono puramente potestative, poiché dipendono da fattori

indipendenti dalla volontà della convenuta (accordo scritto della CFCG, posizione

del Comune, redditività pregiudicata). Dal profilo esecutivo, spetta all’escussa

rendere verosimili i presupposti per tale riduzione – ciò che va esaminato come

eccezioni secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto consid. 7.1) – e non all’escutente di dimostrare che la condizione non si è

realizzata (Staehelin in:

Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 37 ad art. 82 LEF).

b) Certo,

il contributo deve in principio essere ridotto della quota dell’imposta

comunale relativa al contributo stesso (doc. C, art. 5.3), ma il Pretore

ha rilevato che per l’anno 2014, a fronte della perdita di fr. 840'000.–

emergente dal bilancio revisionato della RE 1, il contributo sarà esente dall’imposta

comunale (sentenza impugnata, pag. 5, 2° paragrafo). La reclamante vede in tale

motivazione la prova di aver fatto bene a opporsi al precetto esecutivo, poiché

a quel momento il contributo non era ancora definito e non lo poteva essere

perlomeno prima della chiusura dell’anno contabile (reclamo pag. 19). Essa pare

però dimenticare che il precetto esecutivo è stato emesso il 16 febbraio 2015,

a un momento dunque in cui secondo le sue stesse affermazioni la perdita era

accertata, sicché il contributo era determinato e di conseguenza esigibile. E

sia come sia, la reclamante si è impegnata a pagare il contributo “di fr. 1 mio” (senza deduzione) entro

il 31 gennaio 2014 (doc. G), di guisa che la riduzione (espressa nel modo

futuro) della quota d’imposta comunale relativa al contributo

stesso prevista alla cifra 5.3 della convenzione del 19

settembre 2000 (doc. C) sarebbe stata comunque operata successivamente con la

definizione del saldo dovuto al Comune (v. doc. G punto 2).

c) Ne

discende che la convenzione, unitamente allo scritto

dell’8 settembre 2003 della casa di gioco, costituiscono in principio (sotto

riserva dell’esame delle eccezioni fondate sull’art. 82 cpv. 2 LEF) un valido

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i fr. 1'000'000.– posti

in esecuzione oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2014 (art. 82 cpv. 1

LEF).

7.

A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere

verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1

con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono

anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto

delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).

7.1

Nella

fattispecie, va anzitutto ricordato che spettava alla reclamante di rendere

verosimile la realizzazione della condizione risolutiva prevista dalla clausola

di salvaguardia (sopra consid. 7.3 in fine). Ora, a dispetto di quanto

essa asserisca, non risulta dagli atti che tutti i presupposti stabiliti all’art.

5.

cpv. 6 del protocollo aggiuntivo (doc. D) siano adempiuti. In

particolare essa neppure allega di aver mai formalmente attivato né

quantificato la riduzione – nello scritto 28 agosto 2015 (doc. 4) ha solo

precisato che una concreta proposta sarebbe potuta essere “semmai” formulata

solo alla fine del 2014 – e non figura nella documentazione prodotta alcun

accordo scritto della CFCG alla riduzione. Lo

scritto 7 luglio 2015 di quest’ultima (doc. 14) invita solo la casa da gioco ad

adottare in futuro (“in Zukunft”)

le misure idonee a soddisfare le condizioni della concessione e la sua

successiva presa di posizione davanti al Tribunale amministrativo federale sul

senso da attribuire a tale dichiarazione (doc. 24, pag. 14 ad 4.7) è da ritenersi

sub iudice allo stadio attuale della procedura. Non appare in queste

circostanze verosimile che la procedura prevista dalla clausola di salvaguardia

fosse stata portata a termine alla data della sentenza impugnata. Tale accertamento

del primo giudice (pag. 6 in alto) non è ad ogni buon conto manifestamente

errato. Anche su questo punto il reclamo non merita accoglimento. Diversa è la

questione di sapere se la casa da gioco potrà poi eventualmente ottenere la

restituzione di tutto o parte del contributo ove dovesse far accertare il suo

preteso diritto alla riduzione del contributo per il 2014.

7.2

Non

è neppure dato di scorgere malafede nel fatto che l’istante contesti l’attivazione

della clausola di salvaguardia, poiché contrariamente a quanto sostiene la

reclamante (pagg. 22 segg.) il Comune non ha ammesso la dilazione del pagamento,

come testimonia già il suo scritto dell’11 giugno 2014 (doc. 3).

7.3

Sempre

contrariamente a quanto fa valere l’escussa, il tenore degli accordi tra le

parti non lascia spazio all’interpretazione secondo cui le sue prestazioni

costituirebbero semplici “gratuite e

volontarie elargizioni”, ovvero promesse di donazione ch’essa potrebbe

liberamente revocare nel senso dell’art. 250 CO. Già solo a fronte della

denominazione conferita alle parti all’accordo (“Convenzione di collaborazione”), si può desumere che i

contributi non fossero elargiti al Comune a titolo gratuito ma quale controprestazione

per la sua collaborazione non solo in vista di ottenere una concessione per una

casa da gioco (di tipo A o B) a M__________, per la quale sia il CO 1 che la RE

1.

si sono impegnati a sostenere la richiesta al Consiglio federale (doc. C ad

art. 1), ma anche durante tutta la durata della concessione (doc. C art. 6).

Che non si trattasse di una promessa di donazione risulta anche dalla stessa

clausola di salvaguardia tanto richiamata dalla reclamante: essa non avrebbe infatti

alcuna utilità se il contributo fosse solo una promessa di donare liberamente

revocabile. La censura cade quindi nel vuoto.

7.4

Infine, la reclamante non può seriamente aspettarsi che i suoi abbozzi

di censura circa la pretesa sproporzione tra le prestazioni delle parti, che

giustificherebbe l’applicazione della clausola “rebus sic stantibus”, e la

nullità della convenzione, a suo dire lesiva della propria personalità (art. 27

CC) e delle norme di diritto societario e fallimentare, siano ritenuti sufficientemente

motivati per essere ricevibili. Ad ogni modo, essa non si spinge fino a sostenere

che i propri organi, il cui presidente è peraltro un avvocato, siano così

sprovveduti da firmare una convenzione nulla. E il peggioramento della sua

situazione finanziaria, che peraltro lei stessa pretende di minacciarne non la

sopravvivenza bensì solo la reddittività, non costituisce un evento imprevisto,

tanto che le parti hanno pattuito la clausola di salvaguardia. In discussione,

pertanto, v’è solo la questione della sua attuazione, su cui già si è determinato

in precedenza (sopra consid. 7.1). Ciò segna definitivamente la sorte del

reclamo.

8.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio

dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), tenuto

conto del dispendio lavorativo connesso alle numerose censure proposte dalla

reclamante. Circa i rimedi

esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,

di fr. 1'000'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–

ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente

giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1

rifonderà al CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).