14.2016.100
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18 ottobre 2016Italiano20 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.100
Lugano
18 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 5 febbraio 2016 da
CO 1
(patrocinato dall’__________ PA 2,)
contro
RE 1
(patrocinato dall’__________ PA 1,)
giudicando sul reclamo del 27 aprile 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 18 aprile 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Il 19 settembre 2000 il CO 1 e la RE 1 (poi diventata RE 1) hanno
sottoscritto una “Convenzione
di collaborazione” intesa a ottenere dalla Confederazione
una concessione per la gestione di una casa da gioco a M__________. Al punto
5.1 cpv. 2 le parti hanno stabilito che, in caso di ottenimento di una
concessione di tipo B (Kursaal), la RE 1 avrebbe versato al Comune un milione
di franchi all’anno e un importo supplementare del 2% del prodotto netto dei
giochi, ottenuto dopo deduzione dal prodotto lordo dei giochi di tre diverse
tasse. Al punto 5.3 le parti hanno pattuito quanto segue: “Dato che il contributo versato al Comune è
soggetto alle imposte presso la RE 1, il versamento al Comune verrà ridotto della
quota d’imposta comunale relativa al contributo stesso (sia sull’importo fisso,
sia sull’importo variabile)”.
Fatti
B. Il 3 aprile 2001 le parti hanno poi stipulato un “protocollo aggiuntivo”
mirante a completare o modificare alcuni punti della suddetta Convenzione. In
particolare all’art. 5 (relativo ai contributi) è stata aggiunta una cosiddetta
“clausola di salvaguardia” in forza della quale veniva conferita alla convenuta la possibilità
di “ridurre temporaneamente il
contributo dovuto al Comune […] previo accordo scritto della Commissione federale sulle case da gioco, sentita la posizione del Comune […], ad esempio qualora la società dovesse far fronte
a urgenti e improrogabili investimenti o a una situazione finanziaria difficile,
tale da pregiudicarne la sua reddittività”. Il 24
settembre 2002 il Consiglio federale ha rilasciato alla RE 1 una “Concessione di sito e di gestione di tipo B”. Come richiesto dall’autorità comunale, l’8 settembre 2003 la RE 1
ha precisato che l’importo annuo fisso di un milione di franchi sarebbe stato
versato anticipatamente entro il 31 gennaio di ogni anno.
C. Dopo
aver proposto, il 6 maggio 2014, di pagare i contributi del 2014 a condizione
di sospendere quelli del 2015 e di formare un gruppo di lavoro volto alla
comune definizione di un nuovo sistema da applicarsi a partire dal 2016, a
fronte del rifiuto del Comune il 28 agosto 2014 la RE 1 ha formalmente sospeso
il contributo per il 2014 invocando la clausola di salvaguardia, “in quanto il pagamento dei contributi di
pubblica utilità non permetterebbe, a queste condizioni, di garantire adeguata
redditività della casa da gioco”, riservandosi di
formulare una proposta di riduzione solo alla fine del 2014, una volta noti i
risultati definitivi dell’esercizio annuo.
D. Sulla scorta del precetto esecutivo n. __________ emesso il 16 febbraio
2015 dall’Ufficio d’esecuzione di Mendrisio, il CO 1 ha
escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 1'000'000.– oltre agli interessi del
5% dal 31 gennaio 2014, indicando quale titolo di credito l’“importo annuale per l’anno 2014 ai sensi dell’Art.
5.1 cifra 2 lett. a) della Convenzione del 19.09.2000 e dei successivi atti ad
essa relativi”.
E. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 5 febbraio
2016 il CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 18 febbraio 2016. In sede di replica e di
duplica rispettivamente del 21 marzo e dell’11 aprile 2016, le parti si sono
sostanzialmente confermate nelle rispettive conclusioni.
F. Statuendo con decisione 18 aprile 2016, il Pretore aggiunto ha
parzialmente accolto l’istanza e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione
interposta dalla parte convenuta per l’importo posto in esecuzione oltre agli
interessi del 5% dal 1° febbraio 2014 (anziché dal 31 gennaio 2014),
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 1'000.– e un’indennità di
fr. 13'000.– a favore dell’istante.
G. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 27 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento e la reiezione dell’istanza. Con decreto
del 29 aprile 2016 il presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto
sospensivo presentata con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 18 maggio
2016, il CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. L’11
ottobre 2016 la reclamante ha prodotto, senza commenti, una sentenza del
Tribunale amministrativo federale del 22 settembre 2016.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 27 aprile 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
della RE 1 il 19 aprile, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto, la sentenza prodotta dalla reclamante
l’11 ottobre 2016 (sopra ad G) è dunque irricevibile.
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata il Pretore aggiunto ha innanzitutto accertato la capacità
di stare in lite del CO 1 e la corretta applicabilità nel caso concreto della
procedura sommaria di rigetto provvisorio dell’opposizione, e questo a
prescindere dalla clausola arbitrale stabilita dalle parti. Egli ha poi considerato
che la documentazione prodotta, in particolare la Convenzione sottoscritta
dalle parti il 19 settembre 2000 e il protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001,
costituiscono un valido riconoscimento di debito per l’importo di fr. 1'000'000.–
posto in esecuzione, oltre agli interessi del 5% dal 1° febbraio 2014 (anziché
dal 31 gennaio), corrispondente al giorno successivo alla data di scadenza dell’obbligazione.
In merito alla clausola di salvaguardia invocata dall’escussa, il primo
giudice, pur ritenendo che le asserite difficoltà finanziarie per l’anno 2014
potrebbero anche essere ritenute verosimili, ha tuttavia rilevato come il
termine per il pagamento del contributo annuale (ossia anticipatamente entro il
31.
gennaio) fosse stato stabilito dalla stessa società, e ciò indipendentemente
dal suo andamento finanziario per l’anno in corso. Per questo motivo, egli ha
concluso che al 31 gennaio 2014 il debito della società escussa fosse esigibile
senza condizioni né riserve, la procedura prevista dalla suddetta clausola non
essendo a quel momento ancora stata implementata ed escludendo il magistrato la
possibilità di invocarla retroattivamente, e ciò anche alla luce delle
contestazioni in merito al ruolo e alle competenze della Commissione federale
delle case da gioco (CFCG).
4.
Nel
reclamo la RE 1 rimprovera anzitutto al Pretore aggiunto di non aver
considerato, nella sua decisione, alcune censure da lei sollevate in prima
sede. Oltre a rimettere implicitamente in discussione la capacità del Comune di
stare in lite, la società ritiene che i contributi che si è impegnata a versare
allo stesso – tra l’altro senza mai ricevere alcuna controprestazione – costituiscono
delle “gratuite e volontarie
elargizioni”, ovvero delle promesse di donazione
revocabili ai sensi dell’art. 250 CO. Essa rimprovera anche al primo giudice di
aver ignorato nella sua decisione, in violazione del suo diritto di essere
sentita, le censure relative alla disproporzione tra le prestazioni delle
parti, che giustificherebbe l’applicazione della clausola “rebus sic stantibus”,
alla nullità della convenzione, lesiva della sua personalità (art. 27 CC) e
delle norme di diritto societario e fallimentare, alla mancata esigibilità del
credito, a suo dire vincolata alla destinazione dei contributi prevista dalla
convenzione, e al mancato conferimento al Comune della facoltà di opporsi alla
sospensione dei contributi volontari.
La
RE 1 reputa inoltre che il credito vantato dall’istante sia direttamente
condizionato dalla clausola di salvaguardia contenuta nel protocollo
aggiuntivo, la quale costituisce una “condizione potestativa e sospensiva” da lei
validamente attivata prima dell’effettiva pretesa di pagamento da parte del Comune,
che per mesi ha tollerato il mancato rispetto della scadenza del versamento per
negare in seguito l’applicabilità della clausola con una comunicazione “strumentale e abusiva”. Dato il verificarsi della condizione potestativa sospensiva e
ottenuto il chiaro assenso da parte della CFCG, la RE 1 ritiene che la
convenzione non è suscettibile di giustificare il rigetto provvisorio dell’opposizione.
Ad ogni modo, l’importo di un milione non sarebbe definito, poiché determinato
dai risultati del bilancio steso alla chiusura del periodo contabile e gravato
dalla riduzione dell’imposta comunale. La reclamante osserva infine come la
pretesa d’incassare anticipatamente i contributi non rientri tra gli accordi
contrattuali, non essendo tale obbligo contemplato né dalla convenzione né dal
protocollo aggiuntivo, a suo dire unici documenti vincolanti tra le parti.
5.
Preliminarmente va sgombrato il campo dalla censura sollevata dalla
reclamante, con cui rimprovera al Pretore aggiunto di non essersi confrontato
con il tema della mancata firma dell’“estratto delle risoluzioni del Consiglio comunale” prodotto dall’istante (doc. I) per giustificare di essere stato
autorizzato a stare in lite (reclamo, pag. 18 ad 9/f). Su tale “tema”, tuttavia, in prima sede la convenuta
si è limitata a osservare che “senza autorizzazione ad agire in giudizio, l’istanza è irricevibile” (osservazioni all’istanza, pag. 2 in alto) e in duplica (pag. 2 in
alto) che “il doc. I, non
firmato, non ha alcuna efficacia giuridica”. In totale
assenza di motivazione della sua censura, la reclamante non poteva seriamente
aspettarsi che il primo giudice entrasse in materia. E lo stesso discorso vale
in questa sede (v. sopra consid. 1.2). Ad ogni buon conto, nessuna norma
prevede che la validità delle decisioni del Consiglio comunale dipenda dalla
sottoscrizione dell’estratto delle sue risoluzioni. E siccome la reclamante non
ha contestato la validità della risoluzione in questione, il Pretore aggiunto
non aveva alcun motivo di chiedere al Comune di sanare (giusta l’art. 132 cpv.
1.
CPC) quello che non appariva un vizio. Va del resto ricordato che le
risoluzioni sono pubblicate all’albo comunale (art. 41 LOC), che nella
fattispecie è agevolmente consultabile sul sito internet del Comune (__________, MM __________). Oltre che irricevibile, la censura
si rivela così anche pretestuosa.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF la scrittura
privata, firmata dall’escusso – o dal suo rappresentante –, da cui si evince la
sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente, senza riserve
né condizioni, una somma di denaro determinata o facilmente determinabile ed
esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi).
6.2
Nel
caso concreto, non è contestato che le firme in calce alla convenzione del 19
settembre 2000 (doc. C) e al protocollo aggiuntivo del 3 aprile 2001 (doc. D)
siano state apposte, oltre che dal sindaco e dal segretario del Comune di M__________,
anche dall’avvocato e presidente dell’allora RE 1 e da un membro del suo
consiglio d’amministrazione.
a) È
anche pacifico che la convenuta si è impegnata a versare all’istante un
contributo fisso annuo di un milione di franchi (doc. C punto 5.1/2/a) da
versare anticipatamente il 31 gennaio di ogni anno (doc. G punto 2). Che tale
dichiarazione sia vincolante risulta dal fatto che sia stata rilasciata a domanda
del Comune e che l’impegno sia poi stato onorato fino al 2013, ciò che manifesta
l’esistenza di un accordo di fatto. La ratifica del Consiglio comunale non era
necessaria poiché l’offerta di anticipazione del pagamento comporta solo
vantaggi per il Comune e deve quindi essere considerata tacitamente accettata
(art. 6 CO; Morin in:
Commentaire romand, Code des obligations I, 2a ed. 2012, n. 9 ad
art. 6 CO).
b) La reclamante ritiene inoltre che l’esigibilità del contributo sia
vincolata alla “preliminare
condivisione della destinazione dei fondi” (reclamo,
pag. 17 ad d) prevista dal protocollo aggiuntivo (doc. D art. 5). Sennonché il
protocollo non parla né di condizione né di “condivisione”. Non giova
quindi approfondire oltre la censura.
6.3
Ciò
posto, rimane seriamente controverso nella fattispecie, sotto il profilo dell’esame
del titolo di rigetto, se il contributo ha natura condizionale (e di quale tipo
di condizione si tratta) e se l’importo riconosciuto è determinato o facilmente
determinabile.
a) Sul primo punto, la RE 1 sostiene che il credito vantato dal Comune
sarebbe direttamente condizionato dalla cosiddetta “clausola di salvaguardia” contenuta nel protocollo
aggiuntivo sottoscritto dalle parti il 3 aprile 2001 (doc. D), il cui art. 5
cpv. 6 dispone: “La RE 1 può ridurre temporaneamente il contributo dovuto
al Comune sulla base di questa convenzione, previo accordo scritto della Commissione federale
sulle case da gioco,
sentita la posizione del Comune. Questa riduzione potrà essere invocata ad
esempio qualora la società dovesse far fronte a urgenti e improrogabili
investimenti o a una situazione finanziaria difficile, tale da pregiudicarne la
sua redditività”. A detta della reclamante, con l’adozione
di tale clausola le parti hanno assoggetto il contributo a una condizione
potestativa e sospensiva, che nel caso concreto si sarebbe realizzata, la società
trovandosi in una difficile situazione finanziaria.
In
realtà, contrariamente a quanto essa sostiene, il testo della clausola di salvaguardia
non subordina affatto il contributo a una condizione sospensiva bensì semmai a
una condizione risolutiva oltre che temporanea. Secondo gli accordi già
ricordati, infatti, il contributo è immediatamente esigibile già dal 31 gennaio
dell’anno di riferimento mentre l’art. 5 cpv. 6 del protocollo
aggiuntivo (doc. D) offre alla convenuta solo la possibilità di ridurlo temporaneamente
a determinate condizioni, che inoltre non sono puramente potestative, poiché dipendono da fattori
indipendenti dalla volontà della convenuta (accordo scritto della CFCG, posizione
del Comune, redditività pregiudicata). Dal profilo esecutivo, spetta all’escussa
rendere verosimili i presupposti per tale riduzione – ciò che va esaminato come
eccezioni secondo l’art. 82 cpv. 2 LEF (sotto consid. 7.1) – e non all’escutente di dimostrare che la condizione non si è
realizzata (Staehelin in:
Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 37 ad art. 82 LEF).
b) Certo,
il contributo deve in principio essere ridotto della quota dell’imposta
comunale relativa al contributo stesso (doc. C, art. 5.3), ma il Pretore
ha rilevato che per l’anno 2014, a fronte della perdita di fr. 840'000.–
emergente dal bilancio revisionato della RE 1, il contributo sarà esente dall’imposta
comunale (sentenza impugnata, pag. 5, 2° paragrafo). La reclamante vede in tale
motivazione la prova di aver fatto bene a opporsi al precetto esecutivo, poiché
a quel momento il contributo non era ancora definito e non lo poteva essere
perlomeno prima della chiusura dell’anno contabile (reclamo pag. 19). Essa pare
però dimenticare che il precetto esecutivo è stato emesso il 16 febbraio 2015,
a un momento dunque in cui secondo le sue stesse affermazioni la perdita era
accertata, sicché il contributo era determinato e di conseguenza esigibile. E
sia come sia, la reclamante si è impegnata a pagare il contributo “di fr. 1 mio” (senza deduzione) entro
il 31 gennaio 2014 (doc. G), di guisa che la riduzione (espressa nel modo
futuro) della quota d’imposta comunale relativa al contributo
stesso prevista alla cifra 5.3 della convenzione del 19
settembre 2000 (doc. C) sarebbe stata comunque operata successivamente con la
definizione del saldo dovuto al Comune (v. doc. G punto 2).
c) Ne
discende che la convenzione, unitamente allo scritto
dell’8 settembre 2003 della casa di gioco, costituiscono in principio (sotto
riserva dell’esame delle eccezioni fondate sull’art. 82 cpv. 2 LEF) un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione per i fr. 1'000'000.– posti
in esecuzione oltre agli interessi del 5% dal 31 gennaio 2014 (art. 82 cpv. 1
LEF).
7.
A norma dell’art. 82 cpv. 2 LEF, all’escusso incombe l’onere di rendere
verosimili le eccezioni che deduce in giudizio (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1
con rinvii). Esse non solo devono essere esposte in modo convincente ma devono
anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel senso che a conforto
delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (Staehelin, op. cit., n. 87 seg. ad art. 82 LEF).
7.1
Nella
fattispecie, va anzitutto ricordato che spettava alla reclamante di rendere
verosimile la realizzazione della condizione risolutiva prevista dalla clausola
di salvaguardia (sopra consid. 7.3 in fine). Ora, a dispetto di quanto
essa asserisca, non risulta dagli atti che tutti i presupposti stabiliti all’art.
5.
cpv. 6 del protocollo aggiuntivo (doc. D) siano adempiuti. In
particolare essa neppure allega di aver mai formalmente attivato né
quantificato la riduzione – nello scritto 28 agosto 2015 (doc. 4) ha solo
precisato che una concreta proposta sarebbe potuta essere “semmai” formulata
solo alla fine del 2014 – e non figura nella documentazione prodotta alcun
accordo scritto della CFCG alla riduzione. Lo
scritto 7 luglio 2015 di quest’ultima (doc. 14) invita solo la casa da gioco ad
adottare in futuro (“in Zukunft”)
le misure idonee a soddisfare le condizioni della concessione e la sua
successiva presa di posizione davanti al Tribunale amministrativo federale sul
senso da attribuire a tale dichiarazione (doc. 24, pag. 14 ad 4.7) è da ritenersi
sub iudice allo stadio attuale della procedura. Non appare in queste
circostanze verosimile che la procedura prevista dalla clausola di salvaguardia
fosse stata portata a termine alla data della sentenza impugnata. Tale accertamento
del primo giudice (pag. 6 in alto) non è ad ogni buon conto manifestamente
errato. Anche su questo punto il reclamo non merita accoglimento. Diversa è la
questione di sapere se la casa da gioco potrà poi eventualmente ottenere la
restituzione di tutto o parte del contributo ove dovesse far accertare il suo
preteso diritto alla riduzione del contributo per il 2014.
7.2
Non
è neppure dato di scorgere malafede nel fatto che l’istante contesti l’attivazione
della clausola di salvaguardia, poiché contrariamente a quanto sostiene la
reclamante (pagg. 22 segg.) il Comune non ha ammesso la dilazione del pagamento,
come testimonia già il suo scritto dell’11 giugno 2014 (doc. 3).
7.3
Sempre
contrariamente a quanto fa valere l’escussa, il tenore degli accordi tra le
parti non lascia spazio all’interpretazione secondo cui le sue prestazioni
costituirebbero semplici “gratuite e
volontarie elargizioni”, ovvero promesse di donazione ch’essa potrebbe
liberamente revocare nel senso dell’art. 250 CO. Già solo a fronte della
denominazione conferita alle parti all’accordo (“Convenzione di collaborazione”), si può desumere che i
contributi non fossero elargiti al Comune a titolo gratuito ma quale controprestazione
per la sua collaborazione non solo in vista di ottenere una concessione per una
casa da gioco (di tipo A o B) a M__________, per la quale sia il CO 1 che la RE
1.
si sono impegnati a sostenere la richiesta al Consiglio federale (doc. C ad
art. 1), ma anche durante tutta la durata della concessione (doc. C art. 6).
Che non si trattasse di una promessa di donazione risulta anche dalla stessa
clausola di salvaguardia tanto richiamata dalla reclamante: essa non avrebbe infatti
alcuna utilità se il contributo fosse solo una promessa di donare liberamente
revocabile. La censura cade quindi nel vuoto.
7.4
Infine, la reclamante non può seriamente aspettarsi che i suoi abbozzi
di censura circa la pretesa sproporzione tra le prestazioni delle parti, che
giustificherebbe l’applicazione della clausola “rebus sic stantibus”, e la
nullità della convenzione, a suo dire lesiva della propria personalità (art. 27
CC) e delle norme di diritto societario e fallimentare, siano ritenuti sufficientemente
motivati per essere ricevibili. Ad ogni modo, essa non si spinge fino a sostenere
che i propri organi, il cui presidente è peraltro un avvocato, siano così
sprovveduti da firmare una convenzione nulla. E il peggioramento della sua
situazione finanziaria, che peraltro lei stessa pretende di minacciarne non la
sopravvivenza bensì solo la reddittività, non costituisce un evento imprevisto,
tanto che le parti hanno pattuito la clausola di salvaguardia. In discussione,
pertanto, v’è solo la questione della sua attuazione, su cui già si è determinato
in precedenza (sopra consid. 7.1). Ciò segna definitivamente la sorte del
reclamo.
8.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2 RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio
dell’art. 96 CPC, seguono la soccombenza della reclamante (art. 106 cpv. 1 CPC), tenuto
conto del dispendio lavorativo connesso alle numerose censure proposte dalla
reclamante. Circa i rimedi
esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso,
di fr. 1'000'000.–, supera ampiamente la soglia di fr. 30'000.–
ai fini dell’art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 1'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico. La RE 1
rifonderà al CO 1 fr. 12'000.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).