14.2016.101
Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito. Replica e duplica spontanee e non
19 settembre 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.101
Lugano
19 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa n. 0014-2016-S (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo di Giornico promossa con istanza 1° marzo 2016
da
Stato del Canton Ticino, Bellinzona
(rappresentato dall’Ufficio del registro di
commercio, Biasca)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 28 aprile 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 15 aprile 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 gennaio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Faido, lo Stato del Canton Ticino ha escusso la RE 1 per l’incasso
di fr. 250.– oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2015, indicando
quale titolo di credito la “bolletta
tasse registro di commercio n. __________ iscrizione n. __________ ditta: RE 1”.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° marzo 2016
lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura
di pace del Circolo di Giornico. Nel termine impartito, la
parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni
scritte del 30 marzo 2016. Nella replica del 5 aprile 2016 l’istante ha confermato la sua domanda. Tale allegato non è stato
intimato alla convenuta per la presentazione di un’eventuale duplica.
C. Statuendo con decisione del 15 aprile 2016, il Giudice di pace ha
accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–
e un’indennità di fr. 25.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 28 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della
causa al primo giudice per “una
nuova udienza con gli accertamenti delle prove presentate dalla parte istante”. Per economia di procedura, stante la chiarezza
della situazione giuridica, il carattere interlocutorio del giudizio odierno e
l’esiguità dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato
alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 28 aprile 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno
prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
2.
Poiché
la reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per “una nuova udienza con gli accertamenti delle
prove presentate dalla parte istante”, occorre dapprima esaminare la censura con cui essa lamenta una
violazione del proprio diritto di essere sentito per avere il Giudice di pace
omesso di conferirle la facoltà di presentare una duplica prima di emettere il
giudizio impugnato.
2.1
In
procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il
giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le
proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di
allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà
del legislatore, secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’essenza
di questo tipo di procedura” (Messaggio
concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen
in: Schweizerische ZPO,
Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC). Stante il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29
cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare
spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a
prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti
concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare
una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e quest’ultimo
una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale
5A_82/2015 del 16 giugno 2015, RSPC
2015.
pag. 424 n. 171 consid. 4.1,5A_465/2014 del 20
agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non
consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016
consid. 6, con un rinvio). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo,
ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un
lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare
osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Nel dubbio,
si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica spontanea e non
un secondo scambio di allegati (già citata sentenza del Tribunale federale
5A_82/2015, consid. 4.2.1).
Ove eccezionalmente il giudice
impartisca un termine all’istante per presentare una replica alle osservazioni
del convenuto e che la replica venga effettivamente presentata entro il termine
assegnato, il principio di parità di trattamento delle parti gli impone d’impartire
al convenuto un termine per inoltrare un’eventuale duplica.
2.2
Dal
fascicolo processuale in esame risulta che il Giudice di pace ha optato per una
procedura scritta e ha quindi notificato alla convenuta l’istanza di rigetto
definitivo 1° marzo 2016 invitandola con ordinanza del 9 marzo 2016 a presentare
le proprie osservazioni, memoriale che a sua volta è stato intimato all’istante
assegnandole un termine per la replica. L’interessato ha proposto
tempestivamente un allegato di replica nel quale in riferimento all’eccezione
di avvenuto pagamento sollevata dall’escussa sostiene che tale pagamento è
avvenuto nell’ambito di un’altra pratica. Ora, la replica non è stata
notificata alla convenuta prima dell’emanazione della sentenza impugnata, ciò
che non le dato l’occasione di valutare l’opportunità di una sua eventuale
duplica. Non può quindi esservi dubbio sul fatto che il suo diritto di essere
sentito è stato violato in modo flagrante (v. sentenze della CEF 14.2015.85 del
25.
agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013 consid. 3), tanto
più che il Giudice di pace ha fondato il suo giudizio proprio sulle allegazioni
espresse dall’istante nella replica.
2.3
La
violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’annullamento
della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel
merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente
davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità
inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del
29.
giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte
lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi
sanare la lesione del diritto di essere sentito della convenuta, poiché essa
censura l’apprezzamento dei fatti operato dal primo giudice in merito all’eccezione
di pagamento, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire
solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC), la reclamante postula espressamente
l’annullamento della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per
il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria
non è ancora terminata.
A questo proposito, il Giudice di pace dovrà
dovrà notificare alla RE 1 la replica del 5 aprile 2016 e scegliere se concederle un termine per presentare
una duplica scritta o se convocare le parti a un’udienza. La seconda soluzione
ha il vantaggio di accelerare la procedura (evitando al giudice di dover
notificare alla controparte un’eventuale duplica e possibili ulteriori scritti)
e di permettere, occorrendo, una conciliazione, fermo restando che se le parti
dovessero giungere a una transazione, la stessa dovrà essere redatta sul verbale
dell’udienza o su un documento separato cui rinvia il verbale, e le parti lo
dovranno firmare, così da consentire al giudice di stralciare la causa dal
ruolo (art. 241 CPC) (v. già
citata sentenza della CEF 14.2015.85 consid. 6).
3.
La tassa del presente giudizio seguirebbe
la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché non potendo l’annullamento
della sentenza impugnata addebitarsi prevalentemente a colpa delle parti,
motivi d’equità consigliano di prescindere dal porre le spese processuali a
carico loro (art. 107 cpv. 2 CPC). La richiesta di assegnazione di ripetibili
va invece respinta, dal momento che la reclamante non è patrocinata da un
rappresentante professionale (v. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), mentre non entra
in considerazione un’indennità d’inconvenienza in assenza di motivazione della
domanda (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale
5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011). Quanto alle spese
ed eventuali ripetibili di prima sede, il giudice di pace le fisserà un’altra
volta con il nuovo giudizio.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 250.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la
sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa alla Giudicatura di pace
del circolo di Giornico affinché completi l’istruttoria ed emani un nuovo
giudizio nel senso dei considerandi.
2. Non
si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 140.– è restituito alla
RE 1. Non si assegnano ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
– Ufficio
del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).