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Decisione

14.2016.101

Rigetto definitivo dell’opposizione. Diritto di essere sentito. Replica e duplica spontanee e non

19 settembre 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 1° marzo 2016

lo Stato del Canton Ticino ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura

di pace del Circolo di Giornico. Nel termine impartito, la

parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni

scritte del 30 marzo 2016. Nella replica del 5 aprile 2016 l’istante ha confermato la sua domanda. Tale allegato non è stato

intimato alla convenuta per la presentazione di un’eventuale duplica.

C. Statuendo con decisione del 15 aprile 2016, il Giudice di pace ha

accolto l’istanza e ha rigettato in via definitiva l’opposizione interposta

dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 100.–

e un’indennità di fr. 25.– a favore del­l’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 28 aprile 2016 per ottenerne l’annullamento e il rinvio della

causa al primo giudice per “una

nuova udienza con gli accertamenti delle prove presentate dalla parte istante”. Per economia di procedura, stante la chiarezza

della situazione giuridica, il carattere interlocutorio del giudizio odierno e

l’esiguità dell’importo posto in esecuzione, il reclamo non è stato intimato

alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 28 aprile 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il giorno

prima, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

2.

Poiché

la reclamante postula l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio della causa al primo giudice per “una nuova udienza con gli accertamenti delle

prove presentate dalla parte istante”, occorre dapprima esaminare la censura con cui essa lamenta una

violazione del proprio diritto di essere sentito per avere il Giudice di pace

omesso di conferirle la facoltà di presentare una duplica prima di emettere il

giudizio impugnato.

2.1

In

procedura sommaria se l’istanza non risulta inammissibile o infondata, il

giudice dà modo alla controparte di presentare oralmente o per scritto le

proprie osservazioni (art. 253 CPC). Non sono previsti né un secondo scambio di

allegati scritti né una replica o una duplica orali, e ciò per precisa volontà

del legislatore, secondo cui “un più ampio uso di atti scritti contraddirebbe l’es­­senza

di questo tipo di procedura” (Messaggio

concernente il CPC, FF 2006 6722; v. anche Jent-Sørensen

in: Schweizerische ZPO,

Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 7 ad art. 252 CPC). Stante il diritto delle parti di essere sentite (art. 6 n. 1 CEDU, 29

cpv. 2 Cost. e 53 cpv. 1 CPC), tuttavia, entrambe hanno il diritto di formulare

spontaneamente osservazioni su ogni atto o documento presentato dall’altra, a

prescindere che contenga argomenti di fatto o di diritto nuovi o che si presti

concretamente a influire sul giudizio. In particolare l’istante ha la facoltà d’inoltrare

una replica spontanea sulle eventuali osservazioni del convenuto, e que­st’ultimo

una duplica spontanea su un’eventuale replica (sentenze del Tribunale federale

5A_82/2015 del 16 giugno 2015, RSPC

2015.

pag. 424 n. 171 consid. 4.1,5A_465/2014 del 20

agosto 2014 consid. 6.1 e 5A_42/2011 del 21 marzo 2011 consid. 2), ma ciò non

consente loro di addurre nuovi fatti o mezzi di prova (sentenza della CEF 14.2015.173 del 5 gennaio 2016

consid. 6, con un rinvio). Il giudice non è tenuto a fissare un termine al riguardo,

ma deve soltanto lasciare, tra l’ultimo atto di una parte e il pronunciato, un

lasso di tempo sufficiente perché la controparte abbia la possibilità di depositare

osservazioni se lo ritiene necessario (DTF 142 III 54 consid. 4.1.1). Nel dubbio,

si presume che il tribunale ha concesso il diritto di replica spontanea e non

un secondo scambio di allegati (già citata sentenza del Tribunale federale

5A_82/2015, consid. 4.2.1).

Ove eccezionalmente il giudice

impartisca un termine all’istante per presentare una replica alle osservazioni

del convenuto e che la replica venga effettivamente presentata entro il termine

assegnato, il principio di parità di trattamento delle parti gli impone d’impartire

al convenuto un termine per inoltrare un’eventuale duplica.

2.2

Dal

fascicolo processuale in esame risulta che il Giudice di pace ha optato per una

procedura scritta e ha quindi notificato alla convenuta l’istanza di rigetto

definitivo 1° marzo 2016 invitandola con ordinanza del 9 marzo 2016 a presentare

le proprie osservazioni, memoriale che a sua volta è stato intimato all’istante

assegnandole un termine per la replica. L’interessato ha proposto

tempestivamente un allegato di replica nel quale in riferimento all’eccezione

di avvenuto pagamento sollevata dall’escussa sostiene che tale pagamento è

avvenuto nell’ambito di un’altra pratica. Ora, la replica non è stata

notificata alla convenuta prima dell’emanazione della sentenza impugnata, ciò

che non le dato l’occasione di valutare l’opportunità di una sua eventuale

duplica. Non può quindi esservi dubbio sul fatto che il suo diritto di essere

sentito è stato violato in modo flagrante (v. sentenze della CEF 14.2015.85 del

25.

agosto 2015 consid. 4 e 14.2012.197 del 16 gennaio 2013 consid. 3), tanto

più che il Giudice di pace ha fondato il suo giudizio proprio sulle allegazioni

espresse dall’istante nella replica.

2.3

La

violazione del diritto di essere sentito implica di principio l’an­­nullamento

della decisione impugnata, a prescindere dalle possibilità di successo nel

merito, a meno che la parte lesa abbia avuto modo di esprimersi liberamente

davanti ad un’autorità di ricorso con stesso potere di cognizione dell’autorità

inferiore che ha misconosciuto quel diritto (DTF 137 I 195 consid. 2.3.2; sentenza del Tribunale federale 5A_19/2011 del

29.

giugno 2011, consid. 2.3) e non ne risulta alcun pregiudizio per la parte

lesa (DTF 142 III 55 consid. 4.3). Nel caso specifico la Camera non può quindi

sanare la lesione del diritto di essere sentito della convenuta, poiché essa

censura l’apprezzamento dei fatti operato dal primo giudice in merito all’eccezione

di pagamento, sul quale la Camera ha una cognizione limitata, potendo intervenire

solo in caso di errore manifesto (art. 320 lett. b CPC), la reclamante postula espressamente

l’annullamento della sentenza impugnata e la causa non può ritenersi matura per

il giudizio (nel senso dell’art. 327 cpv. 3 lett. b CPC), siccome l’istruttoria

non è ancora terminata.

A questo proposito, il Giudice di pace dovrà

dovrà notificare alla RE 1 la replica del 5 aprile 2016 e scegliere se concederle un termine per presentare

una duplica scritta o se convocare le parti a un’udienza. La seconda soluzione

ha il vantaggio di accelerare la procedura (evitando al giudice di dover

notificare alla controparte un’eventuale duplica e possibili ulteriori scritti)

e di permettere, occorrendo, una conciliazione, fermo restando che se le parti

dovessero giungere a una transazione, la stessa dovrà essere redatta sul verbale

dell’udienza o su un documento separato cui rinvia il verbale, e le parti lo

dovranno firmare, così da consentire al giudice di stralciare la causa dal

ruolo (art. 241 CPC) (v. già

citata sentenza della CEF 14.2015.85 consid. 6).

3.

La tassa del presente giudizio seguirebbe

la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Sennonché non potendo l’annullamento

della sentenza impugnata addebitarsi prevalentemente a colpa delle parti,

motivi d’equità consigliano di prescindere dal porre le spese processuali a

carico loro (art. 107 cpv. 2 CPC). La richiesta di assegnazione di ripetibili

va invece respinta, dal momento che la reclamante non è patrocinata da un

rappresentante professionale (v. art. 95 cpv. 3 lett. b CPC), mentre non entra

in considerazione un’indennità d’inconvenienza in assenza di motivazione della

domanda (art. 95 cpv. 3 lett. c CPC; sentenza del Tribunale federale

5D_229/2011 del 16 aprile 2012, RSPC 2012, 304; sentenza della CEF 14.2012.105 del 21 agosto 2011). Quanto alle spese

ed eventuali ripetibili di prima sede, il giudice di pace le fisserà un’altra

volta con il nuovo giudizio.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 250.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto nel senso che la

sentenza impugnata è annullata e la causa è retrocessa alla Giudicatura di pace

del circolo di Giornico affinché completi l’istruttoria ed emani un nuovo

giudizio nel senso dei considerandi.

2. Non

si riscuotono spese processuali. L’anticipo di fr. 140.– è restituito alla

RE 1. Non si assegnano ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

– Ufficio

del registro di commercio, Via Tognola 7, Biasca.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo di Giornico.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).