14.2016.102
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Irricevibilità del reclamo fondato esclusivamente su allegazioni nuove
19 settembre 2016Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.102
Lugano
19 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.151 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con istanza 11 marzo
2016 da
CO 1 (I)
(rappresentata da RA 1,)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 29 aprile 2016 presentato dall’RE 1 contro
la decisione emessa il 20 aprile 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 5 febbraio 2016 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso l’RE 1 per l’incasso di fr. 5'329.–
oltre agli interessi del 5% dal 26 novembre 2015, indicando quale titolo di
credito il “contratto di lavoro
a tempo indeterminato del 11.09.2015. Stipendio netto per i mesi di ottobre e
novembre”.
B. Avendo
l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 11 marzo 2016 CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di
Mendrisio-Nord. Entro il termine impartito, la parte
convenuta non ha presentato osservazioni all’istanza.
C. Statuendo con decisione 20 aprile 2016, il Pretore aggiunto ha accolto
l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera
con un reclamo del 29 aprile 2016 sostenendo
che l’istante non avesse maturato il salario da lei posto in esecuzione .
Stante
l’esito del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla
controparte per osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 29 aprile 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 21
aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3 Nel
caso in esame, la reclamante non ha presentato osservazioni in prima istanza,
di modo che tutte le allegazioni contenute nel reclamo risultano nuove e
pertanto inammissibili. E siccome l’intera sua argomentazione poggia proprio
su quelle (nuove) allegazioni, secondo cui all’istante sarebbe stata notificata
durante il periodo di prova una regolare disdetta del rapporto di lavoro al 21 novembre 2015 con un preavviso di una
settimana, il reclamo si rivela insufficientemente motivato e di conseguenza
irricevibile.
Nel
merito esso andrebbe ad ogni modo respinto, poiché la reclamante non ha reso
verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF), producendo i relativi
giustificativi, di avere validamente disdetto il contratto di lavoro per il 21
novembre 2015 né di avere pagato il salario dell’istante relativo ai mesi di
ottobre e (fino alla fine del contratto) novembre del 2015.
2. La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, la controparte,
cui il reclamo non è stato notificato, non essendo incorsa
in spese in questa sede.
Circa
Fatti
i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore
Considerandi
litigioso, di fr. 5'329.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione alla
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).