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Decisione

14.2016.103

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Contratto di lavoro. Irricevibilità del reclamo fondato esclusivamente su allegazioni nuove

19 settembre 2016Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

l’RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 10 marzo 2016 CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione di

Mendrisio-Nord. Entro il termine impartito, la parte convenuta

non ha presentato osservazioni all’istanza.

C. Statuendo con decisione 20 aprile 2016, il Pretore aggiunto ha accolto

l’istanza e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 300.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’istante.

D. Contro

la sentenza appena citata l’RE 1 è insorta a questa Camera

con un reclamo del 29 aprile 2016 contestando

l’importo posto in esecuzione. Stante l’esito del giudizio odierno, il reclamo

non è stato notificato alla controparte per osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 29 aprile 2016 contro la sentenza notificata all’RE 1 il 21

aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

Nel

caso in esame, la reclamante non ha presentato osservazioni in prima istanza,

di modo che tutte le allegazioni contenute nel reclamo risultano nuove e

pertanto inammissibili. E siccome l’in­­tera sua argomentazione poggia proprio

su quelle (nuove) allegazioni, secondo cui il contratto di lavoro sarebbe stato

regolarmente disdetto per il 25 novembre 2015, che l’escussa starebbe usando un

mezzo di trasporto intestato alla società ed essendo in malattia dovrebbe percepire

eventuali indennità direttamente dall’assicurazione, il reclamo si rivela

insufficientemente motivato e di conseguenza irricevibile.

Nel

merito esso andrebbe ad ogni modo respinto, poiché la reclamante non ha reso

verosimile (nel senso dell’art. 82 cpv. 2 LEF), producendo i relativi

giustificativi, di avere validamente disdetto il contratto di lavoro per il 25

novembre 2015 né di avere pagato il salario dell’istante relativo ai mesi di

ottobre, novembre e (fino alla fine del contratto) dicembre del 2015 e neppure

il motivo di compensazione cui accenna o l’affiliazione dell’istante a un’assicurazione

malattia che copra la perdita di guadagno.

2.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza

(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si

pone invece problema di ripetibili, la controparte, cui il

reclamo non è stato notificato, non essendo incorsa in spese in questa sede.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 8'564.55,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).