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Decisione

14.2016.105

Rigetto definitivo dell’opposizione. Imposta federale diretta. Interessi di mora e spese di diffida. Valenza dell’attestato di carenza di beni

30 settembre 2016Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 17 marzo 2016 la

Confederazione Svizzera ne ha chiesto il rigetto definitivo alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord. All’udienza di

discussione tenutasi il 26 aprile 2016, l’istante ha confermato la sua domanda,

mentre il convenuto non ha contestato il credito ma si è limitato ad affermare

di essere al momento impossibilitato a pagare, essendo già oggetto di pignoramenti.

C. Statuendo con decisione 28 aprile 2016, il Pretore ha parzialmente

accolto l’istanza, nel senso di rigettare l’opposizione in via definitiva

limitatamente a fr. 9'937.– (anziché fr. 11'066.–). Le spese

processuali di fr. 320.– sono state poste a carico della parte convenuta

in ragione di 9/10 e per il resto a carico dell’i­­stante.

D. Contro

la sentenza appena citata la Confederazione Svizzera è insorta a questa Camera con un reclamo del 9 maggio 2016 per ottenerne la riforma nel senso del rigetto dell’opposizione in via

definitiva per fr. 10'128.– e in via provvisoria per la differenza, ossia fr. 938.–.

Entro il termine impartitogli per presentare eventuali osservazioni CO 1 è rimasto

silente.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 9 maggio 2016 contro la sentenza notificata alla Confederazione

Svizzera al più presto il 29 aprile, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore ha considerato quale titolo di rigetto

definitivo soltanto la decisione di tassazione dell’impo­­sta federale diretta

del 2002 emessa il 10 giugno 2002 per fr. 9'937.–, mentre ha considerato

che l’attestato di carenza di beni rilasciato il 18 ottobre 2005 nell’esecuzione

n. __________ intesa all’incasso della stessa imposta non giustificasse il

rigetto definitivo dell’opposizione per l’importo scoperto (di fr. 11'066.60)

eccedente fr. 9'937.–.

4.

Nel

reclamo la Confederazione Svizzera ricorda che secondo la giurisprudenza

recente della Camera solo la decisione di tassazione vale titolo di rigetto

definitivo per i crediti fiscali, mentre per gli interessi di mora l’istante

deve produrre i documenti che permettano di verificarne il calcolo, l’attestato

di carenza di beni giustificando il rigetto definitivo unicamente per le spese

esecutive dell’ufficio che lo rilascia. La reclamante obietta che la verifica

degli interessi è stata effettuata appunto nella procedura sfociata nel

rilascio dell’attestato di carenza di beni. Sostiene, ad ogni modo, che l’attestato

costituisce per legge un titolo di rigetto provvisorio per l’importo che eccede

quello stabilito nella decisione di tassazione e chiede la riforma della

sentenza impugnata in quel senso.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

5.1

Giusta l’art. 80 cpv. 2 n. 2 LEF sono parificate alle

sentenze giudiziarie, e valgono quindi quale titolo di rigetto definitivo, le

decisioni di autorità amministrative svizzere, purché siano esecutive. (Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 110 ad art.

80.

LEF). Per le imposte dirette, tuttavia, la legge parifica a sentenze

giudiziarie esecutive le decisioni di tassazione “cresciute in giudicato” (art.

165.

cpv. 3 LIFD e 244 cpv. 3 LT).

5.2

Nel

caso specifico, non è contestato che la

decisione di tassazione agli atti

(doc. C) è (da tempo) passata in giudicato (come risulta del resto dal timbro

apposto sull’atto in questione) e vale pertanto titolo di rigetto definitivo

per l’imposta federale diretta del 2002 di fr. 9'937.–, come d’altronde stabilito

dal Pretore.

5.3

Questa

Camera ha d’altronde già avuto modo di ricordare che l’attestato di carenza di

beni, benché non rappresenti un titolo di rigetto definitivo per i crediti

fiscali (art. 149 cpv. 2 LEF a contrario; Curchod in: Commentaire romand de la loi sur l’impôt fédéral

direct, 2008, n. 15 ad art. 165 LIFD; Frey

in Basler Kommentar DBG, vol. I/2b, 2000, n. 17 ad art. 165 LIFD), lo è invece

per le spese esecutive menzionate nell’atto, stabilite in modo autoritativo

dall’ufficio d’esecuzione, ossia dall’autorità amministrativa preposta per

legge a statuire su tali spese (sentenza della CEF 14.2014.208 del 23 dicembre

2014, consid. 5.1 con riferimenti). Nella fattispecie l’opposizione andava

quindi rigettata in via definitiva anche per le spese esecutive (di fr. 191.–)

stabilite nell’at­­testato di carenza di beni n. __________ (doc. B), ancorché

in base non alla decisione di tassazione bensì propria a quell’attestato. Su

questo punto il reclamo si rivela dunque fondato.

Nulla

cambia al riguardo l’obiezione presentata dall’escusso in prima sede secondo

cui egli sarebbe impossibilitato a pagare: di ciò l’ufficio d’esecuzione potrà tenere

conto pignorando unicamente la parte del reddito del convenuto che eccede il

suo minimo esistenziale (art. 93 LEF) oppure, ove il pignoramento dovesse

vertere su beni mobili, concedendo se del caso la rateazione del pagamento del

credito posto in esecuzione (art. 123 LEF). Ad ogni modo, la censura sfugge al

potere di cognizione del giudice del rigetto dell’opposizione (sentenza della

CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimato in RtiD 2015 II 900

n. 58c).

5.4

La

reclamante chiede inoltre di estendere il rigetto definitivo del­l’opposizione

all’intero importo menzionato nell’attestato di carenza di beni, ovvero anche alla

differenza tra l’ammontare totale menzionato sull’attestato di carenza di beni e l’importo

stabilito nella decisione di tassazione sommato alle spese esecutive, pari a fr. 938.– (fr. 11'066.– ./. [9'937.– + 191.–]), che si riferisce verosimilmente

agli interessi maturati sull’imposta fino al 6 agosto 2005 (v. doc. B alla voce

“Titolo e data del credito”) e agli “interessi” di fr. 84.05 decorsi fino

all’emissione dell’attestato il 4 novembre 2005, oltre a eventuali spese di

diffida.

a) Di

principio, le decisioni esecutive nel senso dell’art. 80 LEF valgono titolo di

rigetto definitivo anche per gli interessi di mora maturati dopo il loro

passaggio in giudicato sebbene non lo specifichino esplicitamente (Staehelin, op. cit., n. 49

ad art. 80). Per le decisioni di

tassazione, tuttavia, la questione degli interessi è disciplinata dalla

legislazione speciale, in modo diverso da quella civile (art. 102 segg. CO).

Così per l’imposta federale diretta, prelevata in un’unica rata (a differenza

dell’imposta cantonale), gli interessi di ritardo decorrono dal 31 marzo dell’anno

civile successivo a quello fiscale, ma al più presto 30 giorni dopo la

notificazione del calcolo definitivo o provvisorio (conteggio o conguaglio) al

tasso fissato dal Consiglio federale con apposita ordinanza (art. 164 LIFD, 1

cpv. 1 e 3 cpv. 1 lett. a dell’ordinanza [RS 642.124]). Il tasso è stabilito di

anno in anno, quello applicabile all’inizio di una procedura d’esecuzione rimanendo

però valido sino alla chiusura della stessa (art. 3 cpv. 2 e 3 dell’ordinan­­za).

L’opposizione non può di conseguenza essere rigettata in via definitiva per gli

interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida (giusta l’art. 165 cpv. 1

LIFD) ove l’autorità fiscale istante non abbia prodotto il conteggio provvisorio

o definitivo dell’imposta né l’eventuale diffida (sentenza della CEF

14.2015

/164 del 9 dicembre 2015 consid. 5.3), oppure, qualora il contribuente

debba rispondere dal mancato allestimento del conteggio (anche solo

provvisorio), una decisione che accerti la decorrenza degli interessi di mora a

contare dalla scadenza legale generale (cfr. art. 164 cpv. 2 LIFD e Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar

zum DBG, 2a ed. 2009, n. 4 e 8 ad art. 164 LIFD).

b) Nel

caso di specie, mancano gli elementi necessari per poter calcolare gli

interessi di ritardo ed eventuali spese di diffida (l’at­­testato di carenza di

beni non indica la composizione dettagliata del “capitale” di fr. 10'791.55), non avendo l’istante prodotto il conteggio

definitivo dell’imposta né le

eventuali diffide. E un calcolo

degli interessi di mora si rivela impossibile poiché la documentazione agli

atti non permette di ricavare la data d’intima­­zione del conteggio.

c) La

reclamante tenta però, invano, di rimettere in discussione la giurisprudenza di

questa Camera facendo valere che la verifica degli interessi è stata effettuata

appunto nella procedura sfociata nel rilascio dell’attestato di carenza di beni.

Sennonché l’ufficio d’esecuzione non è competente per procedere a tale

verifica, nella misura in cui è tenuto a tenere conto degli interessi moratori

menzionati nella domanda d’esecuzione senza facoltà di controllo (cfr. DTF

140.

III 483 consid. 2.3.1). E anche se, per ipotesi, la questione dovesse

essere stata esaminata dal giudice chiamato a determinarsi sul rigetto dell’opposizione

eventualmente interposta dall’escusso nella precedente esecuzione, la sua decisione

avrebbe in ogni caso effetto solo in quell’esecuzione (sfociata nel noto

attestato di carenza di beni) e non nell’esecu­­zione qui in rassegna (Staehelin, op. cit. n. 81 ad art. 84 con

numerosi rinvii).

d) Riferendosi a una decisione – a quanto consta a questa Camera non

pubblicata – dell’autorità di vigilanza del Cantone Argovia, la reclamante

sostiene infine che l’attestato di carenza di beni costituisce per legge (art.

149.

LEF) un titolo di rigetto provvisorio per l’importo che eccede quello

stabilito nella decisione di tassazione e chiede la riforma della sentenza

impugnata in quel senso. La reclamante ha tuttavia ricordato opportunamente all’inizio

del reclamo (ad 4) che secondo la giurisprudenza di questa Camera l’attestato

di carenza di beni vale quale riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82

LEF solo se il debitore può successivamente proporre l’azione di

disconoscimento di debito (sentenza della CEF 14.2006.52 del 28 settembre 2006,

consid. 2, massimata in RtiD 2007 I 844 n. 59c), ciò che per i crediti di diritto

pubblico è possibile soltanto se l’autorità amministrativa non ha alcun potere

sovrano relativamente al loro accertamento ma deve adire un tribunale

amministrativo cantonale per far valere le sue pretese (Staehelin,

op. cit., n. 46 ad art. 82 e n. 43 ad art. 83; sentenza della CEF 14.2011.190

dell’11 gennaio 2012 consid. 4.1, massimata in RtiD 2012 II 895 n. 56c, con

rinvio in particolare alla DTF 109 V 49, consid. 3/a).

Ora, contro la pretesa dell’autorità fiscale

riferita alla riscossione d’interessi di mora maturati su crediti d’imposta federale

diretta non è aperta la via dell’azione di disconoscimento al foro esecutivo (art.

83.

cpv. 2 LEF), poiché l’autorità fiscale medesima è esclusivamente competente

per decidere (in prima istanza) in via autoritativa sugli interessi di mora (come

sulle facilitazioni di pagamento o sul condono giusta gli art. 166 e 167 LIFD),

solitamente mediante il conteggio, e sulle spese di diffida, nella stessa

diffida. Le sue decisioni sono impugnabili con gli stessi rimedi giuridici

previsti contro le decisioni di tassazione (Richner et al., op. cit., n. 15 ad art. 164; Frey op. cit., n. 12 ad art. 164), anche se il diritto cantonale non lo prevede

esplicitamente, stante la garanzia costituzionale della via giudiziaria

stabilita all’art. 29a Cost. (cfr. sentenza della Camera di diritto

tributario del Tribunale d’appello 80.2013.166 del 4 giugno 2014, RtiD 2014 II

509.

n. 12t consid. 1.3). Non vi è pertanto spazio per la concessione del rigetto

provvisorio dell’opposizione limitatamente agli interessi di mora e alle spese

di diffida.

5.5

In definitiva, dunque, l’atto di carenza di

beni e la decisione fiscale agli atti (doc. B e C) giustificano il rigetto dell’opposizione

in via definitiva limitatamente a fr. 10'128.– (fr. 191.– + fr. 9'937.–).

L’accoglimento parziale del reclamo, limitato a fr. 191.–, non muta invece

apprezzabilmente il dispositivo sulle spese di prima sede.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la parziale soccombenza

reciproca (art. 106 cpv. 2 CPC). Non si pone invece problema di ripetibili, non

avendo la controparte presentato osservazioni al reclamo. Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art.

112.

cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 1'129.–, non raggiunge

la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art. 74 cpv. 1

lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è parzialmente accolto e di

conseguenza il dispositivo n. 1 della sentenza impugnata è così riformato:

1.

L’opposizione al precetto esecutivo n. __________ dell’Ufficio d’esecu­­zione di Mendrisio è

parzialmente rigettata in via definitiva limitatamente a fr. 10'128.–.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio sono

poste a carico della reclamante per fr. 220.– e per la rimanenza a carico

di CO 1.

3. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione alla

Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).