14.2016.108
Rigetto definitivo dell’opposizione con istanza di exequatur di una decisione estera. Nova in sede di reclamo. Sospensione della procedura di exequatur. Preclusione nel processo estero. Foro esclusivo
21 dicembre 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Incarti n.
14.2016.108
14.2016.123
Lugano
21 dicembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella causa __________ (rigetto definitivo
dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa
con istanza 7 maggio 2015 da
CO 1
(patrocinato dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sui reclami del 12 maggio e 2 giugno 2016 presentati da RE 1
contro la decisione emessa il 29 aprile 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto
esecutivo n. __________ emesso l’11 febbraio 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Lugano, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 172'727.61
oltre agli interessi del 5% dal 17 febbraio 2014, indicando quale titolo di
credito la sentenza del Tribunale di R__________ del 17 febbraio 2014.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 7 maggio 2015 CO 1 ha
chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, di riconoscere e di
dichiarare esecutiva in Svizzera la sentenza del Tribunale di R__________
appena citata e di rigettare l’opposizione in via definitiva. All’udienza di discussione tenutasi il 10 dicembre 2015, l’istante ha
confermato la sua domanda, mentre il convenuto vi si è opposto in via principale
e in via subordinata ha postulato la sospensione del procedimento di exequatur
sino a decisione passata in giudicato sull’appello da lui interposto alla Corte
d’Appello di R__________. In via ancora più subordinata ha concluso per l’accoglimento
dell’istanza, vincolando però l’esecuzione della sentenza del
Tribunale di R__________ alla costituzione di una garanzia a prima richiesta di
fr. 200'000.–. In sede di replica (del 17 dicembre 2015) e di duplica
(dell’11 gennaio 2016) scritte, le parti si sono riconfermate nelle rispettive
conclusioni.
C. Statuendo con decisione del 29 aprile 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e di conseguenza ha riconosciuto e dichiarato esecutiva in Svizzera la sentenza
del Tribunale di R__________ e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta
dalla parte convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 500.–
e un’indennità di fr. 3'000.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un (primo) reclamo del 12 maggio 2016 (inc. 14.2016.108) per ottenerne l’annullamento limitatamente al dispositivo sul rigetto
dell’opposizione e la reiezione dell’istanza di rigetto. L’indomani il
presidente della Camera ha accolto la domanda di effetto sospensivo presentata
con l’impugnazione. Nelle sue osservazioni del 10 giugno 2016, CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo. Con replica spontanea del 24
giugno 2016, il reclamante ha ribadito le sue conclusioni mentre la controparte
vi si è opposta con duplica spontanea del 4 luglio 2016.
E. Sempre
contro la sentenza 29 aprile 2016 del
Pretore, RE 1 è insorto con un ulteriore reclamo del 2 giugno 2016 (inc.
14.2016.123) per ottenere, in via preliminare, la sospensione
del procedimento di exequatur sino a decisione passata in giudicato sull’appello
da lui interposto alla Corte d’Appello di R__________ e il mantenimento della
sua opposizione alla nota esecuzione. In via principale, il reclamante ha
postulato l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al dispositivo
sull’exequatur, la reiezione dell’istanza di exequatur e il
mantenimento dell’opposizione, mentre in via subordinata egli ha concluso per l’exequatur
della sentenza del Tribunale di R__________ e il rigetto dell’opposizione in
via definitiva, vincolando però l’esecuzione della sentenza italiana alla costituzione di una garanzia a prima richiesta di fr. 300'000.–.
Il 6 giugno 2016 il presidente della Camera ha dichiarato
inammissibile la domanda di effetto sospensivo presentata con l’impugnazione
per carenza d’interesse giuridico, salvo precisare la sua decisione il 21
giugno 2016, nel senso che la domanda formulata dal reclamante in via
preliminare di sospensione del procedimento d’exequatur nel senso dell’art.
46 CLug sarebbe stata decisa congiuntamente alla richiesta principale dopo la
chiusura dello scambio degli allegati. Nelle sue osservazioni del 4 luglio 2016,
CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo “con richiesta di trattazione urgente della
causa”. Con replica spontanea del 18 luglio 2016 il
reclamante ha ribadito le sue conclusioni, mentre la controparte vi si è opposta
con duplica spontanea del 2 agosto 2016.
Considerandi
in diritto: 1. Secondo l’art. 319 cpv. 1 lett. a CPC sono impugnabili mediante
reclamo, tra l’altro, le decisioni inappellabili di prima istanza. Tale è il
caso per le decisioni del giudice dell’esecuzione (art. 309 lett. a CPC), in
particolare quelle concernenti il riconoscimento, la dichiarazione d’esecutività
e l’esecuzione di sentenze estere (art. 335 cpv. 3 CPC), così come per le
decisioni nelle pratiche a tenore della LEF, segnatamente in tema di rigetto
dell’opposizione giusta gli art. 80-84 LEF (art. 309 lett. b n. 3 CPC).
1.1
I reclami diretti contro le decisioni del giudice dell’esecuzione
rientrano nella competenza delle Camere civili del Tribunale d’appello
(art. 48 lett. a n. 8 e lett. b n. 5 LOG), mentre i reclami nelle cause
proposte a norma della LEF, escluse quelle di disconoscimento del debito (art.
83.
cpv. 2 LEF) e di accertamento dell’inesistenza del debito (art. 85a
LEF), rientrano nella competenza della Camera di esecuzione e fallimenti (CEF)
del Tribunale d’appello (art. 48 lett. e n. 1 LOG). Di conseguenza, il reclamo
in esame andrebbe esaminato dalla seconda Camera civile per quanto concerne la
contestazione del riconoscimento e dell’esecuzione della sentenza italiana –
la decisione impugnata verte su pretese fondate su un contratto di appalto,
ovvero attinenti al diritto delle obbligazioni (cfr. art. 48 lett. b. n. 1
LOG) – e successivamente dalla CEF per quanto riguarda la questione del rigetto
definitivo dell’opposizione.
a) In
ossequio al principio di economia e di celerità della procedura nonché della
sicurezza del diritto, come in altri casi precedenti (v. per esempio le sentenze della CEF 14.2012.172 del 18 gennaio 2013
consid. 1.2 e 14.2013.138 del 29 novembre
2013, consid. 1.1) le due Camere hanno convenuto di demandare il giudizio
su entrambe le questioni alla CEF in applicazione analogica dell’art. 127 CPC.
Le parti non hanno contestato tale competenza, che risulta dunque acquisita
nelle cause in esame.
b) Può
quindi essere lasciata aperta, un’ultima volta, la questione di sapere se in
futuro le cause di exequatur (in via principale) e di rigetto dell’opposizione
dovranno essere trattate separatamente (in successione) non solo in sede di reclamo,
ma già in prima istanza, vietandone la congiunzione per evitare i problemi processuali
connessi alle numerose differenze esistenti tra le due procedure, su tutte il
carattere unilaterale della prima (art. 41 CLug) e contradditorio della seconda
(art. 84 cpv. 2 LEF), ma che riguardano, ad esempio, anche i nova (v.
sentenza della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 1.1/b). Sia come
sia, queste differenze non risultano di rilievo nelle cause in rassegna.
1.2
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione sul rigetto dell’opposizione
è impugnabile con reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv.
2.
CPC). Presentato il 12 maggio 2016 contro la sentenza notificata al patrocinatore
di RE 1 il 2 maggio, in concreto il primo reclamo è tempestivo. Lo è pure il
secondo reclamo, presentato il 2 giugno 2016, ricordato che il termine di ricorso
contro le decisioni del giudice dell’esecuzione secondo gli art. 38-52 CLug è
di trenta giorni se il convenuto è domiciliato in Svizzera (art. 43 cpv. 5 CLug
e 327a cpv. 3 CPC).
1.3
La Camera decide in linea di principio in
base agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC),
limitando il suo esame, fatte salve carenze manifeste, alle censure contenute
nel reclamo (DTF 142 III 417 consid. 2.2.4). Secondo l’art.
320.
CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione errata del
diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando che
sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC). Ove, però, il reclamo sia diretto contro la
decisione d’exequatur emessa in via principale, il giudice esamina con
cognizione piena i motivi di diniego (art. 327a CPC), avendo le parti la
possibilità di addurre nuovi fatti e assumere nuove prove (art. 326 cpv. 2 CPC;
Hofmann/Kunz, in: Basler
Kommentar, LugÜ, 2011, n. 56-57 ad art. 43 CLug; sentenza
della CEF 14.2013.138 del 29 novembre
2013, consid. 4).
Nel
caso specifico, stante l’infelice congiunzione delle procedure di exequatur e
di rigetto (sopra consid. 1.1/b), v’è da chiedersi se i nuovi documenti
prodotti con il secondo reclamo (doc. F-M) sono ricevibili o no (in tal senso:
sentenza del Tribunale federale 5A_818/2014 del 29 luglio 2015 RSPC 2015, pag.
518.
n. 1749 consid. 4.1). La questione può rimanere indecisa (v. anche la
sentenza della CEF 14.2016.74 del 14 settembre 2016 consid. 1.3) poiché la
documentazione in questione non è decisiva per l’esito del reclamo. I documenti
acclusi agli allegati spontanei sono invece senza dubbio inammissibili
(sentenza della CEF 14.2016.101 del 19 settembre 2016 consid. 2.1) e ciò vale
anche per i richiami d’incarti indicati nel reclamo, siccome incompatibili con
l’esigenza di celerità che contraddistingue il rito sommario, specie perché il
reclamante non indica i documenti sui quali intende fondare le proprie
allegazioni né la loro pertinenza, per tacere del fatto che avrebbe potuto
produrre le copie di quelli da lui ritenuti determinanti (sentenza della CEF 14.2016.119
del 10 ottobre 2016 consid. 5).
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
Il riconoscimento
e l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è regolato dalle
convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, per difetto,
dalla LDIP (art. 25 segg. e 28 LDIP (cfr. art. 81 cpv. 3 LEF; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I,
2a ed., 2010, n. 59 ad art. 80 LEF). Trattandosi in particolare di
una decisione estera di condanna al pagamento di una somma di denaro o alla
fornitura di garanzie, l’eventuale pronuncia del rigetto dell’opposizione
presuppone una dichiarazione di esecutività (cosiddetto “exequatur”; Staehelin, op. cit., n. 59 e 67 seg. ad
art. 80 LEF con rif., Staehelin in:
Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 8
ad art. 31 CLug).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore ha constatato che l’istante aveva chiesto l’exequatur
a titolo indipendente della sentenza del Tribunale di R__________ e ne aveva
dimostrato i presupposti formali nel senso dell’art. 53 CLug, producendo una
copia conforme all’originale della sentenza e l’attestato prescritto dall’art.
54.
CLug. Il primo giudice ha d’altronde ritenuto tale sentenza esecutiva
nonostante l’appello interposto dal convenuto in Italia, poiché la Corte d’appello
di R__________ ha respinto la sua domanda di sospensione della provvisoria
esecutività. Che la comparsa di RE 1 nella procedura italiana – ha continuato
il Pretore – sia stata dichiarata tardiva e conseguentemente inammissibili le
sue domande riconvenzionale e di chiamata in causa di un terzo non configura
una lesione del diritto di essere sentito né urta in modo manifesto l’ordine
pubblico svizzero, la procedura civile elvetica conoscendo anch’essa l’istituto
della preclusione (art. 223 cpv. 2 CPC).
In
merito alla richiesta del convenuto di sospendere la procedura sino a decisione
passata in giudicato sull’appello interposto alla Corte d’Appello di R__________,
il giudice di prime cure ha ricordato che la sospensione secondo l’art. 37 cpv.
1.
CLug costituisce una misura eccezionale e ha considerato che l’appello italiano
non appare manifestamente fondato, dato che la richiesta di sospensione della
provvisoria esecutività è stata respinta, né la natura dell’impresa individuale
gestita dall’istante rappresenta un motivo di pericolo. Il Pretore ha pure
respinto la domanda di costituzione di una garanzia, reputando
insufficientemente provato il rischio che l’istante non sia in grado di
rimborsare le prestazioni ottenute in caso di accoglimento dell’appello a causa
della sua scarsa solvibilità. Sono infine state respinte le altre contestazioni
del convenuto circa il tasso di cambio e il calcolo degli importi posti in
esecuzione, onde l’accoglimento di entrambe le istanze (di exequatur e
di rigetto).
Sul
reclamo contro la decisione d’exequatur (14.2016.123)
4.
Nel
secondo reclamo RE 1 ribadisce in via preliminare che sono
date le condizioni per sospendere il procedimento di exequatur nel senso
degli art. 37 e 46 CLug sino a decisione passata in giudicato sull’appello da
lui interposto alla Corte d’appello di R__________. In via principale, il
reclamante postula l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla
questione dell’exequatur, facendo valere una violazione del foro imperativo
del proprio domicilio quale consumatore (art. 16 cpv. 2 CLug), ciò che osta al
riconoscimento del giudizio pronunciato in Italia (art. 35 cpv. 1 CLug), oltre
che una lesione dell’ordine pubblico formale svizzero sotto forma di una
violazione del suo diritto di essere sentito nella procedura italiana. Infine,
in via subordinata egli chiede che l’exequatur sia in ogni caso
vincolato alla costituzione da parte dell’istante di una
garanzia a prima richiesta di fr. 300'000.– (art. 46 cpv. 3 CLug).
4.1
Giusta
l’art. 46 cpv. 1 CLug, il giudice davanti al quale è proposto un ricorso contro
la decisione d’exequatur può, su istanza della parte contro la quale è
chiesta l’esecuzione, sospendere il procedimento se la decisione straniera è
stata impugnata, nello Stato d’origine, con un mezzo ordinario qual è l’atto di
appello del diritto italiano (tra altre: sentenza della II CCA 12.2014.73 del
16.
febbraio 2015 consid. 5). Gli è riconosciuto un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 III 574 consid. 3),
in particolare per quanto riguarda le scelte alternative alla
sospensione, ovvero subordinare l’esecuzione della sentenza alla costituzione
di una garanzia da parte del creditore (art. 46 cpv. 3 CLug) oppure dichiarare
esecutiva la decisione estera senza condizioni (sentenza della II CCA
12.2015.69
del 16 febbraio 2016, consid. 6 con i rinvii).
Rispetto
a queste altre misure la sospensione del procedimento costituisce una misura
eccezionale e può essere decretata dal tribunale adito solo sulla base di motivi
che non sono stati sottoposti o non sono potuti essere sottoposti al giudice
straniero che ha emanato la decisione oggetto dell’exequatur (DTF 137
III 261 consid. 3.2 e 3.3), ritenuto che tali motivi devono
riferirsi alla procedura pendente nello Stato d’origine, siccome è precisamente il rischio che questi possano ribaltare la
decisione delibata che giustifica la sospensione della procedura di
riconoscimento e d’exequatur in attesa del passaggio in giudicato della
decisione estera. Occorre in definitiva che si possa seriamente mettere
in conto un suo annullamento oppure che la stessa sia riconoscibilmente carente
(PKG 2005 pag. 72; già citata sentenza della II CCA 12.2015.69 consid. 7 e i
rinvii). Incombe al richiedente di esporre le sue
prospettive di successo e di rendere verosimile ch’esse prevalgono in modo
preponderante sulle probabilità d’insuccesso (decisione dell’Obergericht di
Zugo del 4 luglio 2012, CAN 2013 n. 65 pag 165 consid. 4.1 con rinvii).
4.2
Nella
fattispecie, il reclamante critica anzitutto l’argomentazione del Pretore,
laddove egli si fonda sull’assenza di concessione dell’effetto sospensivo nella
causa in appello in Italia per giustificare la reiezione della richiesta di
sospensione del procedimento d’exequatur. A suo modo di vedere la
ragione d’essere degli art. 37 e 46 cpv. 1 CLug si manifesterebbe proprio nei
casi in cui l’autorità estera ha negato la concessione dell’effetto sospensivo.
E ciò specialmente nel caso in esame, poiché la richiesta di sospensione della
provvisoria esecutività della sentenza di primo grado in Italia sarebbe
raramente accolta siccome la decisione al riguardo si basa su una valutazione
formale e sommaria, che non entra nel merito del giudizio, ma si ferma alla
mera apparenza.
4.3
A
scanso di equivoci giova subito ricordare che l’art. 37 CLug si applica
soltanto nelle procedure incidentali di riconoscimento di una decisione estera
nel senso dell’art. 33 cpv. 3 CLug (Schuler
in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 3 ad
art. 37 CLug; Walther
in: Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011,
n. 3 ad art. 37 CLug) mentre nei procedimenti intesi al
riconoscimento e all’esecuzione di una decisione estera la loro eventuale
sospensione è disciplinata esclusivamente dall’art. 46 CLug, norma che a
differenza dell’art. 37 CLug permette la sospensione (oltre alla richiesta di
una cauzione) unicamente in seconda sede (Hofmann/Kunz, op. cit., n. 7 ad art. 46; Staehelin, op. cit., n. 18 ad art. 46
CLug). In altre parole, la richiesta di sospensione rivolta al Pretore non
poteva fondarsi sull’art. 37 CLug. Ancorché per un altro motivo, la sua reiezione
va pertanto confermata.
4.4
Precisato
ciò, l’esame dell’argomentazione del Pretore a sostegno della decisione di
reiezione della domanda di sospensione diventa superflua. Ad ogni buon conto
essa risulta però pertinente anche per l’esame della richiesta di sospensione
rinnovata in questa sede. Sebbene, infatti, si possa riconoscere
che il giudice dell’exequatur (di seconda istanza) non è vincolato dalla
decisione estera di reiezione dell’istanza di sospensione della provvisoria
esecutività della decisione da delibare, nella misura in cui l’art. 46 CLug gli
conferisce una competenza autonoma per decidere un’eventuale sospensione del
proprio procedimento, non può neppure essere negato ogni effetto alla
valutazione dell’autorità competente estera, in concreto la Corte d’appello
di R__________, secondo cui l’appello non appare manifestamente fondato. Anche
espresso nella forma sommaria della decisione del 23 settembre 2014 agli atti
(doc. P), tale apprezzamento non lascia sussistere seri dubbi sul fatto
che le probabilità di successo non prevalgono nettamente su quelle d’insuccesso.
Quantomeno quale indizio, il criterio sul quale si è fondato il Pretore risulta
pertinente anche in questa sede (in tal senso la sentenza della II CCA 12.2013.77
del 22 ottobre 2013 consid. 11.2).
4.5
Il
reclamante rimprovera poi al Pretore di avere totalmente trascurato il fatto
che i motivi da lui fatti valere con la riconvenzionale nella causa in Italia
non sono per nulla stati presi in considerazione in seguito a un’irrita
decisione d’improponibilità, ora al vaglio della Corte d’appello di R__________,
ciò che secondo la giurisprudenza costituisce proprio un motivo di sospensione
della procedura d’exequatur fino alla decisione sull’appello nello Stato
d’origine. Visto che il Pretore non è competente per sospendere il
procedimento, si può prescindere dall’esaminare le censure al suo operato e
limitarsi a esaminare se la preclusione del reclamante nel processo italiano
giustifichi, in questa sede, la sospensione della procedura d’exequatur.
a) Orbene,
RE 1 non ha esposto in modo convincente per quale motivo la sua preclusione
sarebbe “irrita”. In effetti, egli si limita a sostenere che il giudice
istruttore nella procedura italiana di primo grado, dott. C__________, avrebbe
correttamente ritenuto tempestiva la domanda riconvenzionale nella fase
iniziale, respingendo l’eccezione sollevata dall’attore, mentre nella sentenza
finale impugnata il suo successore, la giudice__________, l’ha reputata
tardiva, ciò che costituirebbe per il reclamante un “inaccettabile contrasto di giudicato” (reclamo, pagg.
11-13). Il problema è ch’egli non ha prodotto la decisione del dott. C__________
né reso verosimile che il diritto processuale italiano vieti al giudice
monocratico di statuire sulla ricevibilità della domanda riconvenzionale solo
con la sentenza finale o di modificare una precedente decisione del giudice
istruttore, ricordato che le ordinanze sono in linea di massima sempre
modificabili o revocabili giusta l’art. 177 CPCit.
b) D’altronde
il reclamante neppure allega che la sua preclusione poggi su un’interpretazione
delle norme processuali (e specialmente dell’art. 166 CPCit.) contraria alla
giurisprudenza dei tribunali italiani; al riguardo lo scritto 9 dicembre 2015
dell’avv. __________ S__________ (doc. 2 e C annesso al reclamo), patrocinatore
del reclamante nella procedura d’appello in Italia (doc. 3), è privo di riferimenti
giurisprudenziali e dottrinali ed è parificabile a semplici allegazioni di
parte. Né egli pretende per avventura di essere stato impedito a presentare la
comparsa di risposta e la domanda riconvenzionale almeno venti giorni prima dell’udienza
di comparizione come stabilito nella decisione finale (doc. C pag. 7), ad
esempio perché il decreto di differimento di tale udienza giusta l’art. 168bis
comma 5 CPCit., nemmeno esso agli atti, avrebbe menzionato un termine più
breve. E pure dedotti i venti giorni in questione, il reclamante ha beneficiato
di settanta giorni (dalla notifica dell’atto di citazione, il 5 marzo 2009,
alla prima udienza di comparizione del 3 giugno 2009) per preparare la propria
difesa. Nelle circostanze descritte, non si può dire ch’egli abbia reso
verosimili le possibilità di successo del suo appello né che la sentenza da riconoscere
sia riconoscibilmente viziata e neppure ch’egli non abbia avuto la facoltà di difendersi
davanti al giudice italiano di primo grado. Anche sotto questo profilo non
appaiono dati i presupposti eccezionali cui la giurisprudenza subordina la
sospensione della procedura d’exequatur.
c) Per
mera abbondanza non può essere taciuto che laddove il reclamante indica che il consulente
tecnico d’ufficio del giudice (“C.T.U”) ha accertato gravi ed evidenti problemi
di umidità e ponti termici all’origine dell’insalubrità dei locali, egli omette
di precisare che il perito ha sottolineato come tale stato di cose nulla avesse
a che vedere con le scelte dei lavori e delle soluzioni messe in atto con il
contratto concluso tra le parti (doc. C pag. 10). A prescindere dalla questione
della preclusione processuale, dunque, anche le possibilità di successo del
reclamante nel merito appaiono dubbie.
4.6
Il
fatto poi che la giustizia della vicina Repubblica, a detta del reclamante,
versi notoriamente in gravissimo ritardo è privo di rilevanza per la decisione
sulla sospensione, dal momento ch’egli non ha reso verosimile che le
prospettive di accoglimento delle sue tesi in sede d’appello prevalgono su
quelle di reiezione.
4.7
In
definitiva, non sono date le condizioni restrittive (DTF 137 III 261 consid.
3.
, 3.2.2 e 3.3) per ammettere eccezionalmente la sospensione della procedura
d’exequatur nel senso dell’art. 46 cpv. 1 CLug.
5.
Nel
merito, il reclamante fa valere anzitutto una violazione
del foro imperativo del proprio domicilio quale consumatore (art. 16 cpv. 2
CLug), ciò che osterebbe al riconoscimento del giudizio pronunciato in Italia
(art. 35 cpv. 1 CLug). Trattandosi di censura presentata per la prima volta in
questa sede la sua ricevibilità è dubbia (sopra consid. 1.3). Ma volendo anche
entrare in materia, la posizione del reclamante non migliorerebbe. A parte il
fatto ch’egli non ha provato che le attività professionali dell’istante si
svolgono in Svizzera (dove il reclamante ha il domicilio) o sono dirette verso
la Svizzera o verso una pluralità di Stati comprendente tale Stato –
presupposto necessario secondo l’art. 15 n. 1 lett. c CLug perché il consumatore
possa essere convenuto in uno Stato che non è quello del proprio domicilio (Furrer/Glarner in: Dasser/Oberhammer
[curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 53 segg. ad art. 1
CLug) –, RE 1 risulta essere comparso dinanzi al Tribunale
di M__________, di cui non ha eccepito l’incompetenza territoriale, sicché tale
autorità è da considerare competente nel senso dell’art. 24 CLug, norma che si
applica anche ai contratti conclusi da consumatori (Gehri in: Basler Kommentar, Lugano-Übereinkommen, 2011, n. 5
ad art. 15 e n. 3 art. 17 CLug con diversi rinvii; nello stesso commentario: Berger, n. 25 ad art. 24; Killias in Handkommentar, n. 17 ad art.
24; Kropholler/von Hein, Europäisches Zivilprozessrecht,
9a ed. 2011, n. 16 ad art. 24 EuGVO, con un rinvio alla decisione
della Corte di giustizia dell’Unione europea C-111/09 del 20 maggio 2010; contra,
per l’azione diretta contro il consumatore; Mankowski,
IPRax 2011, 310 segg., la cui opinione è però contesta da Gehri [n. 3 ad art. 17] con argomenti
convincenti). Anche nel merito la censura cade nel vuoto.
6.
Il reclamante ripropone inoltre l’eccezione di lesione dell’ordine
pubblico formale svizzero sotto forma di una violazione del suo diritto di
essere sentito nella procedura italiana.
6.1
Le
decisioni emanate in uno Stato contraente non sono riconosciute né sono
dichiarate esecutive se il riconoscimento è manifestamente contrario all’ordine
pubblico dello Stato richiesto (art. 34 n. 1 e 41 CLug).
a) La riserva dell’ordine pubblico (dello Stato richiesto) deve trovare
applicazione soltanto in casi eccezionali, ciò che l’avverbio "manifestamente",
aggiunto al testo della norma con la revisione del 2007 sottolinea
ulteriormente. Il giudizio estero deve contrastare in modo talmente eclatante
con i principi dell’ordine giuridico svizzero e con il concetto di giustizia
che ne sta alla base da risultare assolutamente incompatibile con i medesimi;
in quest’ottica, il suo riconoscimento deve apparire insostenibile (sentenza
del Tribunale federale 5A_248/2015 del 6 aprile 2016 consid. 3.3.1 con
rimandi). Non ci si può pertanto richiamare all’ordine pubblico svizzero ogni
qualvolta la legge straniera diverga – quand’anche in misura importante, nel
merito o per la procedura seguita – dal diritto svizzero (cfr. DTF 126 III
101.
consid. 3/b, 327 consid. 2/b, 534 consid. 2/c). L’ordine pubblico si
manifesta in due forme, quello materiale e quello procedurale (o formale)
(sentenze della II CCA 12.2012.55 del 14 giugno 2012 consid. 6.2 e 12.2012.30
del 31 luglio 2012 consid. 5.4/b con rinvii, della CEF 14.2013.111
del 28 agosto 2013, RtiD 2014 II 890 n. 52c, consid. 7.1).
b) L’ordine pubblico procedurale (o formale) garantisce alle parti il
diritto a un giudizio indipendente sulle domande e sui fatti sottoposti al
tribunale, in conformità con la procedura applicabile (cfr. sentenza del
Tribunale federale 4P.146/2005 del 10 ottobre 2005, RtiD 2006 II 676 n.
34c consid. 5.2). Esso è violato quando principi di procedura
fondamentali generalmente riconosciuti sono disattesi in modo inconciliabile
con il sentimento di giustizia e con i valori di uno stato di diritto (cfr. DTF
132.
III 389 consid. 2.2.1, 128 III 191 consid. 4/a). L’ordine pubblico svizzero
esige in particolare il rispetto delle regole fondamentali di procedura dedotte
dalla Costituzione federale (art. 29 e 30 Cost.) e dall’art. 6 CEDU, quali il
diritto a un processo equo e il diritto di essere sentito (cfr. DTF 126
III 327 consid. 2/b; sentenza del Tribunale federale 4P.82/2004 del 9 novembre
2004, RtiD 2005 II 164 n. 31 consid. 3.3.2).
L’ordine
pubblico procedurale svizzero, tuttavia, è leso non già in presenza di una
grave violazione del diritto processuale, bensì soltanto qualora si debba
ammettere che il procedimento si sia svolto in maniera talmente contraria ai
principi del diritto processuale svizzero da non più potersi ritenere conforme
alle regole di uno stato di diritto, oppure sia stato inficiato da atti
truffaldini (sentenza 5A_248/2015 già citata, consid. 3.3.1 con rinvii). Ai
fini del giudizio sulla violazione dell’ordine pubblico procedurale occorre
dunque stabilire se tali garanzie procedurali esistano nel sistema giuridico
straniero e se esse siano state debitamente offerte. Il fatto che le parti si
siano poi effettivamente prevalse di tali diritti è per contro irrilevante
(sentenza 4P.82/2004 già citata, consid. 3.3.2, sentenza del Tribunale federale
4A_145/2010 del 5 ottobre 2010 consid. 5.1; sentenza della
CEF 14.2013.111 già citata, consid. 7.2).
6.2
Nel
caso di specie, il fatto che il reclamante sia stato dichiarato precluso nella
procedura di primo grado in Italia per non avere presentato la risposta e la
domanda riconvenzionale entro il termine di legge non appare contrario all’ordine
pubblico formale svizzero. Anche in Svizzera, infatti, dopo la scadenza dell’apposito
termine impartitogli al riguardo il convenuto non può più presentare una
risposta né una domanda riconvenzionale (art. 224 cpv. 1 e 147 cpv. 2 CPC; Tappy in: CPC commenté, 2011, n. 23
ad art. 223 CPC). D’altronde, il reclamante non contesta
di essere stato regolarmente citato, sicché il suo diritto di essere sentito
non può essere considerato come gravemente leso, nella misura in cui spettava a
lui fare in modo d’informarsi sul termine da rispettare per costituirsi
validamente in giudizio. Già si è detto (sopra consid. 4.3/a), infine, ch’egli
non ha dimostrato l’esistenza di due decisioni contraddittorie quanto alla tempestività
della sua costituzione né l’irrevocabilità delle decisioni del giudice istruttore,
con il rilievo che pure le disposizioni ordinatorie del diritto di procedura
civile svizzero sono modificabili e completabili in ogni tempo (Jeandin in: CPC commenté, 2011, n. 14
ad art. 319 CPC). Anche su questo punto la
decisione impugnata merita conferma.
7.
Infine,
il reclamante chiede in via subordinata che l’exequatur sia in ogni caso
vincolato alla costituzione da parte dell’istante di una
garanzia a prima richiesta di fr. 300'000.– (art. 46 cpv. 3 CLug).
7.1
Le
condizioni per poter subordinare l’esecuzione
della decisione straniera alla
costituzione di una garanzia a carico della parte creditrice sono invero meno restrittive di quelle per la
sospensione della procedura di riconoscimento e di exequatur (Hofmann/ Kunz, op. cit., n. 116 ad art. 46 CLug; Kropholler/Von Hein, op.
cit., n. 7 ad art. 46), ritenuto
che in tale evenienza il tribunale adito deve apprezzare tutte le circostanze
rilevanti del caso (Hofmann/Kunz, op. cit., ibidem; Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2ª
ed., n. 10 ad art. 46 CLug), e in particolare le probabilità di accoglimento
del rimedio di diritto all’estero (senza la limitazione dei motivi che
giustificherebbero la sospensione del procedimento; cfr. NJW 1994 p. 2156; Hofmann/Kunz,
op. cit., ibidem; Kropholler/Von Hein, op. cit., ibidem),
la capacità finanziaria e la solvibilità del creditore nonché gli eventuali
altri impedimenti che potrebbero opporsi alla restituzione della somma nel
frattempo posta in esecuzione (Hofmann/Kunz, op. cit., n.
118.
seg. ad art. 46 CLug; Rauscher,
Europäisches Zivilprozessrecht Kommentar, n. 17 ad art. 46 EuGVO; Geimer/ Schütze, op. cit., ibidem; BlSchK 2009 pag. 120; sentenza
della II CCA 12.2013.196 del 27 marzo 2014 consid. 5 con rinvii).
7.2
Nel reclamo RE 1 rimprovera al primo giudice di
non avere coerentemente applicato le considerazioni teoriche corrette
esposte in merito all’art. 46 cpv. 3 CLug, trascurando la durata, valutata fra
10.
e 15 anni, della causa d’appello in Italia, la cui prima udienza è fissata
al 6 febbraio 2018, e la scarsa capacità finanziaria e solvibilità della
controparte, un piccolo imprenditore locale che dal 1998 a oggi “non è riuscito a creare una struttura che vada oltre
la formula societaria della ditta individuale
priva vi capitale proprio, senza beni strumentali o attivi patrimoniali tali da
potere essere direttamente aggrediti in caso di insolvenza” (pag.
15). Il reclamante chiede pertanto, ove le sue altre richieste non fossero accolte,
di obbligare CO 1 a prestare una garanzia bancaria a prima richiesta di fr. 300'000.–,
pari all’importo di cui egli potrà esigere la restituzione (fr. 172'267.61)
in caso di accoglimento del suo appello, oltre agli interessi legali del 5% per
un periodo stimato di 10 anni e ai presumibili costi legali per ottenere la
restituzione dell’importo anticipato.
7.3
Come
risulta dalla sistematica della Convenzione di Lugano, solo il giudice davanti
al quale è proposto un ricorso contro la decisione d’exequatur è
abilitato a obbligare il convenuto a prestare una garanzia nel senso dell’art.
46.
cpv. 3 CLug. Tale facoltà non spetta al giudice di prima istanza. Come per
la domanda di sospensione (sopra consid. 4.3), quindi, il Pretore non poteva
fare altro che respingere la domanda di garanzia per difetto di competenza.
7.4
Quanto
alla domanda di costituzione di garanzia formulata in questa sede, essa dev’essere
respinta per i seguenti motivi.
a) Innanzitutto,
già si è appurato che il reclamante non ha reso verosimili le possibilità di
successo dell’appello presentato in Italia (sopra consid. 4.3). Ciò basta da sé
solo a respingere la domanda di garanzia.
b) D’altronde,
il reclamante non ha neppure reso verosimile che la capacità
finanziaria e la solvibilità dell’istante siano insufficienti a garantire la
restituzione di quanto eventualmente dovesse ottenere sulla base della
sentenza italiana dichiarata esecutiva in Svizzera, ove l’appello del convenuto
in Italia dovesse essere accolto. Il solo fatto che l’istante eserciti la
propria attività aziendale nella forma giuridica della ditta individuale ancora
non significa ch’egli sia privo di risorse o insolvibile. Anzi, egli risponde
con tutto il suo patrimonio e non limitatamente al capitale della società che
per ipotesi il reclamante vorrebbe ch’egli avesse costituito.
c) In
sede di replica spontanea (pagg. 5-6 e 9), invero, il reclamante ha contestato
che la documentazione prodotta dall’istante con le osservazioni al reclamo
(doc. 6-8) renda verosimile la sua solvibilità. Egli ammette, tuttavia, che l’attività
aziendale della controparte è redditizia. Dal bilancio fiscale per il 2015
(doc. 6) si evince del resto un utile di poco meno di € 40'000.–. Tenuto conto
che l’istante vive in casa propria (doc. 7), si può ritenere ch’egli sia in
grado di pagare gli interessi di mora della somma di fr. 172'267.61 che
eventualmente dovesse ricevere dal reclamante. Pure il presupposto dell’insolvibilità
non pare quindi adempiuto, ciò che costituisce un motivo supplementare di reiezione
della domanda di garanzia.
Sul
reclamo contro la decisione di rigetto (14.2016.108)
8.
Nel
primo reclamo RE 1 si limita a ribadire che la sentenza italiana è affetta da
grave ed evidente vizio processuale, tale da porla in contrasto con l’ordine
pubblico formale svizzero, per l’emanazione di due decisioni contraddittorie
sulla sua domanda riconvenzionale. Critica anche il rifiuto di sospendere la
causa in base all’art. 37 CLug e di porlo a beneficio di una garanzia giusta la
stessa norma. Sono queste tutte censure già trattate in occasione dell’esame
del secondo reclamo. Doglianze specifiche alla causa di rigetto dell’opposizione
il reclamante non ne invoca (più) alcuna. Anche il primo reclamo va pertanto respinto.
9.
La tassa del presente giudizio, stabilita
per quanto riguarda il primo reclamo in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1
OTLEF (RS 281.35) e per quanto attiene al secondo in virtù degli art. 52
CLug e 14 LTG (Domej in:
Dasser/Oberhammer [curatori], Handkommentar LugÜ, 2a ed. 2011, n. 3
segg. ad art. 52 CLug; Hofmann/Kunz, op.
cit., n. 22 ad art. 52), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC).
10.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 172'727.61,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo del 12 maggio 2016 è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 1'200.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1
rifonderà a CO 1 fr. 1'200.– per ripetibili.
2. Il reclamo del 2 giugno 2016 è respinto e la sentenza impugnata è
confermata.
Le
spese processuali di complessivi fr. 2'500.– relative al presente
giudizio, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. RE 1
rifonderà a CO 1 fr. 3'500.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).