14.2016.109
Rigetto provvisorio dell’opposizione in esecuzione in via di realizzazione del pegno (manuale). Contratto di locazione commerciale. Diritto di ritenzione
11 ottobre 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.109
Lugano
11 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2016.214 (rigetto provvisorio
dell’opposizione) della Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa
con istanza 7 aprile 2016 da
CO 1
contro
RE 1
(patrocinata dall’avv. PA 1,)
giudicando sul reclamo del 13 maggio 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa il 2 maggio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ per l’esecuzione in via di
realizzazione di pegno manuale, emesso il 29 marzo 2016 dall’Ufficio di esecuzione
di Mendrisio, la CO 1 ha escusso la RE 1 per l’incasso di fr. 41'472.–
oltre agli interessi del 5% dal 7 marzo 2016 e di fr. 321.20, indicando quali
titoli di credito: “1) Pigione
dal 26.01.2016 al 07.03.2016. Esecuzione a convalida DR no. __________ del
22.03.2016, 2) Spese verbale DR no. __________ del 22.03.2016”. Quali oggetti vincolati dal diritto di ritenzione sono stati indicati
quelli menzionati nel verbale d’inventario n. __________ del 22 marzo 2016.
Fatti
B. Avendo
la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 aprile 2016
la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione
di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte
convenuta non ha presentato osservazioni scritte.
C. Statuendo con decisione 2 maggio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza
e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 380.– e un’indennità
di fr. 50.– a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne la riforma, chiedendo di limitare il rigetto provvisorio al
credito posto in esecuzione e di mantenere invece l’opposizione in relazione al
diritto di pegno. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 maggio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 3
maggio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente
il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530
consid. 3.2).
3.
Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che la documentazione
prodotta costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento
del rigetto provvisorio dell’opposizione.
4.
Nel
reclamo la RE 1 evidenzia che nell’istanza di rigetto dell’opposizione il
creditore ha postulato che venga “rigettata
in via provvisoria l’opposizione interposta al PE” e che
nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato integralmente in via
provvisoria l’opposizione senza distinguere tra opposizione in relazione al
credito e opposizione contro il diritto di pegno. Egli si è limitato a verificare
che la documentazione prodotta costituisse un valido riconoscimento di debito,
ma trattandosi di un’esecuzione in via di realizzazione del pegno, a mente
della reclamante egli avrebbe anche dovuto verificare che vi fosse un titolo
attestante l’esistenza del diritto di pegno, in quanto, salvo menzione espressa
contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza
del diritto di pegno. Per convalidare l’inventario di ritenzione il creditore
doveva quindi non solo postulare tempestivamente il rigetto dell’opposizione
riferita al credito per pigioni ma anche al diritto di pegno. Non avendo la procedente
documentato l’esistenza del diritto di ritenzione, siccome ha omesso di allegare
all’istanza di rigetto dell’opposizione il verbale d’inventario indicato nel
precetto esecutivo, la reclamante chiede che la sua opposizione sia mantenuta
in riferimento al diritto di pegno.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF
139.
III 447 consid. 4.1.1), ovvero se il credito si fonda su un riconoscimento
di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art 82 cpv. 1
LEF)
5.1
Trattandosi
di un’esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica anche
che vi sia un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto
esecutivo (Staehelin in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF; Vock in:
SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 34 e 35 ad art. 82 LEF)
in quanto, salvo menzione espressa contraria, l’opposizione è presunta diretta
sia contro il credito che contro l’esistenza del diritto di pegno (art. 85 RFF,
applicabile per analogia anche alle esecuzioni in via di realizzazione del
pegno manuale: Bessenich in: Basler
Kommentar, SchKG I, 2a ed.
2010, n. 26 ad art. 74 e n. 2 ad art. 75 LEF; Schnyder/Wiede
in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.
2010, n. 81 ad art. 283 LEF; Rohner,
in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 283 LEF).
5.2
Nel
caso specifico la reclamante conclude esplicitamente per la conferma del
rigetto dell’opposizione per quanto riguarda il credito, sicché occorre
esaminare solo la questione del diritto di pegno (ossia di ritenzione).
5.3
Il
fatto che l’istante non abbia chiesto esplicitamente il rigetto dell’opposizione
anche per il diritto di pegno è senza rilievo giuridico. L’opposizione
a un’esecuzione in realizzazione del pegno, seppure può – ed è reputata (cfr. art.
85.
RFF) – essere fondata su due motivi distinti (contestazione sia del credito
che del diritto di pegno), in realtà è una sola (art. 153a cpv. 1 LEF).
Il giudice del rigetto può solo o accogliere l’istanza, rigettando l’opposizione,
oppure respingerla. Tertio non
datur. Di conseguenza, se il procedente chiede il
rigetto dell’opposizione o se il giudice concede il rigetto senz’altra
precisazione può solo essere presunto che il rigetto verte sia sul credito che
sul pegno (sentenza della CEF 14.2016.29 del 13 luglio 2016 consid. 6.2,
conferma della giurisprudenza). La sentenza 24 maggio 2005 di questa Camera
citata dalla reclamante (inc. 14.2005.13, consid. 2) è superata dalla
giurisprudenza successiva, in particolare dall’altra sentenza da lei menzionata
(14.2013.39 del 3 giugno 2013
consid. 3.3; v. pure la sentenza 14.2006.3
dell’11 settembre 2006, RtiD 2007 I 840 n. 57c, consid. 3/a; nello stesso senso
le decisioni 14.2009.80 del 23 novembre 2009 consid. 10 e 14.2012.43
del 16 maggio 2012, consid. 10).
5.4
La
reclamante sostiene che la procedente non ha documentato l’esistenza del
diritto di ritenzione, siccome ha omesso di allegare all’istanza di rigetto
dell’opposizione il verbale d’inventario indicato nel precetto esecutivo.
Sennonché essa l’ha prodotto successivamente il 12 aprile 2016 (doc. E) ed
entro il termine per formulare osservazioni impartitole il 13 aprile l’escussa
non ha sollevato contestazioni al riguardo. Ricordato che la dottrina
maggioritaria (Staehelin, op.
cit., n. 170 ad art. 82; Vock, op.
cit., n. 36 ad art. 82; Schnyder/Wiede,
op. cit., n. 84 ad art. 283) ammette che il contratto di locazione unito al
verbale di ritenzione non contestato costituiscono un titolo per rigettare in
via provvisoria l’opposizione anche per quanto riguarda la contestazione del
diritto di ritenzione – un accessorio legale del credito per pigioni – la
sentenza impugnata non può ch’essere confermata.
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'793.20,
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la
sentenza impugnata è confermata.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).