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Decisione

14.2016.109

Rigetto provvisorio dell’opposizione in esecuzione in via di realizzazione del pegno (manuale). Contratto di locazione commerciale. Diritto di ritenzione

11 ottobre 2016Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

la RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 7 aprile 2016

la CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della Giurisdizione

di Mendrisio-Nord. Nel termine impartito, la parte

convenuta non ha presentato osservazioni scritte.

C. Statuendo con decisione 2 maggio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza

e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta, ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 380.– e un’indennità

di fr. 50.– a favore dell’i­stante.

D. Contro

la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa

Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne la riforma, chiedendo di limitare il rigetto provvisorio al

credito posto in esecuzione e di mantenere invece l’opposizione in relazione al

diritto di pegno. Il reclamo non è stato notificato alla controparte per

osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 13 maggio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 3

maggio 2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre nuovamente

il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136 III 530

consid. 3.2).

3.

Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha rilevato che la documentazione

prodotta costituisce riconoscimento di debito e valido titolo per l’ottenimento

del rigetto provvisorio dell’opposi­zione.

4.

Nel

reclamo la RE 1 evidenzia che nell’istanza di rigetto dell’opposizione il

creditore ha postulato che venga “rigettata

in via provvisoria l’opposizione interposta al PE” e che

nella decisione impugnata il Pretore aggiunto ha rigettato integralmente in via

provvisoria l’opposizione senza distinguere tra opposizione in relazione al

credito e opposizione contro il diritto di pegno. Egli si è limitato a verificare

che la documentazione prodotta costituisse un valido riconoscimento di debito,

ma trattandosi di un’esecu­zione in via di realizzazione del pegno, a mente

della reclamante egli avrebbe anche dovuto verificare che vi fosse un titolo

attestante l’esistenza del diritto di pegno, in quanto, salvo menzione espressa

contraria, l’opposizione è presunta diretta sia contro il credito sia contro l’esistenza

del diritto di pegno. Per convalidare l’inventario di ritenzione il creditore

doveva quindi non solo postulare tempestivamente il rigetto dell’opposizione

riferita al credito per pigioni ma anche al diritto di pegno. Non avendo la procedente

documentato l’esistenza del diritto di ritenzione, siccome ha omesso di allegare

all’istanza di rigetto dell’opposizione il verbale d’inventario indicato nel

precetto esecutivo, la reclamante chiede che la sua opposizione sia mantenuta

in riferimento al diritto di pegno.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione (DTF

139.

III 447 consid. 4.1.1), ovvero se il credito si fonda su un riconoscimento

di debito constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (art 82 cpv. 1

LEF)

5.1

Trattandosi

di un’esecuzione in via di realizzazione di pegno poi, il giudice verifica anche

che vi sia un titolo attestante l’esistenza del pegno indicato nel precetto

esecutivo (Staehelin in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed. 2010, n. 166 e 169 ad art. 82 LEF; Vock in:

SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 34 e 35 ad art. 82 LEF)

in quanto, salvo menzione espressa contraria, l’opposi­zione è presunta diretta

sia contro il credito che contro l’esisten­za del diritto di pegno (art. 85 RFF,

applicabile per analogia anche alle esecuzioni in via di realizzazione del

pegno manuale: Bessenich in: Basler

Kommentar, SchKG I, 2a ed.

2010, n. 26 ad art. 74 e n. 2 ad art. 75 LEF; Schnyder/Wiede

in: Basler Kommentar, SchKG II, 2a ed.

2010, n. 81 ad art. 283 LEF; Rohner,

in: SchKG, Kurzkommentar, 2a ed. 2014, n. 18 ad art. 283 LEF).

5.2

Nel

caso specifico la reclamante conclude esplicitamente per la conferma del

rigetto dell’opposizione per quanto riguarda il credito, sicché occorre

esaminare solo la questione del diritto di pegno (ossia di ritenzione).

5.3

Il

fatto che l’istante non abbia chiesto esplicitamente il rigetto del­l’opposizione

anche per il diritto di pegno è senza rilievo giuridico. L’opposizione

a un’esecuzione in realizzazione del pegno, seppure può – ed è reputata (cfr. art.

85.

RFF) – essere fondata su due motivi distinti (contestazione sia del credito

che del diritto di pegno), in realtà è una sola (art. 153a cpv. 1 LEF).

Il giudice del rigetto può solo o accogliere l’istanza, rigettando l’opposizio­ne,

oppure respingerla. Tertio non

datur. Di conseguenza, se il procedente chiede il

rigetto dell’opposizione o se il giudice concede il rigetto senz’altra

precisazione può solo essere presunto che il rigetto verte sia sul credito che

sul pegno (sentenza della CEF 14.2016.29 del 13 luglio 2016 consid. 6.2,

conferma della giurisprudenza). La sentenza 24 maggio 2005 di questa Camera

citata dalla reclamante (inc. 14.2005.13, consid. 2) è superata dalla

giurisprudenza successiva, in particolare dall’altra sentenza da lei menzionata

(14.2013.39 del 3 giugno 2013

consid. 3.3; v. pure la sentenza 14.2006.3

dell’11 settembre 2006, RtiD 2007 I 840 n. 57c, consid. 3/a; nello stesso senso

le decisioni 14.2009.80 del 23 novembre 2009 consid. 10 e 14.2012.43

del 16 maggio 2012, consid. 10).

5.4

La

reclamante sostiene che la procedente non ha documentato l’esistenza del

diritto di ritenzione, siccome ha omesso di allegare all’istanza di rigetto

dell’opposizione il verbale d’inventario indicato nel precetto esecutivo.

Sennonché essa l’ha prodotto successivamente il 12 aprile 2016 (doc. E) ed

entro il termine per formulare osservazioni impartitole il 13 aprile l’escussa

non ha sollevato contestazioni al riguardo. Ricordato che la dottrina

maggioritaria (Staehelin, op.

cit., n. 170 ad art. 82; Vock, op.

cit., n. 36 ad art. 82; Schnyder/Wiede,

op. cit., n. 84 ad art. 283) ammette che il contratto di locazione unito al

verbale di ritenzione non contestato costituiscono un titolo per rigettare in

via provvisoria l’opposizione anche per quanto riguarda la contestazione del

diritto di ritenzione – un accessorio legale del credito per pigioni – la

sentenza impugnata non può ch’essere confermata.

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, il reclamo non essendo stato notificato alla controparte per osservazioni.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 41'793.20,

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto e di conseguenza la

sentenza impugnata è confermata.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 580.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a suo carico.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione alla Pretura della

Giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).