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Decisione

14.2016.11

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non firmate. Bollettini di consegna senza indicazione dei prezzi pattuiti. Accordi verbali

19 aprile 2016Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione

della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero

pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base

agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo

restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di

prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).

2. In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3. Nella

decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che dai documenti agli

atti (fatture non firmate e bollettini di consegna sottoscritti dalla cliente

ma in cui non è menzionato alcun importo), non è evincibile alcun impegno della

convenuta di versare all’istante la somma posta in esecuzione.

4. Nel

reclamo la RE 1 fa valere che i prezzi inerenti ai lavori indicati nei

bollettini di consegna sono stati ripresi nelle fatture accluse all’istanza e

che con la CO 1 sono stati con­clusi accordi verbali sui prezzi di sgombero del

materiale di scavo del cantiere di __________. A conferma di tali accordi la

reclamante cita diverse persone presenti al momento della loro conclusione o

che ne sono venute a conoscenza. Essa rileva inoltre che la convenuta non

sembra aver contestato né la fattura __________, né i prezzi unitari.

5. Costituisce

un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o

la scrittura privata, firmata dall’e­­scusso o dal suo rappresentante, da cui

si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,

senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente

determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio

sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo

criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del

Considerandi

riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a

possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione

nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.).

5.1

Un bollettino di consegna sottoscritto dal

compratore rappresenta un riconoscimento di debito se sullo stesso figura la

quantità e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno

unitario (sentenza della CEF 14.2010.90 dell’8 novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6 con rinvii). Il riconoscimento può essere

dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a

condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente

sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che

menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale

ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai

quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF

139.

III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.40 del 23 giugno 2015, consid.

5.

; Staehelin, Basler Kommentar

zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).

Potrebbe essere il caso di un bollettino di consegna che rinvia esplicitamente

a un tariffario.

5.2

Nella

fattispecie, tuttavia, i bollettini di consegna acclusi all’istan­­za (emessi

tra il 24 e il 31 marzo 2015, doc. C), benché sottoscritti o dall’“autista” o

dal “cliente” o tal volta anche da entrambi, non indicano alcuna somma di

denaro, né prezzi unitari né rinviano a tariffari. Si tratta quindi

di semplici conferme da parte della convenuta di aver beneficiato di

determinate “prestazioni a regia” e lavori “diversi”

(sostanzialmente trasporti e sgomberi), dalle quali non è tuttavia possibile

desumere alcun debito concreto determinato o facilmente determinabile, in

assenza d’indicazione dei prezzi pattuiti (a detta della reclamante oralmente)

per ogni singola prestazione (per un esempio vedere la sentenza della CEF

14.2010.90

dell’8 novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6) come

pure, ovviamente, di qualsiasi rinvio diretto o indiretto alle fatture prodotte

dall’istante, non ancora allestite a quel momento, o alla ricapitolazione

contabile (doc. C, pag. 10).

5.3

D’altronde,

le due fatture (doc. B) emesse il 2 aprile 2015 dall’i­­stante per fr. 7'014.80 (“Cantiere: __________ (Casa __________)” e per fr. 259.20 (“Cantiere: __________”),

in cui sono computati i pretesi scoperti, non sono firmate dalla CO 1, sicché

non possono neppure in sé costituire validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione

nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Lo stesso vale per la ricapitolazione contabile (doc. C, pag. 10).

5.4

Non

si disconosce, infine, che accordi verbali possano esplicare effetti giuridici

in Svizzera, in particolare in un processo di merito destinato a stabilire l’esistenza

e l’importo dei crediti oggetti dell’accordo verbale, ma non possono essere

considerati titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art.

82.

cpv. 1 LEF perché non sono firmati dal debitore né sono assimilabili ad atti

pubblici, ossia stipulati davanti a un pubblico ufficiale (v. sopra consid. 5).

La decisione impugnata merita quindi conferma. Alla RE 1 rimane tuttavia

la facoltà di eventualmente sottoporre la questione al giudice del merito

(sopra, consid. 2).

6.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema

di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per

osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale

(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'274.–, non

raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.

2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–

relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a

suo carico.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1

LTF).