14.2016.11
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Fatture non firmate. Bollettini di consegna senza indicazione dei prezzi pattuiti. Accordi verbali
19 aprile 2016Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.11
Lugano
19 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo quale giudice unico (art. 48b LOG)
nella causa __________ (rigetto provvisorio dell’opposizione) della Pretura
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 3 dicembre 2015 dalla
RE 1
contro
CO 1
giudicando sul reclamo del 21 gennaio 2016 presentato dalla RE 1 contro
la decisione emessa l’11 gennaio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 9 ottobre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, la RE 1, ditta attiva nell’esecuzione di scavi e
trasporti, ha escusso la CO 1,
attiva nell’esecuzione di scavi con mezzi meccanici, per l’incasso di fr. 7'274.– oltre agli interessi del 5% dal 3 settembre 2015,
indicando quale titolo di credito le “Fatture: 15-0226 del 02.04.2015 e 15-0526 del 02.06.2015”.
B. Avendo
la CO 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 dicembre
2015 la RE 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura della
Giurisdizione di Mendrisio-Sud. L’istanza non essendo stata ritirata dalla
convenuta, un agente comunale di Chiasso l’ha notificata il 24 dicembre 2015 a __________,
madre del socio e gerente della convenuta, __________. Egli si è opposto all’istanza con osservazioni scritte
dell’11 gennaio 2016, che il Pretore aggiunto non ha preso in considerazione
poiché le ha ritenute tardive.
C. Statuendo con decisione 11 gennaio 2016, il Pretore aggiunto ha
respinto l’istanza, ponendo a carico dell’escutente le spese processuali di fr. 250.–. Non sono state assegnate indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata la RE 1 è insorta a questa
Camera con un reclamo del 21 gennaio 2016 per ottenerne l’annullamento e l’accoglimento dell’istanza. Visto l’esito
del giudizio odierno, il reclamo non è stato notificato alla controparte per
osservazioni.
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3 CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48 lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1 Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 21 gennaio 2016 contro la sentenza notificata alla RE 1 il 13
gennaio, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2 La Camera esamina solo le censure esplicitamente formulate e motivate
in modo sufficiente, i requisiti al riguardo, che discendono dall’art. 321 cpv.
1 CPC, imponendo al reclamante di formulare delle conclusioni chiare, di
designare dettagliatamente sia i punti contestati della sentenza impugnata sia
Fatti
i documenti sui quali fonda la sua critica e di spiegare perché la motivazione
della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le sue opinioni sarebbero
pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). La Camera decide in linea di principio in base
agli atti di causa della giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
2. In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.3). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3. Nella
decisione impugnata, il Pretore aggiunto ha ritenuto che dai documenti agli
atti (fatture non firmate e bollettini di consegna sottoscritti dalla cliente
ma in cui non è menzionato alcun importo), non è evincibile alcun impegno della
convenuta di versare all’istante la somma posta in esecuzione.
4. Nel
reclamo la RE 1 fa valere che i prezzi inerenti ai lavori indicati nei
bollettini di consegna sono stati ripresi nelle fatture accluse all’istanza e
che con la CO 1 sono stati conclusi accordi verbali sui prezzi di sgombero del
materiale di scavo del cantiere di __________. A conferma di tali accordi la
reclamante cita diverse persone presenti al momento della loro conclusione o
che ne sono venute a conoscenza. Essa rileva inoltre che la convenuta non
sembra aver contestato né la fattura __________, né i prezzi unitari.
5. Costituisce
un riconoscimento di debito nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF l’atto pubblico o
la scrittura privata, firmata dall’escusso o dal suo rappresentante, da cui
si evince la sua volontà di pagare (o perlomeno di riconoscere) all’escutente,
senza riserve né condizioni, una somma di denaro determinata, o facilmente
determinabile, ed esigibile (DTF 139 III 301 consid. 2.3.1 con rimandi). Conditio
sine qua non è che l’importo riconosciuto sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti già al momento della sottoscrizione del
Considerandi
riconoscimento (cfr. DTF 139 III 302 consid. 2.3.1) e sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione
nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep. 1989, pag. 338 con rif.).
5.1
Un bollettino di consegna sottoscritto dal
compratore rappresenta un riconoscimento di debito se sullo stesso figura la
quantità e il genere della merce fornita unitamente al prezzo totale o almeno
unitario (sentenza della CEF 14.2010.90 dell’8 novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6 con rinvii). Il riconoscimento può essere
dedotto anche da un insieme di documenti, non necessariamente tutti firmati, a
condizione però che il documento in cui l’escusso si riconosce debitore dell’escutente
sia firmato e si riferisca o rinvii chiaramente e direttamente a documenti che
menzionano l’importo del debito o che permettano di quantificarlo. Tale
ammontare dev’essere determinato o agevolmente determinabile nei documenti ai
quali rinvia il documento firmato già al momento della sua sottoscrizione (DTF
139.
III 302 consid. 2.3.1; sentenza della CEF 14.2015.40 del 23 giugno 2015, consid.
5.
; Staehelin, Basler Kommentar
zum SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 15 e 26 ad art. 82 LEF).
Potrebbe essere il caso di un bollettino di consegna che rinvia esplicitamente
a un tariffario.
5.2
Nella
fattispecie, tuttavia, i bollettini di consegna acclusi all’istanza (emessi
tra il 24 e il 31 marzo 2015, doc. C), benché sottoscritti o dall’“autista” o
dal “cliente” o tal volta anche da entrambi, non indicano alcuna somma di
denaro, né prezzi unitari né rinviano a tariffari. Si tratta quindi
di semplici conferme da parte della convenuta di aver beneficiato di
determinate “prestazioni a regia” e lavori “diversi”
(sostanzialmente trasporti e sgomberi), dalle quali non è tuttavia possibile
desumere alcun debito concreto determinato o facilmente determinabile, in
assenza d’indicazione dei prezzi pattuiti (a detta della reclamante oralmente)
per ogni singola prestazione (per un esempio vedere la sentenza della CEF
14.2010.90
dell’8 novembre 2010, RtiD 2011 II 787 n. 54c, consid. 5-6) come
pure, ovviamente, di qualsiasi rinvio diretto o indiretto alle fatture prodotte
dall’istante, non ancora allestite a quel momento, o alla ricapitolazione
contabile (doc. C, pag. 10).
5.3
D’altronde,
le due fatture (doc. B) emesse il 2 aprile 2015 dall’istante per fr. 7'014.80 (“Cantiere: __________ (Casa __________)” e per fr. 259.20 (“Cantiere: __________”),
in cui sono computati i pretesi scoperti, non sono firmate dalla CO 1, sicché
non possono neppure in sé costituire validi titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione
nel senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Lo stesso vale per la ricapitolazione contabile (doc. C, pag. 10).
5.4
Non
si disconosce, infine, che accordi verbali possano esplicare effetti giuridici
in Svizzera, in particolare in un processo di merito destinato a stabilire l’esistenza
e l’importo dei crediti oggetti dell’accordo verbale, ma non possono essere
considerati titoli di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso dell’art.
82.
cpv. 1 LEF perché non sono firmati dal debitore né sono assimilabili ad atti
pubblici, ossia stipulati davanti a un pubblico ufficiale (v. sopra consid. 5).
La decisione impugnata merita quindi conferma. Alla RE 1 rimane tuttavia
la facoltà di eventualmente sottoporre la questione al giudice del merito
(sopra, consid. 2).
6.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema
di ripetibili, la controparte, cui il reclamo non è stato notificato per
osservazioni, non essendo incorsa in spese in questa sede. Circa i rimedi esperibili sul piano federale
(art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 7'274.–, non
raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è respinto.
2. Le spese processuali di complessivi fr. 260.–
relative al presente giudizio, già anticipate dalla reclamante, sono poste a
suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).