14.2016.110
Rigetto definitivo dell’opposizione. Assenza d’identità tra il debitore menzionato nel titolo (un’associazione) e l’escusso (la sua presidente). Domanda di assistenza giudiziaria
15 ottobre 2016Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.110
Lugano
13 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Fiscalini
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa __________ (rigetto definitivo dell’opposizione) della
Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio promossa con istanza 23 marzo 2016
dallo
CO 1
(rappresentato dalla Sezione delle Finanze,
Bellinzona)
contro
RE 1
giudicando sul reclamo del 13 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 6 maggio 2016 dal Giudice di pace;
ritenuto
in fatto: A. Con decisione del 4 febbraio 2015 il Consiglio
di Stato ha dichiarato irricevibile un ricorso presentato dall’Associazione __________ (in seguito: Associazione) – per il tramite della presidente RE 1 –
contro la decisione 9 ottobre 2014 del Municipio di __________ inerente a una
richiesta di riconsegna di locali appartenenti al Comune. Le spese e la tassa
di giustizia sono state fissate in fr. 400.–. La relativa fattura, emessa
il 7 aprile 2015 dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato con il n. __________,
è stata intestata all’Associazione e indirizzata a RE 1 al suo domicilio di __________.
Un primo richiamo di pagamento del 27 maggio 2015 e la successiva diffida dell’8
luglio 2015 sono stati intestati all’Associazione.
Fatti
B. Con
precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione
di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.–
oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2015, indicando quale titolo di
credito la “Fattura no. 2015 __________
del 07.04.2015 – Tassa di giustizia”.
C. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 marzo 2016 lo
Stato del Canton Ticino, rappresentato dalla Sezione delle Finanza, ne ha
chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Nel termine impartito, la convenuta non ha presentato
osservazioni né documentazione.
D. Statuendo con decisione 6 maggio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza
e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–
e un’indennità di fr. 40.– a favore dell’istante.
E. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne la
reiezione dell’istanza oltre alla concessione dell’assistenza
giudiziaria. CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 13 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto
il 7 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
I
documenti allegati al reclamo sono quindi inammissibili. Si tratta in ogni caso
di mezzi di prova che si trovano già agli atti.
2.
In
virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria
esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che
dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il
pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura
di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non
è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di
un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo
prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza
esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni
liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).
3.
Nella
decisione impugnata, il Giudice di pace, considerati i mezzi di prova agli atti
e segnatamente la decisione del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2015, ha
accolto l’istanza senza ulteriore motivazione.
4.
Nel
reclamo RE 1 si duole di essere stata indicata lei come debitrice nel precetto
esecutivo e non l’Associazione. La reclamante precisa di essere soltanto la
rappresentante della debitrice e di non doversene quindi assumere i debiti, nulla
cambiando al riguardo il fatto che l’indirizzo dell’Associazione si trova
presso il suo domicilio privato.
5.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e
se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)
e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel
titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o
riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
La contestazione dell’identità tra l’escussa e la debitrice menzionata
nel titolo è nuova, ma, come visto, deve ogni caso essere esaminata d’ufficio
da questa Camera. Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei
confronti di RE 1 sulla fattura del 7 aprile 2015 (doc. G) relativa alla tassa
di giustizia posta a carico dell’Associazione nella decisione 4 febbraio 2015
del Consiglio di Stato (doc. B). Da quest’ultimo documento risulta che le spese
e la tassa di giudizio sono state poste a carico “della
ricorrente” (dispositivo n.
2) e che la ricorrente è l’Associazione (pag. 1 in alto), ancorché “per il tramite della Presidente” RE 1. Non vi è quindi alcun dubbio che la debitrice
menzionata nel titolo di rigetto è l’Associazione, cui il Consiglio di Stato evidenzia
del resto la personalità giuridica propria (punto 5 pag. 3). Ciò risulta d’altronde
da altri documenti agli atti (fattura, richiamo e diffida di pagamento). In
difetto d’identità tra debitrice – l’Associazione – ed escussa – la sua
presidente – il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso
della reiezione dell’istanza.
6.
In
entrambe le sedi la tassa,
stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di concessione
dell’assistenza giudiziaria è senza oggetto, da una parte perché la reclamante
ha comunque pagato l’anticipo di fr. 60.– richiestole e dall’altra perché
la tassa di giustizia va posta a carico della controparte, la cui solvibilità è
indubbia. Non si assegna alcuna indennità d’inconvenienza alla reclamante,
poiché non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo, né in prima né in
seconda istanza (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).
7.
Circa i rimedi esperibili
sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 400.–,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. La
tassa di giustizia di fr. 80.–, anticipata dalla
parte istante, è posta a suo carico. Non si assegna alcuna indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,
già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton
Ticino. Non si assegna alcuna indennità.
3. La
domanda di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.
4. Notificazione a:
–
;
–.
Comunicazione
alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).