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Decisione

14.2016.110

Rigetto definitivo dell’opposizione. Assenza d’identità tra il debitore menzionato nel titolo (un’associazione) e l’escusso (la sua presidente). Domanda di assistenza giudiziaria

15 ottobre 2016Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

precetto esecutivo n. __________ emesso il 12 ottobre 2015 dall’Ufficio di esecuzione

di Mendrisio, lo Stato del Canton Ticino ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 400.–

oltre agli interessi del 5% dal 6 luglio 2015, indicando quale titolo di

credito la “Fattura no. 2015 __________

del 07.04.2015 – Tassa di giustizia”.

C. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 23 marzo 2016 lo

Stato del Canton Ticino, rappresentato dalla Sezione delle Finanza, ne ha

chiesto il rigetto definitivo alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Nel termine impartito, la convenuta non ha presentato

osservazioni né documentazione.

D. Statuendo con decisione 6 maggio 2016, il Giudice di pace ha accolto l’istanza

e rigettato in via definitiva l’opposizione interposta dalla parte convenuta,

ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 80.–

e un’indennità di fr. 40.– a favore dell’istante.

E. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorta a questa Camera con un reclamo del 13 maggio 2016 per ottenerne la

reiezione dell’istanza oltre alla concessione dell’as­­sistenza

giudiziaria. CO 1 non ha presentato osservazioni al reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 13 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 al più presto

il 7 maggio, in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

1.3

I

documenti allegati al reclamo sono quindi inammissibili. Si tratta in ogni caso

di mezzi di prova che si trovano già agli atti.

2.

In

virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria

esecutiva o un titolo parificato, a meno che l’escusso provi con documenti che

dopo l’emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il

pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura

di rigetto è una procedura documentale (Aktenprozess), il cui scopo non

è di accertare l’esistenza del credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di

un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo

prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza

esecutiva ove l’escusso non renda immediatamente verosimili eccezioni

liberatorie (DTF 132 III 142, consid. 4.1.1).

3.

Nella

decisione impugnata, il Giudice di pace, considerati i mezzi di prova agli atti

e segnatamente la decisione del Consiglio di Stato del 4 febbraio 2015, ha

accolto l’istanza senza ulteriore motivazione.

4.

Nel

reclamo RE 1 si duole di essere stata indicata lei come debitrice nel precetto

esecutivo e non l’Asso­­ciazione. La reclamante precisa di essere soltanto la

rappresentante della debitrice e di non doversene quindi assumere i debiti, nulla

cambiando al riguardo il fatto che l’indirizzo dell’Associa­­zione si trova

presso il suo domicilio privato.

5.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione e

se vi è identità tra l’escutente indicato sul precetto esecutivo (come nell’istanza)

e il creditore designato nel titolo, tra l’escusso e il debitore menzionato nel

titolo e tra la pretesa posta in esecuzione e il debito accertato o

riconosciuto (DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

La contestazione dell’identità tra l’escussa e la debitrice menzionata

nel titolo è nuova, ma, come visto, deve ogni caso essere esaminata d’ufficio

da questa Camera. Nella fattispecie l’istante fonda la propria pretesa nei

confronti di RE 1 sulla fattura del 7 aprile 2015 (doc. G) relativa alla tassa

di giustizia posta a carico dell’Associazione nella decisione 4 febbraio 2015

del Consiglio di Stato (doc. B). Da quest’ultimo documento risulta che le spese

e la tassa di giudizio sono state poste a carico “della

ricorrente” (dispositivo n.

2) e che la ricorrente è l’Asso­­ciazione (pag. 1 in alto), ancorché “per il tramite della Presidente” RE 1. Non vi è quindi alcun dubbio che la debitrice

menzionata nel titolo di rigetto è l’Associazione, cui il Consiglio di Stato evidenzia

del resto la personalità giuridica propria (punto 5 pag. 3). Ciò risulta d’altronde

da altri documenti agli atti (fattura, richiamo e diffida di pagamento). In

difetto d’i­­dentità tra debitrice – l’Associazione – ed escussa – la sua

presidente – il reclamo va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso

della reiezione dell’istanza.

6.

In

entrambe le sedi la tassa,

stabilita in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). La richiesta di concessione

dell’assistenza giudiziaria è senza oggetto, da una parte perché la reclamante

ha comunque pagato l’anticipo di fr. 60.– richiestole e dall’altra perché

la tassa di giustizia va posta a carico della controparte, la cui solvibilità è

indubbia. Non si assegna alcuna indennità d’incon­­venienza alla reclamante,

poiché non ha formulato alcuna domanda motivata al riguardo, né in prima né in

seconda istanza (v. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC).

7.

Circa i rimedi esperibili

sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 400.–,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. La

tassa di giustizia di fr. 80.–, anticipata dalla

parte istante, è posta a suo carico. Non si assegna alcuna indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 60.– relative al presente giudizio,

già anticipate dalla reclamante, sono poste a carico dello Stato del Canton

Ticino. Non si assegna alcuna indennità.

3. La

domanda di assistenza giudiziaria è dichiarata senza oggetto.

4. Notificazione a:

;

–.

Comunicazione

alla Giudicatura di pace del Circolo del Ceresio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente La

vicecancelliera

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza

fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto

è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).

Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).