14.2016.111
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Reclamo insufficientemente motivato. Irricevibilità
22 luglio 2016Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.111
Lugano
22 luglio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliera:
Villa
statuendo nella composizione a giudice unico (art. 48b
LOG) nella causa SO.2016.209 (rigetto provvisorio dell’opposizione) della
Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud promossa con istanza 5 marzo 2016
da
CO 1
contro
RE 1
giudicando sul reclamo dell’11 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 2 maggio 2016 dal Pretore aggiunto;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 29 ottobre 2015 dall’Ufficio
di esecuzione di Mendrisio, CO 1 ha escusso RE 1 per l’incasso di fr. 5'190.–
oltre agli interessi del 5% dal 25 settembre 2015, indicando quale titolo di
credito “la pigione e spese
accessorie da agosto a ottobre 2015 + spese di richiamo/diffida, non pagate per
ente locato int. __________”.
Fatti
B. Avendo RE 1 interposto opposizione al
precetto esecutivo, con istanza 5 marzo 2016 CO 1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud. Nel
termine impartito, la parte convenuta si è opposta all’istanza con osservazioni scritte del 15 marzo 2016. Nella replica del 6 aprile e nella duplica del 21 aprile le parti sono
rimaste sulle rispettive posizioni.
C. Statuendo con decisione 2 maggio 2016, il Pretore aggiunto ha accolto l’istanza
e rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte convenuta,
ponendo a suo carico le spese processuali di fr. 250.– e un’indennità di fr. 60.–
a favore dell’istante.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo dell’11 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Stante l’esito del giudizio odierno il reclamo non
è stato notificato alla controparte per osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato l’11 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 6 maggio,
in concreto il reclamo è senz’altro tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza
del Tribunale federale 5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un reclamo
non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la sentenza
impugnata resista alla critica. La
Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo
restando che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di
prova nuovi (art. 326 cpv. 1 CPC).
1.3
Nel
caso in esame, RE 1 ribadisce la regolarità della sua disdetta del contratto di
locazione, la presentazione di un subentrante solvibile avendolo liberato da
suoi obblighi verso il locatore. Ripete inoltre il suo consenso alla
liberazione del deposito di garanzia per il pagamento delle pigioni da agosto a
ottobre 2015. Chiede infine la restituzione dei fr. 1'500.– pagati al
locatore per la ripresa dei mobili del precedente inquilino.
a) Il
reclamante non si confronta con la motivazione del Pretore aggiunto secondo cui
non risulta dagli atti che RE 1 abbia proposto a CO 1 un subentrante solvibile.
La sua censura è quindi irricevibile. Comunque sia, l’istante ha contestato che
gli interessati indicati dall’inquilino abbiano confermato il loro interesse
(replica, let. c delle conclusioni) e i due documenti prodotti dal reclamante
con le osservazioni all’istanza nulla indiziano al riguardo.
b) Il
reclamante non spiega perché il locatore sarebbe tenuto per legge a incassare
la garanzia affitti per estinguere i crediti posti in esecuzione. Anche questa
censura è inammissibile. Contrariamente a quanto egli allega, del resto, il
deposito in questione non serve solo da garanzia per le pigioni arretrate ma
anche per eventuali danni all’ente locato causati dall’inquilino.
c) Pure
irricevibile, poiché nuova (sopra consid. 1.2), è la conclusione intesa alla
restituzione dei fr. 1'500.– pagati al locatore per la ripresa dei mobili
del precedente inquilino, a prescindere dalla questione se fosse possibile per
lui formularla quale domanda riconvenzionale in una procedura di natura
sommaria. Il reclamo si rivela di conseguenza integralmente irricevibile.
2.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), segue la soccombenza
(art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece questione di ripetibili, il reclamo
non essendo stato intimato a CO 1 per osservazioni.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è irricevibile.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 260.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente La
vicecancelliera
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza
fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto
è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF).
Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1
LTF).