14.2016.114
Rigetto provvisorio dell’opposizione. Interpretazione del riconoscimento di debito, il testo dattilografato è stato modificato manualmente
25 ottobre 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Incarto n.
14.2016.114
Lugano
25 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Jaques,
presidente
Walser
e Grisanti
vicecancelliere:
Cassina
statuendo nella causa SO.2016.1014 (rigetto
provvisorio dell’opposizione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5,
promossa con istanza 3 marzo 2016 da
CO 1
(patrocinata dall’avv. PA 2, __________)
contro
RE 1
(patrocinato dall’avv. PA 1, __________)
giudicando sul reclamo del 20 maggio 2016 presentato da RE 1 contro la
decisione emessa il 10 maggio 2016 dal Pretore;
ritenuto
in fatto: A. Con precetto esecutivo n. __________ emesso il 24 novembre 2015 dall’Ufficio di esecuzione di Lugano, la CO
1 ha escusso RE 1 per l’incasso di 1) fr. 18'480.30 oltre agli interessi
del 5% dal 25 settembre 2014, 2) fr. 2'756.– e 3) fr. 1'000.–indicando quali titoli di credito: “1. Residuo fatture dal 28.12.2012 al 22.01.2014 (fr. 55'687.55
– 38'207.25) si richiama inoltre il riconoscimento firmato nel 2014, 2.
Interessi calcolati fino al 24.09.2014, 3. Indennità art. 106 CO”.
Fatti
B. Avendo
RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2016 la CO
1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 5, limitatamente a fr. 18'480.30 oltre agli interessi del 5% dal
25 settembre 2014, tralasciando gli altri due importi di fr. 2'756.–
(interessi) e fr. 1'000.– (indennità) posti in esecuzione. Nel termine
impartito, la parte convenuta pretende di avere presentato
osservazioni scritte, indicando però il numero di un altro
incarto. Il Pretore non ne ha tenuto conto.
C. Statuendo con decisione 10 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza
e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte
convenuta al precetto esecutivo limitatamente all’importo
indicato nell’istanza, ponendo a suo carico le spese processuali
di fr. 200.– senza assegnare indennità.
D. Contro
la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2016 per ottenerne l’annullamento
e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 13 giugno 2016 il presidente della
Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22
giugno 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.
Considerandi
in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’opposizione
– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.
3.
CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.
48.
lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.
1.1
Pronunciata
in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con
reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).
Presentato il 20 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 maggio
2016, in concreto il reclamo è tempestivo.
1.2
Il
reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la
Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle
conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della
sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare
perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le
sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale
5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze
generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non
basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali
condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un
reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la
sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della
giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo
l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione
errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando
che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi
(art. 326 cpv. 1 CPC).
2.
In
virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione
ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito
constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso
sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il
riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale
(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esistenza del
credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il
giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la
sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda
immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).
La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,
senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.
2.
). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre
nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136
III 530 consid. 3.2).
3.
Nella decisione impugnata, il Pretore ha
rilevato che le fatture, il “riconoscimento di debito” e i solleciti di pagamento acclusi all’istanza costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione
per fr. 18'480.30 oltre agli interessi del 5% dal 25 settembre 2014.
4.
Nel
reclamo RE 1 evidenzia di avere, per errore, indicato nelle proprie
osservazioni all’istanza il numero dell’incarto relativo all’esecuzione parallela
CO 1 nei confronti della N__________ Sagl. Egli chiede pertanto che dette
osservazioni vengano considerate ai fini del giudizio. Nel merito, il
reclamante afferma che il riconoscimento di debito prodotto dall’istante
impegna unicamente la N__________ Sagl. Infatti, egli sostiene, il documento è
stato modificato a penna nelle sue parti più importanti e ciò per escluderlo
dal riconoscimento di debito. Circostanza questa confermata nella dichiarazione
16.
marzo 2016 di __________, membro con diritto di firma individuale del
consiglio di amministrazione della procedente e unico referente per i lavori
eseguiti.
5.
Con
osservazioni del 22 giugno 2016 la CO 1 argomenta che per l’art. 326 cpv. 1 CPC
la documentazione prodotta da RE 1 con il reclamo non può essere ammessa agli
atti. A mente dell’osservante, poi, il riconoscimento di debito è chiaro. Se il
ricorrente avesse davvero voluto attribuire allo stesso il significato che ora
pretende abbia, egli avrebbe dovuto stralciare la dicitura iniziale che indica
ch’egli si vincola accanto alla società. Quanto alla dichiarazione 16 marzo
2016.
di __________, quand’anche fosse ammessa l’escutente la tiene per irrilevante
perché non è dimostrato che il dichiarante fosse a conoscenza delle reali intenzioni
dell’escusso, la stessa essendo stata redatta ben due anni dopo la sottoscrizione
del riconoscimento di debito. Non è comunque dimostrato che sia stata effettivamente
sottoscritta da __________, il quale al momento della firma della dichiarazione
non era più né organo né dipendente della procedente, essendosi i rapporti con
quest’ultima interrotti in modo brusco con strascichi giudiziari.
6.
In
ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio
(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la
documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione
(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).
6.1
L’opposizione
può essere rigettata in via provvisoria solo se l’escutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale
federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso
ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il
riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti
prodotti dall’escutente (v. Staehelin
in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a
ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo
sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo
restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre,
sottoposta al giudice ordinario (sentenze della 14.2014.257 del 13 aprile 2015
consid. 5.1.b, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4).
6.2
Nella
fattispecie va innanzitutto rilevato che le fatture (doc. A, B e C) e i
solleciti di pagamento (doc. E, F, H, I e L) prodotti con l’istanza, poiché non firmati da RE 1, non possono costituire un valido
titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso appena ricordato.
6.3
L’unico
documento agli atti che potrebbe fungere da titolo di rigetto è il “riconoscimento
di debito” firmato in data imprecisata dall’escusso (doc. D).
a) In
tale documento, infatti, RE 1 ha dichiarato nel primo capoverso di riconoscersi
“condebitore solidale a fianco della società N__________
Sagl”, ossia “espressamente ed incondizionatamente debitore nei confronti della
spettabile CO 1 [omissis] della somma di fr. 32'480.30”. Il documento, nella sua versione dattilografata,
costituisce senza dubbio un classico riconoscimento di debito solidale nel
senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Sennonché esso è stato modificato con menzioni
aggiunte a mano che fanno nascere non pochi dubbi sull’interpretazione da dare
alla dichiarazione di volontà dell’escusso.
b) Anzitutto
la chiara espressione per cui “Il
dichiarante, signor RE 1, si impegna a pagare la suddetta somma mediante rate
mensili fr. 1'500.– cadauna” è stata sostituita con la
formulazione per nulla limpida secondo cui “La
N__________ a nome del signor RE 1 si impegna a pagare la suddetta somma mediante
rate mensili fr. 1'500.– cadauna”, dalla quale non emerge in
modo incontrovertibile che RE 1 abbia inteso impegnarsi a titolo personale nei
confronti della procedente, ma semmai il contrario, ossia ch’egli abbia modificato
la precedente indicazione non volendosi assumere questo onere. Non
si capirebbe del resto il motivo per cui, ove avesse voluto comunque riconoscersi
condebitore solidale con la N__________ Sagl nei confronti di CO 1, RE 1 avrebbe
dovuto modificare a mano il testo dattilografato che era già perfettamente
chiaro su questo punto.
c) D’altronde,
proprio sopra il proprio nome sotto il quale ha apposto la sua firma RE 1 ha
aggiunto a mano l’indicazione “N__________”, società a garanzia limitata
di cui egli è socio e gerente con diritto di firma individuale. Ciò costituisce
un ulteriore elemento di dubbio sulla sua reale volontà di sottoscrivere
personalmente il riconoscimento di debito. Non si disconosce che se avesse
voluto vincolare solo la società egli avrebbe dovuto correttamente aggiungere
al proprio nome la funzione di gerente ch’egli riveste in seno alla N__________
Sagl, cosa che in concreto non ha fatto. Non si può però escludere con certezza
che così agendo egli abbia comunque voluto esonerarsi da ogni responsabilità personale.
d) Concludendo,
le modifiche manuali del riconoscimento di debito ne rendono il senso non
univoco poiché potrebbero porsi in contraddizione con il primo paragrafo. Ricordato che il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente
dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sopra consid. 6.1) e che
il giudice del rigetto esamina tale questione d’ufficio, “il
riconoscimento di debito” su cui si fonda l’istante
(doc. D) non può giustificare in concreto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso.
Il reclamo va pertanto accolto nel senso
dell’annullamento della sentenza impugnata e la reiezione dell’istanza, ferma
restando la facoltà per l’escutente di sottoporre la questione al giudice
ordinario (art. 79 LEF). Visto l’esito odierno, può rimanere indecisa la
questione di sapere se le
osservazioni del 25 marzo 2016 e i documenti allegati alle stesse, che RE 1 asserisce
di aver già trasmesso alla Pretura, debbano essere considerate ai fini del giudizio.
7.
La tassa del presente giudizio, stabilita
in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le
ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2
RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.
96.
CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo
stesso vale per la tassa di giustizia di prima sede, mentre non si assegnano
indennità per la prima istanza, siccome il reclamante non ha formulato una domanda
esplicita al riguardo né giustificato un suo diritto a un’indennità d’inconvenienza
giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.
8.
Circa i rimedi esperibili sul piano
federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'480.30,
non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.
74.
cpv. 1 lett. b LTF.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i
dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:
1. L’istanza è respinta.
2. Le spese processuali
di complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a
suo carico. Non si assegnano indennità.
2. Le
spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,
già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE
1 fr. 600.– per ripetibili.
3. Notificazione a:
–;
–
.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare
ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,
1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo
se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”
(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro
lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al
Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il
termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).