Lexipedia

Decisione

14.2016.114

Rigetto provvisorio dell’opposizione. Interpretazione del riconoscimento di debito, il testo dattilografato è stato modificato manualmente

25 ottobre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Avendo

RE 1 interposto opposizione al precetto esecutivo, con istanza 3 marzo 2016 la CO

1 ne ha chiesto il rigetto provvisorio alla Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 5, limitatamente a fr. 18'480.30 oltre agli interessi del 5% dal

25 settembre 2014, tralasciando gli altri due importi di fr. 2'756.–

(interessi) e fr. 1'000.– (indennità) posti in esecuzione. Nel termine

impartito, la parte convenuta pretende di avere presentato

osservazioni scritte, indicando però il numero di un altro

incarto. Il Pretore non ne ha tenuto conto.

C. Statuendo con decisione 10 maggio 2016, il Pretore ha accolto l’istanza

e ha rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla parte

convenuta al precetto esecutivo limitatamente all’im­­porto

indicato nell’istanza, ponendo a suo carico le spese processuali

di fr. 200.– senza assegnare indennità.

D. Contro

la sentenza appena citata RE 1 è insorto a questa Camera con un reclamo del 20 maggio 2016 per ottenerne l’an­­nullamento

e la reiezione dell’istanza. Con decreto del 13 giugno 2016 il presidente della

Camera ha concesso al reclamo effetto sospensivo. Nelle sue osservazioni del 22

giugno 2016, la CO 1 ha concluso per la reiezione del reclamo.

Considerandi

in diritto: 1. La sentenza impugnata – emanata in materia di rigetto dell’op­­posizione

– è una decisione di prima istanza finale e inappellabile (art. 309 lett. b n.

3.

CPC), contro cui è dato il rimedio del reclamo (art. 319 lett. a CPC) alla Camera di esecuzione e fallimenti (CEF) del Tribunale d’appello (art.

48.

lett. e n. 1 LOG) senza riguardo al valore litigioso.

1.1

Pronunciata

in procedura sommaria (art. 251 lett. a CPC), la decisione è impugnabile con

reclamo entro dieci giorni dalla notificazione (art. 321 cpv. 2 CPC).

Presentato il 20 maggio 2016 contro la sentenza notificata a RE 1 il 13 maggio

2016, in concreto il reclamo è tempestivo.

1.2

Il

reclamo dev’essere “motivato” (art. 321 cpv. 1 CPC), ciò che la

Camera verifica d’ufficio. Il reclamante è così tenuto a formulare delle

conclusioni chiare, a designare dettagliatamente sia i punti contestati della

sentenza impugnata sia i documenti sui quali fonda la sua critica e a spiegare

perché la motivazione della decisione sarebbe erronea, e non (solo) perché le

sue opinioni sarebbero pertinenti (DTF 138 III 375, consid. 4.3.1 e sentenza del Tribunale federale

5A_247/2013 del 15 ottobre 2013, consid. 3.3). Doglianze

generiche e recriminazioni di carattere generale non sono sufficienti, come non

basta ripetere nel reclamo le argomentazioni esposte in prima sede. Solo a tali

condizioni è possibile entrare nel merito del ricorso, poiché giudicare un

reclamo non significa rifare il processo di primo grado, ma verificare se la

sentenza impugnata resista alla critica. La Camera decide in linea di principio in base agli atti di causa della

giurisdizione inferiore (art. 327 cpv. 1 e 2 CPC). Secondo

l’art. 320 CPC con il reclamo possono essere censurati sia l’applicazione

errata del diritto sia l’accertamento manifestamente errato dei fatti, fermo restando

che sono inammissibili conclusioni, allegazioni di fatti e mezzi di prova nuovi

(art. 326 cpv. 1 CPC).

2.

In

virtù dell’art. 82 LEF, il giudice pronuncia il rigetto provvisorio dell’opposizione

ove il credito posto in esecuzione sia fondato su un riconoscimento di debito

constatato mediante atto pubblico o scrittura privata (cpv. 1), a meno che l’escusso

sollevi e giustifichi immediatamente eccezioni tali da infirmare il

riconoscimento di debito (cpv. 2). La procedura di rigetto è una procedura documentale

(Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l’esisten­­za del

credito posto in esecuzione bensì l’esistenza di un titolo esecutivo. Il

giudice verifica solo la forza probante del titolo prodotto dal creditore – la

sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva ove l’escusso non renda

immediatamente verosimili eccezioni liberatorie (DTF 132 III 142 consid. 4.1.1).

La decisione di rigetto provvisorio dispiega solo effetti di diritto esecutivo,

senza regiudicata quanto all’esistenza del credito (DTF 136 III 587 consid.

2.

). Il pronunciato, quindi, non priva le parti del diritto di sottoporre

nuovamente il litigio al giudice ordinario (art. 79 o 83 cpv. 2 LEF; DTF 136

III 530 consid. 3.2).

3.

Nella decisione impugnata, il Pretore ha

rilevato che le fatture, il “riconoscimento di debito” e i solleciti di pagamento acclusi all’istan­­za costituiscono un valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposi­­zione

per fr. 18'480.30 oltre agli interessi del 5% dal 25 settembre 2014.

4.

Nel

reclamo RE 1 evidenzia di avere, per errore, indicato nelle proprie

osservazioni all’istanza il numero dell’incarto relativo all’esecuzione parallela

CO 1 nei confronti della N__________ Sagl. Egli chiede pertanto che dette

osservazioni vengano considerate ai fini del giudizio. Nel merito, il

reclamante afferma che il riconoscimento di debito prodotto dall’istante

impegna unicamente la N__________ Sagl. Infatti, egli sostiene, il documento è

stato modificato a penna nelle sue parti più importanti e ciò per escluderlo

dal riconoscimento di debito. Circostanza questa confermata nella dichiarazione

16.

marzo 2016 di __________, membro con diritto di firma individuale del

consiglio di amministrazione della procedente e unico referente per i lavori

eseguiti.

5.

Con

osservazioni del 22 giugno 2016 la CO 1 argomenta che per l’art. 326 cpv. 1 CPC

la documentazione prodotta da RE 1 con il reclamo non può essere ammessa agli

atti. A mente dell’osservante, poi, il riconoscimento di debito è chiaro. Se il

ricorrente avesse davvero voluto attribuire allo stesso il significato che ora

pretende abbia, egli avrebbe dovuto stralciare la dicitura iniziale che indica

ch’egli si vincola accanto alla società. Quanto alla dichiarazione 16 marzo

2016.

di __________, quand’anche fosse ammessa l’escutente la tiene per irrilevante

perché non è dimostrato che il dichiarante fosse a conoscenza delle reali intenzioni

dell’escusso, la stessa essendo stata redatta ben due anni dopo la sottoscrizione

del riconoscimento di debito. Non è comunque dimostrato che sia stata effettivamente

sottoscritta da __________, il quale al momento della firma della dichiarazione

non era più né organo né dipendente della procedente, essendosi i rapporti con

quest’ultima interrotti in modo brusco con strascichi giudiziari.

6.

In

ogni stadio di causa (quindi anche in sede di reclamo), il giudice esamina d’ufficio

(DTF 103 Ia 52 consid. 2/e), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la

documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell’opposizione

(DTF 139 III 447 consid. 4.1.1).

6.1

L’opposizione

può essere rigettata in via provvisoria solo se l’e­­scutente prova (e non solo rende verosimile: sentenza del Tribunale

federale 5A_741/2013 del 3 aprile 2014, consid. 3.1.3 con rimandi) che l’escusso

ha riconosciuto senza riserve né condizioni il debito posto in esecuzione. Il

riconoscimento deve risultare indiscutibilmente dal documento o dai documenti

prodotti dall’escutente (v. Staehelin

in: Basler Kommentar, SchKG I, 2a

ed. 2010, n. 21 ad art. 82 LEF). Una sua eventuale interpretazione può fondarsi solo

sul titolo stesso (sentenza 5A_741/2013 già citata, consid. 3.1.1 e 4.2), fermo

restando che in caso di dubbio la questione litigiosa andrà, se occorre,

sottoposta al giudice ordinario (sentenze della 14.2014.257 del 13 aprile 2015

consid. 5.1.b, 14.2014.116 del 3 novembre 2014, consid. 4.4).

6.2

Nella

fattispecie va innanzitutto rilevato che le fatture (doc. A, B e C) e i

solleciti di pagamento (doc. E, F, H, I e L) prodotti con l’i­­stanza, poiché non firmati da RE 1, non possono costituire un valido

titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione nel senso appena ricordato.

6.3

L’unico

documento agli atti che potrebbe fungere da titolo di rigetto è il “riconoscimento

di debito” firmato in data imprecisata dall’escusso (doc. D).

a) In

tale documento, infatti, RE 1 ha dichiarato nel primo capoverso di riconoscersi

“condebitore solidale a fianco della società N__________

Sagl”, ossia “espressamente ed incondizionatamente debitore nei confronti della

spettabile CO 1 [omissis] della somma di fr. 32'480.30”. Il documento, nella sua versione dattilografata,

costituisce senza dubbio un classico riconoscimento di debito solidale nel

senso dell’art. 82 cpv. 1 LEF. Sennonché esso è stato modificato con menzioni

aggiunte a mano che fanno nascere non pochi dubbi sull’interpretazione da dare

alla dichiarazione di volontà dell’escusso.

b) Anzitutto

la chiara espressione per cui “Il

dichiarante, signor RE 1, si impegna a pagare la suddetta somma mediante rate

mensili fr. 1'500.– cadauna” è stata sostituita con la

formulazione per nulla limpida secondo cui “La

N__________ a nome del signor RE 1 si impegna a pagare la suddetta somma mediante

rate mensili fr. 1'500.– cadauna”, dalla quale non emerge in

modo incontrovertibile che RE 1 abbia inteso impegnarsi a titolo personale nei

confronti della procedente, ma semmai il contrario, ossia ch’egli abbia modificato

la precedente indicazione non volendosi assumere questo onere. Non

si capirebbe del resto il motivo per cui, ove avesse voluto comunque riconoscersi

condebitore solidale con la N__________ Sagl nei confronti di CO 1, RE 1 avrebbe

dovuto modificare a mano il testo dattilografato che era già perfettamente

chiaro su questo punto.

c) D’altronde,

proprio sopra il proprio nome sotto il quale ha apposto la sua firma RE 1 ha

aggiunto a mano l’indicazione “N__________”, società a garanzia limitata

di cui egli è socio e gerente con diritto di firma individuale. Ciò costituisce

un ulteriore elemento di dubbio sulla sua reale volontà di sottoscrivere

personalmente il riconoscimento di debito. Non si disconosce che se avesse

voluto vincolare solo la società egli avrebbe dovuto correttamente aggiungere

al proprio nome la funzione di gerente ch’egli riveste in seno alla N__________

Sagl, cosa che in concreto non ha fatto. Non si può però escludere con certezza

che così agendo egli abbia comunque voluto esonerarsi da ogni responsabilità personale.

d) Concludendo,

le modifiche manuali del riconoscimento di debito ne rendono il senso non

univoco poiché potrebbero porsi in contraddizione con il primo paragrafo. Ricordato che il riconoscimento deve risultare indiscutibilmente

dal documento o dai documenti prodotti dall’escutente (sopra consid. 6.1) e che

il giudice del rigetto esamina tale questione d’ufficio, “il

riconoscimento di debito” su cui si fonda l’istante

(doc. D) non può giustificare in concreto il rigetto dell’opposizione interposta dall’escusso.

Il reclamo va per­tanto accolto nel senso

dell’annullamento della sentenza impugnata e la reiezione dell’istanza, ferma

restando la facoltà per l’escutente di sottoporre la questione al giudice

ordinario (art. 79 LEF). Visto l’esito odierno, può rimanere indecisa la

questione di sapere se le

osservazioni del 25 marzo 2016 e i documenti allegati alle stesse, che RE 1 asserisce

di aver già trasmesso alla Pretura, debbano essere considerate ai fini del giudizio.

7.

La tassa del presente giudizio, stabilita

in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35), come le

ripetibili, determinate in virtù dell’art. 11 cpv. 1-2

RTar (RL 3.1.1.7.1) per il rinvio dell’art.

96.

CPC, seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Lo

stesso vale per la tassa di giustizia di prima sede, mentre non si assegnano

indennità per la prima istanza, siccome il reclamante non ha formulato una domanda

esplicita al riguardo né giustificato un suo diritto a un’indennità d’inconvenienza

giusta l’art. 95 cpv. 3 lett. c CPC.

8.

Circa i rimedi esperibili sul piano

federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso, di fr. 18'480.30,

non raggiunge la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell’art.

74.

cpv. 1 lett. b LTF.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il reclamo è accolto e di conseguenza i

dispositivi n. 1 e 2 della decisione impugnata sono così riformati:

1. L’istanza è respinta.

2. Le spese processuali

di complessivi fr. 200.–, da anticipare dalla parte istante, sono poste a

suo carico. Non si assegnano indennità.

2. Le

spese processuali di complessivi fr. 420.– relative al presente giudizio,

già anticipate dal reclamante, sono poste a carico della CO 1, che rifonderà a RE

1 fr. 600.– per ripetibili.

3. Notificazione a:

–;

.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare

ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale,

1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo

se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale”

(art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro

lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al

Tribunale federale per i motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il

termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).